Legislazione applicabile. Al contratto sarà applicata la legge italiana.
Legislazione applicabile. Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana.
Legislazione applicabile. La legislazione applicabile alla presente Polizza Collettiva è quella italiana.
Legislazione applicabile. Il contratto è assoggettato alla legge italiana.
Legislazione applicabile. In base all’art. 180 del Codice delle Assicurazioni, al contratto che sarà stipulato si applicherà la legge italiana. Le Parti possono tuttavia convenire di assoggettare il contratto ad una legi- slazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall’applicazione di norme imperati- ve nazionali e fatta salva in ogni caso la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall’ordinamento italiano.
Legislazione applicabile. Il Contratto è regolato dalla legge italiana.
Legislazione applicabile. La legislazione applicabile al Contratto di assicurazione è quella Italiana. Ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. n° 175/95, le Parti hanno facoltà di scegliere una diversa legislazione applicabile al Contratto. In tal caso la Società proporrà di scegliere la legge dello Stato ove è ubicato il rischio. È fatta salva, in ogni caso, la prevalenza delle norme imperative italiane.
Legislazione applicabile. La legislazione vigente è quella del Paese di Residenza dell’Assicurato. Ogni cambio di residenza deve essere comunicato all’Assicuratore per iscritto. L’Assicuratore provvederà a modificare i documenti di assicurazione e a comunicare l’eventuale impossibilità di fornire copertura nel nuovo Paese di Residenza indicato dall’Assicurato.
Legislazione applicabile. Il presente Accordo è disciplinato ed interpretato secondo le leggi interne dello stato dell’Illinois, Stati Uniti, senza prendere in considerazione eventuali principi dei conflitti legislativi. Tutte le eventuali controversie devono essere risolte esclusivamente nel tribunale statale o federale opportuno nella città di Chicago, Stato dell’Illinois. Il Licenziatario approva l’esclusiva giurisdizione di tale sede. IL LICENZIATARIO PRENDE ATTO DI AVER LETTO IL PRESENTE ACCORDO, DI AVERLO COMPRESO, DI AVER L’AUTORITÀ DI SOTTOSCRIVERLO E NE ACCETTA I TERMINI E LE CONDIZIONI.
Legislazione applicabile. Il contratto sarà redatto secondo le normative vigenti in Italia. ART.24