Operazioni di collaudo. 1. La verifica della buona esecuzione di un lavoro è effettuata attraverso gli accertamenti, i saggi ed i riscontri che l’organo di collaudo giudica necessari sotto il profilo quantitativo, qualitativo e temporale (fermo restando l’obbligo di redigere il relativo Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione) nei termini di cui all’art. 76. 2. All’organo di collaudo è riconosciuta la più totale libertà di procedere ad ogni verifica esso ritenga opportuna per il rilascio del Certificato di Collaudo (o il Certificato di Regolare Esecuzione), tuttavia, oltre alle altre prove e ai sondaggi già previsti come obbligatori dal presente capitolato e negli altri elaborati progettuali, le seguenti prove e/o accertamenti sui materiali, sulle lavorazioni e/o sugli impianti devono ritenersi obbligatori: 3) IN FASE DI OPERAZIONI DI COLLAUDO FINALE: 1) 2 …………………………………………………………………………………………………………................... 3. Ultimate le operazioni di verifica sulla accettabilità dei lavori, l’organo di collaudo, qualora ritenga collaudabile l’opera provvede senza indugio ad emettere il Certificato di Xxxxxxxx (o il Certificato di Regolare Esecuzione) con i contenuti di cui all’art. 229 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 4. Se l’organo di collaudo riscontra difetti e mancanze nell’esecuzione dell’opera tali da non poter rilasciare il Certificato di Xxxxxxxx (o il Certificato di Regolare Esecuzione) si procederà a norma dell’art. 227 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 5. Il Certificato di Xxxxxxxx, in forza dell’art. 102, comma 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 229 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data della sua emissione (o in sub-ordine qualora lo stesso non sia stato rilasciato nei termini previsti dal presente capitolato per fatto imputabile all’organo di collaudo dal 180° giorno successivo all’ultimazione dei lavori). Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dal suddetto termine. 6. Nell’arco di tempo intercorrente tra il Collaudo provvisorio ed il Collaudo definitivo l’esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.
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Samples: Construction Contract
Operazioni di collaudo. 1. La verifica della buona esecuzione di un lavoro è effettuata attraverso gli accertamenti, i saggi ed i riscontri che l’organo di collaudo giudica necessari sotto il profilo quantitativo, qualitativo e temporale (fermo restando l’obbligo di redigere il relativo Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione) nei termini di cui all’art. 76.
2. All’organo di collaudo è riconosciuta la più totale libertà di procedere ad ogni verifica esso ritenga opportuna per il rilascio del Certificato di Collaudo (o il Certificato di Regolare Esecuzione), tuttavia, oltre alle altre prove e ai sondaggi già previsti come obbligatori dal presente capitolato e negli altri elaborati progettuali, le seguenti prove e/o accertamenti sui materiali, sulle lavorazioni e/o sugli impianti devono ritenersi obbligatori:
3) IN FASE DI OPERAZIONI DI COLLAUDO FINALE:
1) 2 …………………………………………………………………………………………………………....................
3. Ultimate le operazioni di verifica sulla accettabilità dei lavori, l’organo di collaudo, qualora ritenga collaudabile l’opera provvede senza indugio ad emettere il Certificato di Xxxxxxxx (o il Certificato di Regolare Esecuzione) con i contenuti di cui all’art. 229 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
4. Se l’organo di collaudo riscontra difetti e mancanze nell’esecuzione dell’opera tali da non poter rilasciare il Certificato di Xxxxxxxx (o il Certificato di Regolare Esecuzione) si procederà a norma dell’art. 227 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
5. Il Certificato di Xxxxxxxx, in forza dell’art. 102, comma 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 229 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data della sua emissione (o in sub-ordine qualora lo stesso non sia stato rilasciato nei termini previsti dal presente capitolato per fatto imputabile all’organo di collaudo dal 180° giorno successivo all’ultimazione dei lavori). Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dal suddetto termine.
6. Nell’arco di tempo intercorrente tra il Collaudo provvisorio ed il Collaudo definitivo l’esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Operazioni di collaudo. 1. La verifica della buona esecuzione di un lavoro è effettuata attraverso gli accertamenti, i saggi ed i riscontri che l’organo di collaudo giudica necessari sotto il profilo quantitativo, qualitativo e temporale (fermo restando l’obbligo di redigere il relativo Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione) nei termini di cui all’art. 76.
2. All’organo di collaudo è riconosciuta la più totale libertà di procedere ad ogni verifica esso ritenga opportuna per il rilascio del Certificato di Collaudo (o il Certificato di Regolare Esecuzione), tuttavia, oltre alle altre prove e ai sondaggi già previsti come obbligatori dal presente capitolato e negli altri elaborati progettuali, le seguenti prove e/o accertamenti sui materiali, sulle lavorazioni e/o sugli impianti devono ritenersi obbligatori:
3) IN FASE DI OPERAZIONI DI COLLAUDO FINALE:
1) 2 …………………………………………………………………………………………………………...................Collaudo.
3. Ultimate le operazioni di verifica sulla accettabilità dei lavori, l’organo di collaudo, qualora ritenga collaudabile l’opera provvede senza indugio ad emettere il Certificato di Xxxxxxxx (o il Certificato di Regolare Esecuzione) con i contenuti di cui all’art. 229 del d.P.R. D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
4. Se l’organo di collaudo riscontra difetti e mancanze nell’esecuzione dell’opera tali da non poter rilasciare il Certificato di Xxxxxxxx (o il Certificato di Regolare Esecuzione) si procederà a norma dell’art. 227 del d.P.R. D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
5. Il Certificato di Xxxxxxxx, in forza dell’art. 102, comma 3, 141 del D.Lgs. 18 12 aprile 20162006, n. 50 163 e dell’art. 229 del d.P.R. D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data della sua emissione (o in sub-ordine qualora lo stesso non sia stato rilasciato nei termini previsti dal presente capitolato per fatto imputabile all’organo di collaudo dal 180° giorno gi orno successivo all’ultimazione dei lavori). Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dal suddetto termine.
6. Nell’arco di tempo intercorrente tra il Collaudo provvisorio ed il Collaudo definitivo l’esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.
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Samples: Contratto d'Appalto