Common use of Obbligo del Contraente o dell’Assicurato in caso di Xxxxxxxx Clause in Contracts

Obbligo del Contraente o dell’Assicurato in caso di Xxxxxxxx. In caso di Sinistro il Contraente o Assicurato deve denuncia- re l’evento o tramite l’apposito form di denuncia situato nella propria Area Riservata sul sito xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx oppure telefonicamente chiamando il numero 00.00.000.000 (per ottenere informazioni dettagliate sulle procedure e documen- tazione necessaria). Solo in quest’ultimo caso il Contraente o Assicurato dovrà dare anche avviso scritto alla Compagnia entro 3 giorni dal fatto, o da quando ne ha avuto cono- scenza, tramite e-mail a xxxxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxx.xx o fax al numero 00.00.000.000, indicando la data, il luogo e le cause del Sinistro, le conseguenze e/o l’entità ap- prossimativa del danno, nonché il nome e il domicilio di eventuali testimoni. Condizioni di Assicurazione - pag. 3 di 28 In caso di Xxxxxxxx RCA, se nel Sinistro sono coinvolti terzi o loro beni, la denuncia deve essere redatta secondo lo schema del modulo “Constatazione amichevole d’incidente Denuncia di sinistro” approvato con Provvedimento Isvap 13 dicembre 2002, n. 2136 (modulo CAI). Se il Sinistro è avvenuto nel terri- torio della Repubblica tra due veicoli a motore, identificati e as- sicurati per la responsabilità civile obbligatoria, e se dallo stesso sono derivati danni ai veicoli e lesioni di lieve entità ai rispettivi conducenti, senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili, il danneggiato (proprietario o conducente del veicolo che ab- bia subito danni a seguito del sinistro) dovrà rivolgersi diretta- mente alla propria Compagnia di Assicurazione per ottenere il risarcimento del danno subito. In detto caso, l’Assicurato, qualora intenda avvalersi della procedura del risarcimento diretto, deve fornire alla propria Compagnia tramite acces- so alla propria Area Riservata sul sito xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx oppure fax al numero 00.00.000.000 oppure email all’indiriz- zo xxxxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxx.xx, le seguenti informazioni di legge, necessarie per la corretta e tempestiva istruzione della pratica: 1) la data ed il luogo dell’incidente; 2) i dati anagrafici degli assicurati e dei conducenti coinvolti nel sinistro; 3) le targhe dei veicoli; 4) la denominazione delle rispettive imprese di assicurazione; 5) la descrizione delle circostanze e delle modalità dell’incidente; 6) le generalità di eventuali testimoni; 7) l’indicazione dell’eventuale intervento degli Organi di polizia; 8) il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono di- sponibili per la perizia diretta ad accertare l’entità del danno. Queste informazioni devono essere fornite sia nel caso in cui l’Assicurato intenda rivolgersi ad un riparatore convenzionato,

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Obbligo del Contraente o dell’Assicurato in caso di Xxxxxxxx. In caso di Sinistro il Contraente o Assicurato deve denuncia- re comu- nicare telefonicamente l’evento o tramite l’apposito form di denuncia situato nella propria Area Riservata sul sito xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx oppure telefonicamente chiamando il al numero 00.00.000.000 (per ottenere informazioni dettagliate sulle procedure e documen- tazione documentazione necessaria). Solo in quest’ultimo caso il Contraente o Assicurato dovrà dare anche ) e darne avviso scritto alla Compagnia entro 3 giorni dal fatto, fatto o da quando ne ha avuto cono- scenza, tramite e-mail a xxxxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxx.xx o fax al numero 00.00.000.000conoscenza, indicando la data, il luogo e le cause del Sinistro, le conseguenze e/o l’entità ap- prossimativa del danno, nonché il nome e il domicilio di eventuali testimoni. Condizioni di Assicurazione - pag. 3 di 28 In caso di Xxxxxxxx RCA, se nel Sinistro in cui sono coinvolti anche terzi o loro benibeni (Sinistro RCA), la denuncia de- nuncia deve essere redatta secondo lo schema del modulo “Constatazione amichevole d’incidente Denuncia di sinistro” Xxxxxxxx”, approvato con Provvedimento Isvap 13 dicembre 2002, n. 2136 (modulo CAI). Se il Sinistro è avvenuto nel terri- torio territorio della Repubblica tra due veicoli a motoremoto- re, identificati e as- sicurati assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, e se dallo stesso sono derivati danni ai veicoli e lesioni di lieve entità ai rispettivi conducenticonducen- ti, senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili, il danneggiato (proprietario o conducente del veicolo che ab- bia abbia subito danni a seguito del sinistroSinistro) dovrà rivolgersi diretta- mente direttamente alla propria Compagnia di Assicurazione per ottenere il risarcimento del danno subito. In detto caso, l’Assicurato, qualora intenda avvalersi della procedura del risarcimento diretto, deve fornire alla propria Compagnia tramite acces- so alla propria Area Riservata sul sito xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx oppure fax al numero 00.00.000.000 oppure o tramite email all’indiriz- zo all’indirizzo xxxxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxx.xx, le seguenti informazioni in- formazioni di legge, necessarie per la corretta e tempestiva istruzione della pratica: 1) la data ed il luogo dell’incidente; 2) i dati anagrafici degli assicurati e dei conducenti coinvolti coin- volti nel sinistro; 3) le targhe dei veicoli; 4) la denominazione delle rispettive imprese di assicurazione; 5) la descrizione delle circostanze e delle modalità dell’incidente; 6) le generalità di eventuali testimoni; 7) l’indicazione dell’eventuale intervento degli Organi di polizia; 8) il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono di- sponibili per la perizia diretta ad accertare l’entità del danno. Queste A tal proposito si precisa che, al fine di consentire l’ispezio- ne diretta ad accertare l’entità del danno, ai sensi degli artt. 148, 149 e ss del Codice delle Assicurazione l’Assicurato deve mettere a disposizione della Compagnia le cose dan- neggiate per l’accertamento del danno per un periodo non inferiore a cinque giorni consecutivi non festivi, a decorrere dal giorno di ricevimento della richiesta di risarcimento da parte dell’assicuratore, nonché ad orari di ufficio (9-17). Il perito prende contatto con il Cliente danneggiato, ove ri- tenuto necessario dalla Compagnia, all’interno del termine indicato nella richiesta di risarcimento danni per la messa a disposizione delle cose danneggiate e comunque nel rispet- to delle tempistiche previste dalla normativa contenuta nel Codice delle Assicurazione, negli artt 148, 149 e seguenti. Laddove si renda necessario effettuare un sopralluogo sulle cose danneggiate, data, ora e luogo del sopralluogo saran- no concordate con il Cliente e il sopralluogo sarà effettua- to entro i cinque giorni feriali successivi al ricevimento della comunicazione di sinistro completa di tutte le informazioni devono sopra elencate (dal n. 1 al n. 8) o entro un maggior termine eventualmente indicato dal Cliente. Secondo i richiamati articoli di legge, la Compagnia prov- vederà alla formulazione dell’offerta o a comunicare i motivi ostativi al risarcimento del danno materiale entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di risarcimento. Il termine è ridotto a 30 giorni dietro presentazione del modulo CAI contenente la firma di entrambe le parti. Nei casi di furto o rapina, dovrà essere fornite sia fatta denuncia immediata all’Autorità, inoltrando alla Compagnia copia della denuncia vistata dall’Autorità stessa. Se il furto o la rapina è avvenuto all’estero, la denuncia dovrà essere presentata anche all’Autorità Italiana. Alla denuncia devo- no fare seguito, nel caso più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro. A fronte di omissione o ritardo nella presentazione della de- nuncia di Sinistro o nell’invio di documentazione o atti giudiziari, la Compagnia, per il pregiudizio subi- to, ha diritto di rivalersi in cui l’Assicurato intenda rivolgersi ad un riparatore convenzionato,tutto o in parte delle som- me e spese che ha dovuto pagare per il risarcimento del terzo danneggiato.

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Samples: Contratto Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione Furgoni

Obbligo del Contraente o dell’Assicurato in caso di Xxxxxxxx. In caso di Sinistro il Contraente o Assicurato deve denuncia- re l’evento o tramite l’apposito form di denuncia situato nella propria Area Riservata sul sito xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx oppure telefonicamente chiamando il numero 00.00.000.000 (per ottenere informazioni dettagliate sulle procedure e documen- tazione necessaria). Solo in quest’ultimo caso il Contraente o Assicurato dovrà dare anche avviso scritto alla Compagnia entro 3 giorni dal fatto, o da quando ne ha avuto cono- scenza, tramite e-mail a xxxxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxx.xx o fax al numero 00.00.000.000, indicando la data, il luogo e le cause del Sinistro, le conseguenze e/o l’entità ap- prossimativa del danno, nonché il nome e il domicilio di eventuali testimoni. Condizioni di Assicurazione - pag. 3 di 28 In caso di Xxxxxxxx RCA, se nel Sinistro sono coinvolti terzi o loro beni, la denuncia deve essere redatta secondo lo schema del modulo “Constatazione amichevole d’incidente Denuncia di sinistro” approvato con Provvedimento Isvap 13 dicembre 2002, n. 2136 (modulo CAI). Se il Sinistro è avvenuto nel terri- torio della Repubblica tra due veicoli a motore, identificati e as- sicurati per la responsabilità civile obbligatoria, e se dallo stesso sono derivati danni ai veicoli e lesioni di lieve entità ai rispettivi conducenti, senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili, il danneggiato (proprietario o conducente del veicolo che ab- bia subito danni a seguito del sinistro) dovrà rivolgersi diretta- mente alla propria Compagnia di Assicurazione per ottenere il risarcimento del danno subito. In detto caso, l’Assicurato, qualora intenda avvalersi della procedura del risarcimento diretto, deve fornire alla propria Compagnia tramite acces- so alla propria Area Riservata sul sito xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx oppure fax al numero 00.00.000.000 oppure email all’indiriz- zo xxxxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxx.xx, le seguenti informazioni di legge, necessarie per la corretta e tempestiva istruzione della pratica: 1) la data ed il luogo dell’incidente; 2) i dati anagrafici degli assicurati e dei conducenti coinvolti nel sinistro; 3) le targhe dei veicoli; 4) la denominazione delle rispettive imprese di assicurazione; 5) la descrizione delle circostanze e delle modalità dell’incidente; 6) le generalità di eventuali testimoni; 7) l’indicazione dell’eventuale intervento degli Organi di polizia; 8) il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono di- sponibili per la perizia diretta ad accertare l’entità del danno. Queste informazioni devono essere fornite sia nel caso in cui l’Assicurato intenda rivolgersi ad un riparatore convenzionato,

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Obbligo del Contraente o dell’Assicurato in caso di Xxxxxxxx. In caso di Sinistro il Contraente o Assicurato deve denuncia- re comu- nicare telefonicamente l’evento o tramite l’apposito form di denuncia situato nella propria Area Riservata sul sito xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx oppure telefonicamente chiamando il al numero 00.00.000.000 (per ottenere informazioni dettagliate sulle procedure e documen- tazione documentazione necessaria). Solo in quest’ultimo caso il Contraente o Assicurato dovrà dare anche ) e darne avviso scritto alla Compagnia entro 3 giorni dal fatto, fatto o da quando ne ha avuto cono- scenza, tramite e-mail a xxxxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxx.xx o fax al numero 00.00.000.000conoscenza, indicando la data, il luogo e le cause del Sinistro, le conseguenze e/o l’entità ap- prossimativa appros- simativa del danno, nonché il nome e il domicilio di eventuali testimoni. Condizioni di Assicurazione - pag. 3 di 28 In caso di Xxxxxxxx RCA, se nel Sinistro in cui sono coinvolti coin- volti anche terzi o loro benibeni (Sinistro RCA), la denuncia denun- cia deve essere redatta secondo lo schema del modulo “Constatazione amichevole d’incidente Denuncia di sinistro” Sinistro”, approvato con Provvedimento Isvap 13 dicembre Dicembre 2002, n. 2136 (modulo CAI). Se il Sinistro è avvenuto nel terri- torio territorio della Repubblica tra due veicoli a motoremoto- re, identificati e as- sicurati assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, e se dallo stesso sono derivati danni ai veicoli e lesioni di lieve entità ai rispettivi conducenti, senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili, il danneggiato (proprietario o conducente del veicolo che ab- bia abbia subito danni a seguito del sinistroSinistro) dovrà rivolgersi diretta- mente direttamente alla propria Compagnia di Assicurazione per ottenere il risarcimento del danno subito. In detto caso, l’Assicurato, qualora intenda avvalersi della procedura del risarcimento diretto, deve fornire alla propria Compagnia tramite acces- so alla propria Area Riservata sul sito xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx oppure fax al numero 00.00.000.000 oppure o tramite email all’indiriz- zo all’indirizzo xxxxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxx.xx, le seguenti informazioni infor- mazioni di legge, necessarie per la corretta e tempestiva istruzione della pratica: 1) la data ed il luogo dell’incidente; 2) i dati anagrafici degli assicurati e dei conducenti coinvolti nel sinistro; 3) le targhe dei veicoli; 4) la denominazione delle rispettive imprese di assicurazione; 5) la descrizione delle circostanze e delle modalità dell’incidentedell’in- cidente; 6) le generalità di eventuali testimoni; 7) l’indicazione dell’eventuale intervento degli Organi di polizia; 8) il Il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono di- sponibili disponibili per la perizia diretta ad accertare l’entità del danno. Queste A tal proposito si precisa che, al fine di consentire l’ispezio- ne diretta ad accertare l’entità del danno, ai sensi degli artt. 148, 149 e ss del Codice delle Assicurazioni l’Assicurato deve mettere a disposizione della Compagnia le cose dan- neggiate per l’accertamento del danno per un periodo non inferiore a cinque giorni consecutivi non festivi, a decorrere dal giorno di ricevimento della richiesta di risarcimento da parte dell’assicuratore, nonché ad orari di ufficio (9-17). Il perito prende contatto con il Cliente danneggiato, ove ritenuto necessario dalla Compagnia, all’interno del termine indicato nella richiesta di risarcimento danni per la messa a disposizione delle cose danneggiate e comunque nel rispet- to delle tempistiche previste dalla normativa contenuta nel Codice delle Assicurazione, negli artt 148, 149 e seguenti. Laddove si renda necessario effettuare un sopralluogo sulle cose danneggiate, data, ora e luogo del sopralluogo saran- no concordate con il Cliente e il sopralluogo sarà effettuato entro i cinque giorni feriali successivi al ricevimento della comunicazione di sinistro completa di tutte le informazioni devono sopra elencate (dal n. 1 al n. 8) o entro un maggior termine eventualmente indicato dal Cliente. Condizioni di Assicurazione - pag. 4 di 24 Secondo i richiamati articoli di legge, la Compagnia provve- derà alla formulazione dell’offerta o a comunicare i motivi ostativi al risarcimento del danno materiale entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di risarcimento. Il termine è ridotto a 30 giorni dietro presentazione del modulo CAI contenente la firma di entrambe le parti. Nei casi di furto o rapina, dovrà essere fornite sia fatta denuncia immediata all’Autorità, inoltrando alla Compagnia copia della denuncia vistata dall’Autorità stessa. Se il furto o la rapina è avvenuto all’estero, la denuncia dovrà essere presentata anche all’Autorità Italiana. Alla denuncia devo- no fare seguito, nel caso più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro. A fronte di omissione o ritardo nella presentazione della denun- cia di Sinistro o nell’invio di documentazione o atti giudiziari, la Compagnia, per il pregiudizio subito, ha diritto di rivalersi in cui l’Assicurato intenda rivolgersi ad un riparatore convenzionato,tutto o in parte delle somme e spese che ha dovuto pagare per il risarcimento del terzo danneggiato.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Furgoni

Obbligo del Contraente o dell’Assicurato in caso di Xxxxxxxx. In caso di Sinistro il Contraente o Assicurato deve denuncia- re l’evento o tramite l’apposito form di denuncia situato nella propria Area Riservata sul sito xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx oppure telefonicamente chiamando il numero 00.00.000.000 (per ottenere informazioni dettagliate sulle procedure e documen- tazione necessaria). Solo in quest’ultimo caso il Contraente o Assicurato dovrà dare anche avviso scritto alla Compagnia entro 3 giorni dal fatto, o da quando ne ha avuto cono- scenzaco- noscenza, tramite e-mail a xxxxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxx.xx o fax al numero 00.00.000.000, indicando la data, il luogo luo- go e le cause del Sinistro, le conseguenze e/o l’entità ap- prossimativa approssimativa del danno, nonché il nome e il domicilio di eventuali testimoni. Condizioni di Assicurazione - pag. 3 di 28 In caso di Xxxxxxxx RCA, se nel Sinistro in cui sono coinvolti coin- volti anche terzi o loro benibeni (Sinistro RCA), la denuncia deve essere redatta secondo lo schema del modulo “Constatazione Con- statazione amichevole d’incidente Denuncia di sinistro” Xxxxxxxx”, approvato con Provvedimento Isvap 13 dicembre 2002, n. 2136 (modulo CAI). Se il Sinistro è avvenuto nel terri- torio territorio della Repubblica tra due veicoli a motore, identificati e as- sicurati assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, e se dallo stesso sono derivati danni ai veicoli e lesioni di lieve lie- ve entità ai rispettivi conducenti, senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili, il danneggiato (proprietario o conducente del veicolo che ab- bia abbia subito danni a seguito del sinistroSinistro) dovrà rivolgersi diretta- mente direttamente alla propria Compagnia di Assicurazione per ottenere il risarcimento del danno subitosubi- to. In detto caso, l’Assicurato, qualora intenda avvalersi della procedura del risarcimento diretto, deve fornire alla propria Compagnia tramite acces- so accesso alla propria Area Riservata sul sito xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx oppure fax al numero 00.00.000.000 oppure o tramite email all’indiriz- zo all’indirizzo xxxxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxx.xx, le seguenti informazioni di legge, necessarie per la corretta e tempestiva istruzione della pratica: 1) la data ed il luogo dell’incidente; 2) i dati anagrafici degli assicurati e dei conducenti coinvolti nel sinistro;; Condizioni di Assicurazione - pag. 4 di 33 3) le targhe dei veicoli; 4) la denominazione delle rispettive imprese di assicurazione; 5) la descrizione delle circostanze e delle modalità dell’incidente; 6) le generalità di eventuali testimoni; 7) l’indicazione dell’eventuale intervento degli Organi di polizia; 8) il Il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono di- sponibili per la perizia diretta ad accertare l’entità del danno. Queste informazioni devono essere fornite sia nel caso in cui l’Assicurato intenda rivolgersi ad un riparatore convenzionato,conven-

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Samples: Contratto Di Assicurazione Autovetture

Obbligo del Contraente o dell’Assicurato in caso di Xxxxxxxx. In caso di Sinistro il Contraente o Assicurato deve denuncia- re l’evento o tramite l’apposito form di denuncia situato nella propria Area Riservata sul sito xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx oppure telefonicamente chiamando il numero 00.00.000.000 (per ottenere informazioni dettagliate sulle procedure e documen- tazione necessaria). Solo in quest’ultimo caso il Contraente o Assicurato dovrà dare anche avviso scritto alla Compagnia entro 3 giorni dal fatto, o da quando ne ha avuto cono- scenzaco- noscenza, tramite e-mail a xxxxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxx.xx o fax al numero 00.00.000.000, indicando la data, il luogo luo- go e le cause del Sinistro, le conseguenze e/o l’entità ap- prossimativa approssimativa del danno, nonché il nome e il domicilio di eventuali testimoni. Condizioni di Assicurazione - pag. 3 di 28 In caso di Xxxxxxxx RCA, se nel Sinistro in cui sono coinvolti coin- volti anche terzi o loro benibeni (Sinistro RCA), la denuncia deve essere redatta secondo lo schema del modulo “Constatazione Con- statazione amichevole d’incidente Denuncia di sinistro” Xxxxxxxx”, approvato con Provvedimento Isvap 13 dicembre 2002, n. 2136 (modulo CAI). Se il Sinistro è avvenuto nel terri- torio territorio della Repubblica tra due veicoli a motore, identificati e as- sicurati assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, e se dallo stesso sono derivati danni ai veicoli e lesioni di lieve lie- ve entità ai rispettivi conducenti, senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili, il danneggiato (proprietario o conducente del veicolo che ab- bia abbia subito danni a seguito del sinistroSinistro) dovrà rivolgersi diretta- mente direttamente alla propria Compagnia di Assicurazione per ottenere il risarcimento del danno subitosubi- to. In detto caso, l’Assicurato, qualora intenda avvalersi della procedura del risarcimento diretto, deve fornire alla propria Compagnia tramite acces- so accesso alla propria Area Riservata sul sito xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx oppure fax al numero 00.00.000.000 oppure o tramite email all’indiriz- zo all’indirizzo xxxxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxx.xx, le seguenti informazioni di legge, necessarie per la corretta e tempestiva istruzione della pratica: 1) la data ed il luogo dell’incidente;; Condizioni di Assicurazione - pag. 4 di 32 2) i dati anagrafici degli assicurati e dei conducenti coinvolti nel sinistro; 3) le targhe dei veicoli; 4) la denominazione delle rispettive imprese di assicurazione; 5) la descrizione delle circostanze e delle modalità dell’incidentedell’inci- dente; 6) le generalità di eventuali testimoni; 7) l’indicazione dell’eventuale intervento degli Organi di polizia; 8) il Il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono di- sponibili disponibili per la perizia diretta ad accertare l’entità del danno. Queste informazioni devono essere fornite sia nel caso in cui l’Assicurato intenda rivolgersi ad un riparatore conven- zionato, sia ad un riparatore non convenzionato,. A tal proposito si precisa che, al fine di consentire l’ispezio- ne diretta ad accertare l’entità del danno, ai sensi degli artt. 148, 149 e ss del Codice delle Assicurazioni l’Assicurato deve mettere a disposizione della Compagnia le cose dan- neggiate per l’accertamento del danno per un periodo non inferiore a cinque giorni consecutivi non festivi, a decorrere dal giorno di ricevimento della richiesta di risarcimento da parte dell’assicuratore, nonché ad orari di ufficio (9-17). Il perito prende contatto con il Cliente danneggiato, ove ri- tenuto necessario dalla Compagnia, all’interno del termine indicato nella richiesta di risarcimento danni per la messa a disposizione delle cose danneggiate e comunque nel rispet- to delle tempistiche previste dalla normativa contenuta nel Codice delle Assicurazione, negli artt. 148, 149 e seguenti. Laddove si renda necessario effettuare un sopralluogo sulle cose danneggiate, data, ora e luogo del sopralluogo saran- no concordate con il Cliente e il sopralluogo sarà effettua- to entro i cinque giorni feriali successivi al ricevimento della comunicazione di sinistro completa di tutte le informazioni sopra elencate (dal n. 1 al n. 8) o entro un maggior termine eventualmente indicato dal Cliente. Secondo i richiamati articoli di legge, la Compagnia provve- derà alla formulazione dell’offerta o a comunicare i motivi ostativi al risarcimento del danno materiale entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di risarcimento. Il termine è ridotto a 30 giorni dietro presentazione del modulo CAI contenente la firma di entrambe le parti. Nei casi di furto, rapina, eventi socio-politici o atti di danneggiamento volontario da parte di terzi, dovrà essere fatta denuncia immediata all’Autorità, inoltrando alla Compagnia copia della denuncia vistata dall’Autorità stessa. Se il furto o la rapina è avvenuto all’estero, la denuncia dovrà essere presentata anche all’Autorità Italia- na. Qualora il danno sia causato da eventi naturali la comunicazione di Sinistro dovrà trovare riscontro nelle rile- vazioni effettuate dall’osservatorio meteorologico più vicino ovvero in una dichiarazione scritta dell’Autorità competente del luogo. Nell’ipotesi di “ritiro patente”, alla denuncia dovranno essere allegati i documenti ufficiali comprovanti il provvedimento adottato dall’Autorità competente e i motivi di esso. Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro. A fronte di omissione o ritardo nella presentazione della denuncia di Xxxxxxxx o nell’invio di documentazione o atti giudiziari, la Compagnia, per il pregiudizio subito, ha diritto di rivalersi in tutto o in parte delle somme e spese che ha dovuto pagare per il risarcimento del terzo danneggiato.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Autovetture

Obbligo del Contraente o dell’Assicurato in caso di Xxxxxxxx. In caso di Sinistro il Contraente o Assicurato deve denuncia- re l’evento o tramite l’apposito form di denuncia situato nella propria Area Riservata sul sito xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx oppure telefonicamente chiamando il numero 00.00.000.000 (per ottenere informazioni dettagliate sulle procedure e documen- tazione necessaria). Solo in quest’ultimo caso il Contraente o Assicurato dovrà dare anche avviso scritto alla Compagnia entro 3 giorni dal fatto, o da quando ne ha avuto cono- scenzaco- noscenza, tramite e-mail a xxxxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxx.xx o fax al numero 00.00.000.000, indicando la data, il luogo luo- go e le cause del Sinistro, le conseguenze e/o l’entità ap- prossimativa approssimativa del danno, nonché il nome e il domicilio di eventuali testimoni. Condizioni di Assicurazione - pag. 3 di 28 In caso di Xxxxxxxx RCA, se nel Sinistro in cui sono coinvolti coin- volti anche terzi o loro benibeni (Sinistro RCA), la denuncia deve essere redatta secondo lo schema del modulo “Constatazione Con- statazione amichevole d’incidente Denuncia di sinistro” Xxxxxxxx”, approvato con Provvedimento Isvap 13 dicembre 2002, n. 2136 (modulo CAI). Se il Sinistro è avvenuto nel terri- torio territorio della Repubblica tra due veicoli a motore, identificati e as- sicurati assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, e se dallo stesso sono derivati danni ai veicoli e lesioni di lieve lie- ve entità ai rispettivi conducenti, senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili, il danneggiato (proprietario o conducente del veicolo che ab- bia abbia subito danni a seguito del sinistroSinistro) dovrà rivolgersi diretta- mente direttamente alla propria Compagnia di Assicurazione per ottenere il risarcimento del danno subitosubi- to. In detto caso, l’Assicurato, qualora intenda avvalersi della procedura del risarcimento diretto, deve fornire alla propria Compagnia tramite acces- so accesso alla propria Area Riservata sul sito xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx oppure fax al numero 00.00.000.000 oppure o tramite email all’indiriz- zo all’indirizzo xxxxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxx.xx, le seguenti informazioni di legge, necessarie per la corretta e tempestiva istruzione della pratica: 1) la data ed il luogo dell’incidente; 2) i dati anagrafici degli assicurati e dei conducenti coinvolti nel sinistro; 3) le targhe dei veicoli; 4) la denominazione delle rispettive imprese di assicurazione; 5) la descrizione delle circostanze e delle modalità dell’incidente; 6) le generalità di eventuali testimoni; 7) l’indicazione dell’eventuale intervento degli Organi di polizia; 8) il Il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono di- sponibili per la perizia diretta ad accertare l’entità del danno. Queste informazioni devono essere fornite sia nel caso in cui l’Assicurato intenda rivolgersi ad un riparatore convenzionato,conven-

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Samples: Polizza r.c. Auto

Obbligo del Contraente o dell’Assicurato in caso di Xxxxxxxx. In caso di Sinistro il Contraente o Assicurato deve denuncia- re comu- nicare telefonicamente l’evento o tramite l’apposito form di denuncia situato nella propria Area Riservata sul sito xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx oppure telefonicamente chiamando il al numero 00.00.000.000 (per ottenere informazioni dettagliate sulle procedure e documen- tazione documentazione necessaria). Solo in quest’ultimo caso il Contraente o Assicurato dovrà dare anche ) e darne avviso scritto alla Compagnia entro 3 giorni dal fatto, fatto o da quando ne ha avuto cono- scenza, tramite e-mail a xxxxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxx.xx o fax al numero 00.00.000.000conoscenza, indicando la data, il luogo e le cause del Sinistro, le conseguenze e/o l’entità ap- prossimativa del danno, nonché il nome e il domicilio di eventuali testimoni. Condizioni di Assicurazione - pag. 3 di 28 In caso di Xxxxxxxx RCA, se nel Sinistro in cui sono coinvolti anche terzi o loro benibeni (Sinistro RCA), la denuncia de- nuncia deve essere redatta secondo lo schema del modulo “Constatazione amichevole d’incidente Denuncia di sinistro” Xxxxxxxx”, approvato con Provvedimento Isvap 13 dicembre 2002, n. 2136 (modulo CAI). Se il Sinistro è avvenuto nel terri- torio territorio della Repubblica tra due veicoli a motoremoto- re, identificati e as- sicurati assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, e se dallo stesso sono derivati danni ai veicoli e lesioni di lieve entità ai rispettivi conducenticonducen- ti, senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili, il danneggiato (proprietario o conducente del veicolo che ab- bia abbia subito danni a seguito del sinistroSinistro) dovrà rivolgersi diretta- mente direttamente alla propria Compagnia di Assicurazione per ottenere il risarcimento del danno subito. In detto caso, l’Assicurato, qualora intenda avvalersi della procedura del risarcimento diretto, deve fornire alla propria Compagnia tramite acces- so alla propria Area Riservata sul sito xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx oppure fax al numero 00.00.000.000 oppure o tramite email all’indiriz- zo all’indirizzo xxxxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxx.xx, le seguenti informazioni in- formazioni di legge, necessarie per la corretta e tempestiva istruzione della pratica: 1) la data ed il luogo dell’incidente; 2) i dati anagrafici degli assicurati e dei conducenti coinvolti coin- volti nel sinistro; 3) le targhe dei veicoli; 4) la denominazione delle rispettive imprese di assicurazioneassicura- zione; 5) la descrizione delle circostanze e delle modalità dell’incidentedell’in- cidente; 6) le generalità di eventuali testimoni; 7) l’indicazione dell’eventuale intervento degli Organi di polizia; 8) il Il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono di- sponibili disponibili per la perizia diretta ad accertare l’entità del danno. Queste A tal proposito si precisa che, al fine di consentire l’ispezio- ne diretta ad accertare l’entità del danno, ai sensi degli artt. 148, 149 e ss del Codice delle Assicurazione l’Assicurato deve mettere a disposizione della Compagnia le cose dan- neggiate per l’accertamento del danno per un periodo non inferiore a cinque giorni consecutivi non festivi, a decorrere dal giorno di ricevimento della richiesta di risarcimento da parte dell’assicuratore, nonché ad orari di ufficio (9-17). Il perito prende contatto con il Cliente danneggiato, ove ri- tenuto necessario dalla Compagnia, all’interno del termine indicato nella richiesta di risarcimento danni per la messa a disposizione delle cose danneggiate e comunque nel rispet- to delle tempistiche previste dalla normativa contenuta nel Codice delle Assicurazione, negli artt 148, 149 e seguenti. Laddove si renda necessario effettuare un sopralluogo sulle cose danneggiate, data, ora e luogo del sopralluogo saran- no concordate con il Cliente e il sopralluogo sarà effettua- to entro i cinque giorni feriali successivi al ricevimento della comunicazione di sinistro completa di tutte le informazioni devono sopra elencate (dal n. 1 al n. 8) o entro un maggior termine eventualmente indicato dal Cliente. Condizioni di Assicurazione - pag. 4 di 24 Secondo i richiamati articoli di legge, la Compagnia prov- vederà alla formulazione dell’offerta o a comunicare i motivi ostativi al risarcimento del danno materiale entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di risarcimento. Il termine è ridotto a 30 giorni dietro presentazione del modulo CAI contenente la firma di entrambe le parti. Nei casi di furto o rapina, dovrà essere fornite sia fatta denuncia immediata all’Autorità, inoltrando alla Compagnia copia della denuncia vistata dall’Autorità stessa. Se il furto o la rapina è avvenuto all’estero, la denuncia dovrà essere presentata anche all’Autorità Italiana. Alla denuncia devo- no fare seguito, nel caso più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro. A fronte di omissione o ritardo nella presentazione della de- nuncia di Sinistro o nell’invio di documentazione o atti giudiziari, la Compagnia, per il pregiudizio subi- to, ha diritto di rivalersi in cui l’Assicurato intenda rivolgersi ad un riparatore convenzionato,tutto o in parte delle som- me e spese che ha dovuto pagare per il risarcimento del terzo danneggiato.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Obbligo del Contraente o dell’Assicurato in caso di Xxxxxxxx. In caso di Sinistro il Contraente o Assicurato deve denuncia- re comu- nicare telefonicamente l’evento o tramite l’apposito form di denuncia situato nella propria Area Riservata sul sito xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx oppure telefonicamente chiamando il al numero 00.00.000.000 (per ottenere informazioni dettagliate sulle procedure e documen- tazione documentazione necessaria). Solo in quest’ultimo caso il Contraente o Assicurato dovrà dare anche ) e darne avviso scritto alla Compagnia entro 3 giorni dal fatto, fatto o da quando ne ha avuto cono- scenza, tramite e-mail a xxxxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxx.xx o fax al numero 00.00.000.000conoscenza, indicando la data, il luogo e le cause del Sinistro, le conseguenze e/o l’entità ap- prossimativa del danno, nonché il nome e il domicilio di eventuali testimoni. Condizioni di Assicurazione - pag. 3 di 28 In caso di Xxxxxxxx RCA, se nel Sinistro in cui sono coinvolti anche terzi o loro benibeni (Sinistro RCA), la denuncia de- nuncia deve essere redatta secondo lo schema del modulo “Constatazione amichevole d’incidente Denuncia di sinistro” Xxxxxxxx”, approvato con Provvedimento Isvap 13 dicembre 2002, n. 2136 (modulo CAI). Se il Sinistro è avvenuto nel terri- torio territorio della Repubblica tra due veicoli a motoremoto- re, identificati e as- sicurati assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, e se dallo stesso sono derivati danni ai veicoli e lesioni di lieve entità ai rispettivi conducenticonducen- ti, senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili, il danneggiato (proprietario o conducente del veicolo che ab- bia abbia subito danni a seguito del sinistroSinistro) dovrà rivolgersi diretta- mente direttamente alla propria Compagnia di Assicurazione per ottenere il risarcimento del danno subito. In detto caso, l’Assicurato, qualora intenda avvalersi della procedura del risarcimento diretto, deve fornire alla propria Compagnia tramite acces- so alla propria Area Riservata sul sito xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx oppure fax al numero 00.00.000.000 oppure o tramite email all’indiriz- zo all’indirizzo xxxxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxx.xx, le seguenti informazioni in- formazioni di legge, necessarie per la corretta e tempestiva istruzione della pratica: 1) la data ed il luogo dell’incidente; 2) i dati anagrafici degli assicurati e dei conducenti coinvolti coin- volti nel sinistro; 3) le targhe dei veicoli; 4) la denominazione delle rispettive imprese di assicurazione; 5) la descrizione delle circostanze e delle modalità dell’incidente; 6) le generalità di eventuali testimoni; 7) l’indicazione dell’eventuale intervento degli Organi di polizia; 8) il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono di- sponibili per la perizia diretta ad accertare l’entità del danno. Queste A tal proposito si precisa che, al fine di consentire l’ispezio- ne diretta ad accertare l’entità del danno, ai sensi degli artt. 148, 149 e ss del Codice delle Assicurazione l’Assicurato deve mettere a disposizione della Compagnia le cose dan- neggiate per l’accertamento del danno per un periodo non inferiore a cinque giorni consecutivi non festivi, a decorrere dal giorno di ricevimento della richiesta di risarcimento da parte dell’assicuratore, nonché ad orari di ufficio (9-17). Il perito prende contatto con il Cliente danneggiato, ove ri- tenuto necessario dalla Compagnia, all’interno del termine indicato nella richiesta di risarcimento danni per la messa a disposizione delle cose danneggiate e comunque nel rispet- to delle tempistiche previste dalla normativa contenuta nel Codice delle Assicurazione, negli artt 148, 149 e seguenti. Laddove si renda necessario effettuare un sopralluogo sulle cose danneggiate, data, ora e luogo del sopralluogo saran- no concordate con il Cliente e il sopralluogo sarà effettua- to entro i cinque giorni feriali successivi al ricevimento della comunicazione di sinistro completa di tutte le informazioni devono sopra elencate (dal n. 1 al n. 8) o entro un maggior termine eventualmente indicato dal Cliente. Secondo i richiamati articoli di legge, la Compagnia prov- vederà alla formulazione dell’offerta o a comunicare i motivi ostativi al risarcimento del danno materiale entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di risarcimento. Il termine è ridotto a 30 giorni dietro presentazione del modulo CAI contenente la firma di entrambe le parti. Nei casi di furto o rapina, dovrà essere fornite sia fatta denuncia immediata all’Autorità, inoltrando alla Compagnia copia della denuncia vistata dall’Autorità stessa. Se il furto o la rapina è avvenuto all’estero, la denuncia dovrà essere presentata anche all’Autorità Italiana. Alla denuncia devo- no fare seguito, nel caso più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro. A fronte di omissione o ritardo nella presentazione della de- nuncia di Sinistro o nell’invio di documentazione o atti giudiziari, la Compagnia, per il pregiudizio subi- to, ha diritto di rivalersi in cui l’Assicurato intenda rivolgersi ad un riparatore convenzionato,tutto o in parte delle som- me e spese che ha dovuto pagare per il risarcimento del terzo danneggiato.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Furgoni

Obbligo del Contraente o dell’Assicurato in caso di Xxxxxxxx. In caso di Sinistro il Contraente o Assicurato deve denuncia- re l’evento o tramite l’apposito form di denuncia situato nella propria Area Riservata sul sito xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx oppure telefonicamente chiamando il numero 00.00.000.000 (per ottenere informazioni dettagliate sulle procedure e documen- tazione necessaria). Solo in quest’ultimo caso il Contraente o Assicurato dovrà dare anche avviso scritto alla Compagnia entro 3 giorni dal fatto, o da quando ne ha avuto cono- scenzaco- noscenza, tramite e-mail a xxxxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxx.xx o fax al numero 00.00.000.000, indicando la data, il luogo luo- go e le cause del Sinistro, le conseguenze e/o l’entità ap- prossimativa approssimativa del danno, nonché il nome e il domicilio di eventuali testimoni. Condizioni di Assicurazione - pag. 3 di 28 In caso di Xxxxxxxx RCA, se nel Sinistro in cui sono coinvolti coin- volti anche terzi o loro benibeni (Sinistro RCA), la denuncia deve essere redatta secondo lo schema del modulo “Constatazione Con- statazione amichevole d’incidente Denuncia di sinistro” Xxxxxxxx”, approvato con Provvedimento Isvap 13 dicembre 2002, n. 2136 (modulo CAI). Se il Sinistro è avvenuto nel terri- torio territorio della Repubblica tra due veicoli a motore, identificati e as- sicurati assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, e se dallo stesso sono derivati danni ai veicoli e lesioni di lieve lie- ve entità ai rispettivi conducenti, senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili, il danneggiato (proprietario o conducente del veicolo che ab- bia abbia subito danni a seguito del sinistroSinistro) dovrà rivolgersi diretta- mente direttamente alla propria Compagnia di Assicurazione per ottenere il risarcimento del danno subitosubi- to. In detto caso, l’Assicurato, qualora intenda avvalersi della procedura del risarcimento diretto, deve fornire alla propria Compagnia tramite acces- so accesso alla propria Area Riservata sul sito xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx oppure fax al numero 00.00.000.000 oppure o tramite email all’indiriz- zo all’indirizzo xxxxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxx.xx, le seguenti informazioni di legge, necessarie per la corretta e tempestiva istruzione della pratica: 1) la data ed il luogo dell’incidente; 2) i dati anagrafici degli assicurati e dei conducenti coinvolti nel sinistro;; Condizioni di Assicurazione - pag. 4 di 35 3) le targhe dei veicoli; 4) la denominazione delle rispettive imprese di assicurazione; 5) la descrizione delle circostanze e delle modalità dell’incidente; 6) le generalità di eventuali testimoni; 7) l’indicazione dell’eventuale intervento degli Organi di polizia; 8) il Il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono di- sponibili per la perizia diretta ad accertare l’entità del danno. Queste informazioni devono essere fornite sia nel caso in cui l’Assicurato intenda rivolgersi ad un riparatore convenzionato,conven-

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Samples: Contratto Di Assicurazione Autovetture