Common use of Obblighi in caso di sinistro Clause in Contracts

Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società o al Broker, entro il 30° (trentesimo) giorno lavorativo da quando la richiesta scritta di risarcimento del terzo è prevenuta all’ufficio del Contraente competente per le assicurazioni e/o i sinistri. Tuttavia, è concessa facoltà al Contraente di denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dar luogo a richiesta di risarcimento e la Società accetta fin d’ora tale notifica come denuncia di sinistro ancorché non vi sia ancora stata richiesta scritta da parte del terzo. Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro" solo ed esclusivamente:  in caso di sinistro per il quale ha luogo l’inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge;  in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL, qualora questo esercitasse diritto di surroga a sensi del DPR 30.06.1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni. È in facoltà della Società richiedere al Contraente e/o all’Assicurato tutti i documenti probatori che ritenesse utili all’accertamento delle circostanze del sinistro.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Della Responsabilità Civile, Insurance Policy

Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società o al Broker, entro il 30° (trentesimo) giorno lavorativo da quando la richiesta scritta di risarcimento del terzo è prevenuta all’ufficio del Contraente competente per le assicurazioni e/o i sinistri. Tuttavia, è concessa facoltà al Contraente di denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dar luogo a richiesta di risarcimento e la Società accetta fin d’ora tale notifica come denuncia di sinistro ancorché non vi sia ancora stata richiesta scritta da parte del terzo. Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro" solo ed esclusivamente:  in caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve: Fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il quale ha luogo l’inchiesta giudiziaria/amministrativa danno; le relative spese sono a norma di legge;  in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL, qualora questo esercitasse diritto di surroga a sensi del DPR 30.06.1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni. È in facoltà carico della Società richiedere secondo quanto previsto dall’Art. 1914 C.C.; Darne avviso all’ Agenzia al Contraente e/quale è assegnata la polizza entro 9 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’Art. 1913 C.C.; Xxxx, nei quindici giorni successivi e per quegli eventi per i quali la causa possa essere un reato, denuncia all’Autorità Giudiziaria o all’Assicurato tutti i documenti probatori che ritenesse utili all’accertamento delle circostanze di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro., la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società; Conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla definizione della stima del danno, salvo diversa autorizzazione dalla Società, senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; Predisporre un elenco particolareggiato degli enti colpiti o danneggiati dal sinistro con l’indicazione del loro valore e della perdita subita. L’inadempimento di uno degli obblighi previsti ai punti 1 e 2 può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’Art. 1915 C.C.

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Samples: Insurance Agreement

Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società o al Brokerbroker, entro il 30° (trentesimo) giorno lavorativo 15 giorni lavo- rativi da quando la ha avuto conoscenza della richiesta scritta di risarcimento risarcitoria del terzo è prevenuta all’ufficio del Contraente competente per le assicurazioni e/o i sinistriterzo. Tuttavia, Tuttavia è concessa facoltà al Contraente di denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dar luogo a richiesta di risarcimento e la Società accetta fin d’ora tale notifica come denuncia di sinistro ancorché non vi sia ancora stata richiesta scritta da parte del terzo. Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro" solo ed esclusivamenteesclusivamente : in caso di sinistro per il quale ha luogo l’inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge; in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL, dell'INAIL qualora questo questa esercitasse diritto di surroga a sensi del DPR 30.06.1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni. È in facoltà Il Contraente si riserva , fermo l’obbligo di darne avviso alla Società o al broker , entro 60 gg giorni lavorativi da quando ha avuto conoscenza della Società richiedere richiesta risarcitoria del terzo, di gestire autonomamente le richieste di risarcimento al Contraente e/o all’Assicurato tutti i documenti probatori che ritenesse utili all’accertamento delle circostanze del sinistrodisotto di eventuali franchigie contrattuali.

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Samples: Assicurazione Responsabilità Civile

Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società o al Broker, Broker che ha in gestione la polizza entro il 30° (trentesimo) giorno lavorativo un periodo ragionevole da quando la richiesta scritta di risarcimento del terzo è prevenuta pervenuta all’ufficio del Contraente Comune competente per le assicurazioni e/o i sinistriassicurazioni. Tuttavia, Tuttavia è concessa facoltà al Contraente di denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dar luogo a richiesta di risarcimento e la Società accetta fin d’ora tale notifica come denuncia di sinistro ancorché non vi sia ancora stata richiesta scritta da parte del terzo. Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società gli eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro" solo ed esclusivamente:  in caso di sinistro per il quale ha luogo l’inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge;  in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL, dell'INAIL qualora questo questa esercitasse diritto di surroga a sensi del DPR 30.06.1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni. È E’ in facoltà della Società richiedere al Contraente e/o all’Assicurato tutti i documenti probatori probatori, che ritenesse utili all’accertamento delle circostanze del sinistro.

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Samples: Insurance Agreement

Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro, Sinistro il Contraente deve Contraente/Assicurato deve: a) darne avviso scritto (denuncia di Xxxxxxxx) alla Società o al Broker, Compagnia utilizzando le modalità dell’art. 11.13 “Comunicazioni” entro il 30° (trentesimo) giorno lavorativo 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L’inadempimento di quest’obbligo può comportare la richiesta scritta perdita totale o parziale del diritto alla prestazione assicurativa ai sensi dell’art.1915 codice civile.; b) mettere a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso ed in ogni caso, se esistente, almeno la documentazione elencata all’art. 12.1.2 “Documentazione“. c) informare immediatamente per iscritto la Compagnia delle procedure civili o penali promosse contro di risarcimento del terzo è prevenuta all’ufficio del Contraente competente per le assicurazioni e/o i sinistri. Tuttavialui, è concessa facoltà al Contraente di denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dar luogo a richiesta di risarcimento e la Società accetta fin d’ora tale notifica come denuncia di sinistro ancorché non vi sia ancora stata richiesta scritta da parte del terzo. Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro" solo ed esclusivamente:  in caso di sinistro per il quale ha luogo l’inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge;  in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL, qualora questo esercitasse diritto di surroga a sensi del DPR 30.06.1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni. È in facoltà della Società richiedere al Contraente e/o all’Assicurato fornendo tutti i documenti probatori che ritenesse e le prove utili all’accertamento alla difesa e la Compagnia avrà la facoltà di assumere la gestione della causa e la difesa dell’Assicurato. Il Contraente/Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Compagnia. 12.1.1 Contenuto della denuncia di Xxxxxxxx La denuncia scritta di Xxxxxxxx dovrà indicare: a) descrizione dell’evento, giorno, ora, luogo e cause e conseguenze dello stesso; b) generalità delle circostanze persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni o potenziali corresponsabili; c) tipologia ed elenco dei danni; d) esistenza di altre assicurazioni per lo stesso Xxxxxxx; al momento del sinistroSinistro l’Assicurato è comunque tenuto ad avvisare tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, come previsto dall’art. 1910 del Codice Civile.

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Samples: Informativa Assicurativa

Obblighi in caso di sinistro. Il Contraente deve trasmettere alla Società, entro 30 giorni dal giorno in cui l’Ufficio preposto del Contraente ne ha avuto conoscenza, una dettagliata denuncia contenente la data ed il luogo del sinistro, le modalità e le causali dell’evento dannoso, la natura e l’entità - almeno approssimativa - dei danni subiti, nonché gli estremi dell’Assicurato, del danneggiato, dell’Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni. In caso di sinistrofurto o rapina del veicolo, l’Assicurato deve altresì presentare denuncia del sinistro alla Pubblica Autorità ed inviare copia alla Società. In caso di perdita totale, l’Assicurato dovrà poi fornire alla Società dichiarazione di perdita di possesso del veicolo rilasciata del P.R.A.. A richiesta della Società il Contraente deve darne avviso scritto alla Società o dovrà fornire dichiarazione che il veicolo, se appartenente ad una persona fisica, si trovava in missione per conto e autorizzazione dello stesso. L’Assicurato sarà tenuto a fornire copia del frontespizio della propria polizza RCA e di qualsiasi altra polizza a copertura del mezzo a semplice richiesta da parte della Società. Qualora non esistessero altre assicurazioni stipulate a garanzia dei medesimi eventi coperti dalla presente polizza, l’Assicurato sarà tenuto, sotto la propria responsabilità, a dichiararlo per iscritto al Broker, entro il 30° (trentesimo) giorno lavorativo da quando la richiesta scritta di risarcimento del terzo è prevenuta all’ufficio del Contraente competente per le assicurazioni e/o i sinistri. Tuttavia, è concessa facoltà al Contraente di denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dar luogo a richiesta di risarcimento e la Società accetta fin d’ora tale notifica come momento della denuncia di sinistro ancorché non vi sia ancora stata o successivamente a richiesta scritta da parte del terzo. Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro" solo ed esclusivamente:  in caso di sinistro per il quale ha luogo l’inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge;  in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL, qualora questo esercitasse diritto di surroga a sensi del DPR 30.06.1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni. È in facoltà della Società richiedere al Contraente e/o all’Assicurato tutti i documenti probatori che ritenesse utili all’accertamento delle circostanze del sinistroSocietà.

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Samples: Insurance Policy

Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro, sinistro il Contraente deve darne avviso scritto alla Società o al Broker, entro il 30° (trentesimo) giorno lavorativo 30 giorni da quando la richiesta scritta di risarcimento del terzo è prevenuta all’ufficio del Contraente competente per le assicurazioni e/o i sinistri. Tuttavia, è concessa facoltà al Contraente di denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dar luogo a pervenuta una richiesta di risarcimento e danni, salvo per i sinistri mortali o di particolare gravità per i quali il Contraente si impegna a darne avviso alla Società anche in assenza di richiesta di risarcimento danni. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la Società accetta fin d’ora tale notifica come denuncia di sinistro ancorché non vi sia ancora stata richiesta scritta da parte perdita parziale o totale del terzodiritto all’indennizzo. Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società ad inoltrare avviso per eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro" RCO solo ed esclusivamente:  : 1. in caso di sinistro infortunio per il quale ha luogo l’inchiesta giudiziaria/ricevuto avviso dell’avvio dell’inchiesta amministrativa o giudiziaria a norma di legge;  ; 2. in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL, dell'INAIL qualora questo esercitasse diritto di surroga a sensi del DPR 30.06.1965, D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni1124. È E’ in facoltà della Società richiedere al alla Contraente e/o all’Assicurato tutti i documenti probatori probatori, che ritenesse utili all’accertamento delle circostanze del sinistro. La Società si impegna a prendere comunque in carico il sinistro quando pervenga richiesta di risarcimento danni, anche fuori dei termini previsti dalle norme che regolano l’assicurazione in generale. L'Assicurato si impegna a tenere nei propri archivi i verbali (scritture interne) riguardanti eventi per i quali non perviene richiesta di risarcimento.

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Samples: Insurance Policy

Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro, Sinistro il Contraente deve o l’Assicurato deve: a) darne avviso scritto (denuncia di Xxxxxxxx) alla Società o al Broker, Compagnia utilizzando le modalità dell’art. 10.13 “Comunicazioni” entro il 30° (trentesimo) giorno lavorativo 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L’inadempimento di quest’obbligo può comportare la richiesta scritta perdita totale o parziale del diritto alla prestazione assicurativa ai sensi dell’art.1915 Cod. Civ.; b) mettere a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso ed in ogni caso, se esistente, almeno la documentazione elencata all’art. 11.1.2 Documentazione. c) informare immediatamente per iscritto la Compagnia delle procedure civili o penali promosse contro di risarcimento del terzo è prevenuta all’ufficio del Contraente competente per le assicurazioni e/o i sinistri. Tuttavialui, è concessa facoltà al Contraente di denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dar luogo a richiesta di risarcimento e la Società accetta fin d’ora tale notifica come denuncia di sinistro ancorché non vi sia ancora stata richiesta scritta da parte del terzo. Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro" solo ed esclusivamente:  in caso di sinistro per il quale ha luogo l’inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge;  in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL, qualora questo esercitasse diritto di surroga a sensi del DPR 30.06.1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni. È in facoltà della Società richiedere al Contraente e/o all’Assicurato fornendo tutti i documenti probatori che ritenesse e le prove utili all’accertamento alla difesa e la Compagnia avrà la facoltà di assumere la gestione della causa e la difesa dell’Assicurato. Il Contraente/Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Compagnia. 11.1.1 Contenuto della denuncia di Xxxxxxxx La denuncia scritta di Xxxxxxxx dovrà indicare: a) descrizione dell’evento, giorno, ora, luogo e cause e conseguenze dello stesso; b) generalità delle circostanze persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni o potenziali corresponsabili; c) tipologia ed elenco dei danni; d) esistenza di altre assicurazioni per lo stesso Xxxxxxx; al momento del sinistroSinistro l’Assicurato è comunque tenuto ad avvisare tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, come previsto dall’art. 1910 del Codice Civile.

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Samples: Informativa Precontrattuale

Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro, il Contraente deve Sinistro l’Assicurato deve: a) darne avviso scritto all’Impresa entro 10 (dieci) giorni dal momento in cui si è verificato o ne abbia avuto conoscenza telefonando ai se- guenti numeri: 1) dall’Italia: numero verde 000.00.00.00 2) dall’estero: +00.00.00.00.00.00 b) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico dell’Impresa secondo quanto previsto dall'art.1914 del Codice Civile. L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo ai sensi dell’art.1915 del Codice Civile. L’Assicurato deve altresì: c) conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino alla Società liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad alcun Indennizzo; d) per i danni causati da Incendio, Esplosione, Scoppio o al Brokeratti dolosi in genere, entro il 30° farne denuncia all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo nei 5 (trentesimocinque) giorno lavorativo da quando la richiesta scritta di risarcimento del terzo è prevenuta all’ufficio del Contraente competente per le assicurazioni giorni successivi. L’Assicurato dovrà trasmettere all’Impresa: e/o i sinistri. Tuttavia) ove prevista, è concessa facoltà al Contraente di denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dar luogo a richiesta di risarcimento e la Società accetta fin d’ora tale notifica come copia della denuncia di sinistro ancorché non vi sia ancora stata richiesta scritta da parte cui alla lettera d); f) copia del terzo. Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori piano di lavoro" solo ed esclusivamente:  in caso di sinistro per il quale ha luogo l’inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge;  in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL, qualora questo esercitasse diritto di surroga a sensi ammortamento finanziario originario del DPR 30.06.1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni. È in facoltà della Società richiedere al Contraente e/o all’Assicurato tutti i documenti probatori che ritenesse utili all’accertamento delle circostanze del sinistroMutuo.

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Samples: Polizza Collettiva Di Assicurazione

Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro, il Contraente deve darne o l’Assicurato deve: a) dare avviso scritto del sinistro all’Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società o al Broker, sede dell’Impresa entro il 30° (trentesimo) giorno lavorativo 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, precisando data, luogo, cause e modalità del fatto, eventuali testimoni, eventuale luogo in cui si trova il veicolo; b) relativamente alla garanzia Xxxxx, redarre la richiesta denuncia sul modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (modulo blu C.A.I.); per tale garanzia, il sinistro può altresì essere denunciato contattando, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00, la Centrale Operativa Sinistri Auto al numero verde 800.042.042 (attivo per informazioni 365 giorni all’anno, 24 ore su 24); c) fare denuncia scritta alle Autorità competenti in caso di risarcimento del terzo è prevenuta all’ufficio del Contraente competente per le assicurazioni e/o i sinistri. Tuttaviaincendio, è concessa facoltà al Contraente di denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dar luogo a richiesta di risarcimento furto e la Società accetta fin d’ora tale notifica come denuncia di sinistro ancorché non vi sia ancora stata richiesta scritta da parte del terzo. Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro" solo ed esclusivamente:  tentato furto, rapina, atti vandalici; in caso di sinistro per verificatosi all’estero il quale ha luogo l’inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma Contraente o l’Assicurato, fermo l’obbligo di legge;  avviso all’Intermediario o all’Impresa, deve presentare denuncia all’Autorità locale e, su richiesta dell’Impresa, al suo rientro in caso di Italia ripresentare denuncia presso le Autorità italiane; d) presentare, su richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAILdell’Impresa, qualora questo esercitasse diritto di surroga a sensi del DPR 30.06.1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni. È in facoltà della Società richiedere al Contraente e/o all’Assicurato tutti i documenti probatori che ritenesse utili all’accertamento delle circostanze del sinistro.la documentazione necessaria tra

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Obblighi in caso di sinistro. Il Contraente/Assicurato deve trasmettere alla Società, entro 30 giorni dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza, una dettagliata denuncia contenente la data ed il luogo del sinistro, le modalità e le causali dell’evento dannoso, la natura e l’entità - almeno approssimativa - dei danni subiti, nonché gli estremi dell’Assicurato, del danneggiato, dell’Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni. In caso di sinistrofurto o rapina del Mezzo, il Contraente deve darne avviso scritto altresì presentare denuncia del sinistro alla Pubblica Autorità ed inviare copia autentica alla Società. In caso di perdita totale, l’Assicurato dovrà poi fornire alla Società dichiarazione di perdita di possesso del Mezzo rilasciata del PRA A richiesta della Società il Contraente dovrà fornire la fotocopia della pagina del Registro o al Brokeraltro documento equipollente, entro da cui risultino i dati relativi alla missione, vidimata dall’Ente e dichiarazione dello stesso che il 30° (trentesimo) giorno lavorativo da quando la richiesta scritta di risarcimento del terzo è prevenuta all’ufficio del Contraente competente Mezzo si trovava in missione per le assicurazioni e/o i sinistriconto e autorizzazione dello stesso. TuttaviaL’Assicurato, è concessa facoltà al Contraente di denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dar luogo a richiesta di risarcimento e la Società accetta fin d’ora tale notifica come denuncia di sinistro ancorché non vi sia ancora stata richiesta scritta da parte del terzo. Il Contraente è della Società, sarà tenuto a denunciare alla Società fornire copia del frontespizio della propria polizza RCA e di eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro" solo ed esclusivamente:  in caso di sinistro per il quale ha luogo l’inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge;  in caso di richiesta di risarcimento o azione legale altre polizze da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL, qualora questo esercitasse diritto di surroga a sensi del DPR 30.06.1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni. È in facoltà della Società richiedere al Contraente e/o all’Assicurato tutti i documenti probatori che ritenesse utili all’accertamento delle circostanze del sinistrolui stipulate sul medesimo Mezzo (ARD).

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Samples: Insurance Policy

Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società o al Broker, Broker che ha in gestione la polizza entro il 30° (trentesimo) giorno lavorativo 30 giorni da quando la richiesta scritta di risarcimento del terzo è prevenuta pervenuta all’ufficio del Contraente Comune competente per le assicurazioni e/o i sinistriassicurazioni. Tuttavia, Tuttavia è concessa facoltà al Contraente di denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dar luogo a richiesta di risarcimento e la Società accetta fin d’ora tale notifica come denuncia di sinistro ancorché non vi sia ancora stata richiesta scritta da parte del terzo. Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro" solo ed esclusivamente:  in caso di sinistro per il quale ha luogo l’inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge;  in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL, dell'INAIL qualora questo questa esercitasse diritto di surroga a sensi del DPR 30.06.1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni. È E’ in facoltà della Società richiedere al Contraente e/o all’Assicurato tutti i documenti probatori probatori, che ritenesse utili all’accertamento delle circostanze del sinistro.

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Samples: Insurance Agreement

Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro, il Il Contraente deve darne avviso scritto trasmettere alla Società o al BrokerSocietà, entro il 30° (trentesimo) giorno lavorativo 30 giorni da quando l’Ufficio a cui compete la gestione dei sinistri ha ricevuto la richiesta scritta di risarcimento indennizzo da parte del terzo è prevenuta all’ufficio danneggiato, una dettagliata denuncia contenente la data ed il luogo del Contraente competente per sinistro, le assicurazioni modalità e le causali dell’evento dannoso, la natura e l’entità - almeno approssimativa - dei danni subiti, nonché gli estremi dell’Assicurato, del danneggiato, dell’Autorità inquirente e/o i sinistridi eventuali testimoni. TuttaviaIn caso di furto o rapina del veicolo, è concessa facoltà l’Assicurato deve altresì presentare denuncia del sinistro alla Pubblica Autorità ed inviare copia alla Società. In caso di perdita totale, l’Assicurato dovrà poi fornire alla Società dichiarazione di perdita di possesso del veicolo rilasciata del P.R.A.. A richiesta della Società il Contraente dovrà fornire dichiarazione che il veicolo si trovava in missione per conto e autorizzazione dello stesso. L’Assicurato sarà tenuto a fornire copia del frontespizio della propria polizza RCA e di qualsiasi altra polizza a copertura del mezzo a semplice richiesta da parte della Società. Qualora non esistessero altre assicurazioni stipulate a garanzia dei medesimi eventi coperti dalla presente polizza, l’Assicurato sarà tenuto, sotto la propria responsabilità, a dichiararlo per iscritto al Contraente di denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dar luogo a richiesta di risarcimento e la Società accetta fin d’ora tale notifica come momento della denuncia di sinistro ancorché non vi sia ancora stata o successivamente a richiesta scritta da parte del terzo. Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro" solo ed esclusivamente:  in caso di sinistro per il quale ha luogo l’inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge;  in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL, qualora questo esercitasse diritto di surroga a sensi del DPR 30.06.1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni. È in facoltà della Società richiedere al Contraente e/o all’Assicurato tutti i documenti probatori che ritenesse utili all’accertamento delle circostanze del sinistro.Società

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Samples: Assicurazione

Obblighi in caso di sinistro. In caso Per l’assicurazione di: a) Responsabilità Civile verso terzi, la denuncia deve essere fatta per iscritto e contenere la narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro. Alla denuncia devono poi far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. b) Responsabilità Civile verso i prestatori di sinistrolavoro, il Contraente o l’Assicurato deve fare denuncia alla Società soltanto degli infortuni per i quali ha luogo l’inchiesta a norma della legge. Tale denuncia deve essere fatta entro 3 giorni da quello in cui l’Assicurato ha ricevuto l’avviso per l’inchiesta e deve essere corredata da copia dell’analoga denuncia fatta all’INAIL. Inoltre, se per l’infortunio viene iniziato procedimento penale, deve darne avviso scritto alla Società appena ne abbia notizia. Del pari, deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall’infortunato o suoi aventi diritto nonché dall’Istituto assicuratore infortuni per conseguire o ripetere risarcimenti, rispettivamente, ai sensi degli articoli 10 ed 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant’altro riguardi la vertenza. La Società ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l’assicurazione obbligatoria sia l’infortunio denunciato in relazione all’assicurazione stessa, che abbia dato luogo al Broker, entro il 30° (trentesimo) giorno lavorativo da quando la richiesta scritta di risarcimento del terzo è prevenuta all’ufficio del Contraente competente reclamo per le assicurazioni e/o i sinistri. Tuttavia, è concessa facoltà al Contraente di denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dar luogo a richiesta di risarcimento e la Società accetta fin d’ora tale notifica come denuncia di sinistro ancorché non vi sia ancora stata richiesta scritta da parte del terzoresponsabilità civile. Il Contraente è tenuto a denunciare o l’Assicurato deve, inoltre, dare tempestiva comunicazione alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro" solo ed esclusivamente:  in caso di sinistro per il quale ha luogo l’inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge;  in caso di richiesta di risarcimento o qualunque domanda od azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL, qualora questo esercitasse diritto di surroga a proposta dall’INPS ai sensi del DPR 30.06.1965dell’articolo 14 della legge 12 giugno 1984, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni. È in facoltà della Società richiedere al Contraente e/o all’Assicurato tutti i documenti probatori che ritenesse utili all’accertamento delle circostanze del sinistro222.

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Samples: Assicurazione Multirischio Per Artigiani E Piccole Imprese

Obblighi in caso di sinistro. In primo luogo, in caso di sinistro, il Contraente deve o l’Assicurato deve: a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; b) fare denuncia agli organi di polizia o all’Autorità Giudiziaria dei sinistri che possono coinvolgere responsabilità penali; c) conservare le tracce ed i residui del sinistro, senza avere diritto ad indennità per tale titolo; d) darne avviso scritto alla Società o Compagnia entro 3 giorni contattando Linear al Brokernumero e negli orari indicati, entro il 30° (trentesimo) giorno lavorativo da quando la richiesta scritta di risarcimento del terzo è prevenuta all’ufficio del Contraente competente per le assicurazioni e/o i sinistrinella sezione numeri utili in calce al fascicolo informativo. TuttaviaLa riparazione può essere iniziata dopo aver dato l’avviso; però lo stato delle cose, è concessa facoltà al Contraente di denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dar luogo a richiesta di risarcimento e la Società accetta fin d’ora tale notifica come denuncia di sinistro ancorché non vi sia ancora stata richiesta scritta da parte del terzo. Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro" solo ed esclusivamente:  in caso di sinistro per il quale ha luogo l’inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge;  in caso di richiesta di risarcimento o azione legale prima dell’ispezione da parte di dipendenti un incaricato della Compagnia, non può venire modificato che nella misura strettamente necessaria al ripristino delle normali condizioni di sicurezza ed agibilità. Se tale ispezione per qualsiasi motivo non avvenisse entro otto giorni dall’avviso del sinistro, il Contraente o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAILl’Assicurato potrà prendere tutte le misure del caso; e) fornire alla Compagnia entro i 5 giorni successivi: f) denunciare tempestivamente la distruzione di titoli di credito, qualora questo esercitasse diritto di surroga purché garantiti, anche al debitore. Successivamente, a sensi del DPR 30.06.1965richiesta tanto della Compagnia che dei Periti, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni. È in facoltà della Società richiedere al il Contraente e/o all’Assicurato tutti l’Assicurato deve: g) presentare i documenti probatori amministrativi che ritenesse utili all’accertamento delle circostanze del si possono ottenere, in relazione al sinistro, dall’Autorità Giudiziaria o da altra Pubblica Amministrazione.

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Samples: Polizza Multirischi Dell’abitazione

Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro, sinistro il Contraente deve darne avviso scritto alla Società o al Broker, entro il 30° (trentesimo) giorno lavorativo 30 giorni da quando la richiesta scritta di risarcimento del terzo è prevenuta all’ufficio del Contraente competente per le assicurazioni e/o i sinistri. Tuttavia, è concessa facoltà al Contraente di denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dar luogo a pervenuta una richiesta di risarcimento e danni, salvo per i sinistri mortali o di particolare gravità per i quali il Contraente si impegna a darne avviso alla Società anche in assenza di richiesta di risarcimento danni. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la Società accetta fin d’ora tale notifica come denuncia di sinistro ancorché non vi sia ancora stata richiesta scritta da parte perdita parziale o totale del terzodiritto all’indennizzo. Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società ad inoltrare avviso per eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro" RCO solo ed esclusivamente:  : a) in caso di sinistro infortunio per il quale ha luogo l’inchiesta giudiziaria/ricevuto avviso dell’avvio dell’inchiesta amministrativa o giudiziaria a norma di legge;  ; b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL, dell'INAIL qualora questo esercitasse diritto di surroga a sensi del DPR 30.06.1965, D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni1124. È E’ in facoltà della Società richiedere al alla Contraente e/o all’Assicurato tutti i documenti probatori probatori, che ritenesse utili all’accertamento delle circostanze del sinistro. La Società si impegna a prendere comunque in carico il sinistro quando pervenga richiesta di risarcimento danni, anche fuori dei termini previsti dalle norme che regolano l’assicurazione in generale. L'Assicurato si impegna a tenere nei propri archivi i verbali (scritture interne) riguardanti eventi per i quali non perviene richiesta di risarcimento.

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Samples: Insurance Policy

Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro, Sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso scritto alla Società o all’Inter- mediario al Broker, quale è assegnata la Polizza oppure all’Impresa entro il 30° 5 (trentesimocinque) giorno lavorativo giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.). Xxxxxx inoltre far seguito nel più breve tempo possibile, le ulteriori indica- zioni sulle modalità di accadimento del fatto dannoso di cui l’Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari o amministrativi relativi al Sinistro successivamente a lui pervenuti, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di proprie responsabilità. Se l’Assicurato omette o ritarda la richiesta scritta di risarcimento del terzo è prevenuta all’ufficio del Contraente competente per le assicurazioni e/o i sinistri. Tuttavia, è concessa facoltà al Contraente di denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dar luogo a richiesta di risarcimento e la Società accetta fin d’ora tale notifica come presentazione della denuncia di sinistro ancorché non vi sia ancora stata richiesta scritta da parte Xxxxxxxx l’invio di documentazione o di atti di natura giudiziaria o amministrativa, l’Impresa ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del terzodanno in ragione del pregiudizio sofferto. Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "Agli effetti dell’Assicurazione di responsabilità civile verso prestatori i Prestatori di lavoro" solo ed esclusivamente:  in caso di sinistro lavo- ro, l’Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri mortali, i sinistri per il quale i quali ha luogo l’inchiesta giudiziaria/amministrativa penale a norma della legge infortuni o per i quali il presta- tore di legge;  in caso di lavoro ha presentato richiesta di risarcimento Risarcimento danni. L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL, qualora questo esercitasse parziale del diritto di surroga a sensi del DPR 30.06.1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni. È in facoltà della Società richiedere al Contraente e/o all’Assicurato tutti i documenti probatori che ritenesse utili all’accertamento delle circostanze del sinistro.Indennizzo (art.1915 C.C.)

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Obblighi in caso di sinistro. In caso di Fermo quanto previsto all’art. “Accertamento, gestione e liquidazione dei sinistri” che segue, i sinistri saranno denunciati per iscritto alla Società, per il tramite del broker, al più presto possibile e comunque entro i 30 (trenta) giorni lavorativi successivi a quello in cui l’Ufficio Affari Legali o l’Ufficio Assicurazioni dell’Azienda ne ha avuto conoscenza. La Azienda dovrà fornire tempestivamente alla Società tutte le informazioni, i documenti e le prove che possano venirle ragionevolmente richiesti, come anche tutti gli atti, documenti e notizie relativi al sinistro, di cui sia venuta in possesso successivamente alla denuncia. L’Assicurato è tenuto a cooperare in ogni momento con la Società nella gestione e liquidazione dei sinistri. Ai fini dell’assicurazione RCO, si conviene che la Azienda dovrà denunciare il Contraente deve darne avviso scritto sinistro unicamente in caso di: o formale notifica, alla Società o al Broker, entro il 30° (trentesimo) giorno lavorativo da quando la richiesta scritta di risarcimento del terzo è prevenuta all’ufficio del Contraente competente per le assicurazioni Azienda e/o i sinistri. Tuttaviaa un Assicurato, è concessa facoltà al Contraente della apertura di denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dar luogo a una inchiesta per infortunio sul lavoro o per insorgenza di malattia professionale, o della apertura di un procedimento penale o formale richiesta di risarcimento e la Società accetta fin d’ora tale notifica come denuncia di sinistro ancorché non vi sia ancora stata richiesta scritta da parte del terzo. Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro" solo ed esclusivamente:  in caso di sinistro per il quale ha luogo l’inchiesta giudiziariadanneggiato, suoi aventi diritto e/amministrativa a norma di legge;  in caso di richiesta di risarcimento o azione legale legali, o da parte di dipendenti Enti di previdenza o loro assistenza aventi diritto ad esperire azioni di regresso. Deve poi dare notizia di ogni domanda o azione proposta dall’infortunato o chi per lui nonché da parte dell'INAILdall’Istituto assicurativo interessato, qualora questo esercitasse diritto di surroga a sensi del DPR 30.06.1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni. È in facoltà della Società richiedere al Contraente e/o all’Assicurato tutti i documenti probatori che ritenesse utili all’accertamento delle circostanze del sinistrotrasmettendo tempestivamente tutto quanto riguardi la vertenza.

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Samples: Polizza Responsabilità Civile

Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro, l’Assicurato deve: a) fare quanto gli è possibile per contenere o limitare il Contraente deve danno e /o salvare le cose assicurate; b) darne avviso scritto alla Società o in forma scritta al Broker, Contraente entro il 30° (trentesimo) giorno lavorativo tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile; a tal fine, l'Assicurato potrà utilizzare il "Modulo di denuncia sinistro" disponibile presso la richiesta Filiale dove ha aderito alla Convenzione. L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile. L’Assicurato deve inoltre: c) fare – nei cinque giorni successivi – relativamente ai sinistri causati da incendio, esplosione, scop- pio, furto, rapina, estorsione (se compresi in copertura) – dichiarazione scritta all’Autorità Giudi- ziaria o di risarcimento Polizia del terzo è prevenuta all’ufficio luogo, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del Contraente competente per le assicurazioni e/o i sinistrisinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Tuttavia, è concessa facoltà Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa al Contraente di denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dar luogo a richiesta di risarcimento e la Società accetta fin d’ora tale notifica come denuncia di sinistro ancorché non vi sia ancora stata richiesta scritta ovvero alla Filiale dove ha aderito alla Convenzione; d) conservare – fino all’avvenuto accertamento del danno da parte del terzo. Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro" solo ed esclusivamente:  in caso di sinistro per il quale ha luogo l’inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge;  in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL, qualora questo esercitasse diritto di surroga a sensi del DPR 30.06.1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni. È in facoltà della Società richiedere al Contraente e/o all’Assicurato tutti - le tracce ed i documenti probatori che ritenesse utili all’accertamento delle circostanze residui del sinistro., senza avere, per questo, diritto ad alcun indennizzo;

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Samples: Assicurazione Multirischi Commercio

Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro, sinistro il Contraente deve darne e/o l’Assicurato devono spedire avviso scritto alla Società o al BrokerBroker incaricato, entro il 30° (trentesimo) giorno lavorativo 30 giorni da quando il Contraente o l’Assicurato ne hanno avuto conoscenza. La denuncia deve contenere, le modalità del sinistro, le eventuali conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati e di eventuali testimoni, la richiesta scritta di risarcimento data, il luogo e le cause del terzo è prevenuta all’ufficio sinistro, ed eventuale altra documentazione in possesso del Contraente competente per le assicurazioni e/o i sinistri. Tuttavia, è concessa facoltà al Contraente di denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dar luogo a richiesta di risarcimento e la Società accetta fin d’ora tale notifica come denuncia di sinistro ancorché non vi sia ancora stata richiesta scritta da parte del terzo. Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro" solo ed esclusivamente:  in caso di sinistro per il quale ha luogo l’inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge;  in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL, qualora questo esercitasse diritto di surroga a sensi del DPR 30.06.1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni. È in facoltà della Società richiedere al Contraente e/o all’Assicurato tutti dell’Assicurato. Alla denuncia dovrà far seguito tutta la documentazione inerente eventuali atti giudiziari. Agli effetti della “Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro” (R.C.O.) l’Assicurato deve denunciare soltanto i documenti probatori che ritenesse utili all’accertamento delle circostanze del sinistrosinistri per i quali ha luogo l’inchiesta pretorile a norma di legge per gli infortuni sul lavoro. Tale denuncia deve essere fatta entro 30 giorni da quando il Contraente e/o l’Assicurato ha ricevuto l’avviso dell’inchiesta. Inoltre se viene iniziato il procedimento penale, il Contraente e/o l’Assicurato deve darne immediato avviso alla Società non appena ne abbia ricevuto notizia. Parimenti deve dare notizia di ogni domanda od azione proposta dall’infortunato, dai suoi aventi diritto, dall’INPS o dall’INAIL, trasmettendo tempestivamente documenti, notizie e quant’altro riguardi la vertenza.

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Samples: Insurance Policy

Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro, sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso scritto alla Società o all’Intermediario al Broker, quale è assegnata la polizza oppure all’Impresa entro il 30° (trentesimo) giorno lavorativo 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.). Devono inoltre far seguito nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del fatto dannoso di cui l’Assicurato sia venuto a conoscen- za, nonché i documenti e gli atti giudiziari o amministrativi relativi al sinistro succes- sivamente a lui pervenuti, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di proprie responsabilità. Se l’Assicurato omette o ritarda la richiesta scritta presentazione della denuncia di risarcimento sinistro l’invio di documentazione o di atti di natura giudiziaria o ammi- nistrativa, l’Impresa ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del terzo è prevenuta all’ufficio danno in ragione del Contraente competente pregiudizio sofferto. Agli effetti dell’assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l’Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri mortali, i sinistri per le assicurazioni e/i quali ha luogo l’inchiesta penale a norma della legge infortuni o per i sinistri. Tuttavia, è concessa facoltà al Contraente quali il prestatore di denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dar luogo a lavoro ha presentato richiesta di risarcimento e danni. L’inadempimento di tali obblighi può comportare la Società accetta fin d’ora tale notifica come denuncia perdita totale o parziale del dirit- to di sinistro ancorché non vi sia ancora stata richiesta scritta da parte del terzo. Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro" solo ed esclusivamente:  in caso di sinistro per il quale ha luogo l’inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge;  in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL, qualora questo esercitasse diritto di surroga a sensi del DPR 30.06.1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni. È in facoltà della Società richiedere al Contraente e/o all’Assicurato tutti i documenti probatori che ritenesse utili all’accertamento delle circostanze del sinistro.indennizzo (art.1915 C.C.)

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Samples: Assicurazione

Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro, sinistro l’Assicurato od il Contraente deve deve: a. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico dell’Impresa secondo quanto previsto dall’art. 1914 C.C.; b. darne avviso scritto all’Agenzia alla Società o al Broker, quale è assegnata la polizza oppure all’Impresa entro il 30° (trentesimo) giorno lavorativo tre giorni da quando la richiesta scritta ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’art. 1913 C.C.. Agli effetti dell’assicurazione di risarcimento del terzo è prevenuta all’ufficio del Contraente competente Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro, l’Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per le assicurazioni e/o i sinistri. Tuttavia, è concessa facoltà al Contraente di denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dar luogo a richiesta di risarcimento e la Società accetta fin d’ora tale notifica come denuncia di sinistro ancorché non vi sia ancora stata richiesta scritta da parte del terzo. Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro" solo ed esclusivamente:  in caso di sinistro per il quale quali ha luogo l’inchiesta giudiziaria/amministrativa pretorile a norma della legge infortuni. L’inadempimento di legge;  in caso uno di richiesta tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 C.C.; c. fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di risarcimento Polizia del luogo per quei sinistri originati da fatto doloso o azione legale da parte di dipendenti che comunque coinvolga responsabilità penali (furto consumato o tentato, sabotaggio, ecc.). Per ogni altro sinistro deve fare denuncia all’Autorità competente, se richiesto dall’Impresa; d. conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; e. predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dall’Impresa o dai Periti ai fini delle loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL, qualora questo esercitasse diritto di surroga a sensi del DPR 30.06.1965, n. 1124 indagini e successive modifiche ed integrazioni. È in facoltà della Società richiedere al Contraente e/o all’Assicurato tutti i documenti probatori che ritenesse utili all’accertamento delle circostanze del sinistroverifiche.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Obblighi in caso di sinistro. Il Contraente/Assicurato deve trasmettere alla Società, entro 15 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, una dettagliata denuncia contenente la data ed il luogo del sinistro, le modalità e le cause dell’evento dannoso, la natura e l’entità - almeno approssimativa - dei danni subiti, nonché gli estremi dell’Assicurato, dell’Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni. In caso di sinistrofurto o rapina o estorsione del veicolo o di eventi sociopolitici (fattispecie di cui alla Sez. 3, art. 1, lett. e), il Contraente Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto altresì presentare denuncia del sinistro alla Pubblica Autorità ed inviare copia autentica alla Società. Nell’evenienza di perdita totale, l’Assicurato dovrà poi fornire alla Società dichiarazione di perdita di possesso del veicolo rilasciata del PRA. In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza è necessario che il Contraente faccia pervenire alla Società dichiarazione attestante: - le generalità del conducente e la qualifica che dimostri che rientra nel novero delle persone assicurate; - i dati identificativi del veicolo utilizzato; - la data ed il luogo ove il conducente si è recato per missione o al Broker, entro il 30° (trentesimo) giorno lavorativo da quando la richiesta scritta per adempimenti di risarcimento del terzo è prevenuta all’ufficio del Contraente competente per le assicurazioni servizio e/o i sinistri. Tuttavia, è concessa facoltà mandato; - che il veicolo al Contraente momento del sinistro era usato per missione o per adempimenti di denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dar luogo a richiesta di risarcimento e la Società accetta fin d’ora tale notifica come denuncia di sinistro ancorché non vi sia ancora stata richiesta scritta da parte del terzo. Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro" solo ed esclusivamente:  in caso di sinistro per il quale ha luogo l’inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge;  in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL, qualora questo esercitasse diritto di surroga a sensi del DPR 30.06.1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni. È in facoltà della Società richiedere al Contraente servizio e/o all’Assicurato tutti i documenti probatori che ritenesse utili all’accertamento delle circostanze del sinistromandato.

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Samples: Insurance Policy