Obblighi per i dipendenti Clausole campione

Obblighi per i dipendenti. Chea S.r.l. ha come principio imprescindibile il rispetto di leggi e regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui essa opera. Tutti i dipendenti sono tenuti a rispettare tali leggi, regolamenti, circolari, dispositivi e recenti applicazioni delle norme. Sono tenuti a leggere, conoscere ed applicare la normativa interna aziendale, con particolare riferimento al Codice Etico, al Modello 231 ed alle procedure che regolano l’attività svolta nell’ambito della propria funzione. Qualora un dipendente necessiti di chiarimenti sui criteri di applicazione delle procedure e/o delle norme etiche aziendali, dovrà rivolgersi al proprio superiore e/o alla funzione che sovraintende alle procedure aziendali e/o ad un collaboratore appartenente all’area legale della società Chea S.r.l. e/o all’Organismo di Vigilanza. Tutti i dipendenti della Chea S.r.l. ovunque dislocati ed operanti, hanno l’obbligo di: • astenersi da comportamenti contrari alle norme etiche e/o alle procedure disciplinanti le attività della Chea S.r.l.; • segnalare tempestivamente le notizie acquisite direttamente o indirettamente su possibili violazioni del Codice Etico o del Modello 231 o eventuali richieste contrarie alla normativa aziendale, utilizzando la procedura descritta al paragrafo 1.8. • denunciare qualsiasi richiesta gli sia stata rivolta di violare le norme etico-comportamentali; • collaborare alle indagini interne condotte da Xxxx X.x.x. su questioni disciplinate dalle norme etiche. • impegnarsi a porre in essere azioni e comportamenti coerenti con la prospettiva ESG (Environmental, Social and Governance); • Nessun dipendente di Chea S.r.l., a qualsiasi livello, è autorizzato a prendere provvedimenti contro chiunque abbia riferito o collaborato alla soluzione di questioni inerenti al rispetto delle norme etiche e delle procedure aziendali.

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  • VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18/08/1990 e s.m.i.;

  • VISTO l'art. 8, comma 3 della L.R. n. 20/2000, ove si prevede che, nell'ambito della formazione degli strumenti che incidono direttamente su situazioni giuridiche soggettive, deve essere garantita la partecipazione dei soggetti interessati al procedimento, attraverso la più ampia pubblicità degli atti e dei documenti comunque concernenti la pianificazione e assicurando il tempestivo ed adeguato esame delle deduzioni dei soggetti intervenuti e l’indicazione delle motivazioni in merito all'accoglimento o meno delle stesse; • l'art. 18 della L.R. n. 20/2000, che disciplina il procedimento di definizione di accordi tra il Comune ed i soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti e iniziative di rilevante interesse per la comunità locale, al fine di determinare talune previsioni dal contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale e urbanistica, nel rispetto della legislazione e pianificazione sovraordinata vigente e senza pregiudizio dei diritti di terzi; • l'art. 11, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che dispone che "in accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 10, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo"; • la delibera G.C. n. 4 del 12 gennaio 2017, che ha avviato il procedimento di Variante specifica agli strumenti urbanistici; • la lettera del 19 gennaio 2017 (prot. 443) del responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Xxxxxxxxx Xxx Tidone inviata al soggetto attuatore, avente ad oggetto l’incarico per la redazione della Variante specifica agli strumenti urbanistici e gli oneri a carico delle parti; • l'art. 34 della LR. 20/2000 e xx.xx. che disciplina la procedura di approvazione e variante al POC; • l'art. 1322 del Codice Civile, che disciplina il contratto atipico, in virtù del quale le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge ovvero concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico; • la delibera G.C. n. 50 del 07/04/2018 che ha approvato lo schema del presente accordo;