Common use of Malattia Clause in Contracts

Malattia. Agli effetti di quanto previsto dal presente articolo, si intende per malattia una alterazione dello stato di salute che comporti incapacità alla prestazione lavorativa. E' altresì assimilato alla malattia lo stato di incapacità lavorativa derivante da eventi di fecondazione assistita. Non rientrano nel concetto di malattia gli infortuni sul lavoro, per i quali già sussiste l'obbligo della copertura assicurativa in favore del lavoratore, né i periodi di assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio nonché per l'effettuazione delle cure xxxx-xxxxxx-termali. L'assenza per malattia, salvo i casi di giustificato impedimento, deve essere comunicata entro le 5 (cinque) ore antecedenti l'inizio del proprio turno di lavoro. Inoltre, il lavoratore dipendente deve trasmettere all'Azienda, nei termini dell'attuale normativa e comunque non oltre 1 (uno) giorno dall'inizio della malattia, il relativo certificato medico o il numero di protocollo rilasciato dal medico curante. In caso di ricovero ospedaliero, il lavoratore dovrà trasmettere, nell'osservanza dei tempi sopra esposti, il certificato di ricovero e, al termine della degenza, quello di dimissione. Il datore di lavoro ha la facoltà di far controllare la malattia del lavoratore, appena ne abbia avuta comunicazione, da medici di enti pubblici. Il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, a trovarsi nel domicilio noto al datore di lavoro, disponibile per il controllo, in ciascun giorno anche domenicale o festivo, a cura delle strutture abilitate. In assenza di ciascuna delle due comunicazioni che precedono, salvo il caso di comprovato Impedimento, l’assenza sarà considerata ingiustificata. Il lavoratore dipendente deve dare immediata notizia all’Azienda di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità. Quando il lavoratore dipendente abbia trascurato di ottemperare all’obbligo suddetto ed il Datore di lavoro, non essendo venuta altrimenti a conoscenza dell’accaduto, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’INAIL ed all'autorità giudiziaria, lo stesso resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo. In mancanza di tali comunicazioni, salvo giuste ragioni d'impedimento, le assenze scaturite da infortunio sono considerate ingiustificate, ferme restando le sanzioni contrattuali o le conseguenze previste dalla legge per il ritardo o la mancata comunicazione. In caso d'assenza per malattia o infortunio è assicurato il trattamento di cui all’Art 68.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale Dipendente Da Imprese Esercenti Servizi Ausiliari, Fiduciari E Integrati Resi Alle Imprese Pubbliche E Private, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale Dipendente Da Imprese Esercenti Servizi Ausiliari, Fiduciari E Integrati Resi Alle Imprese Pubbliche E Private, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale Dipendente Da Imprese Esercenti Servizi Ausiliari, Fiduciari E Integrati Resi Alle Imprese Pubbliche E Private

Malattia. Agli effetti di quanto previsto dal presente articolo, si intende per malattia una In senso assicurativo s'intende ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. In senso medico legale può definirsi come il processo morboso cronico od acuto, localizzato o diffuso, che comporti incapacità alla prestazione lavorativadetermina una ridotta funzionalità dell'organismo Le polizze che hanno per oggetto l'evento "malattia" si articolano fondamentalmente su tre tipologie contrattuali che non comportano, di norma, alcun tipo di rimborso in caso di degenza domiciliare: 1) Corresponsione di una diaria per ogni giorno di degenza in struttura ospedaliera pubblica o privata, indipendentemente dagli esborsi sostenuti dall'assicurato. E' altresì assimilato alla malattia lo stato 2) Rimborso all'assicurato di incapacità lavorativa derivante da eventi quanto effettivamente speso per degenza, interventi, esami pre e post ricovero e ciò entro un limite di fecondazione assistita. Non rientrano nel concetto di malattia gli infortuni sul lavoromassimale (per persona, per i quali già sussiste l'obbligo della copertura assicurativa in favore del lavoratoreevento, né i periodi di assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio nonché anno assicurativo, per l'effettuazione delle cure xxxx-xxxxxx-termali. L'assenza per malattia, salvo i casi di giustificato impedimento, deve essere comunicata entro le 5 (cinque) ore antecedenti l'inizio del proprio turno di lavoro. Inoltre, il lavoratore dipendente deve trasmettere all'Azienda, nei termini dell'attuale normativa e comunque non oltre 1 (uno) giorno dall'inizio della malattia, il relativo certificato medico o il numero di protocollo rilasciato dal medico curante. In caso di ricovero ospedaliero, il lavoratore dovrà trasmettere, nell'osservanza dei tempi sopra esposti, il certificato di ricovero enucleo familiare), al termine della degenza, quello netto di dimissione. Il datore di lavoro ha la facoltà di far controllare la malattia quanto eventualmente a carico del lavoratore, appena ne abbia avuta comunicazione, da medici di enti pubblici. Il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, a trovarsi nel domicilio noto al datore di lavoro, disponibile per il controllo, in ciascun giorno anche domenicale o festivo, a cura delle strutture abilitate. In assenza di ciascuna delle due comunicazioni che precedono, salvo Servizio Sanitario Nazionale; 3) Per il caso di comprovato Impedimentoinvalidità permanente da malattia. I primi due casi equiparano quasi sempre il ricovero reso necessario da infortunio a quello reso necessario da malattia La polizza Infortuni non comprende gli infortuni sofferti in stato di malore (che ne è quindi all'origine) in quanto l'infortunio è privo di uno dei suoi tre requisiti fondamentali (la causa esterna). Tuttavia alcune imprese comprendono anche tale eventualità, l’assenza sarà considerata ingiustificatapurché il malore non sia provocato da condizioni patologiche preesistenti Quando in un soggetto assicurato con polizza Infortuni ricorra il fenomeno del mancinismo, tutte le percentuali di invalidità permanente riconosciute all'arto superiore destro (quale che sia la tabella di invalidità adottata) vengono attribuite al sinistro e viceversa Rappresenta la massima esposizione convenuta in polizza fino alla quale l'assicuratore è impegnato a prestare la garanzia assicurativa. Il lavoratore dipendente deve dare immediata notizia all’Azienda massimale non è correlato al valore di qualsiasi infortunioesistenza e quindi non è soggetto a regola proporzionale . Classico della R.C., ma non limitato ad essa, il termine ricorre anche nel Ramo Malattia, nel ricorso terzi, ecc Sono quelli originariamente stabiliti in un'apposito allegato alla legge istitutiva dell'assicurazione obbligatoria R.C. auto e natanti, poi modificati ripetute volte mediante decreti del Presidente della Repubblica, emanati su proposta del Ministro dell'Industria Sono considerate merci speciali alcuni prodotti di lieve entitàparticolare pericolosità quali: - celluloide (grezza od oggetti di); - espansite, schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa; - materie plastiche espanse ed alveolari; - imballaggi di materie plastiche espanse od alveolari e scarti di imballaggi combustibili (eccetto quelli racchiusi nelle confezioni delle merci). Quando il lavoratore dipendente abbia trascurato Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito Nel Ramo Furto le condizioni di ottemperare all’obbligo suddetto ed il Datore polizza stabiliscono, ponendone obbligo a carico dell'assicurato, che le cose assicurate siano protette da mezzi di lavorochiusura che abbiano caratteristiche specifiche e contrattualmente stabilite, non essendo venuta altrimenti a conoscenza dell’accaduto, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’INAIL ed all'autorità giudiziaria, lo stesso resta esonerato tali da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo. In mancanza di tali comunicazioni, salvo giuste ragioni d'impedimento, le assenze scaturite da infortunio sono considerate ingiustificate, ferme restando le sanzioni contrattuali o le conseguenze previste dalla legge per il ritardo o la mancata comunicazione. In caso d'assenza per malattia o infortunio è assicurato il trattamento di cui all’Art 68definirsi sufficienti.

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Samples: Contratto Di Adesione, Contratto Di Adesione

Malattia. Agli effetti di quanto previsto dal presente articolo, si intende per malattia una alterazione dello stato di salute che comporti incapacità alla prestazione lavorativa. E' altresì assimilato alla malattia lo stato di incapacità lavorativa derivante da eventi di fecondazione assistita. Non rientrano nel concetto di malattia gli infortuni sul lavoro, per i quali già sussiste l'obbligo della copertura assicurativa in favore del lavoratore, né i periodi di assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio nonché per l'effettuazione delle cure xxxx-xxxxxx-xxxxxx- termali. L'assenza per malattia, salvo i casi di giustificato impedimento, deve essere comunicata entro le 5 (cinque) ore antecedenti l'inizio del proprio turno di lavoro. Inoltre, il lavoratore dipendente deve trasmettere all'Azienda, nei termini dell'attuale normativa e comunque non oltre 1 (uno) giorno dall'inizio della malattia, il relativo certificato medico o il numero di protocollo rilasciato dal medico curante. In caso di ricovero ospedaliero, il lavoratore dovrà trasmettere, nell'osservanza dei tempi sopra esposti, il certificato di ricovero e, al termine della degenza, quello di dimissione. Il datore di lavoro ha la facoltà di far controllare la malattia del lavoratore, appena ne abbia avuta comunicazione, da medici di enti pubblici. Il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, a trovarsi nel domicilio noto al datore di lavoro, disponibile per il controllo, in ciascun giorno anche domenicale o festivo, a cura delle strutture abilitate. In assenza di ciascuna delle due comunicazioni che precedono, salvo il caso di comprovato Impedimento, l’assenza sarà considerata ingiustificata. Il lavoratore dipendente deve dare immediata notizia all’Azienda di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità. Quando il lavoratore dipendente abbia trascurato di ottemperare all’obbligo suddetto ed il Datore di lavoro, non essendo venuta altrimenti a conoscenza dell’accaduto, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’INAIL ed all'autorità giudiziaria, lo stesso resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo. In mancanza di tali comunicazioni, salvo giuste ragioni d'impedimento, le assenze scaturite da infortunio sono considerate ingiustificate, ferme restando le sanzioni contrattuali o le conseguenze previste dalla legge per il ritardo o la mancata comunicazione. In caso d'assenza per malattia o infortunio è assicurato il trattamento di cui all’Art 68.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale, Contratto Collettivo Nazionale

Malattia. Agli effetti di quanto previsto dal presente articolo, si intende L'assenza per malattia una alterazione dello stato di salute che comporti incapacità alla prestazione lavorativa. E' altresì assimilato alla malattia lo stato di incapacità lavorativa derivante da eventi di fecondazione assistita. Non rientrano nel concetto di malattia gli infortuni sul lavoro, per i quali già sussiste l'obbligo della copertura assicurativa in favore del lavoratore, né i periodi di assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio nonché per l'effettuazione delle cure xxxx-xxxxxx-termali. L'assenza per malattia, salvo i casi di giustificato impedimento, deve essere comunicata dal lavoratore all'impresa tempestivamente e salvo impedimenti entro le 5 (cinque) ore antecedenti l'inizio del proprio turno di lavoro. Inoltre, il lavoratore dipendente deve trasmettere all'Azienda, nei termini dell'attuale normativa e comunque non oltre 1 (uno) giorno dall'inizio della malattia, il relativo certificato medico o il numero di protocollo rilasciato dal medico curante. In ogni caso di ricovero ospedaliero, il lavoratore dovrà trasmettere, nell'osservanza dei tempi sopra esposti, il rispettare gli obblighi di legge previsti per l'invio telematico del certificato di ricovero e, al termine della degenza, quello malattia. In mancanza di dimissioneciascuna delle comunicazioni suddette l'assenza verrà considerata ingiustificata. Il datore di lavoro L'impresa ha la facoltà di far controllare la chiedere il controllo della malattia del lavoratore, appena ne abbia avuta comunicazione, da medici di enti pubblicilavoratore soltanto attraverso i servizi ispettivi dell'istituto previdenziale competente. Il ­ il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, tenuto a trovarsi nel proprio domicilio noto al datore di lavoro, disponibile per il le visite di controllo nelle fasce orarie previste dalle norme vigenti e precisamente dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle 19.00; ­ sono fatte salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi dal domicilio per visite, prestazioni ed accertamenti specialistici nonché per visite di controllo, in ciascun giorno anche domenicale o festivo, a cura delle strutture abilitate. In assenza di ciascuna delle due comunicazioni che precedono, salvo il caso di comprovato Impedimento, l’assenza sarà considerata ingiustificata. Il lavoratore dipendente deve dare immediata notizia all’Azienda di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità. Quando cui il lavoratore dipendente abbia trascurato di ottemperare all’obbligo suddetto ed il Datore di lavoro, non essendo venuta altrimenti a conoscenza dell’accaduto, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’INAIL ed all'autorità giudiziaria, lo stesso resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardodarà preventiva informazione all'azienda. In mancanza di tali comunicazionicomunicazioni o in caso di ritardo oltre i termini sopra indicati, salvo a meno che non vi siano giuste ragioni d'impedimentodi impedimento, le assenze scaturite da infortunio sono considerate ingiustificate, ferme restando le sanzioni contrattuali o le conseguenze previste dalla legge per l'assenza si considera ingiustificata. Ogni mutamento di indirizzo durante il ritardo o la mancata comunicazione. In caso d'assenza per periodo di malattia o infortunio non professionale deve essere tempestivamente comunicato all'impresa. Al termine della malattia o dell'infortunio non professionale il lavoratore deve presentarsi nel suo abituale posto di lavoro. Il lavoratore che risulti assente alle visite di controllo effettuate nelle fasce orarie predeterminate, decade dal diritto all'integrazione da parte dell'azienda per lo stesso periodo per il quale l'INPS non erogherà l'indennità di malattia. Costituisce grave inadempimento contrattuale lo svolgimento di attività lavorativa anche a titolo gratuito durante l'assenza. Nel caso in cui il lavoratore abbia impedito senza giustificata ragione sanitaria il tempestivo accertamento dello stato di infermità, lo stesso è assicurato il trattamento obbligato al rientro immediato in azienda. Diversamente l'assenza sarà considerata ingiustificata. Per i casi di cui all’Art 68Tbc ­ fermo restando quanto previsto dal presente articolo ­ si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Malattia. Agli effetti Per periodo di quanto previsto dal presente articolo, comporto si intende il periodo di tempo durante il quale un lavoratore, assente per malattia una alterazione dello stato di salute che comporti incapacità alla prestazione lavorativa. E' altresì assimilato alla malattia lo stato di incapacità lavorativa derivante da eventi di fecondazione assistita. Non rientrano nel concetto di malattia gli infortuni sul lavoroo infortunio, per i quali già sussiste l'obbligo della copertura assicurativa in favore conserva il proprio diritto al mantenimento del lavoratore, né i periodi di assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio nonché per l'effettuazione delle cure xxxx-xxxxxx-termali. L'assenza per malattia, salvo i casi di giustificato impedimento, deve essere comunicata entro le 5 (cinque) ore antecedenti l'inizio del proprio turno posto di lavoro. InoltreLa sua durata è fissata dalla contrattazione collettiva. Tabella Periodo di comporto in virtù dell’anzianità di servizio e del livello Per le malattie di particolare gravità (oncologiche, sclerosi multipla, cirrosi epatica, ictus, coma o interventi chirurgici di trapianto di organi vitali o by pass coronarico), opportunamente certificate dai servizi sanitari nazionali, la conservazione del posto di lavoro è elevata a 24 mesi. Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore di riprendere servizio, è possibile risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo trattamento di fine rapporto. Ove ciò non avvenga e l’azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso salvo la decorrenza dell’anzianità agli effetti del preavviso. Una volta decorso il periodo di comporto, se il lavoratore dipendente deve trasmettere all'Azienda, nei termini dell'attuale normativa e comunque non oltre 1 (uno) giorno dall'inizio della malattiarientra al lavoro, il relativo certificato medico o il numero di protocollo rilasciato dal medico curante. In caso di ricovero ospedaliero, il lavoratore dovrà trasmettere, nell'osservanza dei tempi sopra esposti, il certificato di ricovero e, al termine della degenza, quello di dimissione. Il datore di lavoro è libero di licenziarlo. Si stabilisce che in caso di infortunio o di malattia l'imprenditore ha la facoltà diritto di far controllare la malattia del lavoratorerecedere dal contratto solo una volta che sia decorso il periodo stabilito dalla legge, appena ne abbia avuta comunicazionedagli usi o secondo equità. Una volta che il periodo di comporto sia trascorso, da medici peraltro, tale circostanza diviene già di enti pubblici. per sé sufficiente a legittimare il licenziamento: Il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, a trovarsi nel domicilio noto al datore di lavoro, disponibile per infatti, resta comunque libero di esercitare il controllodiritto di recesso e, in ciascun giorno anche domenicale o festivo, a cura delle strutture abilitate. In assenza di ciascuna delle due comunicazioni che precedono, salvo il caso di comprovato Impedimento, l’assenza sarà considerata ingiustificata. Il lavoratore dipendente deve dare immediata notizia all’Azienda di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità. Quando il lavoratore dipendente abbia trascurato di ottemperare all’obbligo suddetto ed il Datore di lavorose lo fa, non essendo venuta altrimenti a conoscenza dell’accaduto, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’INAIL ed all'autorità giudiziaria, lo stesso resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo. In mancanza deve dimenticare di tali comunicazioni, salvo giuste ragioni d'impedimento, rispettare le assenze scaturite da infortunio sono considerate ingiustificate, ferme restando le sanzioni contrattuali o le conseguenze previste forme prescritte dalla legge per il ritardo o licenziamento. Peraltro, tale licenziamento non necessariamente deve essere immediato ma può avvenire anche dopo la mancata comunicazioneripresa dell’attività lavorativa da parte del dipendente, purché resti il nesso di causalità tra il recesso e il superamento del periodo di comporto. In caso d'assenza Infatti la ripresa dell’attività lavorativa da parte del dipendente non può essere considerata, di per sé, come rinuncia del datore di lavoro al suo diritto di recedere dal rapporto. Al datore di lavoro non è possibile, in via generale, licenziare il lavoratore in pendenza del suo stato di malattia o infortunio è assicurato infortunio, prima che sia decorso il trattamento periodo di cui all’Art 68comporto.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Malattia. Agli effetti di quanto previsto dal presente articolo, si intende Cassenza per malattia una alterazione dello stato di salute che comporti incapacità alla prestazione lavorativa. E' altresì assimilato alla malattia lo stato di incapacità lavorativa derivante da eventi di fecondazione assistita. Non rientrano nel concetto di malattia gli infortuni o per infortunio non sul lavoro, per i quali già sussiste l'obbligo della copertura assicurativa in favore del lavoratore, né i periodi di assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio nonché per l'effettuazione delle cure xxxx-xxxxxx-termali. L'assenza per malattia, salvo i casi di giustificato impedimento, deve essere comunicata entro le 5 (cinque) ore antecedenti l'inizio del proprio turno di lavoroall'Istituto secondo quanto indicato nell'art. Inoltre, 70. Inoltre la lavoratrice ed il lavoratore dipendente deve trasmettere all'Aziendadevono inviare all'Istituto stesso entro due giorni dall'inizio dell'assenza idonea certificazione sanitaria attestante l'incapacità lavorativa, nei termini dell'attuale normativa nonché i successivi certificati di prolungamento della malattia entro lo stesso termine. L'Istituzione ha diritto di effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi degli Istituti pubblici competenti. Durante la malattia il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un massimo di 180 giorni in un anno solare, trascorsi i quali, e comunque non oltre 1 (uno) giorno dall'inizio della perdurando la malattia, il relativo certificato medico l'Istituzione potrà procedere al licenziamento con la corresponsione dell'indennità di anzianità e di preavviso. ln caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita e/o il numero temporaneamente invalidanti quali, a mero titolo esemplificativo, emodialisi o chemioterapia, sono esclusi dal computo dei giorni di protocollo rilasciato dal medico curante. In caso assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero, di trattamento in day hospitaI di assenza per sottoporsi alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda Sanitaria Locale o struttura convenzionata. ln tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all'intera retribuzione prevista dal presente articolo. tali giorni di assenza sono computati ad ogni effetto come servizio effettivamente prestato. La conservazione del posto nei confronti dei lavoratori in malattia potrà essere prorogata, a richiesta del dipendente, per un ulteriore periodo, non frazionabile, di giorni 180 di calendario, alle seguenti condizioni: che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici; che tale periodo sia considerato di "aspettativa" senza retribuzione. Nel caso in cui, alla scadenza del periodo di malattia o della successiva aspettativa non retribuita, il lavoratore dovrà trasmetterepresentasse le dimissioni, nell'osservanza dei tempi sopra esposti, sarà applicato il certificato di ricovero e, al termine della degenza, quello di dimissionetrattamento previsto per il licenziamento. Il datore periodo di lavoro ha la facoltà malattia o di far controllare la infortunio è considerato utile ai fini del computo del trattamento di fine rapporto, delle ferie, degli scatti di anzianità, della 13 0 e 14 0 mensilità. Durante il periodo di malattia il lavoratore avrà diritto: alle prestazioni sanitarie del lavoratoreservizio sanitario nazionale; ad una indennità pari al 50% della normale retribuzione percepita per i giorni di malattia dal 4 0 al 20 0 , appena ne abbia avuta comunicazionee pari a 2/3 della normale retribuzione per i giorni successivi, da medici di enti pubblici. Il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, corrispondersi dall'INPS; ad una integrazione dell'indennità a trovarsi nel domicilio noto al datore di lavoro, disponibile per il controllocarico dell'INPS da corrispondersi dall'Istituzione, in ciascun giorno anche domenicale o festivo, a cura delle strutture abilitate. In assenza di ciascuna delle due comunicazioni che precedono, salvo il caso di comprovato Impedimento, l’assenza sarà considerata ingiustificata. Il lavoratore dipendente deve dare immediata notizia all’Azienda di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità. Quando il lavoratore dipendente abbia trascurato di ottemperare all’obbligo suddetto ed il Datore di lavoro, non essendo venuta altrimenti a conoscenza dell’accaduto, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’INAIL ed all'autorità giudiziaria, lo stesso resta esonerato modo da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo. In mancanza di tali comunicazioni, salvo giuste ragioni d'impedimento, raggiungere complessivamente le assenze scaturite da infortunio sono considerate ingiustificate, ferme restando le sanzioni contrattuali o le conseguenze previste dalla legge per il ritardo o la mancata comunicazione. In caso d'assenza per malattia o infortunio è assicurato il trattamento di cui all’Art 68.seguenti misure:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Dl Lavoro

Malattia. Agli effetti di quanto previsto dal presente articolo, si intende L'assenza per malattia una alterazione dello stato di salute che comporti incapacità alla prestazione lavorativa. E' altresì assimilato alla malattia lo stato di incapacità lavorativa derivante da eventi di fecondazione assistita. Non rientrano nel concetto di malattia gli infortuni sul lavoro, per i quali già sussiste l'obbligo della copertura assicurativa in favore del lavoratore, né i periodi di assenza deve essere comunicata dal lavoro per gravidanza e puerperio nonché per l'effettuazione delle cure xxxx-xxxxxx-termali. L'assenza per malattialavoratore all'impresa entro il giorno successivo, salvo i casi di giustificato impedimento, deve essere comunicata entro le 5 (cinque) ore antecedenti l'inizio del proprio turno di lavoro. Inoltre, il lavoratore dipendente deve trasmettere all'Azienda, nei termini dell'attuale normativa e comunque non oltre 1 (uno) giorno dall'inizio della malattia, il relativo certificato medico o il numero di protocollo rilasciato dal medico curante. In ogni caso di ricovero ospedaliero, il lavoratore dovrà trasmettereinviare all'impresa, nell'osservanza dei tempi sopra espostientro 48 ore, il certificato medico attestante la malattia. In mancanza di ricovero e, al termine della degenza, quello di dimissioneciascuna delle comunicazioni suddette l'assenza verrà considerata ingiustificata. Il datore di lavoro L'impresa ha la facoltà di far controllare la chiedere il controllo della malattia o infortunio sul lavoro del lavoratorelavoratore soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti. Per quanto concerne il controllo delle assenze per malattia, appena ne abbia avuta comunicazionefermo restando l'art. 5, da medici di enti pubblici. Il legge n. 300/1970, le parti concordano quanto segue: - il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, tenuto a trovarsi nel proprio domicilio noto al datore di lavoro, disponibile per il le visite di controllo nelle fasce orarie previste dalle norme vigenti e precisamente dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle 19.00; - sono fatte salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi dal domicilio per visite, prestazioni ed accertamenti specialistici nonché per visite di controllo, in ciascun giorno anche domenicale o festivo, a cura delle strutture abilitate. In assenza di ciascuna delle due comunicazioni che precedono, salvo il caso di comprovato Impedimento, l’assenza sarà considerata ingiustificata. Il lavoratore dipendente deve dare immediata notizia all’Azienda di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità. Quando cui il lavoratore dipendente abbia trascurato di ottemperare all’obbligo suddetto ed il Datore di lavoro, non essendo venuta altrimenti a conoscenza dell’accaduto, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’INAIL ed all'autorità giudiziaria, lo stesso resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardodarà preventiva informazione all'azienda. In mancanza di tali comunicazionicomunicazioni o in caso di ritardo oltre i termini sopra indicati, salvo a meno che non vi siano giuste ragioni d'impedimentodi impedimento, le assenze scaturite da infortunio sono considerate ingiustificate, ferme restando le sanzioni contrattuali o le conseguenze previste dalla legge per l'assenza si considera ingiustificata. Ogni mutamento di indirizzo durante il ritardo o la mancata comunicazione. In caso d'assenza per periodo di malattia o infortunio non professionale deve essere tempestivamente comunicato all'impresa. Al termine della malattia o dell'infortunio non professionale il lavoratore deve presentarsi nel suo abituale posto di lavoro. Il lavoratore che risulti assente alle visite di controllo effettuate nelle fasce orarie predeterminate, decade dal diritto all'integrazione da parte dell'azienda per lo stesso periodo per il quale l'INPS non erogherà l'indennità di malattia. Costituisce grave inadempimento contrattuale lo svolgimento di attività lavorativa anche a titolo gratuito durante l'assenza. Nel caso in cui il lavoratore abbia impedito senza giustificata ragione sanitaria il tempestivo accertamento dello stato di infermità, lo stesso è assicurato il trattamento obbligato al rientro immediato in azienda. Diversamente l'assenza sarà considerata ingiustificata. Per i casi di cui all’Art 68Tbc - fermo restando quanto previsto dal presente articolo - si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Malattia. Agli effetti di quanto previsto dal presente articolo, si intende per malattia una alterazione dello stato di salute che comporti incapacità alla prestazione lavorativa. E' altresì assimilato alla malattia lo stato di incapacità lavorativa derivante da eventi di fecondazione assistita. Non rientrano nel concetto di malattia gli infortuni sul lavoro, per i quali già sussiste l'obbligo della copertura assicurativa in favore del lavoratore, né i periodi di assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio nonché per l'effettuazione delle cure xxxx-xxxxxx-termali. L'assenza per malattia, salvo i casi Salvo il caso di giustificato impedimento, deve essere comunicata entro le 5 (cinque) ore antecedenti l'inizio del proprio turno e comprovato impedimento il lavoratore ha l’obbligo di dare immediata notizia della propria malattia al datore di lavoro. Inoltre, il lavoratore dipendente deve trasmettere all'Azienda, nei termini dell'attuale normativa e comunque non oltre 1 (uno) giorno dall'inizio della malattia, il relativo certificato medico o il numero di protocollo rilasciato dal medico curante. In caso di ricovero ospedaliero, il lavoratore dovrà trasmettere, nell'osservanza dei tempi sopra esposti, il certificato di ricovero e, al termine della degenza, quello di dimissione. Il datore di lavoro ha la facoltà di far controllare la malattia del lavoratore, appena ne abbia avuta mancata comunicazione, da medici di enti pubblici. Il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal primo trascorso un giorno di assenza dal lavoro, a trovarsi nel domicilio noto al datore di lavoro, disponibile per il controllo, in ciascun giorno anche domenicale o festivo, a cura delle strutture abilitate. In assenza di ciascuna delle due comunicazioni che precedono, salvo il caso di comprovato Impedimentodall’inizio dell’assenza, l’assenza stessa sarà considerata ingiustificata. Il lavoratore dipendente deve inoltre giustificare l’assenza trasmettendo all’azienda la relativa certificazione entro il secondo giorno dall’inizio della stessa. Il lavoratore ha l’obbligo di presentarsi in servizio alla data indicata dal certificato del medico curante ovvero, laddove siano esperiti i controlli sanitari previsti, alla data indicata dal certificato del medico di controllo; in caso di mancata presentazione o di ritardo ingiustificato, il rapporto di lavoro si intende risolto di diritto con la corresponsione dell’indennità sostitutiva di preavviso e del TFR. Nell’ipotesi di continuazione della malattia, salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento, il lavoratore ha l’obbligo di dare immediata notizia all’Azienda di qualsiasi infortuniodella continuazione stessa all’azienda; in caso contrario, anche di lieve entitàtrascorso un giorno dall’inizio dell’assenza, l’assenza stessa è considerata ingiustificata. Quando Durante la malattia il lavoratore dipendente abbia trascurato non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di ottemperare all’obbligo suddetto ed centottanta (180) giorni in un anno solare, trascorso il Datore quale, perdurando la malattia, il datore di lavoro può procedere al licenziamento con la corresponsione dell’indennità sostitutiva di preavviso e del TFR. Il periodo di malattia è considerato utile al fine del computo dell’indennità di preavviso e di licenziamento. Durante il periodo di malattia il lavoratore ha diritto ad una integrazione dell’indennità a carico INPS da corrispondersi dal datore di lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure: • 100% per i primi tre giorni; • 75% per i giorni dal 4°al 20°; • 100% per i giorni dal 21° in poi della retribuzion e giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. Le indennità a carico del datore di lavoro non essendo venuta altrimenti sono dovute se l’INPS non corrisponde per qualsiasi motivo l’indennità di malattia; se l’indennità stessa è corrisposta dall’INPS in misura ridotta, il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall’istituto. Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a conoscenza dell’accaduto, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’INAIL termine le norme relative alla conservazione del posto di lavoro ed all'autorità giudiziaria, lo stesso resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo. In mancanza al trattamento retributivo sono applicabili nei limiti di tali comunicazioni, salvo giuste ragioni d'impedimento, le assenze scaturite da infortunio sono considerate ingiustificate, ferme restando le sanzioni contrattuali o le conseguenze previste dalla legge per il ritardo o la mancata comunicazione. In caso d'assenza per malattia o infortunio è assicurato il trattamento di cui all’Art 68scadenza del contratto stesso.

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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro

Malattia. Agli effetti Salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento e fermi restando gli obblighi di cui al successivo art. 72 il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia della propria malattia al datore di lavoro; in caso di mancata comunicazione, trascorso 1 giorno dall'inizio dell'assenza, l'assenza stessa sarà considerata ingiustificata, con le conseguenze previste dagli articoli seguenti del presente contratto. Il lavoratore ha l'obbligo di presentarsi in servizio alla data indicata dal certificato del medico curante ovvero, laddove siano esperiti i controlli sanitari previsti, alla data indicata dal certificato del medico di controllo; in caso di mancata presentazione o di ritardo ingiustificato, il rapporto di lavoro si intenderà risolto di pieno diritto con la corresponsione di quanto previsto dal agli articoli seguenti del presente articolo, si intende per malattia una alterazione dello stato contratto. Nella ipotesi di salute che comporti incapacità alla prestazione lavorativa. E' altresì assimilato alla malattia lo stato di incapacità lavorativa derivante da eventi di fecondazione assistita. Non rientrano nel concetto di malattia gli infortuni sul lavoro, per i quali già sussiste l'obbligo continuazione della copertura assicurativa in favore del lavoratore, né i periodi di assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio nonché per l'effettuazione delle cure xxxx-xxxxxx-termali. L'assenza per malattia, salvo i casi il caso di giustificato e comprovato impedimento, deve essere comunicata entro le 5 (cinque) ore antecedenti l'inizio del proprio turno di lavoro. Inoltre, il lavoratore dipendente deve trasmettere all'Aziendaha l'obbligo di dare immediata notizia della continuazione stessa all'azienda da cui dipende; in caso di mancata comunicazione, nei termini dell'attuale normativa e comunque non oltre trascorso 1 (uno) giorno dall'inizio della malattiaassenza, l'assenza stessa sarà considerata ingiustificata con le conseguenze previste dagli articoli seguenti del presente contratto. Ai sensi dell'art. 5, legge 20.5.70 n. 300, il relativo certificato medico datore di lavoro o chi ne fa le veci ha diritto di far effettuare il numero controllo delle assenze per infermità di protocollo rilasciato dal medico curante. In caso di ricovero ospedalieromalattia attraverso i Servizi ispettivi degli Istituti competenti, il lavoratore dovrà trasmettere, nell'osservanza nonché dai medici dei tempi sopra esposti, il certificato di ricovero e, al termine della degenza, quello di dimissioneServizi sanitari indicati dalla Regione. Il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha inoltre la facoltà di far controllare la malattia l’idoneità fisica del lavoratore, appena ne abbia avuta comunicazione, lavoratore da medici parte di enti pubblici. Il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno pubblici e istituti specializzati di assenza dal lavoro, a trovarsi nel domicilio noto al datore di lavoro, disponibile per il controllo, in ciascun giorno anche domenicale o festivo, a cura delle strutture abilitate. In assenza di ciascuna delle due comunicazioni che precedono, salvo il caso di comprovato Impedimento, l’assenza sarà considerata ingiustificata. Il lavoratore dipendente deve dare immediata notizia all’Azienda di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità. Quando il lavoratore dipendente abbia trascurato di ottemperare all’obbligo suddetto ed il Datore di lavoro, non essendo venuta altrimenti a conoscenza dell’accaduto, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’INAIL ed all'autorità giudiziaria, lo stesso resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo. In mancanza di tali comunicazioni, salvo giuste ragioni d'impedimento, le assenze scaturite da infortunio sono considerate ingiustificate, ferme restando le sanzioni contrattuali o le conseguenze previste dalla legge per il ritardo o la mancata comunicazione. In caso d'assenza per malattia o infortunio è assicurato il trattamento di cui all’Art 68diritto pubblico.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Malattia. Apprendisti settori grafico-editoriale, informatico-servizi innovativi L'apprendista non in prova assente dal lavoro per malattia ha diritto alla conservazione del posto, senza interruzione di anzianità, per tutta la durata della malattia, sino ad un massimo di 15 mesi, mentre la durata del rapporto di apprendistato viene prorogata per un tempo equivalente all'assenza, nel caso di malattie di durata superiore a 30 giorni lavorativi. L'obbligo di conservazione del posto cesserà ove nell'arco di 36 mesi (pari a 1.095 gg di calendario) si raggiungano i limiti precedenti anche con più malattie. All'apprendista assente per malattia, sarà corrisposto da parte dell'azienda, nell'ambito del periodo contrattuale di conservazione al posto di cui al precedente comma, a partire dal 1º fino al 180º giorno, un trattamento economico pari al 50% della normale retribuzione giornaliera, escluso l'eventuale compenso per lavoro straordinario. Apprendisti settore cartario-cartotecnico L'apprendista non in prova assente dal lavoro per malattia ha diritto alla conservazione del posto, senza interruzione di anzianità, per tutta la durata della malattia, sino ad un massimo di 12 mesi, mentre la durata del rapporto di apprendistato viene prorogata per un tempo equivalente all'assenza, nel caso di malattie di durata superiore a 30 giorni lavorativi. L'obbligo di conservazione del posto cesserà ove nell'arco di 36 mesi (pari a 1.095 gg di calendario) si raggiungano i limiti precedenti anche con più malattie. All'apprendista assente per malattia, sarà corrisposto da parte dell'azienda, nell'ambito del periodo contrattuale di conservazione al posto di cui al precedente comma, a partire dal 1º fino al 180º giorno un trattamento economico pari al 100% della normale retribuzione giornaliera, escluso l'eventuale compenso per lavoro straordinario. Norma valida per tutti i settori Agli effetti di quanto previsto dal presente articolo, si intende per del trattamento come sopra fissato è considerata malattia una alterazione dello stato di salute che comporti incapacità alla prestazione lavorativa. E' altresì assimilato alla malattia lo stato di incapacità lavorativa anche la infermità derivante da eventi di fecondazione assistita. Non rientrano nel concetto di malattia gli infortuni infortunio non sul lavoro, purchè esso non sia determinato da eventi gravemente colposi imputabili all'apprendista stesso. Tale trattamento non è cumulabile con eventuale altro trattamento che per i quali già sussiste l'obbligo della copertura assicurativa in favore del lavoratore, né i periodi di assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio nonché per l'effettuazione delle cure xxxx-xxxxxx-termali. L'assenza per malattia, salvo i casi di giustificato impedimento, deve essere comunicata entro le 5 (cinque) ore antecedenti l'inizio del proprio turno di lavoro. Inoltre, il lavoratore dipendente deve trasmettere all'Azienda, nei termini dell'attuale normativa e comunque non oltre 1 (uno) giorno dall'inizio della malattia, il relativo certificato medico o il numero di protocollo rilasciato dal medico curante. In caso di ricovero ospedaliero, il lavoratore dovrà trasmettere, nell'osservanza dei tempi sopra esposti, il certificato di ricovero e, al termine della degenza, quello di dimissione. Il datore di lavoro ha la facoltà di far controllare la malattia del lavoratore, appena ne abbia avuta comunicazione, da medici di enti pubblici. Il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, a trovarsi nel domicilio noto al datore di lavoro, disponibile per il controllo, in ciascun giorno anche domenicale o festivo, a cura delle strutture abilitate. In assenza di ciascuna delle due comunicazioni che precedono, salvo il caso di comprovato Impedimento, l’assenza sarà considerata ingiustificata. Il lavoratore dipendente deve dare immediata notizia all’Azienda di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità. Quando il lavoratore dipendente abbia trascurato di ottemperare all’obbligo suddetto ed il Datore di lavoro, non essendo venuta altrimenti a conoscenza dell’accaduto, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’INAIL ed all'autorità giudiziaria, lo stesso resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo. In mancanza di tali comunicazioni, salvo giuste ragioni d'impedimento, le assenze scaturite da infortunio sono considerate ingiustificate, ferme restando le sanzioni contrattuali titolo sia in atto o le conseguenze previste dalla legge per il ritardo o la mancata comunicazione. In caso d'assenza per malattia o infortunio è assicurato il trattamento di cui all’Art 68venga istituito in avvenire.

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Samples: www.apindustria.vi.it

Malattia. Agli effetti di Fermo restando quanto previsto dal presente articolodall’art. 12 – parte seconda – del CCNL 27 novembre 1997, si intende per le parti convengono sull’opportunità di garantire ai lavoratori di cui al citato articolo un trattamento economi- co nei casi in cui la durata della malattia una alterazione dello stato sia superiore ai limiti ivi previsti. Si conviene pertanto di salute che comporti incapacità alla prestazione lavorativa. E' altresì assimilato alla malattia lo stato di incapacità lavorativa derivante da eventi di fecondazione assistita. Non rientrano nel concetto di malattia gli infortuni sul lavorointervenire presso l’Ente Bilaterale dell’Artigianato – EBAT – con specifica convenzione, per i quali già sussiste l'obbligo della copertura assicurativa in favore del lavoratoremodo che, né i periodi di assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio nonché per l'effettuazione delle cure xxxx-xxxxxx-termali. L'assenza per malattiaa carico dell’Ente stesso, salvo i casi di giustificato impedimento, deve essere comunicata entro le 5 (cinque) ore antecedenti l'inizio del proprio turno di lavoro. Inoltre, il lavoratore dipendente deve trasmettere all'Azienda, nei termini dell'attuale normativa e comunque non oltre 1 (uno) giorno dall'inizio della malattia, il relativo certificato medico o il numero di protocollo rilasciato dal medico curante. In caso di ricovero ospedaliero, il lavoratore dovrà trasmettere, nell'osservanza dei tempi sopra esposti, il certificato di ricovero e, sia garantito al termine della degenza, quello di dimissione. Il datore di lavoro ha la facoltà di far controllare la malattia del lavoratore, appena ne abbia avuta comunicazione, da medici di enti pubblici. Il lavoratore assente per malattia è tenutoil seguente trattamento economico, fin erogato a titolo di sostegno al reddito, così come previsto dall’Accordo Interconfederale 21 luglio 1988: - intervento economico pari al 34% della retribuzione globale di fatto, a decorrere dal primo 151° giorno di assenza malattia sino al 270° giorno di malattia. Rimane inteso che le imprese non aventi titolo o che non provvedano a segnalare all’Ente Bilaterale lo stato morboso del proprio dipendente, ai fini del sopra citato “Sostegno al reddito”, saranno tenute a liquidare in via diretta e sostitutiva, al lavoratore, le somme allo stesso spettanti per effetto del presente articolo. La presente normativa entrerà in vigore non appena approvato dal lavoro, a trovarsi nel domicilio noto al datore Comitato di lavoro, disponibile per Gestione dell’EBAT il controllorelativo regolamento attuativo e, in ciascun giorno anche domenicale o festivoogni caso, non oltre il 31 luglio 2001. Le parti si danno atto dell’importanza che assume la previdenza complementare regolamentata dalle vigenti disposizioni normative nazionali e regionali. Ferme restando le quantità e la decorrenza stabilita dal vigente CCNL Metalmeccanici ed Installazione di Impianti, le parti convengono sull’opportunità di dare, a cura delle strutture abilitatedella parte datoriale, amplia pubbli- cizzazione ai lavoratori del comparto circa i contenuti del sistema regionale di previdenza integrativa. In assenza ragione di ciascuna quanto sopra si conviene che, congiuntamente alla corresponsione della retribuzione delle due comunicazioni competenze del mese di aprile 2001, venga inserito a cura delle imprese, un modulo informativo, con- cordato fra le parti, recante ogni notizia utile in proposito. Le parti, con riferimento a quanto convenuto alla voce “previdenza integrativa” nel CCNL Metalmeccanici ed Installatori di Impianti 09.02.1993 ed al successivo Accordo attuativo provinciale 20.09.1999, ribadiscono che precedonoai lavoratori in forza alla data dell’ 1.01.1995, salvo compete la somma “una tantum” di lire 200.000.- ridotta a lire 150.000.- per gli apprendisti, all’epoca in forza. Qualora le imprese non avessero dato attuazione all’erogazione di tale somma alla scadenza prevista, dovranno garantirne la liquidazione ai lavoratori interessati. In alternativa, la somma di cui sopra (lire 200.000 per operai ed impiegati e lire 150.000 per appren- disti in forza, in ambedue le ipotesi, presso la stessa azienda all’1.01.1995) sarà versata al Fondo Regionale per la Previdenza Integrativa per tutti i lavoratori per i quali, all’epoca, è maturato il diritto in caso di comprovato Impedimento, l’assenza sarà considerata ingiustificataintervenuta adesione dei lavoratori stessi al Fondo. Il lavoratore dipendente deve dare immediata notizia all’Azienda versamento di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità. Quando il lavoratore dipendente abbia trascurato di ottemperare all’obbligo suddetto ed il Datore di lavoro, non essendo venuta altrimenti a conoscenza dell’accaduto, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’INAIL ed all'autorità giudiziaria, lo stesso resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo. In mancanza di tali comunicazioni, salvo giuste ragioni d'impedimento, le assenze scaturite da infortunio sono considerate ingiustificate, ferme restando le sanzioni contrattuali o le conseguenze previste dalla legge per il ritardo o la mancata comunicazione. In caso d'assenza per malattia o infortunio è assicurato il trattamento di cui all’Art 68tale contribuzione aggiuntiva avverrà in unica soluzione in occasione del primo ver- samento al Fondo.

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Samples: Accordo Provinciale Collettivo Di Lavoro Integrativo 1996

Malattia. Agli effetti Il lavoratore in malattia deve darne tempestiva comunicazione al datore di quanto previsto dal presente articololavoro entro l’orario di inizio attività o, si intende per malattia una alterazione dello stato nel caso circostanze di salute che comporti incapacità alla prestazione lavorativaforza maggiore lo impediscano, entro due giorni dall’evento. E' altresì assimilato alla malattia lo stato Consegnare al datore di incapacità lavorativa derivante da eventi di fecondazione assistita. Non rientrano nel concetto di malattia gli infortuni sul lavorolavoro un certificato medico, per i quali già sussiste l'obbligo della copertura assicurativa in favore del lavoratore, né i periodi di assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio nonché per l'effettuazione delle cure xxxx-xxxxxx-termali. L'assenza per malattia, salvo i casi di giustificato impedimento, deve essere comunicata entro le 5 (cinque) ore antecedenti l'inizio del proprio turno di lavoro. Inoltre, il lavoratore dipendente deve trasmettere all'Azienda, nei termini dell'attuale normativa e comunque non oltre 1 (uno) giorno dall'inizio della malattia, il relativo certificato medico o il numero di protocollo rilasciato dal medico curantedi base, dove è indicata la prognosi. In caso Se vive in regime di ricovero ospedalieroconvivenza è esonerata dalla consegna del certificato a meno che la malattia non avvenga durante un periodo in cui non è presente presso l’abitazione del datore, ad esempio durante le ferie. - Che succede se la malattia insorge durante la prova o il lavoratore dovrà trasmetterepreavviso? Se la lavoratrice si ammala durante il periodo di prova oppure durante il periodo di preavviso (sia esso di dimissioni o di licenziamento), nell'osservanza dei tempi sopra esposti, la malattia ne fa sospendere il certificato di ricovero e, decorso. Quest’ultimo riprenderà al termine della degenza, quello di dimissioneprognosi. Il - Chi paga la malattia e per quanti giorni? L’Inps non corrisponde alcuna indennità alla lavoratrice. È il datore di lavoro che si fa carico del pagamento dei giorni di malattia nei termini e nei tempi indicati nello schema di seguito: ANZIANITÀ LAVORATIVA GG ASSENZA RETRIBUTI NELL’ANNO SOLARE TRATTAMENTO ECONOMICO DA CORRISPONDERE CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO FINO A 6 MESI 8 gg. Dal 1° al 3° gg = 50% della retribuzione globale di fatto Dal 4° al 8° gg = 100% della retribuzione globale di fatto 10 gg calendario (se oncologica 20 gg.) DA 6 MESI A 2 ANNI 10 gg. Dal 1° al 3° gg = 50% della retribuzione globale di fatto Dal 4° al 10° gg = 100% della retribuzione globale di fatto 45 gg calendario (se oncologica 90 gg.) OLTRE 2 ANNI 15 gg. Dal 1° al 3° gg = 50% della retribuzione globale di fatto Dal 4° al 15° gg = 100% della retribuzione globale di fatto 180 gg calendario (se oncologica 360 gg.) Oltre ai periodi di malattia retribuiti la lavoratrice ha la facoltà diritto alla conservazione del posto di far controllare la malattia del lavoratore, appena ne abbia avuta comunicazione, lavoro (nei limiti indicati nella tabella) da medici calcolarsi come 365 giorni nell’arco di enti pubblicidue anni civili. Il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno Questi periodi sono raddoppiati in caso ci si trovi di assenza dal lavoro, fronte a trovarsi nel domicilio noto al datore di lavoro, disponibile per il controllo, in ciascun giorno anche domenicale o festivo, a cura delle strutture abilitate. In assenza di ciascuna delle due comunicazioni che precedono, salvo il caso di comprovato Impedimento, l’assenza sarà considerata ingiustificata. Il lavoratore dipendente deve dare immediata notizia all’Azienda di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità. Quando il lavoratore dipendente abbia trascurato di ottemperare all’obbligo suddetto ed il Datore di lavoro, non essendo venuta altrimenti a conoscenza dell’accaduto, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’INAIL ed all'autorità giudiziaria, lo stesso resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo. In mancanza di tali comunicazioni, salvo giuste ragioni d'impedimento, le assenze scaturite da infortunio sono considerate ingiustificate, ferme restando le sanzioni contrattuali o le conseguenze previste dalla legge per il ritardo o la mancata comunicazione. In caso d'assenza per malattia o infortunio è assicurato il trattamento di cui all’Art 68malattie oncologiche.

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Samples: Contratto Nazionale Del Lavoro Domestico

Malattia. Agli effetti di quanto previsto dal presente articolo, si intende per malattia una alterazione dello stato di salute che comporti incapacità alla prestazione lavorativa. E' altresì assimilato alla malattia lo stato di incapacità lavorativa derivante da eventi di fecondazione assistita. Non rientrano nel concetto In caso di malattia gli infortuni sul lavoroo infortunio il dipendente deve darne telefonicamente avviso al proprio Responsabile entro la prima ora di lavoro e, per i quali già sussiste l'obbligo della copertura assicurativa in favore del lavoratore, né i periodi caso di assenza del Responsabile, al servizio di segreteria/reception (telefono 0000.000000) In caso di infortunio il dipendente deve anche recarsi dal lavoro medico/pronto soccorso per gravidanza e puerperio nonché per l'effettuazione delle cure xxxx-xxxxxx-termaliavviare la denuncia di infortunio all’Inail. L'assenza per Ai fini del pagamento dell'indennità di malattia, salvo i casi di giustificato impedimentol'infermità che comporta incapacità lavorativa, anche per un solo giorno, deve essere comunicata entro documentata dal lavoratore mediante certificazione. Secondo le 5 (cinque) ore antecedenti l'inizio nuove disposizioni relative alla adozione del sistema telematico di certificazione, le attestazioni rilasciate dei medici di base vengono inviate ai datori di lavoro e direttamente all’Inps. Il lavoratore chiede al proprio turno di lavoro. Inoltre, il lavoratore dipendente deve trasmettere all'Azienda, nei termini dell'attuale normativa e comunque non oltre 1 (uno) giorno dall'inizio della malattia, il relativo certificato medico o curante il numero di protocollo identificativo del certificato che il medico invia telematicamente all’Inps e fornire tale numero al proprio datore di lavoro. E’ possibile visionare il proprio certificato medico tramite il link xxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx?xxxxx=0&xxxxxxxxxxx=000 , inserendo il numero di certificato rilasciato dal medico curantecurante ed il proprio codice fiscale. Il ritardo della certificazione di inizio o continuazione della malattia potrebbe comportare la perdita dell'indennità INPS per i giorni di ritardo. L'indennità spetta per la durata della malattia indicata nella certificazione sanitaria. In caso di prosecuzione oltre la prognosi il lavoratore, per conservare il diritto all'indennità, è tenuto a documentare la continuazione della malattia. Secondo la nuova normativa si prevede che nell’arco di un anno solare in occasione della prima e della seconda assenza per malattia la percentuale riconosciuta è del 100%, per la terza verrà riconosciuta la percentuale del 66%, per la quarta sarà del 50% e dalla quinta in poi non sarà riconosciuto nessun importo. La gestione a scalare della carenza non vale per tutti gli eventi come ad esempio ricovero ospedaliero, il lavoratore dovrà trasmetterecertificati con prognosi di malattia iniziale superiore ai 12 giorni (o per eventuali continuazioni o ricadute), nell'osservanza dei tempi sopra espostiday hospital, il certificato di ricovero epatologie con terapie salvavita, al termine della degenzaemodialisi, quello di dimissione. Il datore di lavoro ha sclerosi multipla ed eventi morbosi verificatisi durante la facoltà di far controllare la malattia del lavoratore, appena ne abbia avuta comunicazione, da medici di enti pubblici. Il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, a trovarsi nel domicilio noto al datore di lavoro, disponibile per il controllo, in ciascun giorno anche domenicale o festivo, a cura delle strutture abilitate. In assenza di ciascuna delle due comunicazioni che precedono, salvo il caso di comprovato Impedimento, l’assenza sarà considerata ingiustificata. Il lavoratore dipendente deve dare immediata notizia all’Azienda di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità. Quando il lavoratore dipendente abbia trascurato di ottemperare all’obbligo suddetto ed il Datore di lavoro, non essendo venuta altrimenti a conoscenza dell’accaduto, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’INAIL ed all'autorità giudiziaria, lo stesso resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo. In mancanza di tali comunicazioni, salvo giuste ragioni d'impedimento, le assenze scaturite da infortunio sono considerate ingiustificate, ferme restando le sanzioni contrattuali o le conseguenze previste dalla legge per il ritardo o la mancata comunicazione. In caso d'assenza per malattia o infortunio è assicurato il trattamento di cui all’Art 68gravidanza.

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Samples: www.trevisoglocal.it

Malattia. Agli effetti di quanto previsto dal presente articolo, si intende Cassenza per malattia una alterazione dello stato di salute che comporti incapacità alla prestazione lavorativa. E' altresì assimilato alla malattia lo stato di incapacità lavorativa derivante da eventi di fecondazione assistita. Non rientrano nel concetto di malattia gli infortuni o per infortunio non sul lavoro, per i quali già sussiste l'obbligo della copertura assicurativa in favore del lavoratore, né i periodi di assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio nonché per l'effettuazione delle cure xxxx-xxxxxx-termali. L'assenza per malattia, salvo i casi di giustificato impedimento, deve essere comunicata entro le 5 (cinque) ore antecedenti l'inizio del proprio turno di lavoroall'Istituto secondo quanto indicato nell'art. Inoltre, 70. Inoltre la lavoratrice ed il lavoratore dipendente deve trasmettere all'Aziendadevono inviare all'Istituto stesso entro due giorni dall'inizio dell'assenza idonea certificazione sanitaria attestante l'incapacità lavorativa, nei termini dell'attuale normativa nonché i successivi certificati di prolungamento della malattia entro lo stesso termine. L'Istituzione ha diritto di effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi degli Istituti pubblici competenti. Durante la malattia il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un massimo di 180 giorni in un anno solare, trascorsi i quali, e comunque non oltre 1 (uno) giorno dall'inizio della perdurando la malattia, il relativo certificato medico l'Istituzione potrà procedere al licenziamento con la corresponsione dell'indennità di anzianità e di preavviso. ln caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita e/o il numero temporaneamente invalidanti quali, a mero titolo esemplificativo, emodialisi o chemioterapia, sono esclusi dal computo dei giorni di protocollo rilasciato dal medico curante. In caso assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero, il lavoratore dovrà trasmettere, nell'osservanza dei tempi sopra esposti, il certificato di ricovero e, al termine della degenza, quello di dimissione. Il datore di lavoro ha la facoltà di far controllare la malattia del lavoratore, appena ne abbia avuta comunicazione, da medici di enti pubblici. Il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno trattamento in day hospitaI di assenza per sottoporsi alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda Sanitaria Locale o struttura convenzionata. ln tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all'intera retribuzione prevista dal lavoropresente articolo. tali giorni di assenza sono computati ad ogni effetto come servizio effettivamente prestato. La conservazione del posto nei confronti dei lavoratori in malattia potrà essere prorogata, a trovarsi nel domicilio noto al datore di lavororichiesta del dipendente, disponibile per il controllo, in ciascun giorno anche domenicale o festivo, a cura delle strutture abilitate. In assenza di ciascuna delle due comunicazioni che precedono, salvo il caso di comprovato Impedimento, l’assenza sarà considerata ingiustificata. Il lavoratore dipendente deve dare immediata notizia all’Azienda di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità. Quando il lavoratore dipendente abbia trascurato di ottemperare all’obbligo suddetto ed il Datore di lavoroun ulteriore periodo, non essendo venuta altrimenti a conoscenza dell’accadutofrazionabile, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’INAIL ed all'autorità giudiziariadi giorni 180 di calendario, lo stesso resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo. In mancanza di tali comunicazioni, salvo giuste ragioni d'impedimento, le assenze scaturite da infortunio sono considerate ingiustificate, ferme restando le sanzioni contrattuali o le conseguenze previste dalla legge per il ritardo o la mancata comunicazione. In caso d'assenza per malattia o infortunio è assicurato il trattamento di cui all’Art 68.alle seguenti condizioni:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Dl Lavoro

Malattia. Agli effetti di quanto previsto dal presente articolo, si intende L'assenza per malattia una alterazione dello stato di salute che comporti incapacità alla prestazione lavorativa. E' altresì assimilato alla malattia lo stato di incapacità lavorativa derivante da eventi di fecondazione assistita. Non rientrano nel concetto di malattia gli infortuni o per infortunio non sul lavoro, per i quali già sussiste l'obbligo della copertura assicurativa in favore del lavoratore, né i periodi di assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio nonché per l'effettuazione delle cure xxxx-xxxxxx-termali. L'assenza per malattia, salvo i casi di giustificato impedimento, deve essere comunicata entro le 5 (cinque) ore antecedenti l'inizio all'ente, opera ed istituto immediatamente, di norma prima dell'inizio del proprio turno di lavoroservizio. Inoltre, Inoltre la lavoratrice ed il lavoratore dipendente deve trasmettere all'Aziendadevono inviare all'amministrazione stessa entro due giorni dall'inizio dell'assenza idonea certificazione sanitaria attestante l'incapacità lavorativa, nei termini dell'attuale normativa nonché i successivi certificati di prolungamento della malattia entro lo stesso termine. L'ente ha diritto di effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi degli Istituti pubblici competenti. Durante la malattia la lavoratrice ed il lavoratore non in prova hanno diritto alla conservazione del posto per un massimo di 180 giorni in un anno solare, trascorsi i quali, e comunque non oltre 1 (uno) giorno dall'inizio della perdurando la malattia, il relativo certificato medico l'ente, opera ed istituto potrà procedere al licenziamento con la corresponsione dell'indennità di anzianità e di preavviso. La conservazione del posto nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori in malattia potrà essere prorogata, a richiesta della dipendente o del dipendente, per un ulteriore periodo, non frazionabile, di giorni 180 di calendario, alle seguenti condizioni: - che non si tratti di malattie croniche e/o psichiche; - che siano esibiti dalla lavoratrice e dal lavoratore regolari certificati medici; - che tale periodo sia considerato di “aspettativa” senza retribuzione. Nel caso in cui, alla scadenza del periodo di malattia o della successiva aspettativa non retribuita, la lavoratrice o il numero lavoratore presentasse le dimissioni, sarà applicato il trattamento previsto per il licenziamento. Il periodo di protocollo rilasciato dal medico curantemalattia o di infortunio è considerato utile ai fini del computo del trattamento di fine rapporto, delle ferie, degli scatti di anzianità, delle mensilità aggiuntive. In caso Durante il periodo di ricovero ospedaliero, malattia la lavoratrice ed il lavoratore dovrà trasmettere, nell'osservanza dei tempi sopra esposti, il certificato di ricovero e, al termine della degenza, quello di dimissione. Il datore di lavoro ha la facoltà di far controllare la malattia del lavoratore, appena ne abbia avuta comunicazione, da medici di enti pubblici. Il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, a trovarsi nel domicilio noto al datore di lavoro, disponibile per il controllo, in ciascun giorno anche domenicale o festivo, a cura delle strutture abilitate. In assenza di ciascuna delle due comunicazioni che precedono, salvo il caso di comprovato Impedimento, l’assenza sarà considerata ingiustificata. Il lavoratore dipendente deve dare immediata notizia all’Azienda di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità. Quando il lavoratore dipendente abbia trascurato di ottemperare all’obbligo suddetto ed il Datore di lavoro, non essendo venuta altrimenti a conoscenza dell’accaduto, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’INAIL ed all'autorità giudiziaria, lo stesso resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo. In mancanza di tali comunicazioni, salvo giuste ragioni d'impedimento, le assenze scaturite da infortunio sono considerate ingiustificate, ferme restando le sanzioni contrattuali o le conseguenze previste dalla legge per il ritardo o la mancata comunicazione. In caso d'assenza per malattia o infortunio è assicurato il trattamento di cui all’Art 68.avranno diritto:

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Samples: www.abcdeidiritti.it

Malattia. Agli effetti Salvo il caso di quanto previsto giustificato e comprovato impedimento il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia della propria malattia allo studio professionale da cui dipende; in caso di mancata comunicazione, trascorso un giorno dall'inizio dell'assenza, l'assenza stessa sarà considerata ingiustificata con le conseguenze previste dal presente articolocontratto. Resta inoltre fermo l'obbligo del lavoratore di segnalare tempestivamente al datore di lavoro la propria assenza e l'indirizzo di reperibilità, si intende per malattia una alterazione dello stato di salute che comporti incapacità alla prestazione lavorativa. E' altresì assimilato alla malattia lo stato di incapacità lavorativa derivante da eventi di fecondazione assistita. Non rientrano nel concetto di malattia gli infortuni sul lavoroqualora diverso dalla residenza o domicilio abituale, per i quali già sussiste l'obbligo della copertura assicurativa in favore del lavoratoresuccessivi controlli medico- fiscali. È fatto obbligo al lavoratore di fornire, né i periodi di assenza qualora espressamente richiesto dal lavoro per gravidanza e puerperio nonché per l'effettuazione delle cure xxxx-xxxxxx-termali. L'assenza per malattia, salvo i casi di giustificato impedimento, deve essere comunicata entro le 5 (cinque) ore antecedenti l'inizio del proprio turno datore di lavoro. Inoltre, il lavoratore dipendente deve trasmettere all'Azienda, nei termini dell'attuale normativa e comunque non oltre 1 (uno) giorno dall'inizio della malattia, il relativo certificato medico o il numero di protocollo rilasciato identificativo del certificato di malattia comunicatogli dal medico, entro il giorno successivo all'invio telematico dello stesso. In tale caso il datore di lavoro, dopo la notizia di malattia ricevuta dal lavoratore, dovrà consultare e stampare l'attestazione di malattia tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'INPS. Nel caso in cui il medico curantenon proceda all'invio online del certificato di malattia, ad esempio perché impossibilitato a utilizzare il sistema di trasmissione telematica, ma rilasci la certificazione di malattia in forma cartacea, il lavoratore presenta tale documentazione al proprio datore di lavoro secondo le modalità tradizionali. L'assenza che dovesse risultare ingiustificata potrà essere contestata al lavoratore secondo quanto previsto dall’art. 67. Il lavoratore può comunque presentare direttamente al proprio datore di lavoro copia dell'attestazione medica. Al rientro in servizio il lavoratore deve consegnare quello indicante la data della ripresa del lavoro. Il lavoratore ha l'obbligo di presentarsi in servizio alla data indicata dal certificato del medico curante ovvero, laddove siano esperiti i controlli sanitari previsti, alla data indicata dal certificato del medico di controllo. In caso di ricovero ospedalieromancata presentazione o di ritardo ingiustificato, il lavoratore dovrà trasmettererapporto di lavoro si intenderà risolto di pieno diritto con la corresponsione di quanto previsto all’art. 55, nell'osservanza dei tempi sopra esposti, il certificato con l'esclusione dell'indennità di ricovero e, al termine della degenza, quello di dimissionemancato preavviso. Il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha diritto di far effettuare il controllo delle assenze per infermità di malattia attraverso i servizi ispettivi degli istituti competenti nonché dai medici dei servizi sanitari indicati dalla Regione. Il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha inoltre la facoltà di far controllare la malattia idoneità fisica del lavoratore, appena ne abbia avuta comunicazione, lavoratore da medici parte degli Enti Pubblici ed Istituti specializzati di enti pubblicidiritto pubblico. Il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, tenuto a rispettare scrupolosamente le prescrizioni mediche inerenti la permanenza presso il proprio domicilio. Il lavoratore è altresì tenuto a trovarsi nel proprio domicilio noto dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00, al fine di consentire l'effettuazione delle visite di controllo, richieste dal datore di lavoro. Nel caso in cui a livello nazionale o territoriale le visite di controllo siano effettuate a seguito di un provvedimento amministrativo o su decisione dell'ente preposto ai controlli di malattia, in orari diversi da quelli indicati al secondo comma del presente articolo, questi ultimi saranno adeguati ai nuovi criteri organizzativi. Salvo i casi di giustificata e comprovata necessità di assentarsi dal domicilio per le visite, le prestazioni e gli accertamenti specialistici, nonché le visite ambulatoriali di controllo, e salvo i casi di forza maggiore, dei quali il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia al datore di lavoro, disponibile per il controllomancato rispetto da parte del lavoratore dell'obbligo di cui al secondo comma del presente articolo comporta comunque l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 5 della legge 11 novembre 1983, in ciascun giorno anche domenicale o festivon. 638, a cura delle strutture abilitate14o comma, nonché l'obbligo dell'immediato rientro nella sede di lavoro. In assenza di ciascuna delle due comunicazioni che precedono, salvo il caso di comprovato Impedimentomancato rientro, l’assenza l'assenza sarà considerata ingiustificata. Il lavoratore dipendente deve dare immediata notizia all’Azienda di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità. Quando il lavoratore dipendente abbia trascurato di ottemperare all’obbligo suddetto ed il Datore di lavoro, non essendo venuta altrimenti a conoscenza dell’accaduto, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’INAIL ed all'autorità giudiziaria, lo stesso resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo. In mancanza di tali comunicazioni, salvo giuste ragioni d'impedimento, le assenze scaturite da infortunio sono considerate ingiustificate, ferme restando le sanzioni contrattuali o con le conseguenze previste dalla legge per il ritardo o la mancata comunicazionedall’art. In caso d'assenza per malattia o infortunio è assicurato il trattamento di cui all’Art 6867 del presente contratto.

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Malattia. Agli effetti Il trattamento straordinario di quanto previsto dal presente articolo, si intende per malattia una alterazione dello stato integrazione salariale in favore dei lavoratori di salute che comporti incapacità alla solidarietà è cumulabile con la prestazione lavorativa. E' altresì assimilato alla malattia lo stato di incapacità lavorativa derivante da eventi di fecondazione assistita. Non rientrano nel concetto economica di malattia gli infortuni sul lavoroche resta riferita all’effettiva retribuzione percepita dai lavoratori, per i quali già sussiste l'obbligo effetto del nuovo orario di lavoro contrattualmente stabilito (INPS circ. n. 38/1987). L’indennità di malattia a carico dell’INPS spetta in misura intera, tuttavia è determinata avendo riguardo alla sola retribuzione percepita nel periodo qaudrisetttimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente l’evento (anche se inferiore a quella risultante dall’applicazione dei minimali di retribuzione), con esclusione delle somme corrisposte a titolo di trattamento di cassa integrazione. I lavoratori in contratto di solidarietà interessati all’intervento della copertura assicurativa in favore CIG devono considerarsi ad orario ridotto giornaliero; pertanto eventuali e diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa nell’arco della settimana devono intendersi ininfluenti ai fini del lavoratore, né i periodi calcolo della retribuzione media giornaliera. Questa si determina dividendo la retribuzione effettivamente percepita nel periodo di assenza dal lavoro interessa per gravidanza e puerperio nonché per l'effettuazione delle cure xxxx-xxxxxx-termali. L'assenza per malattia, salvo i casi di giustificato impedimento, deve essere comunicata entro le 5 (cinque) ore antecedenti l'inizio del proprio turno di lavoro. Inoltre, il lavoratore dipendente deve trasmettere all'Azienda, nei termini dell'attuale normativa e comunque non oltre 1 (uno) giorno dall'inizio della malattia, il relativo certificato medico o il numero delle giornate lavorate, o comunque retribuite (riproporzionate, in casa di protocollo rilasciato dal medico curantesettimana corta, con il coefficiente 0,20), intendendosi quindi come retribuite anche le giornate nelle quali, a seguito della particolare distruzione dell’orario ridotto settimanale, non sia stata prestata di fatto attività (INPS circolare n. 9/1986). In caso di ricovero ospedaliero, il lavoratore dovrà trasmettere, nell'osservanza dei tempi sopra esposti, il certificato di ricovero e, al termine della degenza, quello di dimissione. Il datore riduzione dell’orario di lavoro ha di tipo verticale spetta la facoltà sola indennità di far controllare la malattia del lavoratoremalattia, appena ne abbia avuta comunicazionese gli eventi di malattia, da medici o parte di enti pubblici. Il lavoratore assente per malattia è tenutoessi, fin si verificano nel corso di un periodo di piena occupazione,; qualora invece gli eventi medesimi cadono in periodi sospensione totale dal primo giorno di assenza dal lavoro, a trovarsi nel domicilio noto al datore di lavoro, disponibile per il controllo, in ciascun giorno anche domenicale o festivo, a cura delle strutture abilitate. In assenza di ciascuna delle due comunicazioni che precedono, salvo il caso di comprovato Impedimento, l’assenza sarà considerata ingiustificata. Il lavoratore dipendente deve dare immediata notizia all’Azienda di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità. Quando il lavoratore dipendente abbia trascurato di ottemperare all’obbligo suddetto ed il Datore di lavoro, non essendo venuta altrimenti a conoscenza dell’accaduto, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’INAIL ed all'autorità giudiziaria, lo stesso resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo. In mancanza di tali comunicazioni, salvo giuste ragioni d'impedimento, le assenze scaturite da infortunio sono considerate ingiustificate, ferme restando le sanzioni contrattuali o le conseguenze previste dalla legge per il ritardo o la mancata comunicazione. In caso d'assenza per malattia o infortunio è assicurato lavoro ,spetta soltanto il trattamento di cui all’Art 68integrazione salariale.

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Malattia. Agli effetti di quanto previsto dal presente articolo, si intende L'assenza per malattia una alterazione dello stato di salute che comporti incapacità alla prestazione lavorativa. E' altresì assimilato alla malattia lo stato di incapacità lavorativa derivante da eventi di fecondazione assistita. Non rientrano nel concetto di malattia gli infortuni sul lavoro, per i quali già sussiste l'obbligo della copertura assicurativa in favore del lavoratore, né i periodi di assenza deve essere comunicata dal lavoro per gravidanza e puerperio nonché per l'effettuazione delle cure xxxx-xxxxxx-termali. L'assenza per malattialavoratore all'impresa entro il giorno successivo, salvo i casi di giustificato impedimento, deve essere comunicata entro le 5 (cinque) ore antecedenti l'inizio del proprio turno di lavoro. Inoltre, il lavoratore dipendente deve trasmettere all'Azienda, nei termini dell'attuale normativa e comunque non oltre 1 (uno) giorno dall'inizio della malattia, il relativo certificato medico o il numero di protocollo rilasciato dal medico curante. In ogni caso di ricovero ospedaliero, il lavoratore dovrà trasmettereinviare all'impresa, nell'osservanza dei tempi sopra espostientro 48 ore, il certificato medico attestante la malattia. In mancanza di ricovero e, al termine della degenza, quello di dimissioneciascuna delle comunicazioni suddette l'assenza verrà considerata ingiustificata. Il datore di lavoro L'impresa ha la facoltà di far controllare la chiedere il controllo della malattia o infortunio sul lavoro del lavoratorelavoratore soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenz iali competenti. Per quanto concerne il controllo delle assenze per malattia, appena ne abbia avuta comunicazionefermo restando l'art. 5, da medici di enti pubblici. Il legge n. 300/70, le parti concordano quanto segue: - il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, tenuto a trovarsi nel proprio domicilio noto al datore di lavoro, disponibile per il le visite di control lo nelle fasce orarie previste dalle norme vigenti e precisamente dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle 19.00; - sono fatte salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi dal domicilio per visite, prestazioni e accertamenti speciali stici nonché per visite di controllo, in ciascun giorno anche domenicale o festivo, a cura delle strutture abilitate. In assenza di ciascuna delle due comunicazioni che precedono, salvo il caso di comprovato Impedimento, l’assenza sarà considerata ingiustificata. Il lavoratore dipendente deve dare immediata notizia all’Azienda di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità. Quando cui il lavoratore dipendente abbia trascurato di ottemperare all’obbligo suddetto ed il Datore di lavoro, non essendo venuta altrimenti a conoscenza dell’accaduto, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’INAIL ed all'autorità giudiziaria, lo stesso resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardodarà preventiva informazione all'azienda. In mancanza di tali comunicazionicomunicazioni o in caso di ritardo oltre i termini sopra indicati, salvo a meno che non vi siano giuste ragioni d'impedimentodi impedimento, le assenze scaturite da infortunio sono considerate ingiustificate, ferme restando le sanzioni contrattuali o le conseguenze previste dalla legge per l'assenza si considera ingiustificata. Ogni mutamento d'indirizzo durante il ritardo o la mancata comunicazione. In caso d'assenza per periodo di malattia o infortunio non professionale deve essere tempestivamente comunicato all'impresa. Al termine della malattia o dell'infortunio non professionale il lavoratore deve prese ntarsi nel suo abituale posto di lavoro. Il lavoratore che risulti assente alle visite di controllo effettuate nelle fasce orarie predeterminate, decade dal diritto all'integrazione da parte dell'azienda per lo stesso periodo per il quale l'INPS non erogh erà l'indennità di malattia. Costituisce grave inadempimento contrattuale lo svolgimento di attività lavorativa anche a titolo gratuito durante l'assenza. Nel caso in cui il lavoratore abbia impedito senza giustificata ragione sanitaria il tempestivo acc ertamento dello stato d'infermità, lo stesso è assicurato il trattamento obbligato al rientro immediato in azienda. Diversamente l'assenza sarà considerata ingiustificata. Per i casi di cui all’Art 68TBC - fermo restando quanto previsto dal presente articolo - si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

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Malattia. Agli effetti di quanto previsto dal presente articolo, si intende per malattia una alterazione dello stato di salute che comporti incapacità alla prestazione lavorativa. E' altresì assimilato alla malattia lo stato di incapacità lavorativa derivante da eventi di fecondazione assistita. Non rientrano nel concetto I dipendenti sono assicurati con un'assicurazione privata d'indennità giornaliera in caso di malattia gli infortuni sul contro la perdita di guadagno in caso d'incapacità lavorativa giustificata dal punto di vista medico, senza colpa, a causa di una malattia (almeno l'80% del salario assicurato, per un massimo di 730 giorni, incluso il periodo d'attesa). Sunrise UPC e i dipendenti pagano ciascuno la metà dei premi. Questa assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia sostituisce l'obbligo da parte di Sunrise UPC di continuare a pagare il salario. Si applicano le condizioni di assicurazione in vigore al momento della stipulazione della polizza assicurativa. Durante il periodo di attesa dell'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia, Sunrise UPC pagherà al dipendente il 100% del salario fisso. Una volta scaduto il periodo di attesa, Sunrise UPC inoltrerà l'indennità giornaliera di malattia ai dipendenti interessati. Sunrise UPC integrerà queste prestazioni d'indennità giornaliera col pagamento continuato del salario per un massimo di 730 giorni, in modo che insieme all'indennità giornaliera ai dipendenti venga corrisposto, per la durata del periodo di inabilità al lavoro, per i quali già sussiste l'obbligo un importo totale corrispondente al 100% del salario netto versato in occasione di piena capacità lavorativa (pagamento della copertura assicurativa differenza del salario netto). Il pagamento del salario continuato supplementare da parte di Sunrise UPC è subordinato all'obbligo dell'assicuratore di versare l'indennità giornaliera di malattia. Sunrise UPC può ridurre il pagamento del salario continuato nella stessa misura in favore cui l'assicurazione riduce le indennità giornaliere. Il diritto al pagamento del lavoratore, né i periodi salario continuato durante il periodo di assenza dal lavoro per gravidanza attesa e puerperio nonché per l'effettuazione delle cure xxxx-xxxxxx-termali. L'assenza per malattia, salvo i casi di giustificato impedimento, deve essere comunicata entro le 5 (cinque) ore antecedenti l'inizio il pagamento del proprio turno salario continuato supplementare termina al più tardi con la fine del rapporto di lavoro. Inoltre, il Dopo la fine del rapporto di lavoro rimane solo l’eventuale diritto da parte del lavoratore dipendente deve trasmettere all'Azienda, nei termini dell'attuale normativa e comunque non oltre 1 (uno) giorno dall'inizio della malattia, il relativo certificato medico o il numero di protocollo rilasciato dal medico curantericevere l’indennità giornaliera dall’assicurazione secondo le condizioni assicurative applicabili. In Se l'assicurazione che fornisce l'indennità giornaliera in caso di ricovero ospedalieromalattia non eroga alcuna prestazione, Sunrise UPC continuerà a versare il lavoratore dovrà trasmettere, nell'osservanza dei tempi sopra esposti, il certificato di ricovero e, salario al termine della degenza, quello di dimissionemassimo nella misura prevista dall'art. Il datore di lavoro ha la facoltà di far controllare la malattia 324a del lavoratore, appena ne abbia avuta comunicazione, da medici di enti pubblici. Il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoroCodice delle obbligazioni, a trovarsi nel domicilio noto al datore di lavoro, disponibile per il controllo, in ciascun giorno anche domenicale o festivo, a cura delle strutture abilitate. In assenza di ciascuna delle due comunicazioni condizione che precedono, salvo il caso di comprovato Impedimento, l’assenza sarà considerata ingiustificata. Il lavoratore dipendente deve dare immediata notizia all’Azienda di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità. Quando il lavoratore dipendente abbia trascurato di ottemperare all’obbligo suddetto ed il Datore di lavoro, non essendo venuta altrimenti a conoscenza dell’accaduto, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’INAIL ed all'autorità giudiziaria, lo stesso resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo. In mancanza di tali comunicazioni, salvo giuste ragioni d'impedimento, siano soddisfatte le assenze scaturite da infortunio sono considerate ingiustificate, ferme restando le sanzioni contrattuali o le conseguenze previste dalla legge per il ritardo o la mancata comunicazione. In caso d'assenza per malattia o infortunio è assicurato il trattamento di cui all’Art 68relative condizioni.

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Malattia. Agli effetti di quanto previsto dal presente articolo, si intende L'assenza per malattia una alterazione dello stato di salute che comporti incapacità alla prestazione lavorativa. E' altresì assimilato alla malattia lo stato di incapacità lavorativa derivante da eventi di fecondazione assistita. Non rientrano nel concetto di malattia gli infortuni sul lavoro, per i quali già sussiste l'obbligo della copertura assicurativa in favore del lavoratore, né i periodi di assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio nonché per l'effettuazione delle cure xxxx-xxxxxx-termali. L'assenza per malattia, salvo i casi di giustificato impedimento, deve essere comunicata dal lavoratore all'impresa tempestivamente e salvo impedimenti entro le 5 (cinque) ore antecedenti l'inizio del proprio turno di lavoro. Inoltre, il lavoratore dipendente deve trasmettere all'Azienda, nei termini dell'attuale normativa e comunque non oltre 1 (uno) giorno dall'inizio della malattia, il relativo certificato medico o il numero di protocollo rilasciato dal medico curante. In ogni caso di ricovero ospedaliero, il lavoratore dovrà trasmettere, nell'osservanza dei tempi sopra esposti, il rispettare gli obblighi di legge previsti per l'invio telematico del certificato di ricovero e, al termine della degenza, quello malattia. In mancanza di dimissioneciascuna delle comunicazioni suddette l'assenza verrà considerata ingiustificata. Il datore di lavoro L'impresa ha la facoltà di far controllare la chiedere il controllo della malattia del lavoratorelavoratore soltanto attraverso i servizi ispettivi dell'istituto previdenziale competente. Per quanto concerne il controllo delle assenze per malattia, appena ne abbia avuta comunicazionefermo restando l'art. 5, da medici di enti pubblici. Il legge n. 300/1970, le parti concordano quanto segue: - il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, tenuto a trovarsi nel proprio domicilio noto al datore di lavoro, disponibile per il le visite di controllo nelle fasce orarie previste dalle norme vigenti e precisamente dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle 19.00; - sono fatte salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi dal domicilio per visite, prestazioni ed accertamenti specialistici nonché per visite di controllo, in ciascun giorno anche domenicale o festivo, a cura delle strutture abilitate. In assenza di ciascuna delle due comunicazioni che precedono, salvo il caso di comprovato Impedimento, l’assenza sarà considerata ingiustificata. Il lavoratore dipendente deve dare immediata notizia all’Azienda di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità. Quando cui il lavoratore dipendente abbia trascurato di ottemperare all’obbligo suddetto ed il Datore di lavoro, non essendo venuta altrimenti a conoscenza dell’accaduto, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’INAIL ed all'autorità giudiziaria, lo stesso resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardodarà preventiva informazione all'azienda. In mancanza di tali comunicazionicomunicazioni o in caso di ritardo oltre i termini sopra indicati, salvo a meno che non vi siano giuste ragioni d'impedimentodi impedimento, le assenze scaturite da infortunio sono considerate ingiustificate, ferme restando le sanzioni contrattuali o le conseguenze previste dalla legge per l'assenza si considera ingiustificata. Ogni mutamento di indirizzo durante il ritardo o la mancata comunicazione. In caso d'assenza per periodo di malattia o infortunio non professionale deve essere tempestivamente comunicato all'impresa. Al termine della malattia o dell'infortunio non professionale il lavoratore deve presentarsi nel suo abituale posto di lavoro. Il lavoratore che risulti assente alle visite di controllo effettuate nelle fasce orarie predeterminate, decade dal diritto all'integrazione da parte dell'azienda per lo stesso periodo per il quale l'INPS non erogherà l'indennità di malattia. Costituisce grave inadempimento contrattuale lo svolgimento di attività lavorativa anche a titolo gratuito durante l'assenza. Nel caso in cui il lavoratore abbia impedito senza giustificata ragione sanitaria il tempestivo accertamento dello stato di infermità, lo stesso è assicurato il trattamento obbligato al rientro immediato in azienda. Diversamente l'assenza sarà considerata ingiustificata. Per i casi di cui all’Art 68Tbc - fermo restando quanto previsto dal presente articolo - si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

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Malattia. Agli effetti di quanto previsto dal presente articolo, si intende per malattia una alterazione dello stato di salute che comporti incapacità alla prestazione lavorativala- vorativa. E' È altresì assimilato alla malattia lo stato di incapacità lavorativa derivante deri- vante da eventi di fecondazione assistita. Non rientrano nel concetto di malattia gli infortuni sul lavoro, per i quali già sussiste l'obbligo l’obbligo della copertura assicurativa assicura- tiva in favore del lavoratore, né i periodi di assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio nonché per l'effettuazione l’effettuazione delle cure xxxx-xxxxxx-termali. L'assenza L’assenza per malattia, salvo i casi di giustificato impedimento, deve essere comunicata entro le 5 (cinque) ore antecedenti l'inizio l’inizio del proprio turno di lavoro. Inoltre, il lavoratore dipendente deve trasmettere all'Aziendaall’Azienda, nei termini dell'attuale dell’attuale normativa e comunque non oltre 1 (uno) giorno dall'inizio dall’inizio della malattiama- lattia, il relativo certificato medico o il numero di protocollo rilasciato dal medico curante. In caso di ricovero ospedaliero, il lavoratore dovrà trasmettere, nell'osservanza nell’osser- vanza dei tempi sopra esposti, il certificato di ricovero e, al termine della degenzade- genza, quello di dimissione. Il datore di lavoro ha la facoltà di far controllare la malattia del lavoratore, appena ne abbia avuta comunicazione, da medici di enti pubblici. Il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, a trovarsi nel domicilio noto al datore di lavoro, disponibile per il controllocon- trollo, in ciascun giorno anche domenicale o festivo, a cura delle strutture abilitateabi- litate. In assenza di ciascuna delle due comunicazioni che precedono, salvo il caso di comprovato Impedimento, l’assenza sarà considerata ingiustificata. Il lavoratore dipendente deve dare immediata notizia all’Azienda di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità. Quando il lavoratore dipendente abbia trascurato di ottemperare all’obbligo suddetto ed il Datore di lavoro, non essendo venuta altrimenti a conoscenza dell’accaduto, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’INAIL ed all'autorità al- l’autorità giudiziaria, lo stesso resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo. In mancanza di tali comunicazioni, salvo giuste ragioni d'impedimentod’impedimento, le assenze as- senze scaturite da infortunio sono considerate ingiustificate, ferme restando le sanzioni contrattuali o le conseguenze previste dalla legge per il ritardo o la mancata comunicazione. In caso d'assenza per malattia o infortunio è assicurato il trattamento di cui all’Art 68.le

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale

Malattia. Agli effetti Il lavoratore ha l’obbligo entro 2 giorni dall’inizio dell’assenza di quanto previsto dal presente articolo, si intende per malattia una alterazione dello inviare certificazione medica attestante l’avvenuto stato di salute che comporti incapacità alla prestazione lavorativa. E' altresì assimilato alla malattia lo stato di incapacità lavorativa derivante da eventi di fecondazione assistita. Non rientrano nel concetto di malattia gli infortuni sul lavoro, per i quali già sussiste l'obbligo e la presunta durata della copertura assicurativa medesima secondo le modalità previste dalla normativa vigente in favore del lavoratore, né i periodi di assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio nonché per l'effettuazione delle cure xxxx-xxxxxx-termali. L'assenza per malattia, salvo i casi di giustificato impedimento, deve essere comunicata entro le 5 (cinque) ore antecedenti l'inizio del proprio turno di lavoro. Inoltre, il lavoratore dipendente deve trasmettere all'Azienda, nei termini dell'attuale normativa e comunque non oltre 1 (uno) giorno dall'inizio della malattia, il relativo certificato medico o il numero di protocollo rilasciato dal medico curante. In caso di ricovero ospedaliero, il lavoratore dovrà trasmettere, nell'osservanza dei tempi sopra esposti, il certificato di ricovero e, al termine della degenza, quello di dimissione. Il datore di lavoro ha la facoltà di far controllare la malattia del lavoratore, appena ne abbia avuta comunicazione, da medici di enti pubblicimateria. Il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno deve darne tempestiva comunicazione entro l’orario di assenza dal lavoro, a trovarsi nel domicilio noto al datore inizio della propria attività lavorativa. Il ritardo nella comunicazione o la omissione delle certificazione di lavoro, disponibile per il controllocui innanzi, in ciascun giorno anche domenicale o festivoosservanza ai termini citati, a cura determina l’assenza ingiustificata del dipendente e l’applicazione delle strutture abilitate. In assenza di ciascuna delle due comunicazioni che precedonorelative sanzioni, salvo qualora non vi siano comprovate giustificazione per le quali il caso di comprovato Impedimento, l’assenza sarà considerata ingiustificatalavoratore si trovava nella impossibilità ad osservare detto obbligo. Il lavoratore dipendente deve dare immediata notizia all’Azienda è tenuto a rispettare scrupolosamente le prescrizioni mediche inerenti la permanenza presso il proprio domicilio presso il quale è tenuto a rimanere dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00, al fine di qualsiasi infortunioconsentire l’effettuazione delle visite di controllo. Quanto, anche detto sopra, ovviamente non trova applicazione in caso di lieve entità. Quando il lavoratore dipendente abbia trascurato giustificata e comprovata necessità di ottemperare all’obbligo suddetto ed il Datore di lavoro, non essendo venuta altrimenti a conoscenza dell’accaduto, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’INAIL ed all'autorità giudiziaria, lo stesso resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante assentarsi dal ritardo. In mancanza di tali comunicazioni, salvo giuste ragioni d'impedimentodomicilio per le visite, le assenze scaturite da infortunio sono considerate ingiustificateprestazioni, ferme restando gli accertamenti specialistici e le sanzioni contrattuali o le conseguenze previste dalla legge per il ritardo o la mancata comunicazionevisite ambulatoriali di controllo e i casi di forza maggiore. Il lavoratore ha, altresì, l’obbligo di presentarsi in servizio alla data indicata dal certificato del medico curante o, laddove siano esperiti i controlli sanitari previsti, alla data indicata dal certificato del medico di controllo. In caso d'assenza di mancata presentazione o di ritardo ingiustificato, il datore potrà procedere alla risoluzione del rapporto. La malattia insorta durante il periodo di ferie ne sospende la fruizione nelle seguenti ipotesi: - malattia che comporta ricovero ospedaliero per la durata dello stesso periodo di ferie; - malattia o infortunio è assicurato la cui prognosi sia superiore a sette giorni di calendario. Il datore di lavoro non può corrispondere l’indennità per un numero di giornate superiore a quelle effettuate dal lavoratore a tempo determinato alle proprie dipendenze, ancorché questi abbia precedenti lavorativi presso altri datori nei 12 mesi precedenti. Allo scadere del termine contrattuale viene comunque meno il trattamento di cui all’Art 68diritto a qualsiasi indennità sia a conguaglio (datore) che a pagamento diretto (INPS).

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