LE RIDUZIONI IRPEF PER I FAMILIARI A CARICO E PER I REDDITI DA LAVORO Clausole campione

LE RIDUZIONI IRPEF PER I FAMILIARI A CARICO E PER I REDDITI DA LAVORO. 18 Neutralità del reddito dell’abitazione principale per il calcolo delle detrazioni 18 Detrazione per le famiglie numerose 19 Assegni periodici ai coniugi separati 20 Comunicazione al datore di lavoro per le detrazioni spettanti 21
LE RIDUZIONI IRPEF PER I FAMILIARI A CARICO E PER I REDDITI DA LAVORO. Per ogni familiare a carico - che non ha quindi un reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro - spettano delle detrazioni dall’Irpef di impor- to variabile in funzione del reddito complessivo posseduto nel periodo d’imposta: l’importo spettante diminuisce con l’aumentare del reddito, fino ad annullarsi quando il reddito complessivo arriva a 95.000 euro per le detrazioni dei figli e a 80.000 euro per quelle del coniuge e degli altri familiari. La legge finanziaria 2008, con effetto retroattivo, ha apportato dal 1° gennaio 2007 diver- se novità agevolative con riferimento alle detrazioni per familiari a carico e per lavoro: ■ l’esclusione dal reddito complessivo valido ai fini del calcolo delle detrazioni (per carichi di famiglia e per lavoro) del reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze; ■ l’introduzione di una ulteriore detrazione per le famiglie numerose (con almeno quattro figli a carico); ■ una nuova detrazione per i contribuenti che percepiscono redditi derivanti da assegni di mantenimento a seguito di separazione o divorzio; ■ nuove modalità per la richiesta delle detrazioni da parte dei lavoratori dipendenti e pensionati.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).