NORME APPLICABILI AL PROCEDIMENTO Clausole campione

NORME APPLICABILI AL PROCEDIMENTO. 1. Il procedimento arbitrale è disciplinato dal Regolamento, dalle regole fissate di comune accordo dalle parti sino alla costituzione del Tribunale Arbitrale in quanto compatibili con il Regolamento e da quelle fissate dal Tribunale Arbitrale. 2. Sono fatte salve le norme inderogabili applicabili al procedimento arbitrale. 3. In ogni caso, è attuato il principio del contraddittorio e della parità di trattamento delle parti.
NORME APPLICABILI AL PROCEDIMENTO. 1. Il procedimento arbitrale è disciplinato dalle disposizioni del Regolamento, dalle regole fissate di comune accordo dalle parti sino alla costituzione del Tribunale Arbitrale, in quanto compatibili con il Regolamento e da quelle fissate dal Tribunale Arbitrale. 2. Sono fatte salve le norme inderogabili applicabili al procedimento arbitrale. 3. È sempre garantito il principio del contraddittorio e della parità di trattamento delle parti. 4. Il procedimento arbitrale è rituale salvo che le parti non abbiano stabilito per iscritto, con disposizione espressa prima della nomina degli arbitri, che la controversia sia definita mediante determinazione contrattuale. 5. In ipotesi di disaccordo fra le parti sulla qualificazione della natura dell’arbitrato, il Tribunale Arbitrale determinerà preliminarmente la natura dell’arbitrato. 6. I procedimenti arbitrali si svolgono secondo le norme previste dalla vigente legge in tema di arbitrati rituali. 7. Nel caso di arbitrato irrituale troverà applicazione integrativa al Regolamento l’art. 808 ter c.p.c. 8. Nei casi previsti dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132 “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile”, convertito in L. 10 novembre 2014, n. 162, e s.m.i., valgono le previsioni del presente Regolamento in quanto applicabili. 9. La Legge processuale applicabile è il diritto italiano.
NORME APPLICABILI AL PROCEDIMENTO. Art. 3 - Sede dell'arbitrato
NORME APPLICABILI AL PROCEDIMENTO. 26.1 Il procedimento arbitrale è retto dal Regolamento in vigore al momento della presentazione della domanda, dalle regole fissate di comune accordo dalle parti sino alla costituzione del Tribunale Arbitrale, quindi dalle regole fissate dal Tribunale Arbitrale. 26.2 In ogni caso, è fatta salva l’applicazione delle norme inderogabili applicabili al procedimento arbitrale. 26.3 È comunque attuato il principio del contraddittorio e della parità di trattamento delle parti. Inoltre tutti i procedimenti saranno condotti secondo criteri di concentrazione, economicità e celerità.
NORME APPLICABILI AL PROCEDIMENTO. 1. L'arbitrato amministrato dalla Camera è regolato dalle disposizioni del presente Regolamento, e nel silenzio dello stesso dalle regole che le parti, o, in difetto il Tribunale Arbitrale, abbiano designato. Sono fatte salve le norme inderogabili applicabili al procedimento arbitrale. 2. In ogni caso, è attuato il principio del contraddittorio e della parità di trattamento delle parti.
NORME APPLICABILI AL PROCEDIMENTO. 1. Il Procedimento arbitrale è retto dal Regolamento in vigore al momento del deposito della domanda; in subordine dalle regole fissate di comune accordo dalle Parti e accordate da RECONCILIA; in ulteriore subordine dalle regole fissate dal Tribunale Arbitrale, su accordo di RECONCILIA. 2. E’ fatta salva in ogni caso l’applicazione delle norme inderogabili di procedura civile relative al Procedimento arbitrale. 3. E’ comunque attuato il principio del contraddittorio, della parità di trattamento e del diritto di difesa delle Parti.
NORME APPLICABILI AL PROCEDIMENTO. 1. L’Arbitrato è disciplinato: a. dal presente Regolamento b. dalle regole stabilite di comune accordo dalle parti c. dalle regole fissate dal Tribunale arbitrale 2. In ogni caso, è fatta salva l’applicazione delle norme inderogabili applicabili al procedimento arbitrale, del principio del contraddittorio e della parità di trattamento delle parti.
NORME APPLICABILI AL PROCEDIMENTO. 1. Le regole applicabili alla procedura davanti all’organo arbitrale sono quelle contenute nel Regolamento in vigore al momento della presentazione della domanda; nel silenzio del Regolamento sono quelle stabilite dalle parti o, in difetto, dagli arbitri rispettando in ogni caso il principio del contraddittorio e della parità di trattamento delle parti. 2. In ogni caso, è fatta salva l’applicazione delle norme inderogabili del Codice di Procedura Civile applicabili al procedimento arbitrale.

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