Limite massimo dell’indennizzo Clausole campione

Limite massimo dell’indennizzo. Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Limite massimo dell’indennizzo. Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 c.c., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Limite massimo dell’indennizzo. Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. per ciascuna cosa assicurata la Società, per nessun titolo, sarà tenuta a pagare somma maggiore di quella rispettivamente assicurata.
Limite massimo dell’indennizzo. Per nessun titolo, la Società potrà essere tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata alle singole partite, salvo i maggiori importi rientranti nell’ambito di quanto disciplinato dall’art 1914 Codice Civile.
Limite massimo dell’indennizzo. Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Limite massimo dell’indennizzo. (Sezioni 1 e 2)
Limite massimo dell’indennizzo. Salvo quanto espressamente previsto alle singole Garanzie, nonché dall’art. 1914 c.c., a nessun titolo l’Assicuratore potrà essere tenuto a pagare somma maggiore di quella assicurata per Sinistro e per Anno assicurativo, in ragione dei limiti e delle condizioni stabilite per le singole Garanzie.
Limite massimo dell’indennizzo. Salvo il caso previsto dall'art. 1914 c.c., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore, per uno o più sinistri, nel corso dell'annualità assicurativa, di quella assicurata al netto della franchigia.
Limite massimo dell’indennizzo. Per nessun titolo, la Società potrà essere tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata alle singole partite, salvo i maggiori importi rientranti nell’ambito di quanto disciplinato dall’art 1914 Codice Civile. La Società Il Contraente ………………………. ………………………
Limite massimo dell’indennizzo. Salvo il caso previsto dall’ art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare massimale o somma maggiore di quella assicurata a ciascuna partita nell’ambito della Sezione interessata al sinistro.