OPERATORI ECONOMICI AMMESSI Clausole campione

OPERATORI ECONOMICI AMMESSI. (Artt. 45, 47 e 48 DEL D.LGS.VO 50/2016)
OPERATORI ECONOMICI AMMESSI. Possono partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all’art.46 del D.Lgs 50/2016 iscritti all’albo Unico Regionale di cui all’art. 12 della L.R. 12/11 costituito con Decreto dell’Xxx.xx Reg.le delle Infrastrutture e della Mobilità del 22/06/2015 ss.mm.ii e presenti sia nell’elenco approvato ed allegato al D.D.G 52/18 che nell’ultimo elenco aggiornato ed approvato con D.D.G. 731/21, che siano in possesso dei requisiti soggettivi di ordine generale, di idoneità professionale ed economico-finanziari tecnico-professionale e che: • non versino in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art.80 del Codice degli Appalti; • non siano incorsi nei divieti o nelle violazioni richiamate all’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/01 ed ss.mm.ii. o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione; • procedano all’accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità in quanto causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della L. 190/2012 e del comma 3 dell’art. 83 bis del D.Lgs. 159/11 ed ss.mm.ii.. Si ricorda che: • ai sensi del comma 5 del succitato articolo 80, l’esclusione è disposta in ogni momento della procedura, qualora risulti che l’operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 del succitato articolo 80; • ai sensi del comma 7 del succitato articolo, l’operatore economico che si trovi nelle situazioni di cui al comma 1 dell’art. 80, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto partecipante e/o affidatario, ai sensi dell’art.24 c.5 del D.Lgs 50/2016, l’incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di manifestazione di interesse e confermati in sede di presentazione dell...
OPERATORI ECONOMICI AMMESSI. 7.1. Possono richiedere l’iscrizione all’Albo Fornitori i seguenti soggetti:
OPERATORI ECONOMICI AMMESSI. LOTTO 1: Operatori economici ammessi LOTTO 2: Operatori economici ammessi LOTTO 3:
OPERATORI ECONOMICI AMMESSI. (Artt. 45, 47 e 48 DEL D.LGS.VO 50/2016 7 Soggetti ammessi alla partecipazione 7 Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici: 8
OPERATORI ECONOMICI AMMESSI. Potranno partecipare alla presente procedura gli operatori economici in possesso, alla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, della necessaria abilitazione alla Categoria merceologica “Servizi di informazione, comunicazione e marketing” del Bando Servizi. Gli operatori economici potranno presentare offerta in proprio o in Raggruppamento Temporaneo di Imprese (di seguito RTI) o Consorzio ordinario, costituito o costituendo ai sensi dell’art. 48 del Codice, con altri operatori abilitati nel Mercato della Pubblica Amministrazione. Per la partecipazione di impresa aderente al Contratto di Rete (c.d. Rete d’imprese) si rinvia, per quanto compatibile, alle disposizioni previste per i RTI. La partecipazione della Rete d’imprese dovrà comunque rispettare quanto previsto dal ANAC con Determinazione n.3 del 23.04.2013. È fatto divieto all’operatore economico di partecipare alla procedura in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (RTI/Consorzio) ovvero di partecipare in più di un RTI o Consorzio, pena l’esclusione dalla procedura dell’Impresa e dei RTI/ Consorzi ai quali partecipa.
OPERATORI ECONOMICI AMMESSI. IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA, COSTITUITI O DA COSTITUIRE 5 Art. 5 – Requisiti di partecipazione 10 Art. 6 – Avvalimento 13 Art. 7 - Subappalto 14
OPERATORI ECONOMICI AMMESSI. LOTTO 3:

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).