Pagamento dell’indennizzo. Il pagamento dell'indennizzo in contanti è eseguito dalla Società alla propria sede ovvero alla sede dell'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, sempreché sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro e non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulle cause del sinistro, il pagamento è fatto trascorso l'anzidetto termine di 30 giorni decorrente dalla data della presentazione da parte del Contraente e/o del Conduttore della prova che non ricorre il caso previsto dall’art. 23 comma 7. Se sulle somme liquidate è notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione, oppure se l’Assicurato non è in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza del pagamento alla Società, a carico di questa non decorrono interessi; la Società ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, le somme liquidate presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un Istituto di Credito a nome dell'Assicurato, con l'annotazione dei vincoli dai quali sono gravate. Le spese di quietanza sono a carico dell’Assicurato.
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Samples: Convenzione It, Convenzione Equipment, Convenzione Equipment
Pagamento dell’indennizzo. Il pagamento dell'indennizzo in contanti è eseguito dalla Società alla propria sede ovvero alla sede dell'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, sempreché sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro e non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulle cause del sinistro, il pagamento è fatto trascorso l'anzidetto termine di 30 giorni decorrente dalla data della presentazione da parte del Contraente e/o del Conduttore della prova che non ricorre il caso previsto dall’artalcuno dei casi previsti dagli artt. 23 20 comma 77 e 23. Se sulle somme liquidate è notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione, oppure se l’Assicurato non è in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza del pagamento alla Società, a carico di questa non decorrono interessi; la Società ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, le somme liquidate presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un Istituto di Credito a nome dell'Assicurato, con l'annotazione dei vincoli dai quali sono gravate. Le spese di quietanza sono a carico dell’Assicurato.
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Samples: Contratto Di Riferimento, Contratto Di Riferimento, Contratto Di Riferimento
Pagamento dell’indennizzo. Il pagamento dell'indennizzo in contanti è eseguito dalla Società Compagnia alla propria sede ovvero alla sede dell'Agenzia alla dell'Intermediario assicurativo al quale è stata assegnata la polizza, entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, sempreché sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro e non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulle cause del sinistro, il pagamento è fatto trascorso l'anzidetto termine di 30 giorni giorni, decorrente dalla data della presentazione da parte del Contraente dell'Assicurato e/o del Conduttore della prova che non ricorre il caso previsto dall’artalcuno dei casi previsti dagli artt. 23 comma 72) d) e 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Se sulle somme liquidate è notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione, oppure se l’Assicurato l'Assicurato non è in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza del pagamento alla SocietàCompagnia, a carico di questa non decorrono interessi; la Società Compagnia ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, le somme liquidate presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un Istituto di Credito a nome dell'Assicurato, con l'annotazione dei vincoli dai quali sono gravate. Le spese di quietanza sono a carico dell’Assicuratodell'Assicurato.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Convenzione Leasing Strumentale, Contratto Di Assicurazione Convenzione Leasing Strumentale, Contratto Di Assicurazione Convenzione Leasing Strumentale.
Pagamento dell’indennizzo. Il pagamento dell'indennizzo in contanti è eseguito dalla Società alla propria sede ovvero alla sede dell'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, sempreché sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro si- nistro e non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulle cause del sinistro, il pagamento è fatto trascorso l'anzidetto termine di 30 giorni decorrente dalla data della presentazione da parte del Contraente e/o del Conduttore della prova che non ricorre il caso previsto dall’artalcuno dei casi previsti dagli artt. 23 20 comma 76. e 23. Se sulle somme liquidate è notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione, oppure se l’Assicurato non è in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza del pagamento alla Società, a carico di questa non decorrono interessi; la Società ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, le somme liquidate presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un Istituto di Credito a nome dell'Assicuratodell’Assicurato, con l'annotazione dei vincoli dai quali sono gravate. Le spese di quietanza sono a carico dell’Assicurato.
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Pagamento dell’indennizzo. Il pagamento dell'indennizzo in contanti è eseguito dalla Società alla propria sede ovvero alla sede dell'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, sempreché sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro e non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulle cause del sinistro, il pagamento è fatto trascorso l'anzidetto termine di 30 giorni decorrente dalla data della presentazione da parte del Contraente e/o del Conduttore della prova che non ricorre il caso previsto dall’artalcuno dei casi previsti dagli artt. 23 20 comma 710 e 23. Se sulle somme liquidate è notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione, oppure se l’Assicurato non è in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza del pagamento alla Società, a carico di questa non decorrono interessi; la Società ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, le somme liquidate presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un Istituto di Credito a nome dell'Assicurato, con l'annotazione dei vincoli dai quali sono gravate. Le spese di quietanza sono a carico dell’Assicurato.
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Samples: Contratto Di Riferimento, Contratto Di Assistenza Tecnica Per Apparecchiature Elettriche E/O Elettroniche
Pagamento dell’indennizzo. Il pagamento dell'indennizzo in contanti è eseguito dalla Società alla propria sede ovvero alla sede dell'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, sempreché sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro e non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulle cause del sinistro, il pagamento è fatto trascorso l'anzidetto termine di 30 giorni decorrente dalla data della presentazione da parte del Contraente e/o del Conduttore della prova che non ricorre il caso previsto dall’art. 23 22 comma 7. Se sulle somme liquidate è notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione, oppure se l’Assicurato non è in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza del pagamento alla Società, a carico di questa non decorrono interessi; la Società ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, le somme liquidate presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un Istituto di Credito a nome dell'Assicurato, con l'annotazione dei vincoli dai quali sono gravate. Le spese di quietanza sono a carico dell’Assicurato.
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Pagamento dell’indennizzo. Il pagamento dell'indennizzo in contanti dell’indennizzo è eseguito dalla Società alla propria sede ovvero alla sede dell'Agenzia Sede dell’Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, entro 30 giorni dalla data dell'atto dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, sempreché semprechè sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro e non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulle cause del sinistro, il pagamento è fatto trascorso l'anzidetto l’anzidetto termine di 30 giorni decorrente dalla data della presentazione da parte del Contraente dell’Assicurato e/o del Conduttore della prova che non ricorre il caso previsto dall’artalcuno dei casi previsti dagli Artt. 18.1 – d) e 23 comma 7delle Condizioni Generali di Assicurazione. Se sulle somme liquidate è notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione, oppure se l’Assicurato non è in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza del pagamento alla Società, a carico di questa non decorrono interessi; la Società ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, le somme liquidate presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un Istituto di Credito a nome dell'Assicuratodell’Assicurato, con l'annotazione l’annotazione dei vincoli dai quali sono gravate. Le spese di quietanza sono a carico dell’Assicurato.
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Samples: Convenzione Leasing Strumentale
Pagamento dell’indennizzo. Il pagamento dell'indennizzo in contanti è eseguito dalla Società alla propria sede ovvero alla sede dell'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale ver- bale di perizia definitivo, sempreché sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro e non sia stata fatta fat- ta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulle cause del sinistro, il pagamento è fatto trascorso l'anzidetto termine di 30 giorni decorrente dalla data della presentazione da parte del Contraente e/o del Conduttore della prova che non ricorre il caso previsto dall’art. 23 21 comma 7. Se sulle somme liquidate è notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione, oppure se l’Assicurato non è in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza del pagamento alla Società, a carico di questa non decorrono interessi; la Società ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, le somme liquidate presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un Istituto di Credito a nome dell'Assicurato, con l'annotazione dei vincoli dai quali sono gravate. Le spese di quietanza sono a carico dell’Assicurato.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Copertura Di Beni Strumentali Oggetto Di Finanziamento
Pagamento dell’indennizzo. Il pagamento dell'indennizzo dell’indennizzo in contanti è eseguito dalla Società alla propria sede ovvero alla sede dell'Agenzia dell’Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, entro 30 giorni dalla data dell'atto dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, sempreché sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro e non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulle cause del sinistro, il pagamento è fatto trascorso l'anzidetto l’anzidetto termine di 30 giorni decorrente dalla data della presentazione da parte del Contraente dell’Assicurato e/o del Conduttore della prova che non ricorre il caso previsto dall’artalcuno dei casi previsti dagli artt. 23 comma 72 d) e 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Se sulle somme liquidate è notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione, oppure se l’Assicurato non è in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza del pagamento alla Società, a carico di questa non decorrono interessi; la Società ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, le somme liquidate presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un Istituto di Credito a nome dell'Assicuratodell’Assicurato, con l'annotazione l’annotazione dei vincoli dai quali sono gravate. Le spese di quietanza sono a carico dell’Assicurato.
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Samples: Convenzione
Pagamento dell’indennizzo. Il pagamento dell'indennizzo in contanti è eseguito dalla Società alla propria sede ovvero alla sede dell'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, sempreché sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro e non sia stata fatta opposizionefattaopposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulle cause del sinistro, il pagamento è fatto trascorso l'anzidetto termine di 30 giorni decorrente dalla data della presentazione da parte del Contraente e/o del Conduttore della prova che non ricorre il caso previsto dall’artdall’Art. 23 21 “Esclusioni” comma 7. Se sulle somme liquidate è notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione, oppure se l’Assicurato non è in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza del pagamento alla Società, a carico di questa non decorrono interessi; la Società ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, le somme liquidate presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un Istituto di Credito a nome dell'Assicurato, con l'annotazione dei vincoli dai quali sono gravate. Le spese di quietanza sono a carico dell’Assicurato.
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Samples: bnlleasing.it
Pagamento dell’indennizzo. Il pagamento dell'indennizzo in contanti è eseguito dalla Società alla propria sede ovvero alla sede dell'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale ver- bale di perizia definitivo, sempreché sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro e non sia stata fatta fat- ta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulle cause del sinistro, il pagamento è fatto trascorso l'anzidetto termine di 30 giorni decorrente dalla data della presentazione da parte del Contraente e/o del Conduttore della prova che non ricorre il caso previsto dall’art. 23 21 comma 76. Se sulle somme liquidate è notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione, oppure se l’Assicurato non è in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza del pagamento alla Società, a carico di questa non decorrono interessi; la Società ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, le somme liquidate presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un Istituto di Credito a nome dell'Assicurato, con l'annotazione dei vincoli dai quali sono gravate. Le spese di quietanza sono a carico dell’Assicurato.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Copertura Di Beni Strumentali Oggetto Di Finanziamento
Pagamento dell’indennizzo. Il pagamento dell'indennizzo in contanti è eseguito dalla Società alla propria sede ovvero alla sede dell'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale ver- bale di perizia definitivo, sempreché sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro e non sia stata fatta fat- ta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulle cause del sinistro, il pagamento è fatto trascorso l'anzidetto termine di 30 giorni decorrente dalla data della presentazione da parte del Contraente e/o del Conduttore della prova che non ricorre il caso previsto alcuno dei casi previsti dall’art. 23 20 comma 77 e 8. Se sulle somme liquidate è notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione, oppure se l’Assicurato non è in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza del pagamento alla Società, a carico di questa non decorrono interessi; la Società ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, le somme liquidate presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un Istituto di Credito a nome dell'Assicurato, con l'annotazione dei vincoli dai quali sono gravate. Le spese di quietanza sono a carico dell’Assicurato.
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Samples: Contratto Di Riferimento
Pagamento dell’indennizzo. Il pagamento dell'indennizzo dell’indennizzo in contanti è eseguito dalla Società alla propria sede ovvero alla sede dell'Agenzia dell’agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, entro 30 giorni dalla data dell'atto dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, sempreché semprechè sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro e non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria giudiziale sulle cause del sinistro, il pagamento è fatto trascorso l'anzidetto l’anzidetto termine di 30 giorni giorni, decorrente dalla data della presentazione da parte del Contraente e/o del Conduttore dell’Assicurato della prova che non ricorre il caso previsto dall’artalcuno dei casi previsti dagli artt. 23 comma 72) d) e 5) delle Condizioni Generali di Assicurazione. Se sulle somme liquidate è notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione, oppure se l’Assicurato e il Contraente non è sono in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza del pagamento alla Società, a carico di questa non decorrono interessi; la Società ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, le somme liquidate presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un Istituto di Credito a nome dell'Assicuratodell’Assicurato, con l'annotazione l’annotazione dei vincoli dai quali sono gravate. Le spese di quietanza sono a carico dell’Assicurato.. POLIZZA LEASING BENI STRUMENTALI
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