Modifica delle condizioni economiche e normative. 1. Il Cliente accorda alla Banca la facoltà di modificare le condizioni economiche e normative del Contratto. 2. La Banca può modificare le condizioni economiche e normative del Contratto purché sussista un giustificato motivo, comunicandolo al Cliente per iscritto, con un preavviso di almeno due mesi, mediante pubblicazione della comunicazione di proposta di modifica sull’area riservata. 3. La comunicazione deve specificare che, in assenza di espresso rifiuto, la proposta si intende accettata e che il Cliente ha diritto di recedere dal rapporto senza penalità e senza spese, prima della data prevista per l’applicazione della modifica. Se, al momento del recesso, sono presenti somme vincolate, le stesse saranno svincolate e liquidate sul Conto Predefinito e al Cliente saranno riconosciuti gli interessi maturati fino al momento del recesso. Resta inteso che, nel caso in cui la Banca avesse riconosciuto in via anticipata gli interessi sulle somme vincolate, le somme saranno accreditate al netto degli interessi non ancora maturati al momento del recesso. 4. Eventuali modifiche dei tassi di interesse in senso favorevole al Cliente possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso. Non costituiscono modifica delle condizioni economiche le variazioni di tasso e delle altre condizioni conseguenti a variazioni di specifici parametri prescelti dalle Parti e la cui determinazione è sottratta alla volontà delle medesime; tali variazioni pertanto sono automaticamente applicate e sono indicate al Cliente nell’ambito delle ordinarie comunicazioni periodiche previste dalla normativa tempo per tempo vigente.
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Samples: Contoforte Agreement, Contoforte Agreement
Modifica delle condizioni economiche e normative. 1. Il Cliente accorda alla Banca La Banca, in presenza di giustificato motivo, ha la facoltà di modificare modificare, ai sensi dell'art. 118 del Testo Unico Bancario, il tasso di interesse e le altre condizioni economiche e normative applicate al Conto, in tutte le sue parti o sezioni, dandone comunicazione scritta al Cliente – anche inserita in estratto conto – con un preavviso minimo di 2 (due) mesi. La modifica si intende approvata qualora il Cliente non receda, senza spese, dal Contratto entro la data prevista per la sua applicazione; in tal caso, in sede di liquidazione del Contrattorapporto, il Cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Qualora la Banca proponga modifiche unilaterali in senso favorevole al Cliente, il termine di preavviso può essere ridotto. Nel caso in cui la modifica riguardi Servizi di Pagamento, si applicherà quanto previsto dall’art. 126-sexies del Testo Unico Bancario.
2. La Banca può modificare Le variazioni contrattuali per le condizioni economiche e normative quali non siano state osservate le prescrizioni del Contratto purché sussista un giustificato motivo, comunicandolo al Cliente presente articolo sono inefficaci se sfavorevoli per iscritto, con un preavviso di almeno due mesi, mediante pubblicazione della comunicazione di proposta di modifica sull’area riservatail Cliente.
3. La comunicazione deve specificare che, in assenza di espresso rifiuto, la proposta si intende accettata e che il Cliente ha diritto di recedere dal rapporto senza penalità e senza spese, prima della data prevista per l’applicazione della modifica. Se, al momento del recesso, sono presenti somme vincolate, le stesse saranno svincolate e liquidate sul Conto Predefinito e al Cliente saranno riconosciuti gli interessi maturati fino al momento del recesso. Resta inteso che, nel caso in cui la Banca avesse riconosciuto in via anticipata gli interessi sulle somme vincolate, le somme saranno accreditate al netto degli interessi non ancora maturati al momento del recesso.
4. Eventuali modifiche dei tassi di interesse in senso favorevole al Cliente possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso. Non costituiscono modifica delle condizioni economiche le variazioni di tasso e delle altre condizioni conseguenti a variazioni di specifici parametri prescelti dalle Parti parti (ad es., Euribor) e la cui determinazione è sottratta alla volontà delle medesime; tali variazioni pertanto sono automaticamente applicate e sono indicate al Cliente nell’ambito nell'ambito delle ordinarie comunicazioni periodiche previste dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. Le modifiche normative si intendono automaticamente recepite nel Contratto.
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Samples: Conto Corrente, Conto Corrente