Common use of Materie Clause in Contracts

Materie. Anche con riferimento agli incontri di cui al precedente art. 1, al livello di competenza le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali realizzeranno confronti finalizzati al raggiungimento di accordi in materia di politiche attive del lavoro con particolare riferimento a: 1) interventi di formazione e riqualificazione professionale connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri anche a livello nazionale o comunitario; 2) interventi di formazione e riqualificazione professionale connessi ad iniziative o funzioni attribuite alle parti sociali; 3) programmi di formazione, promossi anche dagli enti bilaterali , finalizzati a favorire il reinserimento dei lavoratori delle aree che presentano rilevanti squilibri occupazionali o dei lavoratori che hanno difficoltà a reinserirsi a causa dell’età, per i quali non sia possibile attivare i contratti di inserimento di cui all’accordo interconfederale 14 febbraio 2004 e art. 41 del CCNL; 4) azioni positive per la flessibilità di cui all’art. 9 della legge 53/2000, ed in particolare: a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro, tra cui part-time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione; b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo; 5) altre iniziative che le parti dovessero attivare in tema di mercato del lavoro; 6) definizione di accordi in materia di apprendistato e contratti d’inserimento/reinserimento di cui agli articoli da 41 a 60 per gli aspetti espressamente rinviati. Potranno, inoltre, essere realizzate, in attuazione delle disposizioni legislative in tema di parità uomo – donna e di pari opportunità, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive a favore del personale femminile; le eventuali intese conseguenti saranno coerenti con quanto convenuto in materia a livello nazionale. In materia di classificazione del personale ed in coerenza con quanto definito all’art. 15, verranno svolte analisi ed avanzate proposte tese ad evidenziare alla Commissione Paritetica Nazionale le istanze emergenti nelle realtà locali. Per tutti i compiti sopra individuati, le associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti organizzazioni sindacali potranno avvalersi del supporto degli strumenti previsti al seguente art. 20, anche costituiti – previo specifico accordo – in apposito ente. In relazione alle particolari esigenze del settore del commercio e del terziario al fine del miglioramento della qualità dei servizi offerti al consumatore tenuto anche conto delle esigenze dei dipendenti, a livello territoriale di competenza, potranno essere effettuati incontri per il confronto su provvedimenti di carattere legislativo o amministrativo in materia di orari commerciali e su quelli di fatto in vigore. Al medesimo livello, infine, potranno essere effettuati incontri per il confronto su: 1) articolazione dell’orario settimanale; 2) procedure per l’articolazione dell’orario settimanale; 3) flessibilità dell’orario; 4) lavoro domenicale e festivo. A tal fine potranno essere utilizzate le notizie in possesso degli Osservatori territoriali ai sensi del successivo art. 20, lettera d), ovvero i dati fatti oggetto di informazione alle Organizzazioni Sindacali nel corso degli incontri di cui all’art. 2. Nota a verbale Le norme contenute nei contratti e accordi provinciali integrativi del CCNL 31 luglio 1970 che non siano in contrasto con le norme del presente contratto nazionale seguiteranno ad avere efficacia.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi

Materie. Anche con riferimento agli incontri A livello aziendale possono essere concordate particolari norme riguardanti: • articolazione dell'orario settimanale; • turni o nastri orari; • eventuali forme di flessibilità, anche a parziale modifica di quanto disposto dall'art. 30 del c.c.n.l.; • part-time: modalità di svolgimento del lavoro supplementare nei limiti previsti dall'art. 38 del c.c.n.l.; modalità di applicazione di clausole elastiche e flessibili nei limiti di cui al precedente artall'Art. 139(Clausole elastiche e flessibili); modalità di svolgimento della prestazione del lavoratore che ha trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale entro i limiti del congedo parentale spettante; • modalità di attuazione dei contratti a termine per studenti universitari o di scuole secondarie di secondo grado; • determinazione dei turni feriali ai sensi dell'art. 71; • tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, al livello ambiente e sicurezza nei luoghi di competenza le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali realizzeranno confronti finalizzati al raggiungimento lavoro; • parità di accordi in materia opportunità nel lavoro uomo-donna secondo quanto previsto dall'art. 179; • molestie sessuali; • ulteriori modalità di politiche attive godimento del lavoro con particolare riferimento a: 1) interventi congedo parentale, nel rispetto di formazione e riqualificazione professionale connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri anche quanto previsto nell'art. 96 (Congedo parentale a livello nazionale o comunitarioore); 2) interventi • ulteriori modalità di formazione e riqualificazione professionale connessi ad iniziative o funzioni attribuite alle parti sociali; 3) programmi di formazione, promossi anche dagli enti bilaterali , finalizzati a favorire il reinserimento dei lavoratori delle aree che presentano rilevanti squilibri occupazionali o dei lavoratori che hanno difficoltà a reinserirsi a causa dell’età, per i quali non sia possibile attivare i contratti di inserimento godimento del congedo di cui all’accordo interconfederale 14 febbraio 2004 e artall'Art. 41 del CCNL; 464 (Congedo per le donne vittime di violenza di genere) azioni positive per la flessibilità di cui all’art. 9 della legge 53/2000, ed in particolare: a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell’organizzazione dell'organizzazione del lavoro, tra cui part-time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad otto a dodici anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozioneetà; b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo; 5) altre iniziative . Nelle aziende oltre dieci dipendenti l'erogazione di elementi economici ulteriori rispetto a quanto già previsto dal presente c.c.n.l. si attua mediante la contrattazione integrativa che le parti dovessero attivare in tema di mercato del lavoro; 6) definizione di accordi in materia di apprendistato e contratti d’inserimento/reinserimento di cui agli articoli da 41 a 60 per gli aspetti espressamente rinviati. Potranno, inoltre, essere realizzate, in attuazione delle disposizioni legislative in tema di parità uomo – donna e di pari opportunità, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive a favore del personale femminile; le eventuali intese conseguenti saranno coerenti con quanto convenuto in materia a livello nazionale. In materia di classificazione del personale ed avrà ad oggetto erogazioni salariali - in coerenza con quanto definito all’artle strategie delle imprese - strettamente correlate ai risultati conseguiti con la realizzazione di programmi concordati tra le parti, aventi per obiettivo, ad esempio, incrementi di produttività, di competitività, di qualità, di redditività. 15, verranno svolte analisi ed avanzate proposte tese ad evidenziare alla Commissione Paritetica Nazionale le istanze emergenti nelle realtà locali. Per tutti i compiti sopra individuatiAl fine dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione integrativa a contenuto economico, le associazioni imprenditoriali territoriali e parti valuteranno preventivamente le corrispondenti organizzazioni sindacali potranno avvalersi del supporto degli strumenti previsti al seguente art. 20, anche costituiti – previo specifico accordo – in apposito ente. In relazione alle particolari esigenze del settore del commercio condizioni delle imprese e del terziario al fine del miglioramento lavoro, le loro prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenuto conto dell'andamento delle prospettive della qualità dei servizi offerti al consumatore tenuto anche conto competitività e delle esigenze dei dipendenticondizioni essenziali di redditività. Una volta individuati gli obiettivi verranno definiti gli indicatori, i meccanismi di calcolo e gli importi collegati; le parti dovranno altresì dare applicazione a livello territoriale di competenza, potranno essere effettuati incontri per il confronto su provvedimenti di carattere legislativo o amministrativo quanto stabilito in materia di orari commerciali e dalla normativa vigente. Qualora l'obiettivo definito consista in un miglioramento rispetto ad una precedente situazione, le parti dovranno definire la base su quelli di fatto in vigore. Al medesimo livello, infine, potranno essere effettuati incontri per il confronto su: 1) articolazione dell’orario settimanale; 2) procedure per l’articolazione dell’orario settimanale; 3) flessibilità dell’orario; 4) lavoro domenicale e festivocui effettuare i calcoli dei miglioramenti da realizzare. A tal fine le parti potranno individuare i risultati raggiunti nella media di più anni, entro un massimo di 3, ovvero il miglior risultato raggiunto in una serie di anni. Nell'accordo aziendale che definisce il premio di risultato dovranno essere utilizzate concordati forme, ed altre clausole per l'informazione e la verifica circa i risultati e per il riesame degli obiettivi e dei meccanismi in rapporto a rilevanti modifiche delle condizioni di riferimento esistenti al momento dell'accordo. In relazione a quanto sopra esposto il premio non potrà essere determinato a priori ed avrà caratteristiche di totale variabilità. Nell'accordo del premio di risultato le notizie parti valuteranno le modalità e le condizioni attraverso le quali poter riconoscere il premio ai lavoratori somministrati. Le erogazioni in possesso degli Osservatori territoriali parola avranno caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento contributivo e fiscale previsto dall'art. 1, c. 67, L. n. 247 del 2007 e dall'art. 2, c. 1, lettera c), del D.L. n. 93/2008 e successive modificazioni. Al fine di ridurre l'eventuale assenteismo anomalo, le parti si danno reciprocamente atto che l'erogazione del premio di 2º livello potrà essere rapportata all'effettiva prestazione del singolo lavoratore. Gli importi dei nuovi elementi economici integrativi di cui al presente articolo sono variabili e non predeterminabili e non sono utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale. Il premio non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, in quanto le parti ne definiscono l'ammontare in senso onnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. L'accordo integrativo individua i casi in cui, in presenza di situazioni di difficoltà economico-produttiva che possano comportare il ricorso ad ammortizzatori sociali o comunque determinino risultati che si discostino negativamente dai valori raggiunti dal territorio di riferimento, l'azienda non sarà tenuta all'erogazione del premio. Le aziende sotto i dieci dipendenti e quelle che non hanno contrattato il premio di produttività, devono erogare l'elemento economico di garanzia ai sensi del successivo artdell'art. 20, lettera d), ovvero i dati fatti oggetto di informazione alle Organizzazioni Sindacali nel corso degli incontri di cui all’art. 2. Nota a verbale Le norme contenute nei contratti e accordi provinciali integrativi del CCNL 31 luglio 1970 che non siano in contrasto con le norme 117 del presente contratto nazionale seguiteranno ad avere efficaciac.c.n.l.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da

Materie. Anche con riferimento agli incontri Nelle aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell’ambito di cui al precedente art. 1una stessa provincia, al livello più di competenza le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali realizzeranno confronti finalizzati al raggiungimento di accordi in materia di politiche attive del lavoro con particolare riferimento atrenta dipendenti potranno essere concordate particolari norme riguardanti: 1) interventi turni o nastri orari, distribuzione dell’orario di formazione e riqualificazione professionale connessi ad iniziative lavoro attraverso uno o direttive più dei pubblici poteri anche a livello nazionale o comunitarioseguenti regimi di orario: turni continui, turni spezzati, fasce differenziate; 2) interventi eventuali forme di formazione e riqualificazione professionale connessi ad iniziative o funzioni attribuite alle parti socialiflessibilità; 3) programmi di formazione, promossi anche dagli enti bilaterali , finalizzati part time; 4) determinazione dei turni feriali ai sensi dell’art. 142; 5) contratti a favorire il termine; 6) contratti d’inserimento/reinserimento dei lavoratori delle aree che presentano rilevanti squilibri occupazionali o dei lavoratori che hanno difficoltà a reinserirsi a causa dell’età, per i quali non sia possibile attivare i contratti di inserimento di cui all’accordo interconfederale 14 febbraio 2004 e artall’art. 41 del CCNLper gli aspetti espressamente rinviati. 7) tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro; 48) parità di opportunità nel lavoro uomo-donna secondo quanto previsto dall’art. 13; 9) azioni positive per la flessibilità di cui all’art. 9 della legge 53/2000, ed in particolare: a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro, tra cui part-time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione; b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo; 510) modalità di svolgimento dell’attività dei patronati; 11) quanto delegato alla contrattazione dagli artt. 20 e 21 della legge n. 300/1970 “Statuto dei lavoratori”; 12) erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa. Laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economiche comunque denominate, anche parzialmente variabili, dovrà essere ricondotta nell’ambito delle nuove erogazioni sopra specificate la parte variabile, mentre la parte fissa sarà conservata in cifra; 13) altre iniziative che le parti dovessero attivare in tema di mercato materie espressamente demandate dagli articoli dei singoli istituti del lavoro; 6) definizione di accordi in materia di apprendistato e contratti d’inserimento/reinserimento di cui agli articoli da 41 a 60 per gli aspetti espressamente rinviati. Potranno, inoltre, essere realizzate, in attuazione delle disposizioni legislative in tema di parità uomo – donna e di pari opportunità, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive a favore del personale femminile; le eventuali intese conseguenti saranno coerenti con quanto convenuto in materia a livello nazionalepresente CCNL. In materia di classificazione del personale ed in coerenza con quanto definito personale, possono essere oggetto di esame, ove già non siano previste nel presente contratto, le eventuali qualifiche specifiche dell’azienda; per le figure di interesse aziendale, sempre che non siano previste nella classificazione di cui all’art. 97, e che assumano significato e valenza generali, così come previsto nell’art. 15, le parti riporteranno all’apposita Commissione di cui all’art. 15, verranno svolte analisi ed avanzate proposte tese ad evidenziare alla Commissione Paritetica Nazionale le istanze emergenti nelle realtà locali. Per tutti i compiti sopra individuatipunto b), le associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti organizzazioni sindacali potranno avvalersi del supporto degli strumenti previsti al seguente art. 20valutazioni in merito, anche costituiti – previo specifico accordo – fornendo adeguate proposte. Le Parti, nel confermare la validità degli accordi aziendali realizzati, ed in apposito ente. In relazione particolare le parti relative all’esercizio dei diritti di informazione nonché i sistemi di relazioni sindacali in atto, si danno altresì atto che problemi relativi all’organizzazione del lavoro, all’occupazione ed alle particolari esigenze del settore del commercio e del terziario al fine del miglioramento della qualità dei servizi offerti al consumatore tenuto anche conto delle esigenze dei dipendenti, a livello territoriale condizioni di competenzalavoro, potranno essere effettuati affrontati e definiti, in occasione degli incontri per il confronto su provvedimenti la contrattazione aziendale, in riferimento a programmi di carattere legislativo o amministrativo in materia di orari commerciali innovazione, riorganizzazione e su quelli di fatto in vigoreristrutturazione. Al medesimo livello, infine, Inoltre potranno essere effettuati incontri concordati interventi di formazione e riqualificazione connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri anche a livello nazionale e comunitario. Le eventuali richieste relative ai punti suddetti, presentate alle aziende dalle strutture sindacali ai vari livelli saranno altresì trasmesse per il confronto su: 1) articolazione dell’orario settimanale; 2) procedure conoscenza dalle Organizzazioni Sindacali Nazionali o territoriali della FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTuCS-UIL alla Confcommercio o alla Associazione competente per l’articolazione dell’orario settimanale; 3) flessibilità dell’orario; 4) lavoro domenicale e festivoterritorio ad essa aderente. A tal fine potranno essere utilizzate le notizie in possesso degli Osservatori territoriali ai sensi del successivo art. 20, lettera d), ovvero i dati fatti oggetto di informazione La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l’intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Sindacali nel corso degli incontri Nazionali stipulanti e, per i datori di cui all’artlavoro. 2. Nota dell’Associazione territoriale a verbale Le norme contenute nei contratti e accordi provinciali integrativi del CCNL 31 luglio 1970 che non siano in contrasto con le norme del presente contratto nazionale seguiteranno ad avere efficaciacarattere generale aderente alla Confcommercio.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi

Materie. Anche con riferimento agli incontri Nelle aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell'ambito di una stessa pro-vincia, più di trenta dipendenti potranno essere concordate particolari norme riguar-danti: - turni o nastri orari, distribuzione dell'orario di lavoro attraverso uno o più dei seguenti regimi di orario: turni continui, turni spezzati, fasce differenziate; - eventuali forme di flessibilità; - part time; - determinazione dei turni feriali ai sensi dell'art. 142; contratti a termine; contratti d’inserimento/reinserimento di cui al precedente art. 1, al livello di competenza le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali realizzeranno confronti finalizzati al raggiungimento di accordi in materia di politiche attive del lavoro con particolare riferimento a: 1) interventi di formazione e riqualificazione professionale connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri anche a livello nazionale o comunitario; 2) interventi di formazione e riqualificazione professionale connessi ad iniziative o funzioni attribuite alle parti sociali; 3) programmi di formazione, promossi anche dagli enti bilaterali , finalizzati a favorire il reinserimento dei lavoratori delle aree che presentano rilevanti squilibri occupazionali o dei lavoratori che hanno difficoltà a reinserirsi a causa dell’età, per i quali non sia possibile attivare i contratti di inserimento di cui all’accordo interconfederale 14 febbraio 2004 e artall’art. 41 del CCNLper gli aspetti espressamente rinviati. tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luo-ghi di lavoro; 4) parità di opportunità nel lavoro uomo-donna secondo quanto previsto dall'art. 13; azioni positive per la flessibilità di cui all’art. 9 della legge 53/2000, ed in particolare: a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell’organizzazione dell'organizzazione del lavoro, tra cui part-time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione; b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo; 5) altre iniziative che le parti dovessero attivare in tema modalità di mercato svolgimento dell'attività dei patronati; - quanto delegato alla contrattazione dagli artt. 20 e 21 della legge n. 300/1970 "Statuto dei lavoratori"; - erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizza-zione di programmi aziendali, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, altri elementi rilevanti ai fini del lavoro; 6) definizione di accordi in materia di apprendistato e contratti d’inserimento/reinserimento di cui agli articoli da 41 a 60 per gli aspetti espressamente rinviatimiglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa. Potranno, inoltre, essere realizzate, in attuazione delle disposizioni legislative in tema di parità uomo – donna e di pari opportunità, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive a favore del personale femminile; le eventuali intese conseguenti saranno coerenti con quanto convenuto in materia Laddove a livello nazionaleaziendale sussistano erogazioni economiche comunque denomi-nate, anche parzialmente variabili, dovrà essere ricondotta nell'ambito delle nuove erogazioni sopra specificate la parte variabile, mentre la parte fissa sarà conserva-ta in cifra; - altre materie espressamente demandate dagli articoli dei singoli istituti del pre-sente CCNL. In materia di classificazione del personale ed in coerenza con quanto definito all’artpersonale, possono essere oggetto di esame, ove già non siano previste nel presente contratto, le eventuali qualifiche specifiche dell'azien-da; per le figure di interesse aziendale, sempre che non siano previste nella classifica-zione di cui all'art. 97, e che assumano significato e valenza generali, così come previsto nell'art. 15, verranno svolte analisi ed avanzate proposte tese ad evidenziare alla le parti riporteranno all'apposita Commissione Paritetica Nazionale le istanze emergenti nelle realtà localidi cui all'art. Per tutti i compiti sopra individuati15, punto b), le associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti organizzazioni sindacali potranno avvalersi del supporto degli strumenti previsti al seguente art. 20valutazioni in merito, anche costituiti – previo specifico accordo – fornendo adeguate proposte. Le Parti, nel confermare la validità degli accordi aziendali realizzati, ed in apposito ente. In relazione particolare le parti relative all'esercizio dei diritti di informazione nonché i sistemi di relazioni sindacali in atto, si danno altresì atto che problemi relativi all'organizzazione del lavo-ro, all'occupazione ed alle particolari esigenze del settore del commercio e del terziario al fine del miglioramento della qualità dei servizi offerti al consumatore tenuto anche conto delle esigenze dei dipendenti, a livello territoriale condizioni di competenzalavoro, potranno essere effettuati affrontati e definiti, in occasione degli incontri per il confronto su provvedimenti la contrattazione aziendale, in riferimento a programmi di carattere legislativo o amministrativo in materia di orari commerciali innovazione, riorganizzazione e su quelli di fatto in vigoreristrutturazione. Al medesimo livello, infine, Inoltre potranno essere effettuati incontri concordati interventi di formazione e riqualificazione connes-si ad iniziative o direttive dei pubblici poteri anche a livello nazionale e comunitario. Le eventuali richieste relative ai punti suddetti, presentate alle aziende dalle strutture sin-dacali ai vari livelli saranno altresì trasmesse per il confronto su: 1) articolazione dell’orario settimanale; 2) procedure conoscenza dalle Organizzazioni Sindacali Nazionali o territoriali della FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTuCS-UIL alla Confesercenti Nazionale o alla Confesercenti competente per l’articolazione dell’orario settimanale; 3) flessibilità dell’orario; 4) lavoro domenicale e festivoterritorio. A tal fine potranno essere utilizzate le notizie in possesso degli Osservatori territoriali ai sensi del successivo art. 20, lettera d), ovvero i dati fatti oggetto di informazione La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Sindacali nel corso degli incontri Nazionali stipulanti e, per i datori di cui all’art. 2. Nota a verbale Le norme contenute nei contratti e accordi provinciali integrativi del CCNL 31 luglio 1970 che non siano in contrasto con le norme del presente contratto nazionale seguiteranno ad avere efficacialavoro della Confesercenti competente per territorio.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti