MORTE DA INFORTUNIO. Se l’infortunio ha per conseguenza la morte dell’Assicurato e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, WIENER STÄDTIS- CHE Versicherung AG – Vienna Insurance Group liquida ai Beneficiari la somma assicurata per il caso di morte. Viene parificato al caso di morte il caso in cui l’Infortunato venga dichiarato disperso dalle competenti Autorità con sentenza di morte presunta, ai sensi dell’Art. 60 comma 3 del Codice Civile ed eventuali s.m.i.. ca entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, WIENER STÄD- TISCHE Versicherung AG – Vienna Insurance Group liquida all’Assicurato un indennizzo dal primo punto percentuale di invalidità, secondo la tabella di cui all’Allegato Tabella Invalidità Permanente con riferimento al Capitale assicu- rato per il caso di invalidità permanente totale. L'invalidità è valutata con rife- rimento alla tabella (INAIL) contenuta nell’allegato 1 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124.
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