Leasing traslativo Clausole campione

Leasing traslativo. (con patto di riscatto) 836
Leasing traslativo. La necessità di disporre di strumenti di produzione sempre più complessi e costosi e la difficoltà, per gli operatori economici, di procurasene la disponibilità a causa della mancanza di una sufficiente liquidità, hanno determinato il sorgere ed il proliferare di nuove figure contrattuali tese, appunto, a soddisfare tali esigenze, tipiche della moderna economia. In questo contesto assume rilievo il contratto di leasing o locazione finanziaria. Il leasing finanziario è il contratto con cui una parte concede all'altra il godimento di un bene (mobile o immobile) verso il pagamento di un canone periodico e per un tempo determinato, attribuendo ad essa la facoltà di acquistare la proprietà del bene alla scadenza del contratto mediante versamento di un prezzo prestabilito. In esso, a differenza del leasing “operativo”, che si 175 MARICONDA, Il pagamento, cit., p. 764. presenta come un contratto bilaterale col quale il produttore di un bene concede il medesimo in godimento ad un altro soggetto, assume rilevanza una funzione di finanziamento che risulta dal fatto che il concedente non è il produttore della cosa, ma deve acquistarla, su incarico dell'utilizzatore, da un terzo (cd. fornitore). Il nesso di dipendenza strutturale esistente tra il contratto di leasing e la compravendita è stato qualificato, come un collegamento unilaterale necessario tra due contratti autonomi176. Il concedente, infatti, assume l'obbligo di stipulare una compravendita con il soggetto ed alle condizioni indicate dall'utilizzatore. La vendita crea il presupposto (la titolarità del bene) per la successiva concessione in godimento dell'utilizzatore. Il venditore è pienamente consapevole che il negozio da lui stipulato è parte di un'operazione più articolata nella quale le sorti del contratto di leasing dipendono dalla compravendita (e non viceversa). Nonostante l'ampia utilizzazione dell'istituto in vari settori dell'economia ed alcuni interventi normativi, il leasing continua ad essere un contratto atipico, rientrante tra quelli che "le parti possono concludere ai sensi del II° co. dell'art. 1322 c.c., purché diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela, secondo 176 LENER, Leasing, collegamento negoziale e azione diretta dell'utilizzatore, in Foro it., 1998, I, p. 3085 ss. Nel senso di un collegamento tra due negozi bilaterali, uno principale di compravendita tra fornitore e società di leasing e l'altro, accessorio al primo, di leasing tra concedente ed utilizzatore, XXXXXXX, Dirit...
Leasing traslativo. Il leasing c.d. traslativo è il leasing pattuito con riferimento a beni atti a conservare alla scadenza (del contratto) un valore residuo superiore all’importo convenuto per l’opzione e dietro canoni che scontano anche una quota del prezzo in previsione del successivo acquisto (rispetto a cui la concessio- ne in godimento assume funzione strumentale). Cass. 13 maggio 2008, n. 11893. Al leasing traslativo, in caso di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, si applica la discipli- na della vendita con riserva di proprietà. Ne consegue che l’utilizzatore, restituita la cosa, ha diritto alla restituzione delle rate riscosse, mentre, il concedente ha diritto ad ottenere un equo compenso per l’uso dei beni oggetto del contratto e, naturalmente, il risarcimento del danno. Cass. 13 maggio 2008, n. 11893. Nel caso in cui si versi nell’ipotesi di risoluzione per inadempimento del contratto di leasing traslativo, la domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno ha una propria autonomia rispetto a quella diretta a conseguire l’equo compenso per l’utilizzo della cosa. Di conseguenza, il risarcimento del dan- no ed il diritto all’equo compenso costituiscono azioni distinte, che adempiono a scopi diversi e che, quindi, richiedono l’espressa domanda. Pertanto, se il concedente intende essere risarcito ai sensi del- l’art. 1526 c.c., egli ha l’onere di proporre un’autonoma domanda di risarcimento, non essendo sufficiente – come accaduto nel caso di specie - che sia pattuita una clausola contrattuale che preveda una voce di danno proprio in ipotesi di mancato o ritardato rilascio dell’immobile. Cass. 13 maggio 2008, n. 11893.

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  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: