Common use of Passi carrabili Clause in Contracts

Passi carrabili. 1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata. 2. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un’area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell’area pubblica antistante. L’accesso a raso è soggetto all’applicazione del canone nel caso in cui il Comune, su espressa richiesta del proprietario e previo rilascio di apposito cartello segnaletico, conceda il divieto di sosta indiscriminata sull’area antistante l’accesso medesimo. In tale ipotesi la superficie di riferimento per il calcolo del canone è determinata con gli stessi criteri di cui all’ art. 23 c. 7. 3. Non danno luogo ad applicazione del canone le semplici coperture di aree con il manto bituminoso o la sistemazione di aree antistanti gli accessi con materiale ghiaioso o di altro genere, in quanto dette opere attengono alla sistemazione del fondo stradale e non integrano il concetto di manufatto come innanzi definito. Non danno, altresì luogo ad applicazione del canone le coperture di fossi o di canali lungo le strade quando tali manufatti, nella sostanza, rappresentano un'opera di pubblico interesse, essendo costruiti per il vantaggio della collettività; sono, invece, assoggettabili come passi carrabili le coperture di fossi o di canali, effettuate solo con riferimento a specifiche unità immobiliari, allo scopo di facilitare l'accesso dei veicoli alle stesse. Sono ancora da ritenersi tassabili come passi carrabili quei manufatti costituiti dal semplice smusso dei marciapiedi. 4. Nuovi accessi e passi carrabili possono essere previsti previo accertamento dello stato dei luoghi e rilascio di apposita autorizzazione/concessione da parte del competente Ufficio con scadenza il 31/12 del nono anno successivo alla data di rilascio dell’autorizzazione. 5. L'autorizzazione è rilasciata entro il termine del procedimento stabilito in 45 giorni. I pareri necessari sono ritenuti acquisiti trascorso il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta. I passi carrabili devono essere individuati con apposito segnale di divieto di sosta, recante il numero di autorizzazione. 6. I titolari di autorizzazione alla collocazione del segnale di divieto di sosta sono soggetti al pagamento del canone. 7. Ove non vi sia più interesse ad utilizzare l’accesso carrabile può esserne avanzata richiesta all’amministrazione di abolizione. Le spese di messa in pristino dell’assetto stradale ove necessario sono a carico del richiedente

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Samples: Regolamento Comunale

Passi carrabili. 1. Sono considerati L’apertura di nuovi passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni carrabili, la regolarizzazione e la trasformazione di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi oquelli esistenti su tutte le strade all’interno del Centro abitato del Capoluogo nonché su tutte le strade comunali dentro e fuori i centri abitai, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privataè soggetta a concessione ai sensi delle presenti norme. 2. Per accesso le strade di proprietà degli altri Enti che attraversano centri abitati delle località o frazioni del Comune ed aventi popolazione inferiore a raso si intende qualsiasi accesso ad una stradadiecimila abitanti, a un fondo o ad un’area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell’area pubblica antistante. L’accesso a raso è soggetto all’applicazione del canone nel caso in cui il Comune, su espressa richiesta del proprietario e previo rilascio di apposito cartello segnaletico, conceda il divieto di sosta indiscriminata sull’area antistante l’accesso medesimo. In tale ipotesi la superficie di riferimento per il calcolo del canone è determinata con gli stessi criteri le concessioni di cui all’ art. 23 c. 7al comma 1 sono rilasciate dal Comune in seguito a nulla osta da parte dell’Ente proprietario della strada. 3. Non danno luogo ad applicazione del canone le semplici coperture Le concessioni di aree con il manto bituminoso o la sistemazione di aree antistanti gli accessi con materiale ghiaioso o di altro generecui ai commi precedenti hanno validità decennale e sono rinnovate alla scadenza, in quanto dette opere attengono alla sistemazione del fondo stradale e non integrano il concetto seguito a presentazione di manufatto come innanzi definito. Non danno, altresì luogo ad applicazione del canone le coperture di fossi o di canali lungo le strade quando tali manufatti, nella sostanza, rappresentano un'opera di pubblico interesse, essendo costruiti per il vantaggio della collettività; sono, invece, assoggettabili come passi carrabili le coperture di fossi o di canali, effettuate solo con riferimento a specifiche unità immobiliari, allo scopo di facilitare l'accesso dei veicoli alle stesse. Sono ancora istanza da ritenersi tassabili come passi carrabili quei manufatti costituiti dal semplice smusso dei marciapiediparte dell’avente titolo. 4. Nuovi accessi e I passi carrabili possono essere previsti previo accertamento dello stato dei luoghi e rilascio di apposita autorizzazione/concessione da parte del competente Ufficio con scadenza il 31/12 del nono anno successivo esistenti alla data di rilascio dell’autorizzazioneentrata in vigore del presente regolamento, intesi per esistenti quelli: - che hanno concessione di occupazione suolo pubblico; - che hanno autorizzazione di passo carrabile; - che sono a ruolo presso l’ufficio Tributi (inteso come pagamento del canone); - che hanno effettuato modifiche del suolo pubblico; - dovranno essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni tecniche del Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione, entro il 31.12.2007, dopo la quale si provvederà al controllo da parte degli uffici addetti. 5. L'autorizzazione è rilasciata entro il termine del procedimento stabilito in 45 giorni. I pareri necessari sono ritenuti acquisiti trascorso il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta. I passi carrabili devono di nuova costruzione dovranno possedere i requisiti richiesti dalla normativa vigente. Per quelli esistenti da regolarizzare, potrà essere individuati ammessa una distanza dalla intersezioni fino a metri sei all’interno delle strade del capoluogo e delle frazioni fino a metri quattro all’interno delle strade facenti parte della zona a traffico limitato del centro storico di Pontedera. In casi eccezionali di riconosciuta impossibilità di adeguamento alle distanze di cui sopra, potranno essere ammesse distanze inferiori, a condizione che siano garantite le condizioni di sicurezza della circolazione anche con apposito segnale la previsione di divieto particolari accorgimenti quali la segnalazione di sosta, recante il numero pericolo e arretramento del cancello di autorizzazionealmeno cinque metri dal filo stradale oppure adozione di sistemi alternativi automatizzati. 6. I titolari Ai fini dell’applicazione di autorizzazione quanto previsto dall’ultimo capoverso del comma quattro dell’articolo 46 del D.P.R. 495/1992, relativamente alla collocazione possibilità di deroga dall’obbligo di arretramento dei cancelli e dall’utilizzo dei sistemi alternativi, sono da ritenersi strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato tutte quelle escluse dall’elenco di cui all’allegato “A1” del segnale di divieto di sosta sono soggetti al pagamento del canonepresente regolamento. 7. Ove non vi sia più interesse ad utilizzare l’accesso carrabile può esserne avanzata richiesta all’amministrazione di abolizione. Le spese di messa in pristino dell’assetto stradale ove necessario sono a carico del richiedente

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Samples: Regolamento Per La Disciplina Delle Richieste E Delle Concessioni E/O Autorizzazioni Per Occupazione Di Suolo Pubblico Comunale

Passi carrabili. 1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata. 2. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un’area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell’area pubblica antistante. L’accesso a raso è soggetto all’applicazione del canone nel caso in cui il Comune, su espressa richiesta del proprietario e previo rilascio di apposito cartello segnaletico, conceda il divieto di sosta indiscriminata sull’area antistante l’accesso medesimo. In tale ipotesi la superficie di riferimento per il calcolo del canone è determinata con gli stessi criteri di cui all’ art. 23 c. 7al comma precedente. 3. Non danno luogo ad applicazione del canone le semplici coperture di aree con il manto bituminoso o la sistemazione di aree antistanti gli accessi con materiale ghiaioso o di altro genere, in quanto dette opere che attengono alla sistemazione del fondo stradale e non integrano il concetto di manufatto come innanzi definito. Non danno, altresì luogo ad applicazione del canone le coperture di fossi o di canali lungo le strade quando tali manufatti, nella sostanza, rappresentano un'opera di pubblico interesse, essendo costruiti per il vantaggio della collettività; sono, invece, assoggettabili come passi carrabili le coperture di fossi o di canali, effettuate solo con riferimento a specifiche unità immobiliari, allo scopo di facilitare l'accesso dei veicoli alle stesse. Sono ancora da ritenersi tassabili come passi carrabili quei manufatti costituiti dal semplice smusso dei marciapiedi. 4. Nuovi accessi e passi carrabili possono essere previsti previo accertamento dello stato dei luoghi e rilascio di apposita autorizzazione/concessione da parte del competente Ufficio con scadenza il 31/12 del nono anno successivo alla data di rilascio dell’autorizzazione. 5. L'autorizzazione è rilasciata entro il termine del procedimento stabilito in 45 giorni. I pareri necessari sono ritenuti acquisiti trascorso il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta. I passi carrabili devono essere individuati con apposito segnale di divieto di sosta, recante il numero di autorizzazione. 6. I titolari di autorizzazione alla collocazione del segnale di divieto di sosta sono soggetti al pagamento del canone. 75. Ove non vi sia più interesse ad utilizzare l’accesso carrabile può esserne avanzata richiesta all’amministrazione di abolizione. Le spese di messa in pristino dell’assetto stradale ove necessario sono a carico del richiedente

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Samples: Regolamento Comunale

Passi carrabili. 1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata. 2. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un’area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell’area pubblica antistante. L’accesso a raso è soggetto all’applicazione del canone nel caso in cui il Comune, su espressa richiesta del proprietario e previo rilascio di apposito cartello segnaletico, conceda il divieto di sosta indiscriminata sull’area antistante l’accesso medesimo. In tale ipotesi la superficie di riferimento per il calcolo del canone è determinata con gli stessi criteri di cui all’ art. 23 c. 7al comma precedente. 3. Non danno luogo ad applicazione del canone le semplici coperture di aree con il manto bituminoso o la sistemazione di aree antistanti gli accessi con materiale ghiaioso o di altro genere, in quanto dette opere attengono alla sistemazione del fondo stradale e non integrano il concetto di manufatto come innanzi definito. Non danno, altresì luogo ad applicazione del canone le coperture di fossi o di canali lungo le strade quando tali manufatti, nella sostanza, rappresentano un'opera di pubblico interesse, essendo costruiti per il vantaggio della collettività; sono, invece, assoggettabili come passi carrabili le coperture di fossi o di canali, effettuate solo con riferimento a specifiche unità immobiliari, allo scopo di facilitare l'accesso dei veicoli alle stesse. Sono ancora da ritenersi tassabili come passi carrabili quei manufatti costituiti dal semplice smusso dei marciapiedi. 4. Nuovi accessi e passi carrabili possono essere previsti previo accertamento dello stato dei luoghi e rilascio di apposita autorizzazione/concessione da parte del competente Ufficio con scadenza il 31/12 del nono anno successivo alla data di rilascio dell’autorizzazione. 5. L'autorizzazione è rilasciata entro il termine del procedimento stabilito in 45 giorni. I pareri necessari sono ritenuti acquisiti trascorso il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta. I passi carrabili devono essere individuati con apposito segnale di divieto di sosta, recante il numero di autorizzazione. 6. I titolari di autorizzazione alla collocazione del segnale di divieto di sosta sono soggetti al pagamento del canone. 74. Ove non vi sia più interesse ad utilizzare l’accesso carrabile può esserne avanzata richiesta all’amministrazione di abolizione. Le spese di messa in pristino dell’assetto stradale ove necessario sono a carico del richiedente

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Passi carrabili. 1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata. 2. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un’area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell’area pubblica antistante. L’accesso a raso è soggetto all’applicazione del canone nel caso in cui il Comune, su espressa richiesta del proprietario e previo rilascio di apposito cartello segnaletico, conceda il divieto di sosta indiscriminata sull’area antistante l’accesso medesimo. In tale ipotesi la superficie di riferimento per il calcolo del canone è determinata con gli stessi criteri di cui all’ art. 23 c. 7. 3. Non danno luogo ad applicazione del canone le semplici coperture di aree con il manto bituminoso o la sistemazione di aree antistanti gli accessi con materiale ghiaioso o di altro genere, in quanto dette opere attengono alla sistemazione del fondo stradale e non integrano il concetto di manufatto come innanzi definito. Non danno, altresì luogo ad applicazione del canone le coperture di fossi o di canali lungo le strade quando tali manufatti, nella sostanza, rappresentano un'opera di pubblico interesse, essendo costruiti per il vantaggio della collettività; sono, invece, assoggettabili come passi carrabili le coperture di fossi o di canali, effettuate solo con riferimento a specifiche unità immobiliari, allo scopo di facilitare l'accesso dei veicoli alle stesse. Sono ancora da ritenersi tassabili come passi carrabili quei manufatti costituiti dal semplice smusso dei marciapiedi. 4. Nuovi accessi e passi carrabili possono essere previsti previo accertamento dello stato dei luoghi e rilascio di apposita autorizzazione/concessione da parte del competente Ufficio con scadenza il 31/12 del nono anno successivo alla data di rilascio dell’autorizzazione. 5. L'autorizzazione è rilasciata entro il termine del procedimento stabilito in 45 giorni. I pareri necessari sono ritenuti acquisiti trascorso il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta. I passi carrabili devono essere individuati con apposito segnale di divieto di sosta, recante il numero di autorizzazione. 6. I titolari di autorizzazione alla collocazione del segnale di divieto di sosta sono soggetti al pagamento del canone. 74. Ove non vi sia più interesse ad utilizzare l’accesso carrabile può esserne avanzata richiesta all’amministrazione di abolizione. Le spese di messa in pristino dell’assetto stradale ove necessario sono a carico del richiedente

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