Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve: 1) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 Codice Civile; 2) darne avviso al Broker entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 Codice Civile. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Codice civile. Il Contraente deve altresì: 1) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa al Broker; 2) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere per questo, diritto ad indennità alcuna; 3) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
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Samples: Insurance Policy, Polizza Assicurativa, Insurance Policy Contract
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistrosinistro l’Aderente-Assicurato (e/o il proprietario del Fabbricato, il Contraente o l'Assicurato se diverso dall’Aderente-Assicurato) deve:
1a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le ; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'artdell’art. 1914 Codice CivileC.C.;
2b) darne avviso al Broker scritto alla Società o all’Intermediario Global Assicurazioni S.p.A., anche per il tramite del Contraente, mediante lettera raccomandata, entro trenta tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'artdell’art. 1913 Codice Civile. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale C.C., specificando in ogni caso le generalità del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Codice civile. Il Contraente deve altresì:proprietario del Fabbricato assicurato.
1c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa al Brokeralla Società;
2d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
3e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, conti fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti periti ai fini delle loro indagini e verifiche.. L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’articolo 1915 C.C.
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Samples: Insurance Contract, Contratto Di Assicurazione
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato l’Assicurato deve:
1a) fare quanto gli è possibile per evitare contenere o diminuire limitare il danno. Le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 Codice Civile, salvare le cose assicurate;
2b) darne avviso al Broker scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro trenta sei giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art(art. 1913 Codice Civile. L'inadempimento di uno C.C.); L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo all’indennizzo, ai sensi dell'artdell’art. 1915 del Codice civile. Il Contraente deve altresì:Civile;
1c) farein tutti i casi previsti dalla legge, nei cinque giorni successivisporgere denuncia scritta all’Autorità competente, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro precisando le circostanze dell’evento e l'entità approssimativa l’importo approssimativo del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa al Broker, trasmettendone copia all’Agenzia o alla Società;
2d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione per un periodo di almeno trenta giorni dalla data del danno sinistro senza avere per questo, questo diritto ad indennità alcuna;
3e) in caso di distruzione o sottrazione di titoli di credito, farne tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento.
f) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte perdute o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento documentazione probatoria che possa essere richiesto richiesta dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. Le spese fatte per evitare o diminuire il danno sono a carico della Società nei limiti di quanto previsto dell’art. 1914 del Codice Civile.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi, Contratto Di Assicurazione Multirischi
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro, sinistro l’Assicurato o il Contraente o l'Assicurato deve:
1a) fare quanto gli è possibile per evitare impedire o diminuire il danno. Le limitare le conseguenze del danno e salvaguardare le cose rimaste; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'artdell’art. 1914 del Codice Civile;.
2b) darne avviso al Broker all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro trenta tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'artdell’art. 1913 del Codice Civile. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale L’Assicurato o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Codice civile. Il il Contraente deve altresì:
1c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisandoda trasmettere alla Società, precisando in particolare, particolare il momento dell'inizio dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità l’entità approssimativa del danno. Copia di tale Analoga dichiarazione deve essere trasmessa al Broker;fatta, su richiesta della società, entro 15 giorni dall’avviso, all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo.
2d) conservare le tracce ed e i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere in alcun caso, per questotale titolo, diritto ad a qualsiasi indennità alcuna;speciale.
3e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
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Samples: Assicurazione, Assicurazione
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro, il Contraente o sinistro l'Assicurato deve:
1a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le ; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 Codice Civile;della
2b) darne avviso al Broker alla Società entro trenta tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'artdell’art. 1913 del Codice Civile. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Codice civile. Il Contraente deve altresì:;
1c) fare, nei cinque dieci giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo luogo, relativamente ai reati perseguibili per legge e in ogni caso ove richiesto dalla Società, precisando, in particolare, il momento dell'inizio dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro dello stesso e l'entità l’entità approssimativa del dannodanno . Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa al Brokeralla Società;
2d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
3e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte dei beni distrutti o danneggiatedanneggiati, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.
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Samples: Assicurazione Collettiva Ad Adesione Facoltativa, Assicurazione Collettiva Ad Adesione Facoltativa
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro, sinistro il Contraente o l'Assicurato l’Assicurato deve:
1a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le ; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'artdell’art. 1914 del Codice Civile;
2b) darne avviso al Broker all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro trenta tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'artdell’art. 1913 del Codice Civile. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Codice civile. Il Contraente o l’Assicurato deve altresì:
1c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo da trasmettere alla Società, precisando, in particolare, il momento dell'inizio dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità l’entità approssimativa del danno. Copia di tale Analoga dichiarazione deve essere trasmessa al Brokerfatta, su richiesta dalla Società entro 15 giorni dall’avviso, all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;
2d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
3e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
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Samples: Insurance Contract, Insurance Contract
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro, sinistro il Contraente e/o l'Assicurato deveil Conduttore si obbligano a:
1a) fare quanto gli è loro possibile per evitare o diminuire il danno. Le , ottemperando alle disposizioni di Generali Italia prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'artlegge5; 5 art. 1914 Codice Civile;C.C
2b) darne avviso al Broker all’agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società entro trenta tre giorni da quando ne ha hanno avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 Codice Civile. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Codice civile. Il Contraente deve altresì:conoscenza6.
1c) farefarne, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisandoluogo, in particolare, indicando il momento dell'inizio del sinistro, e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa l’ammontare approssimativo del danno. Copia ; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa al Brokera Generali Italia e/o all’agenzia;
2d) conservare le tracce ed e i residui del sinistro fino a alla liquidazione del danno senza avere avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
3e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e fornire dimostrazione del valore delle cose distrutte o danneggiate, dei materiali e delle spese per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a) mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo7.
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Samples: Assicurazione Per La Copertura Di Fabbricati Oggetto Di Finanziamento
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro, sinistro il Contraente e/o l'Assicurato devel’Assicurato devono:
1a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le ; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'artdell’art. 1914 del Codice Civile;
2b) darne avviso al Broker all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro trenta tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Codice civile. Il Contraente deve altresì:;
1c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa al Brokeralla Società;
2d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
3e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro, sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:
1a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le ; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 Codice Civiledel codice civile;
2b) darne avviso al Broker all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro trenta tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 Codice Civile. L'inadempimento codice civile;
c) nel caso di uno “Atti di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Codice civile. Il Contraente deve altresì:
1) Terzi” fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa al Brokeralla Società;
2d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
3e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 codice civile.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:
1) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 Codice Civile;
2) darne avviso al Broker entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 Codice Civile. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Codice civile. Il Contraente deve altresì:.
1) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa al Broker;
2) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere per questo, diritto ad indennità alcuna;
3) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
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Samples: Insurance Policy
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro, sinistro il Contraente e/o l'Assicurato devel’Assicurato devono:
1a) fare quanto gli è loro possibile per evitare o diminuire il danno. Le , ottemperando alle disposizioni della Società prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art(art. 1914 Codice CivileC.C.);
2b) darne avviso al Broker all’agenzia alla quale è asse- gnata la polizza o alla Società entro trenta tre giorni da quando ne ha hanno avuto conoscenza ai sensi dell'artcono- scenza (art. 1913 Codice Civile. L'inadempimento C.C.); NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
c) in caso di uno furto o rapina o di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Codice civile. Il Contraente deve altresì:
1) faresinistro pre- sumibilmente doloso farne, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisandoluogo, in particolare, indicando il momento dell'inizio del sinistro, e la causa presunta pre- sunta del sinistro e l'entità approssimativa l’ammontare approssimativo del danno. Copia ; copia di tale dichiarazione deve essere dev’essere trasmessa al Brokeralla Società;
2d) conservare le tracce ed e i residui del sinistro nonché le parti sostituite fino a liquidazione del danno danno, senza per questo avere per questo, diritto ad indennità alcunaalcuna indennità;
3e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e fornire dimostrazione del valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini dei materiali e delle loro indagini spese per la riparazione del danno e verifichedi quelle sostenu- te in relazione agli obblighi di cui ad a).
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Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato l’Assicurato deve:
1a) fare quanto gli è possibile per evitare contenere o diminuire limitare il danno. Le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 Codice Civiledanno e /o salvare le cose assicurate;
2b) darne avviso al Broker all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro trenta tre giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'artdell’art. 1913 del Codice Civile. L'inadempimento di uno L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo all’inden- nizzo, ai sensi dell'artdell’art. 1915 del Codice civileCivile. Il Contraente L’Assicurato deve altresìinoltre:
1c) farein tutti i casi previsti dalla legge, nei cinque giorni successivisporgere denuncia scritta all’Autorità competente, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro specifican- do le circostanze dell’evento e l'entità l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa al Broker, trasmettendone copia all’A- genzia o alla Società;
2d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione per un periodo di almeno trenta giorni dalla data del danno sinistro senza avere per questo, questo diritto ad indennità alcuna;
3e) in caso di distruzione o sottrazione di titoli di credito, farne tempestiva denuncia anche al debi- tore ed esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento.
f) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte perdute o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture fat- ture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. Le spese fatte per evitare o diminuire il danno sono a carico della Società secondo il disposto dell’art. 1914 del Codice Civile.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Per Attività Commerciali
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:
1) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 Codice Civile;
2) darne avviso al alla Società per il tramite del Broker entro trenta giorni da quando l’ufficio competente del Contraente ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 Codice Civileconoscenza. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Codice civileCivile. Il Contraente deve altresì:
1) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia competente del luogo precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa al Broker;
2) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere per questo, diritto ad indennità alcuna;
3) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiatesottratte/rubate, mettendo a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
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Samples: Capitolato Di Polizza Di Assicurazione Furto/Rapina E Furto/Rapina Portavalori
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro, il I Sinistri debbono essere denunciati dal Contraente o l'Assicurato deve:
1) fare quanto gli è possibile dall’Assicurato per evitare o diminuire scritto alla Società entro il danno. Le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 Codice Civile;
2) darne avviso al Broker entro trenta termine di tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'artconoscenza. 1913 Codice CivileOve si tratti di incendio che configuri un’ipotesi di reato, furto o rapina, la denuncia deve essere inoltrata alla Società ed all’Autorità Giudiziaria entro il termine di 24 ore, specificando le circostanze dell’evento e l’importo approssimativo del danno. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale L’Assicurato o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Codice civile. Il il Contraente deve dovrà altresì:
1a) faredenunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche all’emittente, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o nonché esperire – se la legge lo consente la procedura di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa al Brokerammortamento;
2b) conservare tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le tracce ed cose non rubate o illese, quanto le tracce, i residui del sinistro fino a liquidazione del danno Sinistro e gli indizi materiali dell’eventuale reato, senza avere per questotale titolo, diritto ad indennità alcunaIndennizzo alcuno;
3c) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla per qualità, quantità e valore delle cose distrutte distrutte, danneggiate o danneggiatesottratte nonché, mettendo a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate, esistenti al momento del Sinistro, con indicazione del rispettivo valore; d) tenere a disposizione i suoi registridella Società e dei periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro nonché facilitare le indagini e verifiche.gli accertamenti che la Società e i periti ritenessero necessario esperire presso terzi;
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Samples: Insurance Contract
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato l’Assicurato deve:
1a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'artdell’art. 1914 Codice Civile;
2b) darne avviso al Broker al quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'artdell’art. 1913 Codice Civile. L'inadempimento L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo all’indennizzo ai sensi dell'artdell’art. 1915 Codice civileCivile. Il Contraente deve altresì:
1c) fare, nei cinque giorni successivinon appena possibile, dichiarazione scritta all'Autorità all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell'inizio dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del dannosinistro. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa al Brokeralla Società;
2d) conservare conservare, ove possibile, le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere per questo, diritto ad indennità alcuna;
3e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose sottratte, distrutte o danneggiate, mettendo a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
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Samples: Insurance Policy
Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:
1) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 Codice Civile;
2) darne avviso al Broker entro trenta giorni da quando l’ufficio competente del Contraente ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 Codice Civileconoscenza. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Codice civile. Il Contraente deve altresì:
1) fare, nei cinque 10 (dieci) giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa al Broker;
2) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere per questo, diritto ad indennità alcuna;
3) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
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Samples: Insurance Policy