Paghe base nazionali Clausole campione

Paghe base nazionali. La determinazione della paga base nazionale è contenuta nelle tabelle allegate al presente CCNL.
Paghe base nazionali. 1) La determinazione delle paghe base nazionali sono quelle allegate alle lettere A, B del presente CCNL Le parti, vista l’importanza che riveste il presente C.C.N.L., si incontreranno alla scadenza del Biennio economico per gli eventuali adeguamenti Salariali.
Paghe base nazionali. Il trattamento economico dei lavoratori di cui al presente contratto dovrà sempre comprendere: a) paga base; b) indennità di contingenza all’1/11/91; c) Elemento distinto della retribuzione (EDR) Nel caso di corresponsione di retribuzione in natura, vitto e/o alloggio, i contratti integrativi prevederanno i singoli valori di computo. Il trattamento economico sarà regolato come segue: I minimi di cui sopra sono riferiti ad una prestazione di lavoro di 173 ore mensili e sono comprensivi della contingenza maturata al 31.1.1977. La quota oraria si ricava dividendo le retribuzioni per 173. Resta inteso che, a decorrere dalle retribuzioni del mese di agosto 2005, l’indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata. A livello provinciale o regionale le retribuzioni di fatto percepite nelle province dai singoli lavoratori e superiori ai minimi nazionali saranno riproporzionate dividendo l’ammontare comunque derivante percepito mensilmente depurato delle incidenze per le varie maggiorazioni straordinarie, notturne e festive, per le ore di lavoro effettivamente prestate nel mese. In sede locale ci si accorderà per la razionale regolamentazione delle eventuali “differenze salariali residue” in più rispetto alla tabella di cui sopra. A titolo di chiarimento, si precisa che le suddette paghe base nazionali sono comprensive degli aumenti salariali che sono stati definiti nelle seguenti misure e con le seguenti decorrenze, a tutto il personale qualificato: Gli aumenti salariali di cui al presente articolo possono essere assorbiti, fino a concorrenza, da eventuali elementi retributivi concessi con clausole espresse di assorbimento ovvero a titolo di acconto o di anticipazione sul presente contratto.
Paghe base nazionali. 1) La determinazione delle paghe base nazionali sono quelle allegate alle lettere A, B del presente CCNL.
Paghe base nazionali. Il trattamento economico dei lavoratori di cui al presente contratto dovrà sempre comprendere: a) paga base; b) indennità di contingenza all’1/11/91. Nel caso di corresponsione di retribuzione in natura, vitto e/o alloggio, i contratti integrativi prevederanno i singoli valori di computo. Il trattamento economico sarà regolato come segue: PAGHE BASE NAZIONALI dall’1.6.2000 dall’1.3.2001 parametro Tabella gruppo A A1 Super 1.351.000 1.390.000 193 A1 1.189.000 1.223.000 170 A2 1.049.000 1.079.000 149 A3 890.000 916.000 128 A4 792.000 815.000 113 Tabella gruppo B B1 1.311.000 1.349.000 188 B2 886.000 911.000 126 B3 786.000 809.000 112 B4 697.000 717.000 100 I minimi di cui sopra sono riferiti ad una prestazione di lavoro di 173 ore mensili e sono comprensivi della contingenza maturata al 31.1.1977. La quota oraria si ricava dividendo le retribuzioni per 173. Resta inteso che, a decorrere dalle retribuzioni del mese di giugno 2000, l’indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata. A livello provinciale o regionale le retribuzioni di fatto percepite nelle province dai singoli lavoratori e superiori ai minimi nazionali saranno riproporzionate dividendo l’ammontare comunque derivante percepito mensilmente depurato delle incidenze per le varie maggiorazioni straordinarie, notturne e festive, per le ore di lavoro effettivamente prestate nel mese. In sede locale ci si accorderà per la razionale regolamentazione delle eventuali "differenze salariali residue" in più rispetto alla tabella di cui sopra. A titolo di chiarimento, si precisa che le suddette paghe base nazionali sono comprensive degli aumenti salariali che sono stati definiti nelle seguenti misure e con le seguenti decorrenze, a tutto il personale qualificato: dall’1.6.2000 dall’1.3.2001 Totale Tabella gruppo A A1 Super 40.000 39.000 79.000 A1 36.000 34.000 70.000 A2 31.000 30.000 61.000 A3 27.000 26.000 53.000 A4 24.000 23.000 47.000 Tabella gruppo B B1 39.000 38.000 77.000 B2 26.000 25.000 51.000 B3 24.000 23.000 47.000 B4 21.000 20.000 41.000 Gli aumenti salariali di cui al presente articolo possono essere assorbiti, fino a concorrenza, da eventuali elementi retributivi concessi con clausole espresse di assorbimento ovvero a titolo di acconto o di anticipazione sul presente contratto.
Paghe base nazionali. (panifici industriali)
Paghe base nazionali. 1) I minimi paga nazionali sono quelle allegate alle lettere indicati negli allegati A, e B del presente CCNL
Paghe base nazionali. (panifici artigianali)

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  • Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità previste nel presente disciplinare. a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei; c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

  • REGOLE DI CONDOTTA PER L’UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.