Oneri fiscali Clausole campione

Oneri fiscali. Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Oneri fiscali. Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
Oneri fiscali. Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Oneri fiscali. Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico dell’Assicurato.
Oneri fiscali. Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico dell’Assicurato.
Oneri fiscali. Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico del Contraente.
Oneri fiscali. Il premio comprende anche le imposte che non dipendono da Europ Assistance e che sei tenuto a pagare per legge.
Oneri fiscali. Le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.
Oneri fiscali. Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Oneri fiscali. 15.1 Il presente Contratto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 82/2005, giusta la previsione di cui all’art. 15, comma 2bis della Legge n. 241/1990, come aggiunto dall’art. 6, D.L. 18/10/2012, n. 179, convertito in Legge 17/12/2012 n. 22. Le imposte e tasse inerenti e conseguenti alla stipula del presente Contratto, ivi comprese l’imposta di bollo sull’originale informatico di cui all’art. 2 della Tabella Allegato A – tariffa parte I del DPR n. 642/1972 e l’imposta di registro devono essere versate, nel rispetto della normativa applicabile. 15.2 Ai sensi dell’art. 7 ter del DPR n. 633/1972 e successive modifiche, le prestazioni contrattuali sono soggette ad IVA in quanto rese a soggetto passivo stabilito in Italia. [oppure Ai sensi dell’art. 7 ter del DPR n. 633/1972 e successive modifiche, le prestazioni contrattuali saranno fatturate fuori campo IVA, per mancanza del presupposto della territorialità.]