Modalità di fornitura. 6.1 La Sottocentrale di teleriscaldamento, comprensiva di contatore e scambiatore di calore, nonché le apparecchiature posizionate dal confine della proprietà fino al Punto di consegna, sono di proprietà di AGSM Verona che si obbliga a eseguirne la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria nell'osservanza delle norme previste dalle competenti Autorità. Il Cliente, quale consegnatario delle apparecchiature, ha la responsabilità della conservazione delle stesse e, quindi, di eventuali alterazioni, manomissioni o rotture, anche se dovute a fattori ambientali. Il Cliente non può intervenire, per alcun motivo, sul sistema di regolazione di AGSM Verona, il cui accesso è di esclusiva competenza di quest’ultima. Sono responsabilità del Cliente le attività di conduzione, regolazione e manutenzione del circuito secondario e il circuito di utilizzo dell'edificio. Per il trattamento dell'acqua dell'impianto di riscaldamento, in ottemperanza al DM 26 giugno 2015, il Cliente dovrà installare, negli impianti realizzati a partire dall’1.10.2015: • un condizionamento chimico dell'acqua dell'impianto per tutti gli impianti termici, indipendentemente dalla loro potenza; • un addolcitore per impianti di potenza termica superiore a 100kW, qualora la durezza dell'acqua superi i 15°F. Nel caso di teleriscaldamento per la produzione di acqua calda igienico-sanitaria, al fine di minimizzare i depositi di carbonati sugli scambiatori, è consigliato al Cliente di installare e mantenere in efficienza, a sua cura e spese, l'impianto di trattamento dell'acqua di alimentazione, addolcitore o dosatore di polifosfati. Tale impianto dovrà essere in grado di ottemperare a quanto previsto dalla norma UNI/CTI 8065. In particolare l'acqua in ingresso allo scambiatore per la produzione di acqua calda per uso igienico-sanitario dovrà avere una durezza, espressa in gradi Francesi, compresa tra 15 e 20. È vietato l'uso del locale della sottocentrale per scopi diversi da quello di centrale termica. Il locale dovrà essere dotato di illuminazione e di pozzetto per il convogliamento di sfiati e scarichi. Sarà cura del Cliente dotare il locale di un'alimentazione elettrica a 220 Volt 50 Hz conforme alle normative vigenti per gli apparecchi di contabilizzazione e regolazione dell’energia termica. La pulizia e la manutenzione del locale sono a carico del Cliente. 6.2 AGSM Energia non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile in caso di limitazione o sospensione della somministrazione della fornitura per cause di forza maggiore (scioperi, eventi naturali, diminuzioni nella disponibilità globale dei combustibili che alimentano le centrali di produzione del calore di AGSM Verona), per ragioni di carattere tecnico o per lavori da eseguire lungo la rete del teleriscaldamento: gli interventi di manutenzione che comportino la sospensione della fornitura saranno limitati al tempo strettamente indispensabile all'esecuzione degli stessi. Le sospensioni parziali o totali nella fornitura del servizio di cui al presente capitolo non comporteranno alcun obbligo d'indennizzo o risarcimento di danni di qualsiasi genere o natura. 6.3 È prevista la sospensione della fornitura nel caso in cui l'impianto interno del Cliente non sia conforme alle norme tecniche vigenti in materia di sicurezza e di buon funzionamento degli impianti e possa costituire pericolo per l'incolumità del Cliente stesso e/o dei terzi.
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Samples: Condizioni Generali Di Fornitura Del Servizio Teleriscaldamento
Modalità di fornitura. 6.1 La Sottocentrale 12.1 Il gas naturale verrà fornito alla pressione resa disponibile dal Distributore della rete locale, compatibilmente con le condizioni di teleriscaldamentoesercizio dell’impianto di distribuzione. L’energia elettrica verrà fornita tramite la rete di trasmissione nazionale e le Reti di Distribuzione secondo le caratteristiche nominali e le tolleranze previste dal gestore di rete. Le interruzioni o limitazioni della fornitura dovute a ragioni di servizio, comprensiva motivi di contatore sicurezza, cause accidentali, oppure a cause di forza maggiore o comunque non imputabili al Fornitore, non comporteranno alcun obbligo di indennizzo o di risarcimento né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto.
12.2 Le caratteristiche dell’energia elettrica e scambiatore del gas naturale forniti al Cliente sulla base dei sistemi nazionali di calore, nonché le apparecchiature posizionate dal confine della proprietà fino al Punto approvvigionamento disponibili potranno essere oggetto di consegna, sono di proprietà di AGSM Verona che si obbliga a eseguirne la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria nell'osservanza variazione nei limiti delle norme previste dalle competenti Autoritàe delle disposizioni vigenti in materia, senza che di ciò il Fornitore possa essere ritenuto responsabile. Il Cliente, quale consegnatario delle apparecchiature, ha la responsabilità della conservazione delle stesse e, quindi, di eventuali alterazioni, manomissioni o rotture, anche se dovute a fattori ambientali. Il Cliente Fornitore non può intervenire, per alcun motivo, sul sistema di regolazione di AGSM Verona, il cui accesso è di esclusiva competenza di quest’ultima. Sono responsabilità del Cliente le attività di conduzione, regolazione e manutenzione del circuito secondario e il circuito di utilizzo dell'edificio. Per il trattamento dell'acqua dell'impianto di riscaldamento, in ottemperanza al DM 26 giugno 2015, il Cliente dovrà installare, negli impianti realizzati a partire dall’1.10.2015: • un condizionamento chimico dell'acqua dell'impianto per tutti gli impianti termici, indipendentemente dalla loro potenza; • un addolcitore per impianti di potenza termica superiore a 100kW, qualora la durezza dell'acqua superi i 15°F. Nel caso di teleriscaldamento per la produzione di acqua calda igienico-sanitaria, al fine di minimizzare i depositi di carbonati sugli scambiatori, è consigliato al Cliente di installare e mantenere in efficienza, a sua cura e spese, l'impianto di trattamento dell'acqua di alimentazione, addolcitore o dosatore di polifosfati. Tale impianto dovrà essere in grado di ottemperare a quanto previsto dalla norma UNI/CTI 8065. In particolare l'acqua in ingresso allo scambiatore per la produzione di acqua calda per uso igienico-sanitario dovrà avere una durezza, espressa in gradi Francesi, compresa tra 15 e 20. È vietato l'uso del locale della sottocentrale per scopi diversi da quello di centrale termica. Il locale dovrà essere dotato di illuminazione e di pozzetto per il convogliamento di sfiati e scarichi. Sarà cura del Cliente dotare il locale di un'alimentazione elettrica a 220 Volt 50 Hz conforme alle normative vigenti per gli apparecchi di contabilizzazione e regolazione dell’energia termica. La pulizia e la manutenzione del locale sono a carico del Cliente.
6.2 AGSM Energia non potrà in alcun modo essere ritenuta pertanto responsabile in caso di limitazione problemi tecnici concernenti la consegna dell’energia elettrica e del gas naturale, che afferiscono esclusivamente ai rapporti tra Cliente e Terna e/o sospensione Distributore locale (ad esempio: variazioni di tensione/pressione, di frequenza o di forma d’onda, interruzioni della continuità del servizio, microinterruzioni, buchi di tensione, anomalie connesse alla gestione del collegamento del Punto di Prelievo del Cliente alla rete elettrica, ecc.). Fatti salvi gli obblighi di allacciamento di Terna e/o del Distributore locale, le interruzioni o limitazioni della somministrazione della fornitura per dei servizi elettrici, siano esse dovute a cause di forza maggiore (accidentali, a scioperi, eventi naturalia disposizioni delle competenti Autorità, diminuzioni nella disponibilità globale non daranno luogo a riduzione dei combustibili che alimentano le centrali di produzione del calore di AGSM Verona)corrispettivi, per ragioni di carattere tecnico o per lavori da eseguire lungo la rete del teleriscaldamento: gli interventi di manutenzione che comportino la sospensione della fornitura saranno limitati al tempo strettamente indispensabile all'esecuzione degli stessi. Le sospensioni parziali o totali nella fornitura del servizio di cui al presente capitolo non comporteranno alcun obbligo d'indennizzo o risarcimento di danni di qualsiasi genere o naturae risoluzione del Contratto.
6.3 È prevista la sospensione della 12.3 Con riferimento alla fornitura nel caso di gas naturale. il Contatore potrà essere integrato da apparecchiature idonee alla correzione dei volumi di gas naturale registrati rispetto ai 15° C ed alla pressione assoluta di 1,01325 bar; in cui l'impianto interno del Cliente non sia conforme mancanza di dette apparecchiature il volume di gas naturale misurato verrà riportato alle norme tecniche vigenti condizioni standard applicando in materia fase di sicurezza e fatturazione un fattore di buon funzionamento degli impianti e possa costituire pericolo per l'incolumità del Cliente stesso e/o dei terzicorrezione determinato dal Distributore locale sulla base di quanto disposto dalla RTDG.
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Modalità di fornitura. 6.1 La Sottocentrale 12.1 Il gas naturale verrà fornito alla pressione resa disponibile dal Distributore della rete locale, compatibilmente con le condizioni di teleriscaldamentoesercizio dell’impianto di distribuzione. L’energia elettrica verrà fornita tramite la rete di trasmissione nazionale e le Reti di Distribuzione secondo le caratteristiche nominali e le tolleranze previste dal gestore di rete. Le interruzioni o limitazioni della fornitura dovute a ragioni di servizio, comprensiva motivi di contatore sicurezza, cause accidentali, oppure a cause di forza maggiore o comunque non imputabili al Fornitore, non comporteranno alcun obbligo di indennizzo o di risarcimento né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto.
12.2 Le caratteristiche dell’energia elettrica e scambiatore del gas naturale forniti al Cliente sulla base dei sistemi nazionali di calore, nonché le apparecchiature posizionate dal confine della proprietà fino al Punto approvvigionamento disponibili potranno essere oggetto di consegna, sono di proprietà di AGSM Verona che si obbliga a eseguirne la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria nell'osservanza variazione nei limiti delle norme previste dalle competenti Autoritàe delle disposizioni vigenti in materia, senza che di ciò il Fornitore possa essere ritenuto responsabile. Il Cliente, quale consegnatario delle apparecchiature, ha la responsabilità della conservazione delle stesse e, quindi, di eventuali alterazioni, manomissioni o rotture, anche se dovute a fattori ambientali. Il Cliente Fornitore non può intervenire, per alcun motivo, sul sistema di regolazione di AGSM Verona, il cui accesso è di esclusiva competenza di quest’ultima. Sono responsabilità del Cliente le attività di conduzione, regolazione e manutenzione del circuito secondario e il circuito di utilizzo dell'edificio. Per il trattamento dell'acqua dell'impianto di riscaldamento, in ottemperanza al DM 26 giugno 2015, il Cliente dovrà installare, negli impianti realizzati a partire dall’1.10.2015: • un condizionamento chimico dell'acqua dell'impianto per tutti gli impianti termici, indipendentemente dalla loro potenza; • un addolcitore per impianti di potenza termica superiore a 100kW, qualora la durezza dell'acqua superi i 15°F. Nel caso di teleriscaldamento per la produzione di acqua calda igienico-sanitaria, al fine di minimizzare i depositi di carbonati sugli scambiatori, è consigliato al Cliente di installare e mantenere in efficienza, a sua cura e spese, l'impianto di trattamento dell'acqua di alimentazione, addolcitore o dosatore di polifosfati. Tale impianto dovrà essere in grado di ottemperare a quanto previsto dalla norma UNI/CTI 8065. In particolare l'acqua in ingresso allo scambiatore per la produzione di acqua calda per uso igienico-sanitario dovrà avere una durezza, espressa in gradi Francesi, compresa tra 15 e 20. È vietato l'uso del locale della sottocentrale per scopi diversi da quello di centrale termica. Il locale dovrà essere dotato di illuminazione e di pozzetto per il convogliamento di sfiati e scarichi. Sarà cura del Cliente dotare il locale di un'alimentazione elettrica a 220 Volt 50 Hz conforme alle normative vigenti per gli apparecchi di contabilizzazione e regolazione dell’energia termica. La pulizia e la manutenzione del locale sono a carico del Cliente.
6.2 AGSM Energia non potrà in alcun modo essere ritenuta pertanto responsabile in caso di limitazione problemi tecnici concernenti la consegna dell’energia elettrica e del gas naturale, che afferiscono esclusivamente ai rapporti tra Cliente e Terna e/o sospensione Distributore locale (ad esempio: variazioni di tensione/pressione, di frequenza o di forma d’onda, interruzioni della continuità del servizio, microinterruzioni, buchi di tensione, anomalie connesse alla gestione del collegamento del PdP del Cliente alla rete elettrica, ecc.). Fatti salvi gli obblighi di allacciamento di Terna e/o del Distributore locale, le interruzioni o limitazioni della somministrazione della fornitura per dei servizi elettrici, siano esse dovute a cause di forza maggiore (accidentali, a scioperi, eventi naturalia disposizioni delle competenti Autorità, diminuzioni nella disponibilità globale non daranno luogo a riduzione dei combustibili che alimentano le centrali di produzione del calore di AGSM Verona)corrispettivi, per ragioni di carattere tecnico o per lavori da eseguire lungo la rete del teleriscaldamento: gli interventi di manutenzione che comportino la sospensione della fornitura saranno limitati al tempo strettamente indispensabile all'esecuzione degli stessi. Le sospensioni parziali o totali nella fornitura del servizio di cui al presente capitolo non comporteranno alcun obbligo d'indennizzo o risarcimento di danni di qualsiasi genere o naturae risoluzione del Contratto.
6.3 È prevista la sospensione della fornitura nel caso 12.3 Il Contatore potrà essere integrato da apparecchiature idonee alla correzione dei volumi di gas naturale registrati rispetto ai 15° C ed alla pressione assoluta di 1,01325 bar; in cui l'impianto interno del Cliente non sia conforme mancanza di dette apparecchiature il volume di gas naturale misurato verrà riportato alle norme tecniche vigenti condizioni standard applicando in materia fase di sicurezza e fatturazione un fattore di buon funzionamento degli impianti e possa costituire pericolo per l'incolumità del Cliente stesso e/o dei terzicorrezione determinato dal Distributore locale sulla base di quanto disposto dalla RTDG.
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Modalità di fornitura. 6.1 1. La Sottocentrale soluzione applicativa proposta dovrà essere erogata nella modalità SaaS tramite un CSP certificato secondo le Circolari AgID n. 2 e n.3 del 9 aprile 2018 (dovrà essere presente nell’elenco Cloud Marketplace AgID). I singoli moduli applicativi (a titolo di teleriscaldamentoesempio: contabilità, affari generali, personale, etc..) o l’intera soluzione nel suo insieme dovranno anch’essi essere certificati secondo le Circolari AgID n. 2 e n.3 del 9 aprile 2018 ed essere presenti nell’elenco Cloud Marketplace AgID. Tutti gli elementi architetturali dell’ambiente cloud ed i relativi servizi devono essere inclusi nell’ambito della presente gara e ricompresi nel canone annuale.
2. La suite software fornita dovrà essere comprensiva del servizio di contatore conservazione a norma dei documenti informatici, che verrà popolato con i contenuti degli attuali sistemi di conservazione in uso all’ente, e scambiatore di calore, nonché le apparecchiature posizionate dal confine della proprietà fino al Punto di consegna, sono di proprietà di AGSM Verona che si obbliga a eseguirne la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria nell'osservanza delle norme previste dalle competenti Autoritàintende con capienza illimitata compresa nel canone annuale. Il Cliente, quale consegnatario delle apparecchiature, ha la responsabilità servizio di migrazione dei contenuti verso il nuovo sistema di conservazione digitale è oggetto della conservazione delle stesse e, quindipresente fornitura.
3. A garanzia del perfetto funzionamento del sistema informativo dovranno essere rese disponibili infrastrutture di calcolo, di eventuali alterazioniconnessione e di storage adeguati e scalabili orizzontalmente e verticalmente al fine di mantenere le prestazioni adeguate ed inalterate al variare del carico di lavoro ed al numero di utenti connessi; ogni aggiornamento/upgrade del sistema sarà ricompreso nel canone annuale di manutenzione e assistenza ordinaria. L’Aggiudicatario si impegna a garantire livelli adeguati di manutenzione e sicurezza dell’infrastruttura (controllo degli accessi, manomissioni o rotturedisaster recovery, anche se dovute a fattori ambientali. Il Cliente non può intervenirecontinuità operativa, per alcun motivo, sul sistema di regolazione di AGSM Verona, il cui accesso è di esclusiva competenza di quest’ultima. Sono responsabilità del Cliente le attività di conduzione, regolazione e manutenzione del circuito secondario e il circuito di utilizzo dell'edificio. Per il trattamento dell'acqua dell'impianto di riscaldamento, in ottemperanza al DM 26 giugno 2015, il Cliente dovrà installare, negli impianti realizzati a partire dall’1.10.2015: • un condizionamento chimico dell'acqua dell'impianto per tutti gli impianti termici, indipendentemente dalla loro potenza; • un addolcitore per impianti di potenza termica superiore a 100kW, qualora la durezza dell'acqua superi i 15°F. Nel caso di teleriscaldamento per la produzione di acqua calda igienico-sanitaria, ecc.) al fine di minimizzare i depositi di carbonati sugli scambiatorieventuali eventi dannosi che potrebbero precludere la prosecuzione delle attività dell’ente, è consigliato al Cliente di installare secondo quanto previsto dalle linee guida AgID (circolari AgID n.2 e mantenere in efficienza, a sua cura e spese, l'impianto di trattamento dell'acqua di alimentazione, addolcitore o dosatore di polifosfatin. 3 del 9 aprile 2018).
4. Tale impianto Il prodotto fornito dovrà essere nella piena disponibilità dell’Aggiudicatario, che si assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in grado genere di ottemperare privativa altrui; l’Aggiudicatario, pertanto, si obbliga a manlevare l’Amministrazione, per quanto previsto dalla norma UNI/CTI 8065di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
5. Qualora venga promossa nei confronti dell’Amministrazione un’azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l’Aggiudicatario assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In particolare l'acqua in ingresso allo scambiatore questa ipotesi, l’Amministrazione è tenuta ad informare prontamente per la produzione di acqua calda per uso igienico-sanitario dovrà avere una durezza, espressa in gradi Francesi, compresa tra 15 e 20. È vietato l'uso del locale della sottocentrale per scopi diversi da quello di centrale termica. Il locale dovrà essere dotato di illuminazione e di pozzetto per il convogliamento di sfiati e scarichi. Sarà cura del Cliente dotare il locale di un'alimentazione elettrica a 220 Volt 50 Hz conforme alle normative vigenti per gli apparecchi di contabilizzazione e regolazione dell’energia termica. La pulizia e la manutenzione del locale sono a carico del Clienteiscritto l’Aggiudicatario delle suddette iniziative giudiziarie.
6.2 AGSM Energia non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile in caso 6. Nell’ipotesi di limitazione o sospensione della somministrazione della fornitura azione giudiziaria per cause di forza maggiore (scioperi, eventi naturali, diminuzioni nella disponibilità globale dei combustibili che alimentano le centrali di produzione del calore di AGSM Verona), per ragioni di carattere tecnico o per lavori da eseguire lungo la rete del teleriscaldamento: gli interventi di manutenzione che comportino la sospensione della fornitura saranno limitati al tempo strettamente indispensabile all'esecuzione degli stessi. Le sospensioni parziali o totali nella fornitura del servizio violazioni di cui al presente capitolo non comporteranno alcun obbligo d'indennizzo o periodo precedente tentata nei confronti dell’Amministrazione, quest’ultima, fermo restando il diritto al risarcimento di danni di qualsiasi genere o natura.
6.3 È prevista la sospensione della fornitura del danno nel caso in cui l'impianto interno la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Cliente non sia conforme alle norme tecniche vigenti in materia di sicurezza e di buon funzionamento degli impianti e possa costituire pericolo per l'incolumità del Cliente stesso contratto, recuperando e/o dei terziripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Modalità di fornitura. 6.1 La Sottocentrale di teleriscaldamento1. Il Gestore garantisce che l’acqua erogata abbia caratteristiche chimiche ed igienico sanitarie tali da classificarla ad uso potabile, comprensiva di contatore e scambiatore di caloresecondo le vigenti norme, nonché le apparecchiature posizionate dal confine della proprietà fino al Punto punto di consegna.
2. Possono essere altresì concesse, sono nelle forme e nei modi stabiliti di proprietà volta in volta, forniture di AGSM Verona che si obbliga a eseguirne la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria nell'osservanza delle norme previste dalle competenti Autorità. Il Clienteacqua non potabile o, quale consegnatario delle apparecchiature, ha la responsabilità della conservazione delle stesse e, quindi, di eventuali alterazioni, manomissioni o rotture, anche se dovute a fattori ambientali. Il Cliente non può intervenirecomunque, per alcun motivo, sul sistema usi per i quali non è richiesta la caratteristica di regolazione potabilità. Tali forme e modi saranno espressamente indicati e sottoscritti dall’Utente nel contratto di AGSM Verona, il cui accesso fornitura. La fornitura dell’acqua è di esclusiva competenza di quest’ultimanorma effettuata a deflusso libero, misurato da idonea apparecchiatura (misuratore/contatore).
3. Sono responsabilità altresì ammesse forniture di acqua ad uso temporaneo, a forfait o occasionale. Dette forniture sono soggette a presentazione di apposita domanda, corredata da copia del Cliente le attività permesso di conduzioneoccupazione del suolo pubblico o atto equipollente, regolazione in cui dovranno essere indicati: ⮚ luogo di erogazione ⮚ data di inizio e manutenzione di cessazione della fornitura ⮚ utilizzo per cui è richiesta la fornitura ⮚ numero dei fruitori del circuito secondario e il circuito di utilizzo dell'edificioservizio.
4. Per il trattamento dell'acqua dell'impianto forniture a forfait, con o senza contatore, nei casi d’uso occasionale e con durata limitata (spettacoli viaggianti, feste popolari, etc.), l’Utente sarà tenuto al pagamento anticipato del diritto fisso di riscaldamentoattivazione di € 60,00, come disciplinato nell’allegato al presente Regolamento, e dell’importo dei consumi presunti, calcolati sulla base del piano tariffario in ottemperanza al DM 26 giugno 2015vigore, il Cliente dovrà installare, negli impianti realizzati a partire dall’1.10.2015: • considerando un condizionamento chimico dell'acqua dell'impianto consumo di 2 mc giornalieri per tutti gli impianti termici, indipendentemente dalla loro potenza; • un addolcitore per impianti minimo di potenza termica superiore a 100kW, qualora la durezza dell'acqua superi i 15°F30 giorni. Nel caso che la fornitura sia richiesta per periodi che superino la durata di teleriscaldamento per la produzione 30 giorni l’installazione del contatore sarà obbligatoria.
5. Nel caso in cui non possa essere usata una derivazione esistente, il richiedente dovrà provvedere al pagamento delle spese di acqua calda igienico-sanitariarealizzazione della stessa, al fine da determinarsi mediante redazione di minimizzare i depositi di carbonati sugli scambiatori, è consigliato al Cliente di installare e mantenere apposito preventivo in efficienza, a sua cura e spese, l'impianto di trattamento dell'acqua di alimentazione, addolcitore o dosatore di polifosfati. Tale impianto dovrà essere in grado di ottemperare conformità a quanto previsto dalla norma UNI/CTI 8065nei successivi artt. 12, 28 e 28 bis e negli allegati al presente Regolamento.
6. Alla scadenza del contratto, il Gestore provvede alla interruzione della fornitura, salvo richiesta motivata di proroga presentata almeno 30 giorni prima della scadenza.
7. Sono definite forniture temporanee o occasionali quelle relative ad attività connesse a cantieri edili per la realizzazione di opere private, per le quali è stata rilasciata dal competente Comune regolare permesso di costruire, e per la realizzazione di opere pubbliche o comunque in tutti i casi di durata superiore a 30 giorni. In particolare l'acqua tali casi, a seguito di sopralluogo ed analisi di fattibilità tecnica, verrà installato apposito misuratore e i relativi consumi verranno fatturati secondo le modalità contenute nell’allegato al presente Regolamento. Tale contratto termina con la fine della validità del permesso di costruire, o se precedente, con l’ultimazione dei lavori di costruzione. Nell’ipotesi in ingresso allo scambiatore per la produzione cui i lavori non siano ancora terminati al momento della scadenza del permesso di acqua calda per uso igienico-sanitario costruire, e in ogni caso entro 30 giorni dalla scadenza del contratto di fornitura, l’Utente dovrà avere una durezzaprocedere alla richiesta di proroga del contratto. In caso contrario, espressa in gradi Francesi, compresa tra 15 e 20. È vietato l'uso del locale della sottocentrale per scopi diversi da quello si dovrà procedere alla stipula di centrale termica. Il locale dovrà essere dotato di illuminazione e di pozzetto per il convogliamento di sfiati e scarichi. Sarà cura del Cliente dotare il locale di un'alimentazione elettrica a 220 Volt 50 Hz conforme alle normative vigenti per gli apparecchi di contabilizzazione e regolazione dell’energia termica. La pulizia e la manutenzione del locale sono a carico del Clienteun nuovo contratto secondo le modalità disciplinate dal presente Regolamento.
6.2 AGSM Energia 8. Nelle ipotesi in cui non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile in caso risulti tecnicamente possibile l’installazione di limitazione o sospensione della somministrazione della fornitura apposito misuratore, si ritengono applicabili le previsioni fissate per cause di forza maggiore (scioperi, eventi naturali, diminuzioni nella disponibilità globale dei combustibili che alimentano le centrali di produzione del calore di AGSM Verona), per ragioni di carattere tecnico o per lavori da eseguire lungo la rete del teleriscaldamento: gli interventi di manutenzione che comportino la sospensione della fornitura saranno limitati al tempo strettamente indispensabile all'esecuzione degli stessi. Le sospensioni parziali o totali nella fornitura del servizio forniture a forfait di cui al presente capitolo non comporteranno alcun obbligo d'indennizzo o risarcimento di danni di qualsiasi genere o naturaprecedente punto 4 anche se la durata dell’installazione supera i 30 giorni.
6.3 È prevista la sospensione della fornitura nel caso in cui l'impianto interno del Cliente non sia conforme alle norme tecniche vigenti in materia di sicurezza e di buon funzionamento degli impianti e possa costituire pericolo per l'incolumità del Cliente stesso e/o dei terzi.
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Modalità di fornitura. 6.1 La Sottocentrale di teleriscaldamento1. Il Gestore garantisce che l’acqua erogata abbia caratteristiche chimiche ed igienico sanitarie tali da classificarla ad uso potabile, comprensiva di contatore e scambiatore di caloresecondo le vigenti norme, nonché le apparecchiature posizionate dal confine della proprietà fino al Punto punto di consegna.
2. Possono essere altresì concesse, sono nelle forme e nei modi stabiliti di proprietà volta in volta, forniture di AGSM Verona che si obbliga a eseguirne la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria nell'osservanza delle norme previste dalle competenti Autorità. Il Clienteacqua non potabile o, quale consegnatario delle apparecchiature, ha la responsabilità della conservazione delle stesse e, quindi, di eventuali alterazioni, manomissioni o rotture, anche se dovute a fattori ambientali. Il Cliente non può intervenirecomunque, per alcun motivo, sul sistema usi per i quali non è richiesta la caratteristica di regolazione potabilità. Tali forme e modi saranno espressamente indicati e sottoscritti dall’Utente nel contratto di AGSM Verona, il cui accesso fornitura. La fornitura dell’acqua è di esclusiva competenza di quest’ultimanorma effettuata a deflusso libero, misurato da idonea apparecchiatura (misuratore/contatore).
3. Sono responsabilità altresì ammesse forniture di acqua ad uso temporaneo, a forfait o occasionale. Dette forniture sono soggette a presentazione di apposita domanda, corredata da copia del Cliente le attività permesso di conduzioneoccupazione del suolo pubblico o atto equipollente, regolazione in cui dovranno essere indicati: ➢ luogo di erogazione ➢ data di inizio e manutenzione di cessazione della fornitura ➢ utilizzo per cui è richiesta la fornitura ➢ numero dei fruitori del circuito secondario e il circuito di utilizzo dell'edificioservizio.
4. Per il trattamento dell'acqua dell'impianto forniture a forfait, con o senza contatore, nei casi d’uso occasionale e con durata limitata (spettacoli viaggianti, feste popolari, etc.), l’Utente sarà tenuto al pagamento anticipato del diritto fisso di riscaldamentoattivazione di € 60,00, come disciplinato nell’allegato al presente Regolamento, e dell’importo dei consumi presunti, calcolati sulla base del piano tariffario in ottemperanza al DM 26 giugno 2015vigore, il Cliente dovrà installare, negli impianti realizzati a partire dall’1.10.2015: • considerando un condizionamento chimico dell'acqua dell'impianto consumo di 2 mc giornalieri per tutti gli impianti termici, indipendentemente dalla loro potenza; • un addolcitore per impianti minimo di potenza termica superiore a 100kW, qualora la durezza dell'acqua superi i 15°F30 giorni. Nel caso che la fornitura sia richiesta per periodi che superino la durata di teleriscaldamento per la produzione 30 giorni l’installazione del contatore sarà obbligatoria.
5. Nel caso in cui non possa essere usata una derivazione esistente, il richiedente dovrà provvedere al pagamento delle spese di acqua calda igienico-sanitariarealizzazione della stessa, al fine da determinarsi mediante redazione di minimizzare i depositi di carbonati sugli scambiatori, è consigliato al Cliente di installare e mantenere apposito preventivo in efficienza, a sua cura e spese, l'impianto di trattamento dell'acqua di alimentazione, addolcitore o dosatore di polifosfati. Tale impianto dovrà essere in grado di ottemperare conformità a quanto previsto dalla norma UNI/CTI 8065nei successivi artt. 12, 28 e 28 bis e negli allegati al presente Regolamento.
6. Alla scadenza del contratto, il Gestore provvede alla interruzione della fornitura, salvo richiesta motivata di proroga presentata almeno 30 giorni prima della scadenza.
7. Sono definite forniture temporanee o occasionali quelle relative ad attività connesse a cantieri edili per la realizzazione di opere private, per le quali è stata rilasciata dal competente Comune regolare permesso di costruire, e per la realizzazione di opere pubbliche o comunque in tutti i casi di durata superiore a 30 giorni. In particolare l'acqua tali casi, a seguito di sopralluogo ed analisi di fattibilità tecnica, verrà installato apposito misuratore e i relativi consumi verranno fatturati secondo le modalità contenute nell’allegato al presente Regolamento. Tale contratto termina con la fine della validità del permesso di costruire, o se precedente, con l’ultimazione dei lavori di costruzione. Nell’ipotesi in ingresso allo scambiatore per la produzione cui i lavori non siano ancora terminati al momento della scadenza del permesso di acqua calda per uso igienico-sanitario costruire, e in ogni caso entro 30 giorni dalla scadenza del contratto di fornitura, l’Utente dovrà avere una durezzaprocedere alla richiesta di proroga del contratto. In caso contrario, espressa in gradi Francesi, compresa tra 15 e 20. È vietato l'uso del locale della sottocentrale per scopi diversi da quello si dovrà procedere alla stipula di centrale termica. Il locale dovrà essere dotato di illuminazione e di pozzetto per il convogliamento di sfiati e scarichi. Sarà cura del Cliente dotare il locale di un'alimentazione elettrica a 220 Volt 50 Hz conforme alle normative vigenti per gli apparecchi di contabilizzazione e regolazione dell’energia termica. La pulizia e la manutenzione del locale sono a carico del Clienteun nuovo contratto secondo le modalità disciplinate dal presente Regolamento.
6.2 AGSM Energia 8. Nelle ipotesi in cui non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile in caso risulti tecnicamente possibile l’installazione di limitazione o sospensione della somministrazione della fornitura apposito misuratore, si ritengono applicabili le previsioni fissate per cause di forza maggiore (scioperi, eventi naturali, diminuzioni nella disponibilità globale dei combustibili che alimentano le centrali di produzione del calore di AGSM Verona), per ragioni di carattere tecnico o per lavori da eseguire lungo la rete del teleriscaldamento: gli interventi di manutenzione che comportino la sospensione della fornitura saranno limitati al tempo strettamente indispensabile all'esecuzione degli stessi. Le sospensioni parziali o totali nella fornitura del servizio forniture a forfait di cui al presente capitolo non comporteranno alcun obbligo d'indennizzo o risarcimento di danni di qualsiasi genere o naturaprecedente punto 4 anche se la durata dell’installazione supera i 30 giorni.
6.3 È prevista la sospensione della fornitura nel caso in cui l'impianto interno del Cliente non sia conforme alle norme tecniche vigenti in materia di sicurezza e di buon funzionamento degli impianti e possa costituire pericolo per l'incolumità del Cliente stesso e/o dei terzi.
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Modalità di fornitura. 6.1 La Sottocentrale di teleriscaldamento1. Il Gestore garantisce che l’acqua erogata abbia caratteristiche chimiche ed igienico sanitarie tali da classificarla ad uso potabile, comprensiva di contatore e scambiatore di caloresecondo le vigenti norme, nonché le apparecchiature posizionate dal confine della proprietà fino al Punto punto di consegna, sono di proprietà di AGSM Verona che si obbliga a eseguirne la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria nell'osservanza delle norme previste dalle competenti Autorità.
2. Il Cliente, quale consegnatario delle apparecchiature, ha la responsabilità della conservazione delle stesse e, quindi, di eventuali alterazioni, manomissioni o rotture, anche se dovute a fattori ambientali. Il Cliente non può intervenire, per alcun motivo, sul sistema di regolazione di AGSM Verona, il cui accesso La fornitura dell’acqua è di esclusiva competenza di quest’ultimanorma effettuata a deflusso libero, misurato da idonea apparecchiatura (misuratore/contatore).
3. Sono responsabilità altresì ammesse forniture di acqua ad uso temporaneo, a forfait o occasionale. Dette forniture sono soggette a presentazione di apposita domanda, corredata da copia del Cliente le attività permesso di conduzioneoccupazione del suolo pubblico o atto equipollente, regolazione in cui dovranno essere indicati: ✓ luogo di erogazione; ✓ data di inizio e manutenzione di cessazione della fornitura; ✓ utilizzo per cui è richiesta la fornitura; ✓ numero dei fruitori del circuito secondario e il circuito di utilizzo dell'edificioservizio.
4. Per il trattamento dell'acqua dell'impianto forniture a forfait, con o senza contatore, nei casi d’uso occasionale e con durata limitata (spettacoli viaggianti, feste popolari, etc.), l’Utente sarà tenuto al pagamento anticipato del diritto fisso di riscaldamentoattivazione, come disciplinato nell’allegato al presente Regolamento, e dell’importo dei consumi presunti, calcolati sulla base del piano tariffario in ottemperanza al DM 26 giugno 2015vigore, il Cliente dovrà installare, negli impianti realizzati a partire dall’1.10.2015: • considerando un condizionamento chimico dell'acqua dell'impianto consumo di mc giornalieri corrispondenti alla stima annua della tariffa prevista dall’EGATO per tutti gli impianti termici, indipendentemente dalla loro potenza; • un addolcitore per impianti di potenza termica superiore a 100kW, qualora la durezza dell'acqua superi i 15°Fcategoria “altri usi” (art. 39 del presente Regolamento). Nel caso che la fornitura sia richiesta per periodi che superino la durata di teleriscaldamento per la produzione 30 giorni l’installazione del contatore sarà obbligatoria.
5. Nel caso in cui non possa essere usata una derivazione esistente, il richiedente dovrà provvedere al pagamento delle spese di acqua calda igienico-sanitariarealizzazione della stessa, al fine da determinarsi mediante redazione di minimizzare i depositi di carbonati sugli scambiatori, è consigliato al Cliente di installare e mantenere apposito preventivo in efficienza, a sua cura e spese, l'impianto di trattamento dell'acqua di alimentazione, addolcitore o dosatore di polifosfati. Tale impianto dovrà essere in grado di ottemperare conformità a quanto previsto dalla norma UNI/CTI 8065nei successivi articoli e negli allegati al presente Regolamento.
6. Alla scadenza del contratto, il Gestore provvede alla interruzione della fornitura, salvo richiesta motivata di proroga presentata almeno 30 giorni prima della scadenza.
7. Sono definite forniture temporanee o occasionali quelle relative ad attività connesse a cantieri edili per la realizzazione di opere private, per le quali è stata rilasciata dal competente Comune regolare permesso di costruire, e per la realizzazione di opere pubbliche o comunque in tutti i casi di durata superiore a 30 giorni. In particolare l'acqua in ingresso allo scambiatore per la produzione tali casi, a seguito di acqua calda per uso igienico-sanitario dovrà avere una durezzasopralluogo ed analisi di fattibilità tecnica, espressa in gradi Francesi, compresa tra 15 verrà installato apposito misuratore e 20. È vietato l'uso del locale della sottocentrale per scopi diversi da quello di centrale termica. Il locale dovrà essere dotato di illuminazione e di pozzetto per il convogliamento di sfiati e scarichi. Sarà cura del Cliente dotare il locale di un'alimentazione elettrica a 220 Volt 50 Hz conforme alle normative vigenti per gli apparecchi di contabilizzazione e regolazione dell’energia termica. La pulizia e la manutenzione del locale sono a carico del Cliente.
6.2 AGSM Energia non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile in caso di limitazione o sospensione della somministrazione della fornitura per cause di forza maggiore (scioperi, eventi naturali, diminuzioni nella disponibilità globale dei combustibili che alimentano i relativi consumi verranno fatturati secondo le centrali di produzione del calore di AGSM Verona), per ragioni di carattere tecnico o per lavori da eseguire lungo la rete del teleriscaldamento: gli interventi di manutenzione che comportino la sospensione della fornitura saranno limitati al tempo strettamente indispensabile all'esecuzione degli stessi. Le sospensioni parziali o totali nella fornitura del servizio di cui modalità contenute nell’allegato al presente capitolo non comporteranno alcun obbligo d'indennizzo Regolamento. Tale contratto termina con la fine della validità del permesso di costruire, o risarcimento se precedente, con l’ultimazione dei lavori di danni di qualsiasi genere o natura.
6.3 È prevista la sospensione della fornitura nel caso costruzione. Nell’ipotesi in cui l'impianto interno i lavori non siano ancora terminati al momento della scadenza del Cliente non sia conforme alle norme tecniche vigenti permesso di costruire, e in materia ogni caso entro 30 giorni dalla scadenza del contratto di sicurezza e fornitura, l’Utente dovrà procedere alla richiesta di buon funzionamento degli impianti e possa costituire pericolo per l'incolumità proroga del Cliente stesso e/o dei terzicontratto. In caso contrario, si dovrà procedere alla stipula di un nuovo contratto secondo le modalità disciplinate dal presente Regolamento.
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Modalità di fornitura. 6.1 La Sottocentrale 1. Ai fornitori aggiudicatari dei lotti sono richieste le seguenti obbligazioni contrattuali:
a) effettuare presso l’Azienda Speciale (nella sede sopra indicata), almeno quattro consegne giornaliere ai seguenti orari: - lunedì – sabato:
1) prima delle ore 8.00;
2) entro le ore 12.00, in caso di teleriscaldamentourgenza;
3) prima delle ore 15.00;
4) entro le ore 19.15, comprensiva in caso di contatore urgenza. - domenica e scambiatore festivi (nei giorni in cui la farmacia sarà di caloreturno): prima delle ore 8.00, nonché con le apparecchiature posizionate dal confine seguenti modalità:
I. le consegne dovranno essere effettuate franche di ogni spesa di trasporto e imballo, anche per minime quantità;
II. le consegne dovranno essere effettuate agli orari sopra indicati all’interno dello spazio collocato tra le due porte adiacenti l’ingresso principale della proprietà fino farmacia, salvo diverso accordo con il Direttore della farmacia;
III. le consegne dei prodotti si intendono effettuate nelle mani del Direttore della farmacia o di un suo incaricato. Il documento di trasporto sarà ritenuto valido esclusivamente per quanto riguarda il numero dei colli. Il controllo della merce e le segnalazioni di errori verranno eseguite nelle 48 ore lavorative successive e, in tale margine di tempo, segnalate al Punto Fornitore aggiudicatario. Prima della consegna nella mani del Direttore della farmacia, qualsiasi rischio connesso al trasporto della merce è a totale carico del Fornitore aggiudicatario;
b) ricevere gli ordini via posta elettronica o altra comunicazione informatica (mediante procedure compatibili con il sistema informatico dell’Azienda Speciale), oppure via telefax 24 ore su 24, 7 giorni su 7;
c) comunicare in tempo reale le voci mancanti, con gli stessi mezzi di cui alla lettera b), o con chiamata telefonica all’Azienda Speciale;
d) garantire all’Azienda Speciale un servizio di informazioni tecniche tramite l'invio periodico di informazioni relative a:
I. variazioni di prezzo;
II. nuove specialità e nuovi prodotti parafarmaceutici in commercio;
III. schede tecniche dei nuovi prodotti;
IV. fotocopie d’interesse della Gazzetta Ufficiale;
V. aggiornamenti della Tariffa Provinciale e Regionale ed aggiornamenti relativi all'assistenza integrativa;
VI. circolari Ministeriali e Regionali;
VII. riepilogo quindicinale o mensile dei provvedimenti legislativi e regolamentari;
VIII. comunicazioni varie di carattere commerciale relative ai rapporti con il magazzino (disponibilità di nuovi prodotti, reso per cambio composizione o foglio illustrativo etc.);
e) trasmettere nel tempo più breve i telegrammi del Ministero della Sanità e le comunicazioni urgenti di carattere legislativo, regolamentare o amministrativo in materia sanitaria;
f) svolgere un servizio di informazione su ritiri, revoche e/o variazione di farmaci etici e specialità medicinali;
g) fornire le specialità medicinali con data di scadenza non inferiore a dieci mesi rispetto alla data di avvenuta consegna, salvo che i prodotti non abbiano, alla data di confezione, una durata inferiore ai dieci mesi. In tal caso, comunque, la scadenza non dovrà essere inferiore a sei mesi rispetto alla data di avvenuta consegna;
h) effettuare le consegne di farmaci che per Legge sono soggetti a conservazione a temperature stabilite, osservando scrupolosamente la buona pratica di proprietà distribuzione dei medicinali di AGSM Verona cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538;
i) attenersi alle disposizioni normative in materia di HACCP ai sensi del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155;
j) garantire che si obbliga a eseguirne la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria nell'osservanza i prodotti oggetto delle norme previste dalle competenti Autorità. Il Cliente, quale consegnatario delle apparecchiature, ha la responsabilità della conservazione delle stesse e, quindi, di eventuali alterazioni, manomissioni o rotture, anche se dovute a fattori ambientali. Il Cliente non può intervenireforniture siano sempre corrispondenti, per alcun motivocaratteristiche, sul sistema alle norme di regolazione legge ed ai regolamenti che ne disciplinano la produzione, lo stoccaggio, la vendita ed il trasporto;
k) concedere all’Azienda Speciale tutte le offerte speciali, campagne promozionali e/o stagionali, dell’informazione e prenotazione di AGSM Veronanuovi prodotti, il cui accesso è dell’invio e utilizzo di esclusiva competenza materiale divulgativo e/o cartelloni, opuscoli, espositori e ogni altra iniziativa che sia utile e di quest’ultima. Sono responsabilità supporto alle vendite;
l) esibire su semplice richiesta del Cliente le attività Direttore della Farmacia, una campionatura per un massimo di conduzionedieci voci, regolazione e manutenzione del circuito secondario e il circuito di utilizzo dell'edificio. Per il trattamento dell'acqua dell'impianto di riscaldamento, in ottemperanza al DM 26 giugno 2015, il Cliente dovrà installare, negli impianti realizzati a partire dall’1.10.2015: • un condizionamento chimico dell'acqua dell'impianto per tutti gli impianti termici, indipendentemente dalla loro potenza; • un addolcitore per impianti di potenza termica superiore a 100kW, qualora la durezza dell'acqua superi i 15°F. Nel caso di teleriscaldamento per la produzione di acqua calda igienico-sanitariadelle fatture d’acquisto dei prodotti ordinati, al fine di minimizzare i depositi consentire la verifica della corretta applicazione del ribasso offerto;
m) consegnare con cadenza mensile, anche in formato elettronico, un tabulato dal quale sia possibile rilevare, per ogni prodotto fornito, il numero pezzi acquistati, il trend d'acquisto rispetto al mese precedente, il prezzo di carbonati sugli scambiatoriacquisto, è consigliato il prezzo al Cliente pubblico, l’utile medio riferito al mese;
n) effettuare il servizio di installare transfer order;
o) informare l’Azienda Speciale sui prodotti che in magazzino sono sottoscorta e/o per cui si preveda un ritardo nelle consegne da parte dell’industria farmaceutica (probabili futuri mancanti).
2. Il Fornitore aggiudicatario deve altresì assicurare la consegna dei prodotti in DPC e mantenere in efficienzaper Dietetica, a sua cura e speseProtesica, l'impianto Diabetica, con prezzo compatibile con il rimborso della A.S.L. di trattamento dell'acqua di alimentazioneMantova, addolcitore o dosatore di polifosfati. Tale impianto dovrà essere in grado di ottemperare a quanto previsto dalla norma UNI/CTI 8065. In particolare l'acqua in ingresso allo scambiatore nonché dei prodotti per la produzione di acqua calda per uso igienico-sanitario dovrà avere una durezzaFibrosi cistica, espressa in gradi Francesiconformità ai protocolli, compresa tra 15 convenzioni o accordi pubblici analoghi come definiti da provvedimenti amministrativi della Regione Lombardia e 20. È vietato l'uso dalla A.T.S. assunti ai sensi della legge n. 405 del locale della sottocentrale per scopi diversi da quello di centrale termica. Il locale dovrà essere dotato di illuminazione e di pozzetto per il convogliamento di sfiati e scarichi. Sarà cura del Cliente dotare il locale di un'alimentazione elettrica a 220 Volt 50 Hz conforme alle normative vigenti per gli apparecchi di contabilizzazione e regolazione dell’energia termica. La pulizia e la manutenzione del locale sono a carico del Cliente2001.
6.2 AGSM Energia non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile in caso 3. Atteso che l’Azienda Speciale svolge servizio di limitazione o sospensione della somministrazione della fornitura per cause di forza maggiore (scioperipubblica utilità, eventi naturali, diminuzioni nella disponibilità globale dei combustibili che alimentano le centrali di produzione del calore di AGSM Verona), per ragioni di carattere tecnico o per lavori da eseguire lungo la rete del teleriscaldamento: gli interventi di manutenzione che comportino la sospensione della fornitura saranno limitati al tempo strettamente indispensabile all'esecuzione degli stessi. Le sospensioni parziali o totali nella fornitura del servizio forniture di cui al presente capitolo non comporteranno alcun obbligo d'indennizzo o risarcimento Capitolato d’oneri dovranno avere priorità assoluta su tutte le altre, soprattutto in caso di danni crisi del mercato o, in genere, di qualsiasi genere o naturascarsità del prodotto.
6.3 È prevista 4. In caso di agitazioni sindacali o scioperi di categoria il Fornitore aggiudicatario deve comunque assicurare la sospensione consegna dei farmaci in fascia A e B o considerati urgenti, a giudizio insindacabile del Direttore della fornitura Farmacia.
5. Il Fornitore aggiudicatario è altresì obbligato ad effettuare la consegna di quanto ordinato entro un tempo massimo di 90 (novanta) minuti dall’ordine, in caso di ordinativi che l’Azienda Speciale dovesse qualificare come urgenti; in tal caso l’ordine si intende efficacemente effettuato anche se fatto con semplice chiamata telefonica, purché confermato con uno dei mezzi di cui al comma 1, lettera b). Della possibilità di rispettare tale condizione dovrà essere fornita in sede di partecipazione al bando dimostrazione tramite indicazione dell’ubicazione del magazzino, del numero di km di distanza dello stesso dalla sede della farmacia, del mezzo di trasporto utilizzato e del tempo medio di percorrenza in condizioni normali di traffico rinvenibile da siti quali xxx.xxxxxxxxxxx.xx o similari. A comprova della disponibilità del magazzino, dovrà essere presentata idonea documentazione atta a provare il titolo d’uso del magazzino stesso, per l’intera durata del contratto. Si precisa che, nel caso la ditta, in cui l'impianto interno occasione della presentazione dell’offerta, non disponga ancora del Cliente magazzino, ma presenti impegno a disporne in tempo utile per l’avvio della fornitura, l’idonea documentazione dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione provvisoria.
6. Il Fornitore aggiudicatario dovrà inoltre fornire i seguenti servizi:
a) la bolletta elettronica;
b) il collegamento diretto con il sistema informatico del grossista per la consultazione della disponibilità del prodotto e la conseguente prenotazione dello stesso ed emissione della relativa bolla;
c) la consegna dei farmaci appartenenti al “doppio canale PHT” anche nei giorni festivi;
d) la prenotazione e la consegna dei prodotti “contingentati”;
e) la ricerca di prodotti di non sia conforme alle norme tecniche vigenti in materia facile reperibilità.
7. Il Fornitore aggiudicatario dovrà altresì offrire, eventualmente anche tramite l’adesione ad un network, la possibilità di:
a) realizzare attività istituzionali di sicurezza e educazione sanitaria rivolte alla cittadinanza su tematiche di buon funzionamento degli impianti e possa costituire pericolo per l'incolumità del Cliente stesso interesse generale legate alla salute, con pubblicazione di opuscoli e/o dei terzimateriale informativo;
b) effettuare attività promozionali periodiche da comunicare ai clienti tramite volantini, locandine, cartelli vetrine, ecc;
c) promuovere servizi per la salute ed il benessere degli utenti ;
d) fruire di corsi di formazione ed aggiornamento che prevedano l’accredito ECM;
e) utilizzare idonei mezzi d’informazione e comunicazione con la clientela (rivista, leaflet, videocomunicazione, inserzioni su media locali, ecc.);
f) effettuare servizio di telemedicina (Holter pressorio 24 H – HCG – Monitor aritmie cardiache), analisi intolleranze alimentare, analisi della pelle e altri servizi similari attraverso idonei strumenti e/o convenzioni con società specializzate.
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Samples: Fornitura Di Farmaci E Parafarmaci