Norme di sicurezza generali. 1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. 2. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere. 3. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. Tale piano dovrà prevedere la salvaguardia degli operai e del personale presente in cantiere e dovrà prevedere il particolare contesto di intervento. Siamo in presenza infatti di un cantiere e nelle immediate vicinanze e a contatto con fabbricati occupati a cui vanno applicate le norme di salvaguardia da rumore prodotto e trasmesso per via aerea o per contatto. Qualora l’impresa per la vicinanza o per la particolare lavorazione non sia in grado di ricondurre il rumore o le vibrazioni a limiti normativamente accettabili dovrà concordare con la direzione lavori, con il Coordinatore per la Sicurezza con l’ASL locale ed eventualmente con l’ARPA turni di lavoro in orari meno lesivi per l’utenza e per gli operatori dell’Asilo Nido. E’ obbligo dell’appaltatore in ogni modo trovare soluzioni accettabili da parte degli Enti preposti al controllo e dalla direzione lavori. 4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
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Samples: Service Agreement
Norme di sicurezza generali. 1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L’appaltatore è altresì è, altresì, obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
32. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. Tale piano dovrà prevedere la salvaguardia degli operai e del personale presente in cantiere e dovrà prevedere il particolare contesto di intervento. Siamo in presenza infatti di un cantiere e nelle immediate vicinanze e a contatto con fabbricati occupati a cui vanno applicate le norme di salvaguardia da rumore prodotto e trasmesso per via aerea o per contatto. Qualora l’impresa per la vicinanza o per la particolare lavorazione non sia in grado di ricondurre il rumore o le vibrazioni a limiti normativamente accettabili dovrà concordare con la direzione lavori, con il Coordinatore per la Sicurezza con l’ASL locale ed eventualmente con l’ARPA turni di lavoro in orari meno lesivi per l’utenza e per gli operatori dell’Asilo Nido. E’ obbligo dell’appaltatore in ogni modo trovare soluzioni accettabili da parte degli Enti preposti al controllo e dalla direzione lavori.
43. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
4. In considerazione dei provvedimenti nazionali e regionali in materia di sicurezza sanitaria COVID-19 sono previsti ulteriori adempimenti necessari a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro. E’ previsto l’utilizzo di dispositivi di protezione individuali non necessari in condizioni non emergenziali, la sanificazione giornaliera delle attrezzature e dell'abbigliamento di tutto il personale, la sanificazione giornaliera delle aree comuni (quali spogliatoti, w.c. ecc) e altri adempimenti, descritti nell’apposita analisi prezzo, in accordo con i protocolli di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Norme di sicurezza generali. 1. I lavori servizi appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L’appaltatore L’Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, nonché del Regolamento Locale di polizia Urbana, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L’appaltatore L’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. Tale Detti piani dovranno essere contenuti nel piano operativo di valutazione proprio dell’Appaltatore. L’Appaltatore dovrà prevedere comunicare, prima dell’inizio del servizio, il nominativo del proprio Referente Tecnico, che dovrà essere un tecnico qualificato; l’Appaltatore dovrà altresì assumere personale esperto ed idoneo per tutta la salvaguardia degli operai e durata del personale presente servizio, in cantiere e dovrà prevedere il particolare contesto di interventomodo che lo stesso possa essere condotto con perizia, celerità ed in sicurezza. Siamo in presenza infatti di un cantiere e nelle immediate vicinanze e a contatto con fabbricati occupati a cui vanno applicate le norme di salvaguardia da rumore prodotto e trasmesso per via aerea o per contatto. Qualora l’impresa per la vicinanza o per la particolare lavorazione non sia in grado di ricondurre il rumore o le vibrazioni a limiti normativamente accettabili dovrà concordare con la direzione lavori, con il Coordinatore per la Sicurezza con l’ASL locale ed eventualmente con l’ARPA turni di lavoro in orari meno lesivi per l’utenza e per gli operatori dell’Asilo Nido. E’ obbligo dell’appaltatore in ogni modo trovare soluzioni accettabili da parte degli Enti preposti al controllo e dalla direzione lavori.
4. L’appaltatore L’Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori il servizio qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articoloCapo. L’Appaltatore attesta l’avvenuto adempimento all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa. L’accertamento di gravi e ripetuti inadempimenti in materia di sicurezza, ravvisati dal Direttore dell’esecuzione o, se nominato, dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, determina la risoluzione del contratto per grave inadempimento o grave irregolarità.
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Samples: Capitolato d'Oneri
Norme di sicurezza generali. 1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di Il soggetto aggiudicatario è tenuto ad essere a conoscenza e ad osservare tutte le norme vigenti in materia di legge sulla prevenzione degli infortuni e igiene sull’igiene del lavoro, ad essere debitamente informato circa i rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro nei quali deve operare; è tenuto ad informare riguardo a tali rischi tutto il personale operante nei servizi. Il soggetto aggiudicatario è tenuto ad indicare in sede di offerta economica i costi della sicurezza relativi alla sicurezza del lavoro afferenti all’esercizio dell’attività oggetto dell’appalto di cui al presente capitolato, che restano a carico dell’impresa. Detti costi devono risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche, dei servizi. Il soggetto aggiudicatario è tenuto altresì ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare le norme antinfortunistiche ed a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in ogni caso conformità alla vigente normativa in condizione materia di permanente tutela e della sicurezza sul lavoro. Tutte le attrezzature e i mezzi d'opera necessarie per la esecuzione dei servizi di cui al presente Capitolato dovranno essere conferiti dalla Ditta aggiudicataria e dovranno essere rispondenti alle vigenti norme di legge ed utilizzate in conformità alle stesse e alle istruzioni d’uso del costruttore. Il personale deve essere munito e portare ben visibile il tesserino di riconoscimento corredato di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione della ditta di appartenenza come previsto dall’art. 26 del D.lgs. 81/08. L’inosservanza delle leggi in materia di lavoro, sicurezza e igiene.
2. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione tutela dell’ambiente di cui al personale e alle attrezzature utilizzate. Tale piano dovrà prevedere la salvaguardia degli operai e del personale presente in cantiere e dovrà prevedere il particolare contesto di intervento. Siamo in presenza infatti di un cantiere e nelle immediate vicinanze e a contatto con fabbricati occupati a cui vanno applicate le norme di salvaguardia da rumore prodotto e trasmesso per via aerea o per contatto. Qualora l’impresa per la vicinanza o per la particolare lavorazione non sia in grado di ricondurre il rumore o le vibrazioni a limiti normativamente accettabili dovrà concordare con la direzione lavori, con il Coordinatore per la Sicurezza con l’ASL locale ed eventualmente con l’ARPA turni di lavoro in orari meno lesivi per l’utenza e per gli operatori dell’Asilo Nido. E’ obbligo dell’appaltatore in ogni modo trovare soluzioni accettabili da parte degli Enti preposti al controllo e dalla direzione lavori.
4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo, determinano, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto.
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Samples: Service Agreement
Norme di sicurezza generali. 1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e e, in ogni caso caso, in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L’appaltatore è altresì L’Appaltatore è, altresì, obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
2. In considerazione dei provvedimenti nazionali e regionali in materia di sicurezza sanitaria COVID-19 sono previsti ulteriori adempimenti necessari a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro. E’ previsto l’utilizzo di dispositivi di protezione individuali non necessari in condizioni non emergenziali, la sanificazione giornaliera delle attrezzature e dell'abbigliamento di tutto il personale, la sanificazione giornaliera delle aree comuni (quali spogliatoti, w.c. ecc) e altri adempimenti in accordo con i protocolli di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili.
3. L’appaltatore L’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. Tale piano dovrà prevedere la salvaguardia degli operai e del personale presente in cantiere e dovrà prevedere il particolare contesto di intervento. Siamo in presenza infatti di un cantiere e nelle immediate vicinanze e a contatto con fabbricati occupati a cui vanno applicate le norme di salvaguardia da rumore prodotto e trasmesso per via aerea o per contatto. Qualora l’impresa per la vicinanza o per la particolare lavorazione non sia in grado di ricondurre il rumore o le vibrazioni a limiti normativamente accettabili dovrà concordare con la direzione lavori, con il Coordinatore per la Sicurezza con l’ASL locale ed eventualmente con l’ARPA turni di lavoro in orari meno lesivi per l’utenza e per gli operatori dell’Asilo Nido. E’ obbligo dell’appaltatore in ogni modo trovare soluzioni accettabili da parte degli Enti preposti al controllo e dalla direzione lavori.
4. L’appaltatore L’Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
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Samples: Capitolato Speciale
Norme di sicurezza generali. 1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e e, in ogni caso caso, in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L’appaltatore è altresì L’Appaltatore è, altresì, obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
2. In considerazione dei provvedimenti nazionali e regionali in materia di sicurezza sanitaria COVID-19 sono previsti ulteriori adempimenti necessari a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro. E’ previsto l’utilizzo di dispositivi di protezione individuali non necessari in condizioni non emergenziali, la sanificazione giornaliera delle attrezzature e dell'abbigliamento di tutto il personale, la sanificazione giornaliera delle aree comuni (quali spogliatoti, w.c. ecc) e altri adempimenti, descritti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, in accordo con i protocolli di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili.
3. L’appaltatore L’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. Tale piano dovrà prevedere la salvaguardia degli operai e del personale presente in cantiere e dovrà prevedere il particolare contesto di intervento. Siamo in presenza infatti di un cantiere e nelle immediate vicinanze e a contatto con fabbricati occupati a cui vanno applicate le norme di salvaguardia da rumore prodotto e trasmesso per via aerea o per contatto. Qualora l’impresa per la vicinanza o per la particolare lavorazione non sia in grado di ricondurre il rumore o le vibrazioni a limiti normativamente accettabili dovrà concordare con la direzione lavori, con il Coordinatore per la Sicurezza con l’ASL locale ed eventualmente con l’ARPA turni di lavoro in orari meno lesivi per l’utenza e per gli operatori dell’Asilo Nido. E’ obbligo dell’appaltatore in ogni modo trovare soluzioni accettabili da parte degli Enti preposti al controllo e dalla direzione lavori.
4. L’appaltatore L’Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
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Samples: Capitolato Speciale Dell’intervento
Norme di sicurezza generali. È fatto obbligo all’Impresa, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori. Prima dell’inizio della fornitura l’aggiudicatario dovrà sottoscrivere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) predisposto dalla Stazione Appaltante. Resta inoltre a carico dell’Impresa la dotazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) necessari all’espletamento del lavoro in sicurezza
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. Tale piano dovrà prevedere la salvaguardia degli operai e del personale presente in cantiere e dovrà prevedere il particolare contesto di intervento. Siamo in presenza infatti di un cantiere e nelle immediate vicinanze e a contatto con fabbricati occupati a cui vanno applicate le norme di salvaguardia da rumore prodotto e trasmesso per via aerea o per contatto. Qualora l’impresa per la vicinanza o per la particolare lavorazione non sia in grado di ricondurre il rumore o le vibrazioni a limiti normativamente accettabili dovrà concordare con la direzione lavori, con il Coordinatore per la Sicurezza con l’ASL locale ed eventualmente con l’ARPA turni di lavoro in orari meno lesivi per l’utenza e per gli operatori dell’Asilo Nido. E’ obbligo dell’appaltatore in ogni modo trovare soluzioni accettabili da parte degli Enti preposti al controllo e dalla direzione lavori.
4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
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