Limiti di importo e divieto di frazionamento. 1. Le procedure per gli affidamenti in economia sono consentite nei limiti degli importi definiti come segue: a) per lavori fino all’importo di € 200.000,00; b) per acquisizione di forniture e servizi per importo inferiore ad € 193.000,00. Tale importo è soggetto alla revisione periodica ai sensi di quanto disposto dall’articolo 248 del Codice. 2. Nessun intervento di importo superiore che possa considerarsi unitario potrà essere frazionato artificiosamente al fine di ricondurne l'ammontare ai valori di cui sopra. 3. Non sono considerati frazionamenti artificiosi le suddivisioni di interventi già distintamente individuati dagli strumenti programmatici dell'Ente, nonché quelli che derivano da oggettivi ed evidenti motivi tecnici risultanti da apposita relazione del Responsabile; in particolare deve considerarsi fattispecie normalmente prevedibile lo scorporo delle lavorazioni specialistiche o di parti d’opera tecnicamente scindibili, nel caso in cui si debba ricorrere ad esecuzione in economia a seguito di rescissione di contratto d’appalto.
Appears in 1 contract
Limiti di importo e divieto di frazionamento. 1. Le procedure per gli affidamenti in economia sono consentite consentite, in via generale, nei limiti degli stanziamenti approvati, e degli importi definiti come segue:
a) per lavori fino all’importo di € euro 200.000,00;
b) per acquisizione di forniture e servizi per importo inferiore ad € 193.000,00. Tale a euro 206.000,00; tale importo è soggetto alla revisione periodica ai sensi di quanto disposto dall’articolo 248 del Codice.
2. Gli interventi per i quali è effettuabile la corrispondenza con le categorie indicate nell'allegato A al D.P.R. n. 34/00 normalmente sono considerabili lavori.
3. Nessun intervento di importo superiore che possa considerarsi unitario potrà essere frazionato artificiosamente al fine di ricondurne l'ammontare l'esecuzione alle regole ed ai valori limiti di cui sopravalore del presente Regolamento o di sottrarsi dal ricorso all’appalto.
34. Non sono considerati considerate frazionamenti artificiosi le suddivisioni di interventi già distintamente individuati dagli strumenti programmatici dell'Entedell'Amministrazione, nonché quelli quelle che derivano derivino da oggettivi ed evidenti motivi tecnici risultanti da apposita relazione del Responsabile; in particolare deve considerarsi fattispecie normalmente prevedibile lo scorporo delle lavorazioni specialistiche o di parti d’opera tecnicamente scindibili, nel caso in cui si debba ricorrere ad esecuzione in economia a seguito di rescissione di contratto d’appalto.
Appears in 1 contract
Samples: Regolamento Dei Contratti
Limiti di importo e divieto di frazionamento. 1. Le procedure per gli affidamenti l’acquisizione di beni e servizi in economia sono consentite nei limiti degli per importi definiti come segue:
a) per lavori fino all’importo di € 200.000,00;
b) per acquisizione di forniture e servizi per importo inferiore ad € 193.000,00. Tale importo è soggetto inferiori alla revisione periodica ai sensi di quanto disposto dall’articolo 248 del Codicesoglia comunitaria in vigore.
2. Nessun intervento Le forniture ed i servizi di importo superiore che possa considerarsi unitario potrà essere frazionato artificiosamente al fine di a tale valore non potranno subire frazionamenti artificiosi finalizzati a ricondurne l'ammontare ai valori di cui sopral’esecuzione alla disciplina degli acquisti in economia.
3. Non sono considerati frazionamenti artificiosi le suddivisioni L’importo di interventi già distintamente individuati dagli strumenti programmatici dell'Entecui al comma 1 non può essere superato neppure con, nonché quelli che derivano da oggettivi ed evidenti motivi tecnici risultanti da apposita relazione del Responsabile; in particolare deve considerarsi fattispecie normalmente prevedibile lo scorporo delle lavorazioni specialistiche proroghe, o altre forme di integrazione o estensione contrattuale.
4. Sarà possibile, se espressamente previsto nel progetto approvato con la determinazione a contrarre, prevedere l’opzione per l’Agenzia di riservarsi la facoltà di richiedere ulteriori prestazioni alle stesse condizioni di contratto o di parti d’opera tecnicamente scindibiliridurre la richiesta delle prestazioni stesse, nel in misura non superiore al 20% del contratto originario. In ogni caso il valore del contratto qualora aumentato dall’esercizio dell’opzione in parola non dovrà superare i limiti di soglia di cui si debba ricorrere ad esecuzione in economia a seguito al comma 1.
5. Sarà possibile procedere all’approvazione e realizzazione di rescissione di contratto d’appalto.varianti nei casi contemplati dagli artt 114 c. 2 del Dlgs 163/2006 e 311 del DPR 207/2010
Appears in 1 contract
Samples: Regolamento Per La Disciplina Dei Contratti E Degli Acquisti in Economia
Limiti di importo e divieto di frazionamento. 1. Le procedure per gli affidamenti l’acquisizione di beni e servizi in economia sono consentite nei limiti degli importi definiti come segue:
astabiliti dal Codice dei Contratti che alla data di approvazione del presente regolamento essere i seguenti: - 193.000 (iva esclusa) per forniture di Beni e Servizi - 200.000 (iva esclusa) pe ri lavori - 50.000 (iva esclusa) per lavori fino all’importo di € 200.000,00;
b) per acquisizione di forniture e servizi per importo inferiore ad € 193.000,00. Tale importo è soggetto alla revisione periodica ai sensi di quanto disposto dall’articolo 248 del Codice.in Amministrazione Diretta
2. Nessun intervento Le forniture ed i servizi di importo superiore che possa considerarsi unitario potrà essere frazionato artificiosamente al fine di a tale valore non potranno subire frazionamenti artificiosi finalizzati a ricondurne l'ammontare ai valori di cui sopral’esecuzione alla disciplina della presente Sezione.
3. Non sono considerati frazionamenti artificiosi le suddivisioni L’importo di interventi già distintamente individuati dagli strumenti programmatici dell'Entecui al comma 1 non può essere superato neppure con varianti, nonché quelli che derivano da oggettivi ed evidenti motivi tecnici risultanti da apposita relazione del Responsabile; in particolare deve considerarsi fattispecie normalmente prevedibile lo scorporo delle lavorazioni specialistiche proroghe, o altre forme di parti d’opera tecnicamente scindibili, nel caso in cui si debba ricorrere integrazione o estensione contrattuale.
4. L’impresa affidataria resterà sempre obbligata ad esecuzione in economia a seguito di rescissione effettuare ulteriori prestazioni alle stesse condizioni di contratto d’appaltonel limite di un valore non superiore al 20% del contratto originario. In ogni caso, il valore del contratto aumentato dell’importo della variazione non dovrà superare i limiti stabiliti nella presente Sezione.
Appears in 1 contract
Samples: Regolamento Comunale Per La Disciplina Dei Contratti