Particolari condizioni di esecuzione. II.27.1 Al contratto di appalto si applicano le particolari condizioni di esecuzione eventualmente previste, ai sensi dell’art. 100 del Codice, dalla lex specialis di gara. II.27.2 Ove espressamente previsto dalla medesima lex specialis, al contratto di appalto si applicano le clausole pattizie di cui al Patto d’Integrità approvato dall’Istituto, attualmente con Delibera del Direttore Generale n. 7/2014, documento allegato al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e allegato alla documentazione di gara. II.27.3 Le condizioni di cui ai precedenti paragrafi, ove previste, sono espressamente accettate in sede di offerta dall’appaltatore senza riserva alcuna.
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