Operazioni di collaudo Clausole campione

Operazioni di collaudo. Entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo alla data di consegna ed installazione, salvo diverso accordo con la stazione appaltante, le apparecchiature fornite dall’aggiudicatario dovranno essere sottoposte alle operazioni di collaudo, che verranno eseguite secondo le procedure adottate dalle varie Aree socio sanitarie. Per l’ipotesi in cui le operazioni di collaudo non possano essere eseguite per fatti dipendenti dall’Amministrazione, le Aree Socio sanitarie ordinanti concorderanno una nuova data con l’aggiudicatario per l’espletamento delle relative operazioni. Le operazioni di collaudo avranno ad oggetto tutti i beni compresi nella fornitura, inclusi tutti i dispositivi accessori ed i software installati. Tali operazioni potranno consistere nelle seguenti attività: - verifica circa la corrispondenza tra quanto indicato nell’offerta tecnica e nell’ordinativo di fornitura emesso dalla Stazione appaltante e quanto installato dal Fornitore; - accertamento della presenza di tutte le componenti dell’apparecchiatura, ivi compresi i software; - verifica della conformità dei requisiti tecnici delle apparecchiature rispetto ai requisiti e caratteristiche tecniche previsti dalle norme di legge, ai requisiti minimi richiesti nel presente Capitolato tecnico ed ai requisiti dichiarati e rilevati nell’offerta tecnica formulata in gara; - nell'accertamento delle corrette condizioni di funzionamento delle apparecchiature sulla scorta di tutte le prove funzionali stabilite per tali apparecchiature nei manuali tecnici del Fornitore, con prove di funzionamento sia hardware che software, mediante dimostrazioni effettuate dai tecnici del Fornitore; - nella esecuzione delle verifiche di sicurezza elettrica secondo le norme CEI generali e particolari di riferimento, che a discrezione della ASSL Cagliari potranno essere eseguite, in alternativa, da tecnici di sua fiducia. L’aggiudicatario dovrà produrre in sede di collaudo: ✓ la certificazione dell'azienda di produzione attestante la data di fabbricazione, il numero di matricola progressivo e le dichiarazioni di conformità attestanti la rispondenza dell'Apparecchiatura fornita alla direttiva 93/42/EEC (e - successive modifiche/integrazioni) e alle vigenti norme di sicurezza CEI; ✓ la CND e il Numero di Repertorio dei Dispositivi Medici. Il fornitore aggiudicatario dovrà procurare, con oneri integralmente a proprio carico, gli eventuali dispositivi, attrezzature e oggetti test che dovessero ...
Operazioni di collaudo. La verifica della buona esecuzione di un lavoro è effettuata attraverso gli accertamenti, i saggi ed i riscontri che l’organo di collaudo giudica necessari sotto il profilo quantitativo, qualitativo e temporale (fermo restando l’obbligo di redigere il relativo Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione) nei termini di cui all’art. 76.
Operazioni di collaudo. Alla consegna della fornitura, si provvederà al relativo collaudo, la cui data verrà stabilita dal Servizio Gestione del Verde Pubblico ma che, comunque, dovrà essere effettuato entro dieci giorni dalla consegna per accertare che la fornitura sia conforme a tutte le caratteristiche ed ai requisiti stabiliti. L’aggiudicatario dovrà mettere a disposizione del collaudatore gli operai e i mezzi d’opera che gli vengono richiesti per eseguire le operazioni di riscontro e, in generale, tutte quelle operazioni che si ravvisano necessarie dal collaudatore; dovrà inoltre tempestivamente informare il Servizio Gestione del Verde Pubblico della data di consegna. Le operazioni di collaudo saranno effettuate da apposita commissione, nominata dal Dirigente del Servizio. Ove la fornitura non risponda ai requisiti previsti sarà rifiutata in sede di collaudo. Se dall’esame della fornitura, la stessa dovesse risultare migliore per idoneità, funzionalità e caratteristiche tecniche di quelle prescritte, ove se ne ravvisi l’opportunità, potrà venire accettata ai prezzi di aggiudicazione. La commissione, ove lo ritenga opportuno, potrà valersi, di volta in volta, di altri tecnici di sua fiducia. La fornitura, o parte di essa, eventualmente rifiutata al collaudo perché non rispondente alle condizioni fissate, dovrà essere ritirata entro sei giorni dalla data del collaudo stesso, e sostituita con altra idonea e pienamente rispondente alle caratteristiche richieste. Qualora la stessa fornitura non venisse tempestivamente ritirata, il Servizio Gestione del Verde Pubblico non risponderà della sua perdita o deterioramento durante la temporanea custodia. L’aggiudicatario potrà assistere o farsi rappresentare da persone appositamente delegate alle operazioni di collaudo.
Operazioni di collaudo. 1) La verifica della buona esecuzione di un lavoro è effettuata attraverso gli accertamenti, i saggi ed i riscontri che l’organo di collaudo giudica necessari sotto il profilo quantitativo, qualitativo e temporale (fermo restando l’obbligo di redigere il relativo Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione) nei termini di cui all’art. 54. 2) All’organo di collaudo è riconosciuta la più totale libertà di procedere ad ogni verifica esso ritenga opportuna per il rilascio del Certificato di Collaudo (o il Certificato di Regolare Esecuzione), tuttavia, oltre alle altre prove e ai sondaggi già previsti come obbligatori dal presente capitolato e negli altri elaborati progettuali, può ordinare a sua insindacabile giudizio ulteriori prove e/o accertamenti sui materiali, sulle lavorazioni e/o sugli impianti. 3) Ultimate le operazioni di verifica sulla accettabilità dei lavori, l’organo di collaudo, qualora ritenga collaudabile l’opera provvede senza indugio ad emettere il Certificato di Collaudo (o il Certificato di Regolare Esecuzione) con i contenuti di cui all’art. 229 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 4) Se l’organo di collaudo riscontra difetti e mancanze nell’esecuzione dell’opera tali da non poter rilasciare il Certificato di Xxxxxxxx (o il Certificato di Regolare Esecuzione) si procederà a norma dell’art. 227 del
Operazioni di collaudo. Il collaudo sarà eseguito, a cadenza mensile entro il 15 di ciascun mese, presso il deposito per i foraggi indicato dalla ditta aggiudicataria, da apposita Commissione dell’Amministrazione con le modalità indicate nelle Condizioni Generali d’Oneri richiamate, in quanto applicabili. Tutti i costi del collaudo compresi quelli relativi ai danni derivanti dal collaudo stesso sono a carico della Ditta.
Operazioni di collaudo. Il collaudo sarà eseguito da apposita Commissione dell’Amministrazione con le modalità indicate nelle Condizioni Generali d’Oneri richiamate, in quanto applicabili. Tutti i costi del collaudo compresi quelli relativi ai danni derivanti dal collaudo stesso sono a carico dell’Impresa. Nel caso in cui il collaudo risulti negativo o, per cause imputabili all’Impresa, non possa essere effettuato alla data convenuta, le eventuali spese di viaggio, di vitto e di pernottamento del personale dell’Amministrazione resteranno a carico dell‘Impresa fornitrice.
Operazioni di collaudo. Nel corso del Progetto è programmata l’esecuzione di due collaudi, rispettivamente al temine della prima e terza fase. Le operazioni di collaudo saranno eseguite da una specifica Commissione, a tal fine designata formalmente dall’Amministrazione, che dovrà verificare la piena funzionalità del Sistema GUS-N e la sua corrispondenza ai requisiti imposti. In generale, per dare avvio alle operazioni di collaudo, l’Amministrazione dovrà ricevere da parte del Fornitore una formale comunicazione di “approntamento al collaudo”, approvata preventivamente dai DEC, che in tal modo attesteranno la fornitura di tutto quanto necessario alla sua corretta esecuzione (Piano dei Test Funzionali, Descrizione dell’Ambiente di Sistema, Risultanze Test di carico, etc.). Si precisa che nel corso del collaudo, la Commissione avrà la facoltà di eseguire verifiche anche differenti da quanto indicato nella documentazione fornitagli a supporto. Inoltre, per facilitare le operazioni di collaudo, la Commissione potrà richiedere la presenza dei DEC e di personale inviato dal Fornitore.
Operazioni di collaudo. Entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo alla data di consegna ed installazione, salvo diverso accordo con la stazione appaltante, le apparecchiature fornite dall’aggiudicatario dovranno essere sottoposte alle operazioni di collaudo, che verranno eseguite dall’aggiudicatario in contradditorio con i tecnici indicati ed incaricati da ATS Sardegna, in una data all’uopo concordata con tali incaricati. Per l’ipotesi in cui le operazioni di collaudo non possano essere eseguite per fatti dipendenti dall’Amministrazione, la Stazione Appaltante concorderà una nuova data con l’aggiudicatario per l’espletamento delle relative operazioni. Le operazioni di collaudo avranno ad oggetto tutti i beni compresi nella fornitura, inclusi tutti i dispositivi accessori ed i software installati e verranno eseguite nel rispetto delle indicazioni riportate nella Direttiva dei Dispositivi Medici 93/42 CEE e ss.mm.e ii. e alle Guide CEI Applicabili:
Operazioni di collaudo. Le parti interessate compiranno sopralluoghi congiunti, e saranno completate, se non già eseguite, le prove richieste per emettere i certificati di collaudi previsti dal contratto, sia per le opere da realizzare all’interno dell’Immobile che per le opere da eseguire all’esterno del- lo stesso. L’Appaltatore metterà, a proprie spese, a disposizione dei collaudatori nominati dalla Sta- zione Appaltante tutte le attrezzature, le strumentazioni, il personale tecnico, i mezzi e la manovalanza necessaria per l’effettuazione delle prove e dei collaudi previsti.
Operazioni di collaudo. La verifica della buona esecuzione di un lavoro è effettuata attraverso gli accertamenti, i saggi ed i riscontri che l’organo di collaudo giudica necessari sotto il profilo quantitativo, qualitativo e temporale (fermo restando l’obbligo di redigere il relativo Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione nei termini di legge. All’organo di collaudo è riconosciuta la più totale libertà di procedere ad ogni verifica esso ritenga opportuna per il rilascio del Certificato di Collaudo (o il Certificato di Regolare Esecuzione). Fra le operazioni di collaudo rientrano ed assumono particolare rilievo gli esami, le verifiche e le prove che devono effettuarsi sugli impianti.