Norme di garanzia del funzionamento dei servizi essenziali. In attuazione di quanto previsto dalla legge 12.6.90 n. 146 e dalla legge 83/2000, le parti individuano in ambito socio-sanitario-assistenziale-educativo i seguenti servizi essenziali: - le prestazioni medico sanitarie, l'igiene, l'assistenza finalizzata ad assicurare la tutela fisica e/o la confezione, distribuzione e somministrazione del vitto a: - persone non autosufficienti; - minori; - soggetti affidati a strutture tutelari o a servizi di assistenza domiciliare. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui sopra, dovrà essere garantita la continuità delle prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente garantiti. Al fine di una corretta applicazione delle norme di cui sopra, saranno individuati, nell'ambito del rapporto tra le parti in sede aziendale, appositi contingenti di personale che dovranno garantire la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi essenziali sopra individuati. A livello aziendale potranno, inoltre, essere definite altre tipologie di servizio cui applicare la normativa del presente articolo. Nota a verbale: Le parti si impegnano, entro 6 mesi dalla firma del presente ccnl, a definire un accordo sulla regolamentazione del diritto di sciopero ai sensi della L.146/90 e successive modificazioni.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Norme di garanzia del funzionamento dei servizi essenziali. In attuazione di quanto previsto dalla legge 12.6.90 12 giugno 1990, n. 146 e così come modificata dalla legge n. 83/2000, le parti individuano in ambito socio-sanitario-assistenziale-educativo i seguenti servizi essenziali: - le prestazioni medico medico-sanitarie, l'igiene, l'assistenza finalizzata ad assicurare la tutela fisica e/o la confezione, distribuzione e somministrazione del vitto a: - persone non autosufficienti; - minori; - soggetti affidati a strutture tutelari o a servizi di assistenza domiciliare. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui sopra, dovrà essere garantita la continuità delle prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente garantiti. Al fine di una corretta applicazione delle norme di cui sopra, saranno individuati, nell'ambito del rapporto tra le parti in sede aziendale, appositi contingenti di personale che dovranno garantire la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi essenziali sopra individuati. A livello aziendale potranno, inoltre, essere definite altre tipologie di servizio cui applicare la normativa del presente articolo. Nota a verbale: verbale Le parti si impegnano, entro 6 mesi dalla firma del presente ccnlc.c.n.l., a definire un accordo sulla regolamentazione del diritto di sciopero ai sensi della L.146/90 L. n. 146/1990 e successive modificazioni.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Cooperative Social Agreement
Norme di garanzia del funzionamento dei servizi essenziali. In attuazione di quanto previsto dalla legge 12.6.90 n. 146 e così come modificata dalla legge 83/2000, le parti individuano in ambito socio-sanitario-assistenziale-educativo i seguenti servizi essenziali: - le prestazioni medico sanitarie, l'igiene, l'assistenza finalizzata ad assicurare la tutela fisica e/o la confezione, distribuzione e somministrazione del vitto a: - • persone non autosufficienti; - • minori; - • soggetti affidati a strutture tutelari o a servizi di assistenza domiciliare. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui sopra, dovrà essere garantita la continuità delle prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente garantiti. Al fine di una corretta applicazione delle norme di cui sopra, saranno individuati, nell'ambito del rapporto tra le parti in sede aziendale, appositi contingenti di personale che dovranno garantire la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi essenziali sopra individuati. A livello aziendale potranno, inoltre, essere definite altre tipologie di servizio cui applicare la normativa del presente articolo. Nota a verbale: Le parti si impegnano, entro 6 mesi dalla firma del presente ccnlCcnl, a definire un accordo sulla regolamentazione del diritto di sciopero ai sensi della L.146/90 e successive modificazioni.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Norme di garanzia del funzionamento dei servizi essenziali. In attuazione di quanto previsto dalla legge 12.6.90 12.6.1990 n. 146 e così come modificata dalla legge 83/2000, le parti individuano in ambito socio-sanitario-assistenziale-educativo i seguenti servizi essenziali: - le prestazioni medico sanitarie, l'igiene, l'assistenza finalizzata ad assicurare la tutela fisica e/o la confezione, distribuzione e somministrazione del vitto a: - persone non autosufficienti; - minori; - soggetti affidati a strutture tutelari o a servizi di assistenza domiciliare. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui sopra, dovrà essere garantita la continuità delle prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente garantiti. Al fine di una corretta applicazione delle norme di cui sopra, saranno individuati, individuati nell'ambito del rapporto tra le parti in sede aziendale, appositi contingenti di personale che dovranno garantire la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi essenziali sopra individuati. A livello aziendale potranno, inoltre, essere definite altre tipologie di servizio cui applicare la normativa del presente articolo. Nota a verbale: Le parti si impegnano, entro 6 mesi dalla firma del presente ccnlC.C.N.L., a definire un accordo sulla regolamentazione del diritto di sciopero ai sensi della L.146/90 L. 146/90 e successive modificazioni.
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Norme di garanzia del funzionamento dei servizi essenziali. In attuazione di quanto previsto dalla legge 12.6.90 n. 146 e così come modificata dalla legge 83/2000, le parti individuano in ambito socio-sanitario-assistenziale-educativo i seguenti servizi essenziali: - le prestazioni medico sanitarie, l'igiene, l'assistenza finalizzata ad assicurare la tutela fisica e/o la confezione, distribuzione e somministrazione del vitto a: - persone non autosufficienti; - minori; - soggetti affidati a strutture tutelari o a servizi di assistenza domiciliare. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui sopra, dovrà essere garantita la continuità delle prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente garantiti. Al fine di una corretta applicazione delle norme di cui sopra, saranno individuati, nell'ambito del rapporto tra le parti in sede aziendale, appositi contingenti di personale che dovranno garantire la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi essenziali sopra individuati. A livello aziendale potranno, inoltre, essere definite altre tipologie di servizio cui applicare la normativa del presente articolo. Nota a verbale: Le parti si impegnano, entro 6 mesi dalla firma del presente ccnlCcnl, a definire un accordo sulla regolamentazione del diritto di sciopero ai sensi della L.146/90 e successive modificazioni.
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Norme di garanzia del funzionamento dei servizi essenziali. In attuazione di quanto previsto dalla legge 12.6.90 L. 12 giugno 1990, n. 146 e così come modificata dalla legge L. 83/2000, le parti individuano in ambito socio-sanitario-assistenziale-assistenziale- educativo i seguenti servizi essenziali: - • le prestazioni medico sanitarie, l'igienel’igiene, l'assistenza l’assistenza finalizzata ad assicurare la tutela fisica e/o la confezione, distribuzione di- stribuzione e somministrazione del vitto a: - persone non autosufficienti; - minori; - soggetti affidati a strutture tutelari o a servizi di assistenza domiciliare. Nell'ambito Nell’ambito dei servizi essenziali di cui sopra, dovrà essere garantita la continuità delle prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente garantiti. Al fine di una corretta applicazione delle norme di cui sopra, saranno individuati, nell'ambito nell’ambito del rapporto tra le parti par- ti in sede aziendale, appositi contingenti di personale che dovranno garantire la continuità delle prestazioni indispensabili indispensa- bili inerenti ai servizi essenziali sopra individuati. A livello aziendale potranno, inoltre, essere definite altre tipologie di servizio cui applicare la normativa del presente articolo. Nota a verbale: Le parti si impegnano, entro 6 mesi dalla firma del presente ccnl, a definire un accordo sulla regolamentazione del diritto di sciopero ai sensi della L.146/90 e successive modificazioni.
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Norme di garanzia del funzionamento dei servizi essenziali. In attuazione di quanto previsto dalla legge 12.6.90 12 giugno 1990, n. 146 e dalla legge n. 83/2000, le parti individuano in ambito socio-socio- sanitario-assistenziale-educativo i seguenti servizi essenziali: - le prestazioni medico medico-sanitarie, l'igiene, l'assistenza finalizzata ad assicurare la tutela fisica e/o la confezione, distribuzione e somministrazione del vitto a: - persone non autosufficienti; - minori; - soggetti affidati a strutture tutelari o a servizi di assistenza domiciliare. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui sopra, dovrà essere garantita la continuità delle prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente garantiti. Al fine di una corretta applicazione delle norme di cui sopra, saranno individuati, nell'ambito del rapporto tra le parti in sede aziendale, appositi contingenti di personale che dovranno garantire la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi essenziali sopra individuati. A livello aziendale potranno, inoltre, essere definite altre tipologie di servizio cui applicare la normativa del presente articolo. Nota a verbale: verbale Le parti si impegnano, entro 6 mesi dalla firma del presente ccnlc.c.n.l., a definire un accordo sulla regolamentazione del diritto di sciopero ai sensi della L.146/90 L. n. 146/1990 e successive modificazioni.
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Norme di garanzia del funzionamento dei servizi essenziali. In attuazione di quanto previsto dalla legge 12.6.90 n. 146 e così come modificata dalla legge 83/2000, le parti individuano in ambito socio-sanitario-assistenziale-educativo i seguenti servizi essenziali: - le prestazioni medico sanitarie, l'igiene, l'assistenza finalizzata ad assicurare la tutela fisica e/o la confezione, distribuzione e somministrazione del vitto a: - • persone non autosufficienti; - • minori; - • soggetti affidati a strutture tutelari o a servizi di assistenza domiciliare. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui sopra, dovrà essere garantita la continuità delle prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente garantiti. Al fine di una corretta applicazione delle norme di cui sopra, saranno individuati, nell'ambito del rapporto tra le parti in sede aziendale, appositi contingenti di personale che dovranno garantire la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi essenziali sopra individuati. A livello aziendale potranno, inoltre, territoriale potranno essere definite declinate altre tipologie di servizio cui applicare la normativa del presente articolo. Nota a verbale: Le le parti si impegnano, entro 6 mesi dalla firma del presente ccnlCCNL, a definire un accordo sulla regolamentazione del diritto di sciopero ai sensi della L.146/90 e successive modificazioni.
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Norme di garanzia del funzionamento dei servizi essenziali. In attuazione di quanto previsto dalla legge 12.6.90 12 giugno 1990, n. 146 e così come modificata dalla legge n. 83/2000, le parti individuano in ambito socio-sanitario-assistenziale-educativo i seguenti servizi essenziali: - le prestazioni medico sanitarie, l'igiene, l'assistenza finalizzata ad assicurare la tutela fisica e/o la confezione, distribuzione e somministrazione del vitto a: - persone non autosufficienti; - minori; - soggetti affidati a strutture tutelari o a servizi di assistenza domiciliare. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui sopra, dovrà essere garantita la continuità delle prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente garantiti. Al fine di una corretta applicazione delle norme di cui sopra, saranno individuati, nell'ambito del rapporto tra le parti in sede aziendale, appositi contingenti di personale che dovranno garantire la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi essenziali sopra individuati. A livello aziendale potranno, inoltre, territoriale potranno essere definite declinate altre tipologie di servizio cui applicare la normativa del presente articolo. Nota a verbale: Le parti si impegnano, entro 6 mesi dalla firma del presente ccnlc.c.n.l., a definire un accordo sulla regolamentazione del diritto di sciopero ai sensi della L.146/90 L. n. 146/1990 e successive modificazioni.
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Norme di garanzia del funzionamento dei servizi essenziali. In attuazione di quanto previsto dalla legge 12.6.90 n. 146 e così come modificata dalla legge 83/2000, le parti individuano in ambito socio-socio- sanitario-assistenziale-educativo i seguenti servizi essenziali: - le prestazioni medico sanitarie, l'igiene, l'assistenza finalizzata ad assicurare la tutela fisica e/o la confezione, distribuzione e somministrazione del vitto a: - persone non autosufficienti; - minori; - soggetti affidati a strutture tutelari o a servizi di assistenza domiciliare. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui sopra, dovrà essere garantita la continuità delle prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente garantiti. Al fine di una corretta applicazione delle norme di cui sopra, saranno individuati, nell'ambito del rapporto tra le parti in sede aziendale, appositi contingenti di personale che dovranno garantire la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi essenziali sopra individuati. A livello aziendale potranno, inoltre, essere definite altre tipologie di servizio cui applicare la normativa del presente articolo. Nota a verbale: Le parti si impegnano, entro 6 mesi dalla firma del presente ccnlCcnl, a definire un accordo sulla regolamentazione del diritto di sciopero ai sensi della L.146/90 e successive modificazioni.
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Norme di garanzia del funzionamento dei servizi essenziali. In attuazione di quanto previsto dalla legge 12.6.90 n. 146 e dalla legge 83/2000, le parti individuano in ambito socio-sanitario-assistenziale-educativo i seguenti servizi essenziali: - le prestazioni medico sanitarie, l'igiene, l'assistenza finalizzata ad assicurare la tutela fisica e/o la confezione, distribuzione e somministrazione del vitto a: - persone non autosufficienti; - minori; - soggetti affidati a strutture tutelari o a servizi di assistenza domiciliare. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui sopra, dovrà essere garantita la continuità delle prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente garantiti. Al fine di una corretta applicazione delle norme di cui sopra, saranno individuati, nell'ambito del rapporto tra le parti in sede aziendale, appositi contingenti di personale che dovranno garantire la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi essenziali sopra individuati. A livello aziendale potranno, inoltre, essere definite altre tipologie di servizio cui applicare la normativa del presente articolo. Nota a verbale: Le parti si impegnano, entro 6 mesi dalla firma del presente ccnl, a definire un accordo sulla regolamentazione del diritto di sciopero ai sensi della L.146/90 e successive modificazioni.
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Norme di garanzia del funzionamento dei servizi essenziali. In attuazione di quanto previsto dalla legge 12.6.90 n. 146 e dalla legge 83/200000.0.0000 x.000, le parti individuano in ambito socio-sanitario-assistenziale-educativo i seguenti servizi essenziali: - · le prestazioni medico sanitarie, l'igienel’igiene, l'assistenza l’assistenza finalizzata ad assicurare la tutela fisica e/o la confezione, distribuzione e somministrazione del vitto a: - persone non autosufficienti; - minori; - soggetti affidati a strutture tutelari o a servizi di assistenza domiciliare. Nell'ambito Nell’ambito dei servizi essenziali di cui sopra, dovrà essere garantita la continuità delle prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente garantiti. Al fine di una corretta applicazione delle norme di cui sopra, saranno individuati, nell'ambito nell’ambito del rapporto tra le parti in sede aziendale, appositi contingenti di personale che dovranno garantire la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi essenziali sopra individuati. A livello aziendale potranno, inoltre, essere definite altre tipologie di servizio cui applicare la normativa del presente articolo. Nota a verbale: Le parti si impegnano, entro 6 mesi dalla firma del presente ccnl, a definire un accordo sulla regolamentazione del diritto di sciopero ai sensi della L.146/90 e successive modificazioni.
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Norme di garanzia del funzionamento dei servizi essenziali. In attuazione di quanto previsto dalla legge 12.6.90 n. 146 e dalla legge 83/2000146, le parti individuano in ambito socio-socio- sanitario-assistenziale-educativo i seguenti servizi essenziali: - le Le prestazioni medico sanitarie, l'igiene, l'assistenza finalizzata ad assicurare la tutela fisica e/o la confezione, distribuzione e somministrazione del vitto a: - persone non autosufficienti; - minori; - soggetti affidati a strutture tutelari o a servizi di assistenza domiciliare. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui sopra, dovrà essere garantita la continuità delle prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente garantiti. Al fine di una corretta applicazione delle norme di cui sopra, saranno individuati, nell'ambito del rapporto tra le parti in sede aziendale, appositi contingenti di personale che dovranno garantire la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi essenziali sopra individuati. A livello aziendale potranno, inoltre, essere definite altre tipologie di servizio cui applicare la normativa del presente articolo. Nota a verbale: Le parti si impegnano, entro 6 mesi dalla firma del presente ccnl, a definire un accordo sulla regolamentazione del diritto di sciopero ai sensi della L.146/90 e successive modificazioni.
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Norme di garanzia del funzionamento dei servizi essenziali. In attuazione di quanto previsto dalla legge 12.6.90 n. 146 e così come modificata dalla legge 83/2000, le parti individuano in ambito socio-sanitario-assistenziale-educativo i seguenti servizi essenziali: - le prestazioni medico sanitarie, l'igiene, l'assistenza finalizzata ad assicurare la tutela fisica e/o la confezione, distribuzione e somministrazione del vitto a: - • persone non autosufficienti; - • minori; - • soggetti affidati a strutture tutelari o a servizi di assistenza domiciliare. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui sopra, dovrà essere garantita la continuità delle prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente garantiti. Al fine di una corretta applicazione delle norme di cui sopra, saranno individuati, nell'ambito del rapporto tra le parti in sede aziendale, appositi contingenti di personale che dovranno garantire la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi essenziali sopra individuati. A livello aziendale potranno, inoltre, essere definite altre tipologie di servizio cui applicare la normativa del presente articolo. Nota a verbale: Le parti si impegnano, entro 6 mesi dalla firma del presente ccnlCcnl, a definire un accordo sulla regolamentazione del diritto di sciopero ai sensi della L.146/90 e successive modificazioni.
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Norme di garanzia del funzionamento dei servizi essenziali. In attuazione di quanto previsto dalla legge 12.6.90 12 giugno 1990, n. 146 e dalla legge 83/2000, le parti individuano in ambito socio-sanitario-assistenziale-educativo i seguenti servizi essenziali: n. - le prestazioni medico medico-sanitarie, l'igiene, l'assistenza finalizzata ad assicurare la tutela fisica e/o la confezione, distribuzione e somministrazione del vitto a: - persone non autosufficienti; - minori; - soggetti affidati a strutture tutelari o a servizi di assistenza domiciliare. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui sopra, dovrà essere garantita la continuità delle prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente garantiti. Al fine di una corretta applicazione delle norme di cui sopra, saranno individuati, nell'ambito del rapporto tra le parti in sede aziendale, appositi contingenti di personale che dovranno garantire la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi essenziali sopra individuati. A livello aziendale potranno, inoltre, essere definite altre tipologie di servizio cui applicare la normativa del presente articolo. Nota a verbale: Le parti si impegnano, entro 6 mesi dalla firma del presente ccnlc.c.n.l., a definire un accordo sulla regolamentazione del diritto di sciopero ai sensi della L.146/90 L. n. 146/1990 e successive modificazioni.
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Norme di garanzia del funzionamento dei servizi essenziali. In attuazione di quanto previsto dalla legge 12.6.90 Legge 12 giugno 1990 n. 146 e cosi come modificata dalla legge Legge n. 83/2000, le parti individuano Parti individuano, in ambito socio-sanitario-assistenziale-educativo socio - sanitario - assistenziale – educativo, i seguenti servizi essenziali: - essenziali quali le prestazioni medico sanitarie, l'igiene, l'assistenza finalizzata ad assicurare la tutela fisica e/o la confezione, distribuzione e somministrazione del vitto a: - • persone non autosufficienti; - • minori; - • soggetti affidati a strutture tutelari o a servizi di assistenza domiciliare. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui sopra, dovrà essere garantita la continuità delle prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente garantiti. Al fine di una corretta applicazione delle norme di cui sopra, saranno individuati, nell'ambito del rapporto tra le parti in sede aziendale, appositi contingenti di personale che dovranno garantire la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi essenziali sopra individuati. A Al secondo livello aziendale di contrattazione potranno, inoltre, essere definite altre tipologie di servizio cui applicare la normativa del presente articolo. Nota a verbale: Le parti si impegnano, entro 6 mesi dalla firma del presente ccnl, a definire un accordo sulla regolamentazione del diritto di sciopero ai sensi della L.146/90 e successive modificazioni.
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Norme di garanzia del funzionamento dei servizi essenziali. In attuazione di quanto previsto dalla legge 12.6.90 n. 146 e così come modificata dalla legge 83/2000, le parti individuano in ambito socio-–sanitario-–assistenziale-–educativo i seguenti servizi essenziali: - – le prestazioni medico sanitarie, l'igiene, l'assistenza finalizzata ad assicurare la tutela fisica e/o la confezione, distribuzione e somministrazione del vitto a: - persone non autosufficienti; - minori; - soggetti affidati a strutture tutelari o a servizi di assistenza domiciliare. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui sopra, dovrà essere garantita la continuità delle prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente garantiti. Al fine di una corretta applicazione delle norme di cui sopra, saranno individuati, nell'ambito del rapporto tra le parti in sede aziendale, appositi contingenti di personale che dovranno garantire la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi essenziali sopra individuati. A livello aziendale potranno, inoltre, potranno essere definite declinate altre tipologie di servizio cui applicare la normativa del presente articolo. Nota a verbale: Le parti si impegnano, entro 6 mesi dalla firma del presente ccnl, a definire un accordo sulla regolamentazione del diritto di sciopero ai sensi della L.146/90 e successive modificazioni.
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