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PARTI DEL CONTRATTO Clausole campione

PARTI DEL CONTRATTOIl presente Contratto di erogazione di energia elettrica in regime di salvaguardia è stipulato tra EXERGIA S.p.A. con sede legale in Via Orrigoni n. 8 – 00000 Xxxxxx, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Varese, C.F. e P. IVA 02711220125 (di seguito per brevità “EXERGIA”) e il Cliente che secondo la normativa attualmente in vigore è soggetto al mercato di salvaguardia (di seguito denominato per brevità “Cliente”). EXERGIA ha partecipato alla procedura concorsuale per l’individuazione dell’esercente il servizio di salvaguardia per il periodo intercorrente tra il 1 maggio 2008 e il 31 dicembre 2008, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge n. 125/07 e all’esito della detta procedura è risultata aggiudicataria del relativo servizio di salvaguardia per le seguenti Aree Territoriali: Piemonte, Valle D’Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino Alto-Adige, Veneto, Friuli Venezia-Giulia ed Xxxxxx Xxxxxxx. EXERGIA e il Cliente saranno di seguito anche denominati singolarmente “Parte” e congiuntamente “Parti”.
PARTI DEL CONTRATTO. Silk Road Fund Co., Ltd., società di diritto cinese con sede legale in Beijing (Repubblica Popolare Cinese), X000-X000, Xxxxxxx International Finance Xxxxxx Xxxxx X, 0 Xxxxxxxxx Xxxxxx, distretto di Xicheng, iscritta presso il registro dell’Amministrazione Statale dell’Industria e del Commercio della Repubblica Popolare Cinese al n. 91100000717845609W; - China National Tire & Rubber Corporation, Ltd., società di diritto cinese con sede legale in Beijing (Repubblica Popolare Cinese), Xx. 00 Xxxx Xxxxxxxxx Xxxx, distretto di Haidian, iscritta presso il registro dell’Amministrazione Statale dell’Industria e del Commercio della Repubblica Popolare Cinese al n. 100000000008065, società controllata da CC. Il Contratto ha ad oggetto le Azioni SRF Oggetto di Concerto, che rappresentano il 5% del capitale dell’Emittente e saranno detenute da SRF dopo l’Assegnazione SPV Lux. Ai sensi del Contratto, in relazione alle Azioni SRF Oggetto di Concerto, SRF ha assunto (i) un impegno di lock-up; e (ii) un impegno a votare nelle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Emittente secondo le indicazioni di CNRC. Le parti hanno inoltre assunto l’impegno a non effettuare acquisti di azioni Pirelli e a non sottoscrivere accordi che possano far sorgere in capo alle parti l’obbligo di promuovere un’offerta di acquisto obbligatoria sulle azioni Pirelli.
PARTI DEL CONTRATTO. Parties to the Contract Il presente Contratto è stipulato da e tra: This Contract is entered into by and between: PPRO Financial Ltd, a company incorporated in England and Wales (company number 07653641) whose registered office is at 00 Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxx XX0X 0XX, Xxxxxxx (hereinafter referred to as “PPRO”); PPRO Payment Services S.A., a public limited company incorporated in Luxembourg (commercial register no. B235925) with its registered office at 00 Xxx xx Xxxxxxxx, Luxembourg, 1255, Luxembourg ("PPRO LU"); and (Hereinafter referred to as “Contractual Partner”) (Hereinafter collectively referred to as “Contractual Parties”).
PARTI DEL CONTRATTO. L’accordo si realizza tra due o più parti: ogni parte rappresenta un autonomo centro di interessi.
PARTI DEL CONTRATTO. 2.1 Per parte venditrice si intende la società MARZORATI SISTEMI DI TRASMISSIONE S.R.L., di seguito detta MARZORATI. 2.2 Per parte acquirente, di seguito detta CLIENTE, si intende ogni persona fisica o giuridica che acquisti o intenda acquistare prodotti da MARZORATI. Per
PARTI DEL CONTRATTO. 1. Il presente contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale (di seguito il “Contratto”) è stipulato tra Acea Energia S.p.A., con sede legale in p. le Ostiense, 2 00154 Roma, C.F. e X. XXX 00000000000, XXXXX XX 4901236/2002 - REA 1024226, (di seguito, per brevità, “Fornitore”) ed il cliente finale domestico ovvero non domestico (alimentato in bassa tensione o con consumi di gas naturale complessivamente non superiori a 200.000 Smc/anno), soggetto al Codice di condotta commerciale (Allegato A alla delibera 8 luglio 2010 – ARG/com 104/10), (di seguito il “Cliente” e al plurale i “Clienti”), così come identificato nella proposta contrattuale da questi accettata attraverso le modalità di adesione descritte all’articolo 3 che segue (di seguito “Proposta di Contratto” o anche “PDC”). Acea Energia e il Cliente potranno essere di seguito congiuntamente denominati “Parti” ovvero, singolarmente, “Parte” 2. Tutti i riferimenti normativi citati nel Contratto e nei suoi allegati, sono da intendersi aggiornati alle eventuali successive modifiche ed integrazioni e sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Tutte le delibere dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito “ARERA”) sono da intendersi aggiornate alle eventuali successive modifiche ed integrazioni e sono consultabili sul sito xxx.xxxxx.xx 3. Il contratto di fornitura energia elettrica e/o di gas naturale con i suoi allegati, di seguito elencati, è aggiornato al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 21 febbraio 2014 n. 21, e al decreto legislativo 9 aprile 2003 n. 70 e s.m.i. (recante disposizioni sul commercio elettronico). 4. Nei confronti dei Clienti finali che rivestano anche la qualifica di Consumatori ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a), del Codice del Consumo trovano applicazione, in quanto compatibili, i diritti e le garanzie previste dal Capo I del Titolo III della Parte III del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 21 febbraio 2014 n. 21.
PARTI DEL CONTRATTO. 1.1. Per parte Xxxxxxxxxx s’intende la società fornitrice dei materiali oggetto della fornitura, che emetterà fattura per gli stessi materiali. 1.2. Per parte Acquirente s’intende l’intestatario delle fatture concernenti i materiali di cui si tratta. 1.3. Le clausole delle presenti Condizioni generali di Xxxxxxx hanno efficacia per tutti i contratti che saranno stipulati dalle parti dal momento della sottoscrizione, o della venuta a conoscenza delle stesse, a tempo indeterminato salvo l’espressa facoltà di disdetta con termine di preavviso di giorni 30 alla controparte.
PARTI DEL CONTRATTO. Per parte venditrice s’intende la società fornitrice dei materiali e/o prodotti oggetto della fornitura, che emetterà fattura per gli stessi materiali. Per parte acquirente s’intende l’intestatario delle fatture concernenti i materiali di cui si tratta.
PARTI DEL CONTRATTO. 1. Il diritto comune europeo della vendita può applicarsi ai soli contratti in cui il venditore di beni o il fornitore di contenuto digitale sia un professionista. Nei contratti in cui tutte le parti sono professionisti, il diritto comune europeo della vendita può applicarsi quando almeno una parte sia una piccola o media impresa (PMI). 2. Ai fini del presente regolamento, è una PMI il professionista che: (a) occupa meno di 250 persone, e (b) ha un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 43 milioni di euro o, per una PMI che ha la residenza abituale in uno Stato membro la cui valuta non è l'euro o in un paese terzo, a un importo equivalente nella valuta di quello Stato membro o quel paese terzo.
PARTI DEL CONTRATTO. Per Xxxxxxxxx s’intende la società fornitrice dei materiali oggetto della fornitura, che emetterà fattura per gli stessi materiali. Per Acquirente s’intende l’intestatario delle fatture concernenti i materiali di cui si tratta.