NUOVI PRODOTTI Clausole campione

NUOVI PRODOTTI. La Società si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente l’Amministrazione sulla evoluzione scientifica dei prodotti oggetto della gara e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle forniture ed alla prestazione dei servizi oggetto del rapporto contrattuale a parità di prezzo di gara. Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare quelle modifiche che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune.
NUOVI PRODOTTI. 1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente le Aziende Sanitarie contraenti sulla evoluzione scientifica dei prodotti oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle forniture e alla prestazione dei servizi oggetto della medesima Convenzione, ferme restando le stesse condizioni economiche di aggiudicazione.
NUOVI PRODOTTI. 1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente sull’evoluzione scientifica dei prodotti oggetto della gara e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle forniture ed alla prestazione dei servizi oggetto del rapporto contrattuale, ferme restando le stesse condizioni economiche di aggiudicazione.
NUOVI PRODOTTI. 1. L’Appaltatore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente le Aziende Sanitarie contraenti sulla evoluzione scientifica dei prodotti oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle forniture e alla prestazione dei servizi oggetto della medesima Convenzione, ferme restando le stesse condizioni economiche di aggiudicazione.
NUOVI PRODOTTI. Lo sconto sul listino offerto dalla ditta resterà vincolante anche per gli eventuali ordinativi di ulteriori materiali di consumo che, sebbene non inseriti tra i fabbisogni previsti, siano comunque dedicati ai sistemi aggiudicati, ad eccezione di quei materiale/accessori strettamente necessari al corretto funzionamento dei sistemi sottovuoto i cui relativi oneri economici risultano già ricompresi nel corrispettivo dovuto dall’Azienda per il noleggio delle apparecchiature.
NUOVI PRODOTTI. Per effetto dell'innovazione o di un adeguamento al settore dei servizi finanziari per l'impresa, sono apparsi sul mercato del credito al consumo nuovi prodotti, come ad esempio il credito a breve termine ad alto costo, il credito rotativo o il prestito tra pari. Alcuni di questi nuovi prodotti non rientrano attualmente nell'ambito di applicazione della direttiva. Al tempo stesso, alcuni di essi comportano rischi particolari per i consumatori, in quanto gli oneri ad essi correlati possono essere molto elevati fin dall'inizio o aumentare rapidamente nel tempo, con il rischio di incanalare il consumatore in una spirale di debito.
NUOVI PRODOTTI. Qualora durante l'annata agraria fossero registrate nuove sostanze attive, il Settore Fitosanitario e difesa delle produzioni della Regione potrà autorizzarne l'impiego, per l'anno in corso, a condizione che sia stato acquisito il parere di conformità da parte del Gruppo nazionale difesa integrata.

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  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.