Modalità di verifica. (Vedi accordo di rinnovo in nota)
Modalità di verifica. Ricevute le piattaforme, la Confcommercio e le Organizzazioni Sindacali Nazionali dei lavoratori procederanno, anche disgiuntamente, alla verifica del rispetto delle procedure per la presentazione delle piattaforme e dei criteri guida fissati a livello nazionale. L’esame per la verifica dovrà esaurirsi entro 15 giorni dalla data di ricevimento della piattaforma. In caso di controversia, su iniziativa anche di una sola delle Parti, si applicano le procedure previste dal penultimo comma della Premessa Generale al presente contratto, procedendo direttamente al confronto a livello nazionale, da esaurirsi entro 15 giorni dalla data della richiesta. In caso di permanenza della controversia si potrà procedere al ricorso presso la Commissione Paritetica Nazionale prevista dagli articoli 15 e 16 del presente contratto.
Modalità di verifica. In applicazione del principio di necessità e minimizzazione dei dati art. 5 GDPR l’organizzazione promuove ogni opportuna misura, organizzativa e tecnologica volta a prevenire il rischio di utilizzi impropri e, comunque, a “minimizzare” l’uso di dati riferibili agli incaricati e allo scopo ha adottato ogni possibile strumento tecnico, organizzativo e fisico, volto a prevenire trattamenti illeciti sui dati trattati con strumenti informatici. L’Istituto informa di non adottare sistemi che determinano interferenza ingiustificata sui diritti e sulle libertà fondamentali di lavoratori, come pure di soggetti esterni che ricevono o inviano comunicazioni elettroniche di natura personale o privata. In particolare, eventuali sistemi atti a monitorare eventuali violazioni di legge o comportamenti anomali da parte degli incaricati avvengono nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza, con esclusione di registrazioni o verifiche con modalità sistematiche. Qualora nell’ambito di tali verifiche si dovesse rilevare un evento dannoso, una situazione di pericolo o qualche altra modalità non conforme all’attività lavorativa (es. scarico di file pirata, navigazioni da cui sia derivato il download di virus informatici, ecc.) si effettuerà un avvertimento in modo generalizzato con l’invito ad attenersi scrupolosamente ai compiti assegnati e alle istruzioni impartite.
Modalità di verifica. Ricevute le piattaforme, le Confederazioni nazionali dei datori di lavoro e le Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori procederanno, anche disgiuntamente, alla verifica del rispetto delle procedure e dei contenuti delle richieste in rapporto alle materie demandate al secondo livello di contrattazione dal c.c.n.l. L'esame della verifica dovrà esaurirsi entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento della piattaforma. In caso di controversia, su iniziativa anche di una sola delle controparti, si potrà procedere al ricorso presso la Commissione paritetica nazionale.
Modalità di verifica. Capo III LIVELLO AZIENDALE
Modalità di verifica. Le parti concordano di eliminare l'articolo 9.
Modalità di verifica. (Vedi accordo di rinnovo in nota) Ricevute le piattaforme, la Confcommercio e le Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori procederanno, anche disgiuntamente, alla verifica del rispetto delle procedure per la presentazione delle piattaforme e dei criteri guida fissati a livello nazionale. L'esame per la verifica dovrà esaurirsi entro 15 giorni dalla data di ricevimento della piattaforma. In caso di controversia, su iniziativa anche di una sola delle parti, si applicano le procedure previste dal penultimo comma della premessa generale al presente contratto, procedendo direttamente al confronto a livello nazionale, da esaurirsi entro 15 giorni dalla data della richiesta. In caso di permanenza della controversia si potrà procedere al ricorso presso la Commissione paritetica nazionale prevista dagli artt. 15 e 16 del presente contratto. N.d.R.: L'accordo 26 febbraio 2011 prevede quanto segue: Art. ... (Modalità di verifica - ex art. 9) Qualora vengano presentate piattaforme in contrasto con le previsioni di cui al presente capo si potrà procedere alla denuncia alla Confcommercio e alle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori, stipulanti il presente accordo di rinnovo, che procederanno, anche disgiuntamente, alla verifica del rispetto delle regole ivi definite. L'esame per la verifica dovrà esaurirsi entro 15 giorni dalla data di ricevimento della piattaforma. In caso di controversia, su iniziativa anche di una sola delle parti, si applicano le procedure previste dal penultimo comma della Premessa generale al presente contratto, procedendo direttamente al confronto a livello nazionale, da esaurirsi entro 45 giorni dalla data della richiesta. In caso di permanenza della controversia si potrà procedere al ricorso presso la Commissione paritetica nazionale prevista dagli artt. 15 e 16 del presente contratto, che dovrà esprimersi entro 30 giorni sulla procedibilità. Le parti concordano che, qualora gli accordi di secondo livello, sia territoriale che aziendale, realizzino intese in contrasto con quanto previsto dagli artt. (ex artt. 7, 6 e 10), Confcommercio o le Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori stipulanti il presente accordo di rinnovo potranno procedere al ricorso presso la Commissione paritetica nazionale prevista dagli artt. 15 e 16 del presente contratto, che dovrà esprimersi entro 30 giorni sull'applicabilità.
Modalità di verifica. Eliminato
Modalità di verifica. Qualora vengano presentate piattaforme in contrasto con le previsioni di cui al presente capo si potrà procedere ad apposita segnalazione a SISTEMA COMMERCIO IMPRESA e alle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori, stipulanti il presente accordo di rinnovo, che procederanno, anche disgiuntamente, alla verifica del rispetto delle regole ivi definite. L'esame per la verifica dovrà esaurirsi entro 15 giorni dalla data di ricevimento della piattaforma. In caso di controversia si potrà procedere al ricorso in sede di conciliazione tra le organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori stipulanti il c.c.n.l., prima in sede regionale e poi a livello nazionale presso la Commissione paritetica nazionale prevista dagli artt. 15 e 16 del presente contratto, che dovrà esprimersi entro 30 giorni sulla procedibilità. Le parti concordano che, qualora gli accordi di secondo livello, sia territoriale che aziendale, realizzino intese in contrasto con quanto previsto dal c.c.n.l., SISTEMA COMMERCIO IMPRESA o le Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori stipulanti il presente accordo potranno procedere al ricorso presso la Commissione paritetica nazionale di garanzia e conciliazione prevista dagli artt. 15 e 16 del presente contratto, che dovrà esprimersi entro 30 giorni sull'applicabilità. Qualora le potenziali controversie non trovino soluzione le stesse parti devono adire il collegio di arbitrato previsto all’art.38 del presente c.c.n.l..
Modalità di verifica. Ricevute le piattaforme, la Confcommercio e le Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori procederanno, anche disgiuntamente, alla verifica del rispetto delle procedure per la presentazione delle piattaforme e dei criteri guida fissati a livello nazionale. L'esame per la verifica dovrà esaurirsi entro 15 giorni dalla data di ricevimento della piattaforma. In caso di controversia, su iniziativa anche di una sola delle parti, si applicano le procedure previste dal penultimo comma della Premessa generale al c.c.n.l. del 3 novembre 1994, procedendo direttamente al confronto a livello nazionale, da esaurirsi entro 15 giorni dalla data della richiesta. In caso di permanenza della controversia si potrà procedere al ricorso presso la Commissione paritetica nazionale prevista dagli articoli 7 e 8 della prima parte del c.c.n.l. 3 novembre 1994.