Livelli di contrattazione nazionale e aziendale. Le Parti concordano di disciplinare la presente contrattazione collettiva di lavoro su due livelli: - contrattazione di 1° livello rappresentata dal CCNL di settore; - contrattazione di 2° livello rappresentata dalla contrattazione aziendale. - Contrattazione di 1° livello o Livello nazionale La contrattazione collettiva di 1° livello vuole riconoscere il diritto di poter impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri derivanti dal costo del lavoro che deve basarsi su elementi predeterminati e validi per tutta la durata del CCNL. Per il rinnovo del presente CCNL, al fine di evitare situazioni di eccessivo prolungamento delle trattative, le proposte saranno presentate per iscritto sei mesi prima della scadenza del CCNL stesso. La Parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà darne riscontro, per iscritto, entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse. Al rispetto dei tempi e delle procedure definite è condizionata l’applicazione del meccanismo di rinnovo che, dalla data di scadenza del CCNL, riconosce la copertura economica stabilita nella Premessa del CCNL in base all’indicatore IPCA. Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del CCNL e, comunque, per un periodo complessivamente pari a otto mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. In caso di mancato rispetto della tregua sindacale sopra definita, la Parte interessata può esercitare il diritto di chiedere la revoca o la sospensione dell’azione messa in atto da controparte. La contrattazione collettiva nazionale regola sia gli istituti specificati nel presente CCNL sia le seguenti materie: a) costituzione e funzionamento della Commissione Paritetica di Garanzia e Conciliazione dell’Ente Bilaterale; b) regolamentazione e determinazione delle quote sindacali. - Contrattazione di 2° livello o Livello aziendale La titolarità della contrattazione aziendale è di competenza delle strutture sindacali provinciali, di concerto con le RSA, e della direzione aziendale. Detta contrattazione aziendale potrà essere demandata alla RSA con semplice comunicazione scritta alla controparte. In caso di imprese che impieghino fino a 15 dipendenti, la RSA potrà, comunque, essere costituita nella stessa unità produttiva, o per più unità produttive, previo accordo tra le Parti imprenditoriali e sindacali stipulanti il presente CCNL. La contrattazione aziendale riguarderà gli istituti stabiliti dal CCNL diversi e non ripetitivi rispetto a quelli della contrattazione nazionale. Alla contrattazione aziendale sono demandate le seguenti materie: a) determinazione annuale dell’entità economica del “premio di produzione”, anche ai fini della decontribuzione e della detassazione di cui al D. L. n. 93/2008 e s.m.i, comunque denominato, che sarà calcolato con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione dei programmi concordati tra le Parti e aventi come obiettivo incrementi di produttività, qualità, redditività, efficacia, innovazione, efficienza organizzativa ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa. Gli indicatori assunti a riferimento, saranno concordati a livello territoriale; b) rimborsi spese, ticket restaurant ed indennità simili; c) determinazione della indennità di trasferta superiore a quella stabilita dal CCNL; d) articolazione e strutturazione dell’orario di lavoro settimanale per il personale ai fini dell’applicazione di turni e/o flessibilità nel corso dell’anno o in fasi multiperiodali; e) organizzazione delle ferie; f) approvazione dei piani di assunzione con contratti di apprendistato, inserimento o reinserimento per realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento alle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 276/2003 e n. 167/2011 e ll.mm.ii.; g) programmi di formazione continua ed aggiornamento del personale; h) innovazione e/o ristrutturazione organizzativa dell’impresa; i) casistiche che, nel contratto di lavoro part time, possano prevedere un numero di ore inferiore a 20 settimanali ed utilizzo delle clausole elastiche e/o flessibili; j) gestione delle crisi aziendali; k) eventuali mensilità rispetto a quelle previste nel presente CCNL; l) banca ore; m) la sottoscrizione dei cd. “contratti di prossimità” di cui all’art. 8 legge n.148/2011 e s.m.i.; n) istituti che siano espressamente rinviati alla contrattazione aziendale dal presente CCNL mediante specifiche clausole di rinvio.
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Livelli di contrattazione nazionale e aziendale. Le Parti parti concordano di disciplinare la presente contrattazione collettiva nazionale di lavoro su nel modo seguente
a. Contrattazione di I Livello: contratto collettivo nazionale di lavoro;
b. Contrattazione di II Livello: contratto integrativo territoriale, di settore e/o di organizzazione; Concordano inoltre che i livelli di contrattazione, fatta salva quella individuale non possano essere superiori a due livellie che l'eventuale contrattazione integrativa può essere attuativa, integrativa e sostitutiva, La Contrattazione Collettiva di I Livello ha funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori di settore ovunque impiegati sul territorio nazionale. Costituiscono oggetto della stessa: - validità ed ambito di applicazione del contratto - reazioni sindacati - diritti sindacali - attivazione e risoluzione del rapporto di lavoro - norme comportamentali e disciplinari - classificazione del personale - trattamento economico - modalità e percentuali d'utilizzo delle forme flessibili di lavoro - permessi, aspettative e congedi - sicurezza sul lavoro - formazione professionale - definizione delle materie demandate alla contrattazione integrativa di 1° livello rappresentata dal CCNL II Livello, Per la dinamica degli effetti economici dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore; , le parti hanno individuato l'indicatore della crescita dei prezzi al consumo per il quadriennio – in sostituzione del tasso di inflazione programmata - contrattazione in un nuovo indice di 2° livello rappresentata previsione costruito sulla base dell'IPCA (l'indice dei prezzi al consumo armonizzato in ambito europeo per l'Italia), depurata dalla contrattazione aziendale. - Contrattazione di 1° livello o Livello nazionale La contrattazione collettiva di 1° livello vuole riconoscere il diritto di poter impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri derivanti dal costo del lavoro che deve basarsi su elementi predeterminati e validi per tutta la durata del CCNLdinamica dei prezzi dei beni energetici importati. Per il rinnovo del presente CCNLC.C.N.L. necessario che una delle Parti dia, al fine di evitare situazioni di eccessivo prolungamento delle trattative, le proposte saranno presentate per iscritto sei almeno tre mesi prima della scadenza del CCNL stesso. La Parte che ha ricevuto relativa scadenza, la disdetta presentando le proposte di rinnovo dovrà darne riscontro, per iscritto, entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento un nuovo C.C.N.L. per consentire l'apertura delle stesse. Al rispetto dei tempi e delle procedure definite è condizionata l’applicazione del meccanismo di rinnovo che, dalla data di scadenza del CCNL, riconosce la copertura economica stabilita nella Premessa del CCNL in base all’indicatore IPCAtrattative. Durante i sei tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del CCNL epresente C.C.N.L., comunque, e comunque per un periodo complessivamente pari a otto quattro mesi dalla data di presentazione delle proposte richieste di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali unilaterali, né procederanno ad azioni dirette. In caso Dopo un periodo di mancato rispetto vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data della tregua sindacale sopra definitascadenza, la Parte interessata può esercitare il diritto ovvero dalla data di chiedere la revoca o la sospensione dell’azione messa in atto da controparte. La contrattazione collettiva nazionale regola sia gli istituti specificati nel presente CCNL sia le seguenti materie:
a) costituzione e funzionamento presentazione della Commissione Paritetica di Garanzia e Conciliazione dell’Ente Bilaterale;
b) regolamentazione e determinazione delle quote sindacali. - Contrattazione di 2° livello o Livello aziendale La titolarità richiesta se successiva, verrà corrisposto ai lavoratori un elemento provvisorio della contrattazione aziendale è di competenza delle strutture sindacali provinciali, di concerto con le RSA, e della direzione aziendale. Detta contrattazione aziendale potrà essere demandata alla RSA con semplice comunicazione scritta alla controparte. In caso di imprese che impieghino fino a 15 dipendenti, la RSA potrà, comunque, essere costituita nella stessa unità produttiva, o per più unità produttive, previo accordo tra le Parti imprenditoriali e sindacali stipulanti il presente CCNL. La contrattazione aziendale riguarderà gli istituti stabiliti dal CCNL diversi e non ripetitivi rispetto a quelli della contrattazione nazionale. Alla contrattazione aziendale sono demandate le seguenti materie:
a) determinazione annuale dell’entità economica del “premio di produzione”, anche ai fini della decontribuzione e della detassazione di cui al D. L. n. 93/2008 e s.m.i, comunque denominato, che sarà calcolato con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione dei programmi concordati tra le Parti e aventi come obiettivo incrementi di produttività, qualità, redditività, efficacia, innovazione, efficienza organizzativa ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa. Gli indicatori assunti a riferimento, saranno concordati a livello territoriale;
b) rimborsi spese, ticket restaurant ed indennità simili;
c) determinazione della retribuzione denominata: "indennità di trasferta superiore a quella stabilita dal CCNL;
dvacanza contrattuale". L'importo di tale indennità sarà pari al 30% (trenta per cento) articolazione e strutturazione dell’orario del tasso di lavoro settimanale inflazione programmato, applicato al minimo tabellare, Dalla data di decorrenza di rinnovo del C.C.N.L., l'indennità di vacanza contrattuale tessa di essere corrisposta, In sede di rinnovo del presente C.C.N.L. verranno contrattate le modalità per la compensazione delle eventuali differenze retributive per tutto il personale ai fini dell’applicazione periodo di turni e/o flessibilità nel corso dell’anno o in fasi multiperiodali;
e) organizzazione delle ferie;
f) approvazione dei piani di assunzione con contratti di apprendistato, inserimento o reinserimento per realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento alle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 276/2003 e n. 167/2011 e ll.mm.iivacanza contrattuale.;
g) programmi di formazione continua ed aggiornamento del personale;
h) innovazione e/o ristrutturazione organizzativa dell’impresa;
i) casistiche che, nel contratto di lavoro part time, possano prevedere un numero di ore inferiore a 20 settimanali ed utilizzo delle clausole elastiche e/o flessibili;
j) gestione delle crisi aziendali;
k) eventuali mensilità rispetto a quelle previste nel presente CCNL;
l) banca ore;
m) la sottoscrizione dei cd. “contratti di prossimità” di cui all’art. 8 legge n.148/2011 e s.m.i.;
n) istituti che siano espressamente rinviati alla contrattazione aziendale dal presente CCNL mediante specifiche clausole di rinvio.
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Livelli di contrattazione nazionale e aziendale. Le Parti concordano di disciplinare la presente contrattazione collettiva di lavoro su due livelli: - contrattazione di 1° livello rappresentata dal CCNL di settore; - contrattazione di 2° livello rappresentata dalla contrattazione aziendale. - Contrattazione di 1° livello o Livello nazionale La contrattazione collettiva di 1° livello vuole riconoscere il diritto di poter impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri derivanti dal costo del lavoro che deve basarsi su elementi predeterminati e validi per tutta la durata del CCNL. Per il rinnovo del presente CCNL, al fine di evitare situazioni di eccessivo prolungamento delle trattative, le proposte saranno presentate per iscritto sei mesi prima della scadenza del CCNL stesso. La Parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà darne riscontro, per iscritto, entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse. Al rispetto dei tempi e delle procedure definite è condizionata l’applicazione del meccanismo di rinnovo che, dalla data di scadenza del CCNL, riconosce la copertura economica stabilita nella Premessa del CCNL in base all’indicatore IPCA. Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del CCNL e, comunque, per un periodo complessivamente pari a otto mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. In caso di mancato rispetto della tregua sindacale sopra definita, la Parte interessata può esercitare il diritto di chiedere la revoca o la sospensione dell’azione messa in atto da controparte. La contrattazione collettiva nazionale regola sia gli istituti specificati nel presente CCNL sia le seguenti materie:
a) costituzione e funzionamento della Commissione Paritetica di Garanzia e Conciliazione dell’Ente Bilaterale;
b) regolamentazione e determinazione delle quote sindacali. - Contrattazione di 2° livello o Livello aziendale La titolarità della contrattazione aziendale è di competenza delle strutture sindacali provinciali, di concerto con le RSA, e della direzione aziendale. Detta contrattazione aziendale potrà essere demandata alla RSA con semplice comunicazione scritta alla controparte. In caso di imprese che impieghino fino a 15 dipendenti, la RSA potrà, comunque, essere costituita nella stessa unità produttiva, o per più unità produttive, previo accordo tra le Parti imprenditoriali e sindacali stipulanti il presente CCNL. La contrattazione aziendale riguarderà gli istituti stabiliti dal CCNL diversi e non ripetitivi rispetto a quelli della contrattazione nazionale. Alla contrattazione aziendale sono demandate le seguenti materie:
a) determinazione annuale dell’entità economica del “premio di produzione”, anche ai fini della decontribuzione e della detassazione di cui al D. L. n. 93/2008 e s.m.i, comunque denominato, che sarà calcolato con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione dei programmi concordati tra le Parti e aventi come obiettivo incrementi di produttività, qualità, redditività, efficacia, innovazione, efficienza organizzativa ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa. Gli indicatori assunti a riferimento, saranno concordati a livello territoriale;del
b) rimborsi spese, ticket restaurant ed indennità simili;
c) determinazione della indennità di trasferta superiore a quella stabilita dal CCNL;
d) articolazione e strutturazione dell’orario di lavoro settimanale per il personale ai fini dell’applicazione di turni e/o flessibilità nel corso dell’anno o in fasi multiperiodali;
e) organizzazione delle ferie;
f) approvazione dei piani di assunzione con contratti di apprendistato, inserimento o reinserimento apprendistato per realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento alle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 276/2003 e n. 167/2011 e ll.mm.ii.;
g) programmi di formazione continua ed aggiornamento del personale;
h) innovazione e/o ristrutturazione organizzativa dell’impresa;
i) casistiche che, nel contratto di lavoro part time, possano prevedere un numero di ore inferiore a 20 settimanali ed utilizzo delle clausole elastiche e/o flessibili;
j) gestione delle crisi aziendali;
k) eventuali mensilità rispetto a quelle previste nel presente CCNL;
l) banca ore;
m) la sottoscrizione dei cd. “contratti di prossimità” di cui all’art. 8 legge n.148/2011 e s.m.i.;
n) istituti che siano espressamente rinviati alla contrattazione aziendale dal presente CCNL mediante specifiche clausole di rinvio.
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Livelli di contrattazione nazionale e aziendale. Le Parti concordano di disciplinare la presente contrattazione collettiva di lavoro su due livelli: - contrattazione di 1° livello rappresentata dal CCNL di settore; - contrattazione di 2° livello rappresentata dalla contrattazione aziendale. - Contrattazione di 1° livello o Livello nazionale La contrattazione collettiva di 1° livello vuole riconoscere il diritto di poter impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri derivanti dal costo del lavoro che deve basarsi su elementi predeterminati e validi per tutta la durata del CCNL. Per il rinnovo del presente CCNL, al fine di evitare situazioni di eccessivo prolungamento delle trattative, le proposte saranno presentate per iscritto sei mesi prima della scadenza del CCNL stesso. La Parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà darne riscontro, per iscritto, entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse. Al rispetto dei tempi e delle procedure definite è condizionata l’applicazione del meccanismo di rinnovo che, dalla data di scadenza del CCNL, riconosce la copertura economica stabilita nella Premessa del CCNL in base all’indicatore IPCA. Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del CCNL e, comunque, per un periodo complessivamente pari a otto mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. In caso di mancato rispetto della tregua sindacale sopra definita, la Parte interessata può esercitare il diritto di chiedere la revoca o la sospensione dell’azione messa in atto da controparte. La contrattazione collettiva nazionale regola sia gli istituti specificati nel presente CCNL sia le seguenti materie:
a) costituzione e funzionamento della Commissione Paritetica di Garanzia e Conciliazione dell’Ente Bilaterale;
b) regolamentazione e determinazione delle quote sindacali. - Contrattazione di 2° livello o Livello aziendale La titolarità della contrattazione aziendale è di competenza delle strutture sindacali provinciali, di concerto con le RSA, e della direzione aziendale. Detta contrattazione aziendale potrà essere demandata alla RSA con semplice comunicazione scritta alla controparte. In caso di imprese che impieghino fino a 15 dipendenti, la RSA potrà, comunque, essere costituita nella stessa unità produttiva, o per più unità produttive, previo accordo tra le Parti imprenditoriali e sindacali stipulanti il presente CCNL. La contrattazione aziendale riguarderà gli istituti stabiliti dal CCNL diversi e non ripetitivi rispetto a quelli della contrattazione nazionale. Alla contrattazione aziendale sono demandate le seguenti materie:
a) determinazione annuale dell’entità economica del “premio di produzione”, anche ai fini della decontribuzione e della detassazione di cui al D. L. n. 93/2008 e s.m.i, comunque denominato, che sarà calcolato con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione dei programmi concordati tra le Parti e aventi come obiettivo incrementi di produttività, qualità, redditività, efficacia, innovazione, efficienza organizzativa ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa. Gli indicatori assunti a riferimento, saranno concordati a livello territoriale;
b) rimborsi spese, ticket restaurant ed indennità simili;
c) determinazione della indennità di trasferta superiore a quella stabilita dal CCNL;
d) articolazione e strutturazione dell’orario di lavoro settimanale per il personale ai fini dell’applicazione di turni e/o flessibilità nel corso dell’anno o in fasi multiperiodali;
e) organizzazione delle ferie;
f) approvazione dei piani di assunzione con contratti di apprendistato, inserimento o reinserimento apprendistato per realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento alle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 276/2003 e n. 167/2011 e ll.mm.ii.;
g) programmi di formazione continua ed aggiornamento del personale;
h) innovazione e/o ristrutturazione organizzativa dell’impresa;
i) casistiche che, nel contratto di lavoro part time, possano prevedere un numero di ore inferiore a 20 settimanali ed utilizzo delle clausole elastiche e/o flessibili;
j) gestione delle crisi aziendali;
k) eventuali mensilità rispetto a quelle previste nel presente CCNL;
l) banca ore;
m) la sottoscrizione dei cd. “contratti di prossimità” di cui all’art. 8 legge n.148/2011 e s.m.i.;
n) istituti che siano espressamente rinviati alla contrattazione aziendale dal presente CCNL mediante specifiche clausole di rinvio.
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Livelli di contrattazione nazionale e aziendale. Le Parti concordano di disciplinare la presente contrattazione collettiva di lavoro su due livelli: - contrattazione di 1° livello rappresentata dal CCNL di settore; - contrattazione di 2° livello rappresentata dalla contrattazione aziendale. - Contrattazione di 1° livello o Livello nazionale La contrattazione collettiva di 1° livello vuole riconoscere il diritto di poter impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri derivanti dal costo del lavoro che deve basarsi su elementi predeterminati e validi per tutta la durata del CCNL. Per il rinnovo del presente CCNL, al fine di evitare situazioni di eccessivo prolungamento delle trattative, le proposte saranno presentate per iscritto sei mesi prima della scadenza del CCNL stesso. La Parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà darne riscontro, per iscritto, entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse. Al rispetto dei tempi e delle procedure definite è condizionata l’applicazione del meccanismo di rinnovo che, dalla data di scadenza del CCNL, riconosce la copertura economica stabilita nella Premessa del CCNL in base all’indicatore IPCA. Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del CCNL e, comunque, per un periodo complessivamente pari a otto mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. In caso di mancato rispetto della tregua sindacale sopra definita, la Parte interessata può esercitare il diritto di chiedere la revoca o la sospensione dell’azione messa in atto da controparte. La contrattazione collettiva nazionale regola sia gli istituti specificati nel presente CCNL sia le seguenti materie:
a) costituzione e funzionamento della Commissione Paritetica di Garanzia e Conciliazione dell’Ente Bilaterale;
b) regolamentazione e determinazione delle quote sindacali. - Contrattazione di 2° livello o Livello aziendale La titolarità della contrattazione aziendale è di competenza delle strutture sindacali provinciali, di concerto con le RSA, e della direzione aziendale. Detta contrattazione aziendale potrà essere demandata alla RSA con semplice comunicazione scritta alla controparte. In caso di imprese che impieghino fino a 15 dipendenti, la RSA potrà, comunque, essere costituita nella stessa unità produttiva, o per più unità produttive, previo accordo tra le Parti imprenditoriali e sindacali stipulanti il presente CCNL. La contrattazione aziendale riguarderà gli istituti stabiliti dal CCNL diversi e non ripetitivi rispetto a quelli della contrattazione nazionale. Alla contrattazione aziendale sono demandate le seguenti materie:.
a) determinazione annuale dell’entità economica del “premio di produzione”, anche ai fini della decontribuzione e della detassazione di cui al D. L. n. 93/2008 e s.m.i, comunque denominato, che sarà calcolato con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione dei programmi concordati tra le Parti e aventi come obiettivo incrementi di produttività, qualità, redditività, efficacia, innovazione, efficienza organizzativa ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa. Gli indicatori assunti a riferimento, saranno concordati a livello territoriale;
b) rimborsi spese, ticket restaurant ed indennità simili;
c) nei limiti della salvaguardia dei diritti già acquisiti nel patrimonio dei lavoratori, è consentita alla contrattazione aziendale una deroga in peius rispetto a quella nazionale, in quanto i rapporti tra le due discipline devono risolversi sulla base dell'effettiva volontà delle parti, da desumersi attraverso il coordinamento delle varie disposizioni della contrattazione collettiva, aventi tutte pari dignità e forza vincolante (Cass, sent. n. 19396 del 15 settembre 2014);
d) determinazione della indennità di trasferta superiore a quella stabilita dal CCNL;
de) articolazione e strutturazione dell’orario di lavoro settimanale per il personale ai fini dell’applicazione di turni e/o flessibilità nel corso dell’anno o in fasi multiperiodali;
ef) organizzazione delle ferie;
fg) approvazione dei piani di assunzione con contratti di apprendistato, inserimento o reinserimento apprendistato per realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento alle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 276/2003 e n. 167/2011 e ll.mm.ii.;
gh) programmi di formazione continua ed aggiornamento del personale;
hi) innovazione e/o ristrutturazione organizzativa dell’impresa;
ij) casistiche che, nel contratto di lavoro part time, possano prevedere un numero di ore inferiore a 20 settimanali ed utilizzo delle clausole elastiche e/o flessibili;
jk) gestione delle crisi aziendali;
kl) eventuali mensilità rispetto a quelle previste nel presente CCNL;
lm) banca ore;
mn) la sottoscrizione dei cd. “contratti di prossimità” di cui all’art. 8 legge n.148/2011 e s.m.i.;
no) istituti che siano espressamente rinviati alla contrattazione aziendale dal presente CCNL mediante specifiche clausole di rinvio.
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