Penali per ritardi. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, l’Impresa sarà assoggettata alla penale dell’ uno per mille dell’importo netto contrattuale per ogni giorno naturale di ritardo tra la data indicata nel Certificato di Ultimazione e quella contrattualmente stabilita tenuto conto delle eventuali sospensioni disposte e proroghe concesse. L’ammontare complessivo della penale di cui sopra non potrà superare complessivamente il 10% dell’ammontare netto contrattuale, da determinarsi in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Per le eventuali sospensioni dei lavori e per le eventuali proroghe che, si ripete, modificheranno il tempo stabilito per l’ultimazione dei lavori, si applicheranno le disposizioni contenute nell’art. 107 del Codice. La penale viene dedotta dall’importo dello stato finale al netto dell’IVA, o anche a discrezione dell’Amministrazione, dagli acconti, se di entità tale da superare l’importo delle ritenute di garanzia.
Penali per ritardi. 9.1 Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per la consegna di cui all’art. 9, per ogni giorno naturale di ritardo verrà applicata una penale pari allo 1‰ del corrispettivo risultante dall’Ordinativo.
9.2 Qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo della penale superiore al 20% del singolo Ordinativo, ovvero superi complessivamente il 10% dell’intero importo contrattuale, HT si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto.
9.3 Oltre le penali di cui sopra, è fatta salva la richiesta di maggior danno per qualsiasi pregiudizio patito da HT eccedente il valore delle penali.
9.4 HT potrà dare luogo alla disapplicazione totale o parziale della penale quando, a fronte di motivata richiesta scritta dell’Appaltatore, riconosca che i) il ritardo non è imputabile all’Appaltatore oppure ii) che la penale è manifestamente sproporzionata rispetto al proprio interesse. La disapplicazione della penale non dà diritto all’Appaltatore a compensi o indennizzi di sorta.
Penali per ritardi. Il mancato rispetto dei termini convenuti per l’ultimazione delle varie fasi della progettazione comporta il diritto del Committente (art. 257 c. 3 DPR 207/2010) ad applicare una penale pari all’1 per mille (uno per mille) del corrispettivo previsto, per ogni giorno di ritardo. La penale complessiva non potrà comunque eccedere il 10% dell’importo globale del compenso. Verificandosi un ritardo superiore a 10 (dieci) giorni oltre il termine massimo, il Committente ha la facoltà di applicare la risoluzione di cui all’art. 18. E’ co- munque fatto salvo il diritto del Committente al risarcimento del danno conseguente ai ritardi dei termini previsti all’art. 6.
Penali per ritardi. L’Affidatario si impegna a svolgere tutte le prestazioni affidate nei tempi dal presente contratto. In caso di ritardata consegna degli elaborati corrispondenti alle diverse fasi di attività, qualora essa sia dovuta a cause imputabili esclusivamente all’Affidatario, l’Amministrazione avrà la facoltà di applicare la penale equivalente all’1 per mille dell’importo di contratto per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo. Quando l’importo totale della penale applicata dovesse superare il 20% dei corrispettivi dovuti, l’Amministrazione potrà con giusta causa recedere dal presente contratto senza che l’Affidatario inadempiente possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari, sia per rimborso spese. L’eventuale applicazione della
Penali per ritardi. In caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale, consecutivo e continuo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale giornaliera del 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale. Qualora l’importo complessivo delle penali irrogate superi il 10% dell’importo del contratto, il responsabile unico del procedimento ha la facoltà di avviare la procedura prevista dall’articolo 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.
Penali per ritardi. Le convenzioni sottoscritte prevedono penali per: • ritardo/mancanza nella esecuzione degli alloggi convenzionati ( art.16) • ritardo inizio lavori autostazione (art. 20/21) • ritardo ultimazione lavori autostazione (art. 20/21 ) La mera applicazione matematica delle penali comporterebbe la richiesta di pagamento dei seguenti importi : • mancata esecuzione degli alloggi convenzionati : euro 50.000,00 a carico di Nuova Madonnina SPA ed euro 8.000,00 a carico di Battistini Immobiliare srl; • ritardo inizio lavori autostazione (dal 03.11.2016 al 23.04.2020): 100 euro/giorno per giorni 1.267 euro 126.700,00 ; • ritardo nella ultimazione lavori (dal 15.08.2019 al 21.04.2020) : 1/1.000 importo opere/giorno (4.831,00/giorno) per giorni 250, euro 1.207.750,00 con un importo complessivo di euro 1.392.450,00. Nella valutazione sulla applicazione delle penali si è tenuto conto delle circostanze verificatesi nel tempo intercorso fra la sottoscrizione delle convenzioni e la richiesta di risoluzione, anche estranee alla volontà dei contraenti l’accordo quali : - le ripetute proroghe accordate dal Collegio di vigilanza in considerazione delle variate condizioni generali e particolari, condizioni che risultano oggettive, se si considera che lo stesso Legislatore nazionale, nel periodo di riferimento, ha concesso ben due proroghe generalizzate. - il tempestivo rilievo dei soggetti attuatori dell’onerosità sopravvenuta dell’accordo di programma e la conseguente impossibilità di corrispondere le prestazioni originariamente convenute, proponendo fin dal 2015, ancorché con ipotesi di massima, varianti tese a ridurre il peso economico di taluni interventi quali i parcheggi interrati e la stazione delle autocorriere, oltre che a dilazionare gli impegni proporzionalmente alla realizzazione dei fabbricati. - la condizione del principale soggetto attuatore - Società in liquidazione - che ha evidenziato la non percorribilità di una variante che comporti la riprogettazione dell’intera area, essendo ciò precluso ed in contrasto con le finalità dell’accordo di ristrutturazione del debito. - è stata infine considerata anche l’emergenza determinata dalla pandemia da COVID-19, che ha determinato la sostanziale paralisi dell’attività edilizia pubblica e privata nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, precludendo qualunque tentativo di avviare nuove attività e rendendo pertanto iniquo imputare e/o computare questo periodo a titolo di ritardo. Le svariate circostanze sopra elencate hanno co...
Penali per ritardi. 1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato come data di ultimazione dei lavori, verrà applicata una penale giornaliera pari all'l per mille dell'importo contrattuale dei lavori per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo.
2. La penale sull'ultimazione dei lavori verr à contabilizzata in detrazione in occasione del pagamento dell'ultima rata di acconto.
3. L'applicazione complessiva della penale non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriorionerisostenutidalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
Penali per ritardi. In caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale, consecutivo e continuo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o nelle scadenze fissate nel programma temporale dei lavori viene applicata una penale giornaliera nella misura del 1 per mille, ai sensi dell’art. 113-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016. Qualora l’importo complessivo delle penali irrogate superi il 10% dell’importo del contratto, il responsabile unico del procedimento ha la facoltà di avviare la procedura prevista dall’articolo 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.
Penali per ritardi. Appena ricevuta la consegna dell'appalto, l'Appaltatore dovrà dare inizio ai lavori, attenendovi subito con maggior cura e spiegando la maggiore attività possibile. Qualora, per determinate opere, il DEC prescriva un termine per la loro ultimazione e se tale termine non verrà rispettato, verrà applicata una penale pari ad euro 300,00 (trecento/00) lordi, per ogni giorno di ritardo. Qualora, per determinate forniture, il DEC prescriva un termine per la loro consegna e se tale termine non verrà rispettato, si applicherà una penale pari ad euro 25,00 (venticinque/00) lorde per ogni tipologia di articolo non consegnato, per ogni giorno di ritardo. Nel caso il DEC richieda entro un certo termine un incremento di personale e la ditta non vi provveda ovvero provveda a portare personale con qualifica diversa da quella chiesta, il DEC applicherà una penale pari ad euro 150,00 (centocinquanta/00) lorde a persona e per ogni giorno lavorativo di mancata presenza. Le penali saranno trattenute negli acconti di liquidazione.
Penali per ritardi. A causa del mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione delle lavorazioni afferenti a ciascun singolo ordine di servizio, l’Impresa sarà assoggettata alla penale giornaliera dell’uno per mille dell’importo netto desunto dal computo metrico estimativo allegato al singolo affidamento, per ogni giorno naturale di ritardo rispetto alla data stabilita nel relativo ordine di servizio tenuto conto delle eventuali sospensioni disposte e proroghe concesse. L’ammontare complessivo della penale di cui sopra non potrà superare complessivamente il 10% dell’ammontare netto contrattuale, da determinarsi in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Per le eventuali sospensioni dei lavori e per le eventuali proroghe che, si ripete, modificheranno il tempo stabilito per l’ultimazione dei lavori, si applicheranno le disposizioni contenute nell’art. 107 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. La penale è dedotta dall’importo dello stato finale al netto dell’IVA, o anche a discrezione dell’Amministrazione, dagli acconti, se di entità tale da superare l’importo delle ritenute di garanzia. La penale, nella stessa misura percentuale (uno per mille) di cui al precedente comma, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla D.L. per la consegna degli stessi ai sensi dell’Art. 35 (Consegna);
b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti dall’art. 35 (Consegna);
c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla D.L.;
d) nel rispetto dei termini imposti dalla D.L. per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. La penale di cui alla lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui alla lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della D.L., immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione. L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei precedenti c. non può ...