{"component": "clause", "props": {"groups": [{"snippet": "Le Parti riconoscono la fondamentale importanza di un ambiente di lavoro improntato alla tutela della libert\u00e0, dignit\u00e0 ed inviolabilit\u00e0 della persona e a principi di correttezza nei rapporti interpersonali. In attesa di un provvedimento legislativo che ne individui la definizione legale, le Parti intendono per mobbing quegli atti e comportamenti discriminatori e vessatori reiterati posti in essere nei confronti delle lavoratrici o dei lavoratori da parte di soggetti posti in posizione sovraordinata ovvero da altri colleghi, e che si caratterizzano come una vera e propria forma di persecuzione psicologica o di violenza morale. Le parti riconoscono pertanto la necessit\u00e0 di avviare adeguate iniziative al fine di contrastare l\u2019insorgere di tali situazioni, che assumono rilevanza sociale, nonch\u00e9 di prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e mentale del lavoratore o della lavoratrice interessati e, pi\u00f9 in generale, migliorare la qualit\u00e0, il clima e la sicurezza dell\u2019ambiente di lavoro. A tal fine, affidano alla Commissione Paritetica Permanente per le Pari Opportunit\u00e0 i seguenti compiti:\n1) raccolta dei dati relativi all\u2019aspetto qualitativo e quantitativo del fenomeno del mobbing;\n2) individuazione delle possibili cause della problematica, con particolare riferimento alla verifica dell\u2019esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare l\u2019insorgenza di situazioni persecutorie o di violenza morale;\n3) formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla repressione delle situazioni di criticit\u00e0, anche al fine di realizzare misure di tutela del/della dipendente interessato;\n4) formulazione di un codice quadro di condotta. In caso di emanazione di un provvedimento legislativo in materia di mobbing, le parti si incontreranno per armonizzare le disposizioni di cui al presente articolo con la nuova disciplina legale.", "snippet_links": [{"key": "le-parti", "type": "clause", "offset": [0, 8]}, {"key": "ambiente-di-lavoro", "type": "clause", "offset": [54, 72]}, {"key": "e-che", "type": "clause", "offset": [530, 535]}, {"key": "in-generale", "type": "definition", "offset": [951, 962]}, {"key": "commissione-paritetica", "type": "clause", "offset": [1062, 1084]}, {"key": "pari-opportunit\u00e0", "type": "definition", "offset": [1103, 1119]}, {"key": "raccolta-dei-dati", "type": "clause", "offset": [1143, 1160]}, {"key": "condizioni-di-lavoro", "type": "clause", "offset": [1355, 1375]}, {"key": "azioni-positive", "type": "clause", "offset": [1530, 1545]}], "samples": [{"hash": "5WmjSxYk1Ip", "uri": "/it/contracts/5WmjSxYk1Ip#mobbing", "label": "Copyright Agreement", "score": 33.1968491039, "published": true}, {"hash": "5EgB6L6Ygoj", "uri": "/it/contracts/5EgB6L6Ygoj#mobbing", "label": "Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro", "score": 30.3390373502, "published": true}, {"hash": "6Kg9AwlGIuF", "uri": "/it/contracts/6Kg9AwlGIuF#mobbing", "label": "Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro", "score": 20.0260095825, "published": true}], "size": 29, "hash": "528f4d8bb884637a8d591ecfb9acc2a2", "id": 1}, {"snippet": "Le Parti stipulanti il presente CCNL riconoscono la gravit\u00e0 del fenomeno conosciuto come mobbing ed intendono contrastarlo con ogni mezzo. A tal fine le Parti delegano l\u2019Ente Bilaterale ad individuare idonei strumenti di prevenzione e formazione che consentano di sradicare il fenomeno delle illecite pressioni e/o violenze che si possono manifestare tra i dipendenti. NOTA A VERBALE Le Parti intendono considerare il Mobbing, per quanto attiene la gestione disciplinare dello stesso, come una fattispecie ricompresa nelle previsioni del licenziamento senza diritto al preavviso..", "snippet_links": [{"key": "le-parti", "type": "clause", "offset": [0, 8]}, {"key": "il-presente", "type": "definition", "offset": [20, 31]}], "samples": [{"hash": "kmhpMKn5vJQ", "uri": "/it/contracts/kmhpMKn5vJQ#mobbing", "label": "Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro", "score": 26.1704312115, "published": true}, {"hash": "i7Qj7B5lOCs", "uri": "/it/contracts/i7Qj7B5lOCs#mobbing", "label": "Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro", "score": 26.1704312115, "published": true}, {"hash": "fEWKaf5J5Ey", "uri": "/it/contracts/fEWKaf5J5Ey#mobbing", "label": "Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro", "score": 26.1704312115, "published": true}], "size": 23, "hash": "3196fdea5f4c680eaa617c514e6337c8", "id": 2}, {"snippet": "Si identificano come mobbing atti, atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico e abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie, aventi come fine la destabilizzazione psicologica di chi li subisce e che comportano degrado delle condizioni di lavoro che possono compromettere la salute, la professionalit\u00e0, la dignit\u00e0 del lavoratore nell'ambito dell'ufficio di appartenenza o, addirittura, tali da escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento. Tali atti, atteggiamenti, comportamenti, miranti a discriminare, screditare, danneggiare il lavoratore nella propria carriera e status, da chiunque perpetrati, superiori, pari-grado, inferiori e datori di lavoro, sono da considerare violenze morali e persecuzioni psicologiche vietate e tali da rendere illegittime le variazioni delle condizioni di lavoro da esse originate. In riferimento anche alla risoluzione del Parlamento europeo del 20 settembre 2001, le Parti riconoscono la necessit\u00e0 di promuovere adeguate e opportune iniziative al fine di monitorare, contrastare, prevenire situazioni che sempre pi\u00f9 spesso hanno gravi conseguenze sulla salute fisica e mentale del lavoratore, nonch\u00e9 per migliorare la qualit\u00e0 e la sicurezza dell'ambiente di lavoro. A tal fine l'Aneioa si impegna a promuovere verso le sue associate iniziative di informazione e formazione tese a prevenire il verificarsi di fenomeni di tale genere. Parimenti, a livello aziendale, saranno concordate con RSU ed RLS campagne di informazione per tutti i lavoratori e di formazione specifica per RLS per l'individuazione dei sintomi e delle cause, per la valutazione del rischio e la definizione degli interventi di prevenzione e gestione degli eventuali casi di mobbing.", "snippet_links": [{"key": "e-che", "type": "clause", "offset": [254, 259]}, {"key": "condizioni-di-lavoro", "type": "clause", "offset": [285, 305]}, {"key": "datori-di-lavoro", "type": "clause", "offset": [700, 716]}, {"key": "le-parti", "type": "clause", "offset": [964, 972]}, {"key": "informazione-e-formazione", "type": "clause", "offset": [1347, 1372]}, {"key": "livello-aziendale", "type": "clause", "offset": [1446, 1463]}, {"key": "formazione-specifica", "type": "clause", "offset": [1552, 1572]}, {"key": "valutazione-del-rischio", "type": "definition", "offset": [1636, 1659]}, {"key": "definizione-degli-interventi", "type": "clause", "offset": [1665, 1693]}], "samples": [{"hash": "hzGbR2cY7n0", "uri": "/it/contracts/hzGbR2cY7n0#mobbing", "label": "Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro", "score": 34.1968491039, "published": true}, {"hash": "DqWZzN3Yez", "uri": "/it/contracts/DqWZzN3Yez#mobbing", "label": "Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro", "score": 34.1968491039, "published": true}, {"hash": "j1uYNhpSI8b", "uri": "/it/contracts/j1uYNhpSI8b#mobbing", "label": "Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro", "score": 26.1704312115, "published": true}], "size": 20, "hash": "2c2491c229780e0b8ba65f2b5271f3f2", "id": 3}, {"snippet": "Si identificano come mobbing atti, atteggiamenti o comportamen- ti, diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico e abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie, aventi come fine la destabilizzazione psicologica di chi li subisce e che comportano degra- do delle condizioni di lavoro che possono compromettere la salute, la professionalit\u00e0, la dignit\u00e0 del lavoratore nell\u2019ambito dell\u2019ufficio di ap- partenenza o, addirittura, tali da escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento. Tali atti, atteggiamenti, comportamenti, miranti a discriminare, scredi- tare, danneggiare il lavoratore nella propria carriera e status, da chiunque perpetrati, superiori, pari-grado, inferiori e datori di lavoro, sono da consi- derare violenze morali e persecuzioni psicologiche vietate e tali da rendere illegittime le variazioni delle condizioni di lavoro da esse originate. In riferimento anche alla risoluzione del Parlamento europeo del 20 settembre 2001, le Parti riconoscono la necessit\u00e0 di promuovere ade- guate e opportune iniziative al fine di monitorare, contrastare, prevenire situazioni che sempre pi\u00f9 spesso hanno gravi conseguenze sulla salute fisica e mentale del lavoratore, nonch\u00e9 per migliorare la qualit\u00e0 e la sicu- rezza dell\u2019ambiente di lavoro. A tal fine l\u2019AIA si impegna a promuovere verso le sue associate inizia- tive di informazione e formazione tese a prevenire il verificarsi di feno- meni di tale genere. Parimenti, a livello aziendale, saranno concordate con RSA/RSU, RLS campagne di informazione per tutti i lavoratori e di formazione specifica per RLS per l\u2019individuazione dei sintomi e delle cause, per la valutazione del rischio e la definizione degli interventi di prevenzione e gestione de- gli eventuali casi di mobbing. Considerato: \u2022 L\u2019\u201cAccordo quadro sulle molestie e le violenze nei luoghi di lavoro\u201d delle Parti Sociali Europee del 26.4.2007; \u2022 il D. Lgs. n. 198/2006 (Codice pari opportunit\u00e0), Libro III (Pari oppor- tunit\u00e0 tra uomo e donna nei rapporti economici); le Parti dichiarano che: - ogni atto o comportamento che si configuri come molestie o violenza nei luoghi di lavoro, secondo le definizioni dell\u2019Accordo, \u00e8 inaccettabile; - \u00e8 riconosciuto il principio che la dignit\u00e0 delle lavoratrici e dei lavoratori non pu\u00f2 essere violata da atti o comportamenti che configurano mole- stie o violenza; - i comportamenti molesti o la violenza subiti nei luoghi di lavoro vanno denunciati; - le lavoratrici, i lavoratori e le imprese hanno il dovere di collaborare al mantenimento di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignit\u00e0 di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali basate su principi di eguaglianza e di reciproca correttezza. Tutto ci\u00f2 premesso, le Parti s\u2019impegnano a: - diffondere in maniera capillare il contenuto del presente Accordo presso i propri associati e le lavoratrici/lavoratori ed a promuoverne l\u2019applicazione, anche attraverso la contrattazione di secondo livello e/o ad illustrarne il contenuto in assemblee sindacali; - favorire l\u2019adozione della dichiarazione allegata al presente Accordo nelle Associazioni e nelle aziende che applicano il presente CCNL anche al fine di diffondere, all\u2019interno dei contesti organizzativi, il principio della inaccettabilit\u00e0 di ogni atto e/o comportamento che si configuri come molestia o violenza nei luoghi di lavoro; - promuovere presso ogni azienda azioni volte ad incoraggiare com- portamenti coerenti con gli obiettivi di tutela della dignit\u00e0 delle don- ne e degli uomini nell\u2019ambiente di lavoro; - esponsabilizzare le aziende affinch\u00e9 provvedano a tutelare le lavoratrici/i lavoratori da qualsiasi forma indiretta di ritorsione o pe- nalizzazione e a vigilare sulla effettiva cessazione dei comportamenti molesti; Sotto il profilo della prevenzione e della formazione le Parti conven- gono altres\u00ec che: - nell\u2019ambito delle attivit\u00e0 formative destinate ai lavoratori possa es- sere promossa e diffusa tra i dipendenti ed i dirigenti la cultura del rispetto della persona; - nei programmi di formazione del personale, predisposti dalle azien- de, venga promossa la lettura e la diffusione di quanto riportato nel presente Accordo e del relativo allegato; - i moduli formativi destinati a R.L.S. e R.S.U./R.S.A. contengano mo- menti di formazione specifici sul tema oggetto del presente Accordo. Dichiarazione ai sensi dell\u2019Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro nelle Organizzazioni degli Allevatori, Consorzi ed Enti Zootecnici L\u2019Associazione/Azienda \u2026 ritiene inaccettabile ogni atto o comporta- mento che si configuri come molestia o violenza nel luogo di lavoro, e si impegna ad adottare misure adeguate nei confronti di colui o coloro che le hanno poste in essere. luogo di lavoro debbano essere denunciati. Tutti hanno il dovere di collaborare affinch\u00e9 nell\u2019ambiente di lavoro venga rispettata la dignit\u00e0 di ciascuno e siano favorite relazioni interper- sonali basate sui principi di eguaglianza e di reciproca correttezza. Firma datore di lavoro", "snippet_links": [{"key": "e-che", "type": "clause", "offset": [256, 261]}, {"key": "condizioni-di-lavoro", "type": "clause", "offset": [289, 309]}, {"key": "datori-di-lavoro", "type": "clause", "offset": [708, 724]}, {"key": "le-parti", "type": "clause", "offset": [974, 982]}, {"key": "ambiente-di-lavoro", "type": "clause", "offset": [1260, 1278]}, {"key": "informazione-e-formazione", "type": "clause", "offset": [1360, 1385]}, {"key": "livello-aziendale", "type": "clause", "offset": [1461, 1478]}, {"key": "formazione-specifica", "type": "clause", "offset": [1569, 1589]}, {"key": "valutazione-del-rischio", "type": "definition", "offset": [1653, 1676]}, {"key": "definizione-degli-interventi", "type": "clause", "offset": [1682, 1710]}, {"key": "luoghi-di-lavoro", "type": "clause", "offset": [1838, 1854]}, {"key": "pari-opportunit\u00e0", "type": "definition", "offset": [1932, 1948]}, {"key": "rapporti-economici", "type": "clause", "offset": [2002, 2020]}, {"key": "ci\u00f2-premesso", "type": "definition", "offset": [2718, 2730]}, {"key": "il-contenuto", "type": "clause", "offset": [2790, 2802]}, {"key": "la-contrattazione-di-secondo-livello", "type": "clause", "offset": [2928, 2964]}, {"key": "assemblee-sindacali", "type": "clause", "offset": [3000, 3019]}, {"key": "il-presente", "type": "definition", "offset": [3141, 3152]}, {"key": "gli-obiettivi", "type": "clause", "offset": [3448, 3461]}, {"key": "attivit\u00e0-formative", "type": "clause", "offset": [3867, 3885]}, {"key": "formazione-del-personale", "type": "clause", "offset": [4034, 4058]}, {"key": "oggetto-del-presente-accordo", "type": "clause", "offset": [4307, 4335]}, {"key": "luogo-di-lavoro", "type": "definition", "offset": [4618, 4633]}, {"key": "datore-di-lavoro", "type": "definition", "offset": [5004, 5020]}], "samples": [{"hash": "bHqlw7XSgGh", "uri": "/it/contracts/bHqlw7XSgGh#mobbing", "label": "Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro", "score": 34.0599807249, "published": true}, {"hash": "iLgfuDfymz", "uri": "/it/contracts/iLgfuDfymz#mobbing", "label": "Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro", "score": 33.7944560696, "published": true}], "size": 5, "hash": "e634751d337558945d91268182a4f467", "id": 4}, {"snippet": "Le parti firmatarie del presente contratto riconoscono che la tutela della dignit\u00e0, dei diritti fondamentali e della salute psico-fisica dei dipendenti \u00e8 essenziale per garantire la qualit\u00e0 della vita negli ambienti di lavoro. In relazione al comma 1, le parti, anche con riferimento alla risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001 riconoscono la necessit\u00e0 di avviare adeguate iniziative al fine di prevenire e contrastare la diffusione di tali situazioni che assumono rilevanza sociale. Pertanto entro 60 giorni dalla firma del presente contratto, concordano di istituire specifici comitati paritetici. I comitati vengono attivati ed hanno il compito di individuare le possibili cause del fenomeno, riferibili alle condizioni di lavoro o a fattori organizzativi o gestionali che lo possano provocare e prospettare alla direzione aziendale l\u2019eventuale soluzione del caso in sede extra giudiziale. I comitati sono costituiti da un componente designato unitariamente dalle \u2587\u2587.\u2587\u2587. firmatarie del presente contratto e da un rappresentante designato dall\u2019Aziende. Le Parti concordano che i comitati possano essere costituiti nelle Aziende con oltre 35 dipendenti; per le altre Aziende ci si avvale del comitato paritetico esistente nell\u2019Azienda limitrofa pi\u00f9 grande del territorio regionale.", "snippet_links": [{"key": "diritti-fondamentali", "type": "clause", "offset": [88, 108]}, {"key": "condizioni-di-lavoro", "type": "clause", "offset": [730, 750]}, {"key": "le-parti-concordano", "type": "clause", "offset": [1073, 1092]}, {"key": "comitato-paritetico", "type": "clause", "offset": [1211, 1230]}], "samples": [{"hash": "1tcL9kwTeg4", "uri": "/it/contracts/1tcL9kwTeg4#mobbing", "label": "Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro", "score": 31.3390373502, "published": true}, {"hash": "k0lRhKX3IZG", "uri": "/it/contracts/k0lRhKX3IZG#mobbing", "label": "Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro", "score": 23.7460643395, "published": true}], "size": 5, "hash": "1a7472c725831381aec0400db112f7b1", "id": 5}, {"snippet": "Le parti, riconoscendo l\u2019importanza di un ambiente di lavoro improntato alla tutela della dignit\u00e0 della persona, ritengono che debba essere evitata ogni forma di violenza psicologica o morale. Il datore di lavoro si impegna a prevenire, scoraggiare e neutralizzare qualsiasi comportamento di questo tipo, posto in essere dai superiori o da lavoratori/lavoratrici nei confronti di altri, sul luogo del lavoro. In assenza di un provvedimento legislativo in materia di mobbing, le parti convengono di affidare ad un\u2019apposita Commissione il compito di analizzare la problematica, con particolare riferimento alla individuazione delle condizioni di lavoro o dei fattori organizzativi che possano determinare l\u2019insorgenza di situazioni persecutorie o di violenza morale, e di formulare proposte alla parti firmatarie il presente C.C.N.L. per prevenire e reprimere tali situazioni.", "snippet_links": [{"key": "le-parti", "type": "clause", "offset": [0, 8]}, {"key": "ambiente-di-lavoro", "type": "clause", "offset": [42, 60]}, {"key": "tutela-della-dignit\u00e0-della-persona", "type": "clause", "offset": [77, 111]}, {"key": "datore-di-lavoro", "type": "definition", "offset": [196, 212]}, {"key": "condizioni-di-lavoro", "type": "clause", "offset": [630, 650]}, {"key": "il-presente", "type": "definition", "offset": [811, 822]}], "samples": [{"hash": "pBeAldwipY", "uri": "/it/contracts/pBeAldwipY#mobbing", "label": "Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro", "score": 32.1821465649, "published": true}], "size": 5, "hash": "d3f17f9f48a5eaafa389537e125cb2d6", "id": 6}, {"snippet": "Le parti, riconoscendo l\u2019importanza di un ambiente di lavoro improntato alla tutela della dignit\u00e0 della persona, ritengono che debba essere evitata ogni forma di violenza psicolo- gica o morale. Il datore di lavoro si impegna a prevenire, scoraggiare e neutralizzare qualsiasi comportamento di questo tipo, posto in essere dai superiori o da lavoratori/lavoratrici nei confronti di altri, sul luogo del lavoro. In assenza di un provvedimento legislativo in materia di mobbing, le parti convengono di affidare ad un\u2019apposita Commissione il compito di analizzare la problematica, con particolare riferimento alla individuazione delle condizioni di lavoro o dei fattori organizzativi che pos- sano determinare l\u2019insorgenza di situazioni persecutorie o di violenza morale, e di formulare proposte alla parti firmatarie il presente CCNL per prevenire e reprimere tali situazioni.", "snippet_links": [{"key": "le-parti", "type": "clause", "offset": [0, 8]}, {"key": "ambiente-di-lavoro", "type": "clause", "offset": [42, 60]}, {"key": "tutela-della-dignit\u00e0-della-persona", "type": "clause", "offset": [77, 111]}, {"key": "datore-di-lavoro", "type": "definition", "offset": [198, 214]}, {"key": "condizioni-di-lavoro", "type": "clause", "offset": [632, 652]}, {"key": "il-presente", "type": "definition", "offset": [815, 826]}], "samples": [{"hash": "5KkjYO0BlZ9", "uri": "/it/contracts/5KkjYO0BlZ9#mobbing", "label": "Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro", "score": 18.4636308221, "published": true}], "size": 5, "hash": "adf00f53db9bec2b735c477dae756bd2", "id": 7}, {"snippet": "Per le Parti \u00e8 fondamentale avere in azienda un ambiente di lavoro improntato alla tutela della dignit\u00e0 ed inviolabilit\u00e0 della persona, nonch\u00e9 alla correttezza nei rapporti interpersonali. Il mobbing consiste in una situazione lavorativa di conflittualit\u00e0 sistematica, persistente ed in costante progresso, in cui una o pi\u00f9 persone vengono fatte oggetto di azioni ad alto contenuto persecutorio da parte di uno o pi\u00f9 aggressori in posizione superiore, inferiore o di parit\u00e0, con lo scopo di causare alla vittima danni di vario tipo e gravit\u00e0. In materia di mobbing, le Parti fanno espresso riferimento al d.lgs. n. 215/2003 e s.m.i. in attuazione della Delibera 2000/43/CE ed al d.lgs. n. 216/2003 e s.m.i. in attuazione della Delibera 2000/78/CE.", "snippet_links": [{"key": "le-parti", "type": "clause", "offset": [4, 12]}, {"key": "ambiente-di-lavoro", "type": "clause", "offset": [48, 66]}], "samples": [{"hash": "iaDdjE2Kb7R", "uri": "/it/contracts/iaDdjE2Kb7R#mobbing", "label": "Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro", "score": 26.5606092564, "published": true}, {"hash": "foG8KCZHDLL", "uri": "/it/contracts/foG8KCZHDLL#mobbing", "label": "Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro", "score": 25.3725917266, "published": true}, {"hash": "9AilgUgXN4I", "uri": "/it/contracts/9AilgUgXN4I#mobbing", "label": "Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro", "score": 25.3725917266, "published": true}], "size": 4, "hash": "aebeb5ff247678e053d6ad45883e2d79", "id": 8}, {"snippet": "Il Gruppo afferma che la salvaguardia della integrit\u00e0 morale e fisica del dipendente \u00e8 condizione necessaria per lo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa e che una cultura del lavoro che ponga al centro il rispetto della personalit\u00e0 di ogni collaboratore rappresenta la base per un positivo clima aziendale cos\u00ec come previsto dal Codice delle Buone Prassi sottoscritto in data 30 luglio 2013, a cui si rinvia. Qualunque atteggiamento lesivo della dignit\u00e0 individuale, che si manifesti attraverso comportamenti, parole, atti, scritti capaci di arrecare offesa alla personalit\u00e0, alla dignit\u00e0 o all\u2019integrit\u00e0 fisica o psichica di una persona, costituisce una violazione dei diritti personali e non \u00e8 compatibile con il normale svolgimento del rapporto di lavoro. Le Parti riconoscono l\u2019importanza dei temi connessi alle violenze morali e psicologiche nell\u2019ambiente di lavoro e manifestano l\u2019intenzione di svolgere azioni di prevenzione e tutela dei lavoratori verso i fenomeni di mobbing e straining. Per tutte le imprese firmatarie del presente Contratto Integrativo Aziendale viene istituito un unico Organismo bilaterale tra le Societ\u00e0 e le OO.SS.AA. al quale viene affidato il compito di individuare percorsi di approfondimento della materia per proporre iniziative comuni mirate ad una diffusione e ad una sensibilizzazione sull\u2019argomento al fine di prevenire l\u2019insorgere di azioni lesive della dignit\u00e0 individuale, e di identificare le azioni da intraprendere in caso di situazioni in cui si ravvisino forme di mobbing. Tale Organismo \u00e8 composto da un numero massimo di tre membri designati dalle Societ\u00e0 e 10 membri designati dalle OO.SS.AA. che saranno nominati e apriranno i lavori entro tre mesi dalla data di stipulazione del presente CIA. 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E\u2019 costituita la Commissione aziendale per il mobbing composta da cinque rappresentanti dell\u2019Azienda e cinque membri delle R.S.A. L\u2019azienda si impegna altres\u00ec ad inserire nei corsi di formazione rivolti ai coordinatori appositi moduli formativi per l\u2019opportuna sensibilizzazione alla tematica. 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