LIQUIDAZIONE DELLA PERDITA Clausole campione

LIQUIDAZIONE DELLA PERDITA. 3.16.1 La richiesta di liquidazione della perdita deve pervenire al Gestore, dopo che siano state concluse le procedure di recupero o che il Gestore abbia deliberato l’irrecuperabilità del credito, entro 90 giorni dalla data del versamento a titolo definitivo effettuato dai Garanti ai Soggetti Finanziatori, corredata da attestazione del Soggetto Finanziatore dell’importo complessivamente versato e della data dell’avvenuto versamento. 3.16.2 Nei limiti dell’importo massimo liquidabile e secondo la percentuale di copertura della perdita deliberati dal Gestore in sede di ammissione dell’operazione all’intervento del Fondo, il Fondo interviene, al netto dell’eventuale acconto, in misura non superiore al 90% della somma già versata a titolo definitivo dai Garanti ai Soggetti Finanziatori. 3.16.3 In caso di conguaglio a favore del Fondo la differenza tra la somma ricevuta in acconto dai Garanti e la quota della perdita a carico del Fondo deve essere versata al Fondo entro 30 giorni dalla data della comunicazione dell’esito della richiesta di liquidazione della perdita. Nel caso la somma recuperata dai Garanti risulti maggiore di quella da essi inizialmente versata o vincolata a titolo provvisorio ai Soggetti Finanziatori, tale somma deve essere versata al Fondo nella stessa misura percentuale dell’acconto di cui al punto 3.15.4. 3.16.4 Alle richieste di liquidazione della perdita si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste al punto 3.5 per le richieste di ammissione. 3.16.5 La Controgaranzia è inefficace qualora non siano stati rispettati i termini di cui ai punti 3.15.1 e qualora alla determinazione della perdita abbia concorso negligenza da parte dei Garanti. In caso di inefficacia l’acconto eventualmente ricevuto deve essere restituito al Fondo maggiorato dell’interesse pari al Tasso di riferimento [per periodi superiori al mese si applica il tasso vigente il primo giorno di ciascun periodo successivo, in regime di capitalizzazione semplice (360/360)]. La Controgaranzia è inoltre inefficace nel caso in cui l’insolvenza si sia verificata entro i 12 mesi dalla prima erogazione o dalla delibera di ammissione al fondo.
LIQUIDAZIONE DELLA PERDITA. Le modalità di istruttoria delle richieste di ammissione al Fondo previste dall’articolo 2, parte II, lettera C si applicano alle richieste di controgaranzia presentate ai sensi del presente Addendum per quanto compatibili con le deroghe alle Disposizioni Operative previste nei precedenti articoli dell’Addendum ad eccezione delle seguenti deroghe: - In deroga all’articolo 2.1, parte II, lettera D, per le controgaranzie a valere sul presente Addendum le procedure (diffida di pagamento, precetto, decreto ingiuntivo ecc.) devono essere avviate dal Confidi o dalla Banca entro i termini previsti dalle Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia per le PMI tempo per tempo vigenti. - Per tutte le tipologie di operazioni, in aggiunta alla documentazione prevista per la richiesta di rimborso all’articolo 2, parte II, lettera C, deve essere allegata la documentazione relativa all’attivazione e alla liquidazione della garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI. - In deroga all’articolo 2.4, parte II, lettera D, per le controgaranzie a valere sul presente Addendum, il Fondo liquida la perdita nei limiti della copertura massima della perdita e secondo la percentuale di copertura della perdita deliberati dal Comitato in sede di ammissione dell’operazione all’intervento del Fondo e in ogni caso in misura non superiore al 60% della somma considerata perdita definitiva (importo versato a titolo definitivo x 60% meno quota sociale e deposito cauzionale, se esistente). - In aggiunta alle cause di inefficacia della controgaranzia indicate all’articolo 2.5, parte II, lettera D, per le controgaranzie a valere sul presente Addendum, la controgaranzia è inefficace qualora la garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI richiesta dal Confidi sulla stessa operazione sia stata dichiarata inefficace.
LIQUIDAZIONE DELLA PERDITA. Gli ASSICURATORI risarciscono le PERDITE nello stesso ordine in cui esse si sono verificate. Tuttavia, qualora si verifichino più PERDITE concernenti sia le garanzie di cui all’articolo COPERTURA DEI SOGGETTI ASSICURATI che le garanzie di cui all’articolo COPERTURA DELLA SOCIETA’, qualora operante e specificatamente riportato nella SCHEDA DI POLIZZA, gli ASSICURATORI risarciscono per prima la PERDITA imputabile ai SOGGETTI ASSICURATI.

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  • AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO L’Autorità di gara, concluse le operazioni di cui sopra, si pronuncia in merito alla proposta di aggiudicazione a favore della miglior offerta, ai sensi dell’art. 33 del Codice. La proposta di aggiudicazione quindi è soggetta all’approvazione da parte del Responsabile della Centrale Unica di Committenza mediante determinazione nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 32 e 33 del Codice. Successivamente, al fine della verifica della sussistenza e persistenza dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta, la Stazione Appaltante, provvederà ad acquisire la documentazione idonea a dimostrare tutti i fatti, gli stati, le qualità e i requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive rese dall’operatore economico aggiudicatario. Qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all’esclusione dell’operatore economico dalla procedura. In tale caso, l’Amministrazione Aggiudicatrice, potrà scorrere la graduatoria provvisoria, procedendo alle attività di verifica conformemente all’art. 32, c. 7, del Codice ed agli ulteriori adempimenti nei confronti dell’operatore economico che segue nella graduatoria stessa. L’esito favorevole delle predette verifiche è condizione necessaria ai fini dell’aggiudicazione definitiva e viene trasmessa all’ Amministrazione aggiudicatrice ai fini dell’adozione dei rispettivi provvedimenti di aggiudicazione definitiva. L’aggiudicazione definitiva sarà comunicata agli interessati da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserito all’atto della registrazione a Sintel, secondo quanto previsto dall’art. 76, c. 5, lett. a), del Codice. Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, l’Amministrazione Aggiudicatrice procederà alla stipula del contratto con l’aggiudicatario, previa presentazione della documentazione contenuta nella relativa determina di aggiudicazione, fermo restando il rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 32, co. 9, del Codice (35 giorni dall’invio delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione), salvo le deroghe previste nel c. 10 dello stesso articolo. Ove l’operatore economico aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, entro i termini assegnati, l'Amministrazione aggiudicatrice lo dichiarerà decaduto dall’aggiudicazione, dandone comunicazione allo stesso. In tal caso l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di valutare di procedere all’aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria (previo esito favorevole dei prescritti controlli) che sarà quindi tenuto a presentare entro i termini comunicati nella relativa richiesta, la documentazione precedentemente indicata.

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  • SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA La prima seduta ha luogo il giorno 10/01/2023, alle ore 14:30. Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite il Sistema. Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite il Sistema almeno 3 [indicare il numero] giorni prima della data fissata. Il Sistema consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all’apertura: • della documentazione amministrativa; • delle offerte tecniche; • delle offerte economiche; e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta. Si precisa che alle sedute di cui sopra i concorrenti potranno assistere collegandosi da remoto al Sistema nei giorni e orari che saranno comunicati (ad eccezione delle date già indicate in Bando di gara).

  • (Pagamento, risoluzione e prelazione) Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55 della legge n 392/78. La vendita dell'unità immobiliare locata - in relazione della quale viene/non viene (4) concessa la prelazione al conduttore - non costituisce motivo di risoluzione del contratto.

  • SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro. Sintel, al momento della ricezione dell’offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016 inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell’offerta presentata. Tale seduta virtuale, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti attraverso il canale “Comunicazioni Procedura” di SINTEL. Il RUP supportato dal Seggio di Gara, procederà, in seduta pubblica virtuale, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività: a) Verifica sulla piattaforma SINTEL della ricezione delle offerte tempestivamente presentate nonché della validità della firma digitale apposta; b) Verifica sulla piattaforma SINTEL della mera presenza dei documenti richiesti nella Documentazione amministrativa. Le offerte tecniche e quelle economiche, ivi incluso il Documento d’Offerta, resteranno chiuse a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né al Seggio di gara, né alla stazione appaltante, né dagli altri concorrenti, né da terzi. Il Seggio di gara, a seguito dello spirare dei termini di presentazione delle offerte/domande di partecipazione, sarà composto da tre membri con comprovate capacità professionali in materia di appalti pubblici (il RUP e due assistenti del RUP). Il Seggio di Gara, quindi, concluse le operazioni sopra descritte, procederà, in successive sedute riservate, all’analisi della documentazione presente nella Documentazione amministrativa (presentata in formato elettronico). In caso di irregolarità formali, non compromettenti la par condicio fra i concorrenti e nell’interesse di Azienda Sociosanitaria Ligure n. 4, il concorrente verrà invitato, a mezzo di opportuna comunicazione tramite la piattaforma di e-procurement Sintel, a completare o a fornire i chiarimenti in ordine ai documenti presentati. Si precisa che, ai sensi dell’articolo 83 comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 e smi, in caso di mancanza, incompletezza e irregolarità essenziali della documentazione amministrativa, con esclusione di quelle afferenti l’offerta economica, il concorrente verrà invitato a completare o a fornire quanto richiesto entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni. Nel caso in cui il concorrente non produca quanto richiesto nel termine assegnato si procederà all’esclusione del concorrente alle successive fasi di gara. La stazione appaltante al termine della verifica dei requisiti previsti dalla lex specialis procederà alla comunicazione di cui all’art. 76 comma 2-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. di ammissione/esclusione. Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, anche attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.