Permessi per motivi sindacali e cariche elettive. 1. I componenti le RSU hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, a permessi in conformità a quanto previsto dagli artt. 23 e 24 della legge 20.5.1970, n. 300 e dall’Accordo Interconfederale del 20.12.1993. 2. Ai lavoratori che siano componenti degli organismi direttivi nazionali e regionali/territoriali, anche confederali, delle Organizzazioni Sindacali stipulanti, saranno concessi permessi retribuiti giornalieri fino ad un massimo di 10 giorni per ciascun anno per il disimpegno delle loro funzioni. 3. Tali permessi potranno essere fruiti consecutivamente per un massimo di tre giornate lavorative. 4. Le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL avanzeranno la richiesta di fruizione di detti permessi per iscritto almeno due giorni prima della data prevista dell’assenza, al fine di consentire le necessarie sostituzioni per garantire la regolare circolazione dei treni. A fronte di eventi eccezionali o non prevedibili (a titolo esemplificativo: calamità naturali, elevata concentrazione di eventi morbosi), l’azienda dovrà motivare l’eventuale diniego del permesso con comunicazione scritta alla Organizzazione Sindacale richiedente almeno 24 ore prima della data prevista dell’assenza. 5. L’appartenenza agli organismi direttivi di cui al precedente punto 2 e le relative variazioni dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL alle Associazioni Industriali territoriali e alle aziende interessate. 6. Ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali nazionali o territoriali si applicano le disposizioni di cui all’art. 31 della legge 20.5.1970, n. 300 ed al T.U. approvato con X.Xxx. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. 7. Ai sensi del successivo art. 15, i permessi di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli stabiliti allo stesso titolo da accordi aziendali, nonché con quelli che dovessero derivare da disposizioni di legge. Sono fatti salvi gli accordi relativi ai permessi sindacali stipulati tra le parti a livello aziendale. 8. I permessi sindacali retribuiti (ore o giornate) saranno liquidati in base alla retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d), n) del punto 1.2 dell’art. 68 (Retribuzione) del presente CCNL e sono utili ai fini del passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dello stesso livello professionale, nonché a tutti gli altri fini contrattuali.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, CCNL Della Mobilità, CCNL Della Mobilità / Area Contrattuale Attività Ferroviarie
Permessi per motivi sindacali e cariche elettive. 1. I componenti le RSU hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, a permessi in conformità a quanto previsto dagli artt. 23 lavoratori Dirigenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali e 24 della legge 20.5.1970, n. 300 e dall’Accordo Interconfederale del 20.12.1993.
2. Ai lavoratori che siano componenti degli organismi direttivi nazionali e regionali/territoriali, anche confederali, delle Organizzazioni Sindacali stipulantidi Società, saranno concessi firmatarie del presente CCNL, hanno diritto di usufruire di permessi retribuiti giornalieri fino ad un massimo di 10 giorni per ciascun anno per il disimpegno delle loro funzioni.
3. Tali permessi potranno essere fruiti consecutivamente per un massimo di tre giornate lavorative.
4. Le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL avanzeranno la richiesta di fruizione di detti permessi giornalieri, interi e/o frazionati a condizione che siano preventivamente richiesti e autorizzati per iscritto almeno due giorni prima della data prevista dell’assenzadalle organizzazioni sindacali di categoria di appartenenza e che siano comunicati al responsabile dell’unità produttiva , al fine di consentire le necessarie sostituzioni per garantire sostituzioni, entro la regolare circolazione dei treni. A fronte fine dell’orario di eventi eccezionali o non prevedibili (a titolo esemplificativo: calamità naturali, elevata concentrazione lavoro di eventi morbosi), l’azienda dovrà motivare l’eventuale diniego del permesso con comunicazione scritta alla Organizzazione Sindacale richiedente almeno 24 ore due giorni prima della data prevista dell’assenzadi assenza, nel caso in cui questa si protragga per l’intera giornata, e di norma entro la fine dell’orario di lavoro del giorno precedente, nel caso di assenza di durata inferiore alla giornata.
2. Il monte ore annuo complessivamente a disposizione per i permessi dei Dirigenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali e delle Organizzazioni Sindacali di Società è determinato di anno in anno in base al numero degli iscritti risultanti al 31 dicembre dell’anno precedente come segue: - 2 ore e 15 minuti per iscritto; - in aggiunta a tali ore compete un numero di ore annue determinate sulla base della seguente tabella: ➢ Da 1 a 100 iscritti 6 ore pro-capite; ➢ Da 101 a 200 iscritti 4 ore e 30 minuti pro-capite; ➢ Oltre i 200 iscritti 3 ore pro-capite.
3. Ai fini del presente articolo si intende iscritto ad una sigla sindacale il lavoratore che abbia conferito all’Azienda delega scritta per la trattenuta ex art. 26 L. 300/70. In caso di pluralità di deleghe si terrà conto esclusivamente di quella più recente.
4. Le organizzazioni sindacali nazionali devono comunicare in forma scritta al Servizio relazioni industriali e Servizio risorse umane entro il mese di gennaio per ciascuna unità produttiva i nominativi dei dirigenti RSA e dei Dirigenti della Organizzazione Sindacale di Società.
5. L’appartenenza Le trattative si svolgono di norma al di fuori dell’orario di lavoro e nel caso di convocazione da parte della Società durante l’orario di lavoro, i tempi relativi agli organismi direttivi incontri non sono computati ai fini del monte ore suddetto.
6. Gli oneri relativi agli spostamenti delle delegazioni sindacali trattanti sono a totale carico delle rispettive organizzazioni sindacali di appartenenza.
7. Successivamente all’accordo di cui al precedente punto 2 comma 1 dell’art. 12 che precede ed alla costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie, le Parti si incontreranno per valutare le modalità e la congruità della ripartizione del monte ore complessivo fra le relative variazioni dovranno essere comunicate Rappresentanze Sindacali Unitarie e per iscritto dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL alle Associazioni Industriali territoriali e alle aziende interessateprocedere, eventualmente, ad una diversa ripartizione, nonché la congruità delle ore di assemblea di cui al successivo articolo 16.
68. I permessi spettanti a ciascuna organizzazione sindacale possono, su richiesta delle rispettive sigle, essere cumulati in via continuativa.
9. La comunicazione della richiesta di xxxxxx deve essere inviata al competente servizio con un preavviso di 30 giorni.
10. Il monte ore dei permessi sindacali retribuiti costituisce un limite annuo insormontabile, non è ammessa la fruizione anticipata né quella di eventuali residui dell’anno di competenza in anno successivo.
11. I dirigenti sindacali indicati ai commi precedenti hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all’anno.
12. Ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali nazionali o territoriali provinciali e nazionali, si applicano le disposizioni di cui all’artagli artt. 31 e 32 della legge 20.5.1970, n. 300 ed al T.U. approvato con X.Xxx. 18.8.2000, n. 267 300/1970 e successive modifiche ed integrazionimodifiche.
713. Ai sensi del successivo artIl trasferimento in una unità produttiva diversa da quella di assegnazione dei dirigenti di RSA formalmente accreditati dalle xx.xx. 15, i permessi può essere disposto previa nulla osta delle rispettive organizzazioni sindacali nazionali di appartenenza di cui il dirigente sia componente.
14. Presso la Direzione Generale le tutele di cui al comma che precede potranno applicarsi, in alternativa agli RSA, ai dirigenti delle Organizzazioni Sindacali di Società in un numero pari ad 1 ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della per ciascuna O.S. i cui nominativi siano stati preventivamente comunicati per iscritto al Servizio Relazioni Industriali.
15. Il dirigente sindacale non può essere discriminato per l’attività sindacale svolta, né può essere assegnato ad attività che facciano sorgere conflitti d’interesse.
16. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano sino alla fine dell’anno successivo alla data di cessazione dall’incarico sindacale.
17. Ai fini del presente articolo non sono cumulabili con quelli stabiliti allo stesso titolo da accordi aziendali, nonché con quelli che dovessero derivare da si intendono come Unità produttive: - la Direzione Generale; - le Sedi (comprendenti ciascuna i rispettivi Presidi e Filiali). 18.Le disposizioni di legge. Sono fatti salvi gli accordi relativi relative ai permessi sindacali stipulati tra le parti a livello aziendale.
8. I permessi sindacali retribuiti (ore o giornate) saranno liquidati in base alla retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d), n) del punto 1.2 dell’art. 68 (Retribuzione) commi 1,2,8 e 9 del presente CCNL articolo , relative alla razionalizzazione del 25% delle libertà sindacali e sono utili ai fini del passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dello stesso livello professionalealle modalità di fruizione delle stesse, nonché decorrono a tutti gli altri fini contrattuali.far data dal 1 gennaio 2013;
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Permessi per motivi sindacali e cariche elettive. 1Ai lavoratori che siano membri degli organi direttivi nazionali e provinciali delle Confederazioni sindacali, dei Comitati direttivi delle Federazioni nazionali di categoria e dei Sindacati provinciali metal- meccanici, potranno essere concessi brevi permessi retribuiti fino a 24 ore per ciascun trimestre solare, per il disimpegno delle loro fun- zioni, quando l’assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e garantito comunque in ogni reparto lo svolgimento dell’attivita` produttiva. Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni sindacali alle As- sociazioni industriali territoriali, che provvederanno a comunicarle al- l’azienda cui il lavoratore appartiene. Per l’aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali si appli- xxxx le disposizioni di cui all’art. 31 della legge n. 300 del 20 mag- gio 1970. Ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive, si applica la normativa, in tema di permessi, di cui all’art. 32 della legge n. 300 del 20 maggio 1970. I componenti le RSU hanno diritto, delle Rappresentanze sindacali unitarie per l’espletamento l’esple- tamento del loro mandato, mandato hanno diritto a permessi in conformità conformita` a quanto previsto dagli artt. 23 e 24 della legge 20.5.1970, n. 300 del 20 maggio 1970. Per quanto riguarda le unita` produttive che occupano fino a 200 dipendenti, le ore di permesso retribuite non potranno essere inferiori complessivamente ad 1 ora e dall’Accordo Interconfederale del 20.12.1993.
2. Ai lavoratori che siano componenti degli organismi direttivi nazionali e regionali/territoriali, anche confederali, delle Organizzazioni Sindacali stipulanti, saranno concessi permessi retribuiti giornalieri fino ad un massimo di 10 giorni 30 minuti all’anno per ciascun anno per il disimpegno dipen- dente. I nominativi dei componenti delle loro funzioni.
3. Tali permessi potranno essere fruiti consecutivamente per un massimo di tre giornate lavorative.
4. Le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL avanzeranno la richiesta di fruizione di detti permessi per iscritto almeno due giorni prima della data prevista dell’assenza, al fine di consentire le necessarie sostituzioni per garantire la regolare circolazione dei treni. A fronte di eventi eccezionali o non prevedibili (a titolo esemplificativo: calamità naturali, elevata concentrazione di eventi morbosi), l’azienda dovrà motivare l’eventuale diniego del permesso con comunicazione scritta alla Organizzazione Sindacale richiedente almeno 24 ore prima della data prevista dell’assenza.
5. L’appartenenza agli organismi direttivi di cui al precedente punto 2 Rappresentanze sindacali uni- tarie e le relative variazioni dovranno essere comunicate comunicati per iscritto dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL predette alle Associazioni Industriali industriali territoriali e alle aziende interessate.
6che provvederanno a comunicarli all’azienda cui il lavoratore appar- tiene. Ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali nazionali o territoriali si applicano le disposizioni di cui all’art. 31 della legge 20.5.1970, n. 300 ed al T.U. approvato con X.Xxx. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
7. Ai sensi del successivo art. 15, i I permessi di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli eventualmente stabiliti allo stesso titolo da accordi aziendali, nonché nonche´ con quelli che dovessero derivare da disposizioni di legge. Sono fatti salvi gli accordi relativi ai permessi sindacali stipulati tra le parti a livello aziendale.
8. I permessi sindacali retribuiti (Le ore o giornate) di permesso sindacale retribuite saranno liquidati liquidate in base alla retribuzione globale di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d), n) del punto 1.2 dell’art. 68 (Retribuzione) del presente CCNL e sono utili ai fini del passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dello stesso livello professionale, nonché a tutti gli altri fini contrattualifatto.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Permessi per motivi sindacali e cariche elettive. 1. I componenti le RSU hanno dirittoLe parti convengono di definire con apposito accordo la disciplina dei permessi sindacali, per l’espletamento del loro mandato, a permessi in conformità a applicazione di quanto previsto dagli arttal punto 7 dell’art. 23 9 (Permessi per motivi sindacali e 24 della legge 20.5.1970, n. 300 e dall’Accordo Interconfederale cariche elettive) del 20.12.1993CCNL delle Attività Ferroviarie.
2. Ai lavoratori che siano componenti degli organismi direttivi nazionali e regionali/territoriali, anche confederali, delle Organizzazioni Sindacali stipulanti, saranno concessi Per i permessi retribuiti giornalieri fino di cui al presente articolo, in aggiunta agli elementi retributivi di cui al punto 8 dell’art. 9 (Permessi per motivi sindacali e cariche elettive) del CCNL delle Attività Ferroviarie, la retribuzione giornaliera da corrispondere al lavoratore è comprensiva dei seguenti ulteriori elementi retributivi:
a) elemento retributivo individuale (ERI), di cui all’art. 28 del presente accordo;
b) elementi distinti della retribuzione (EDR), di cui all’art. 30 del presente accordo, con le modalità di erogazione ivi previste;
c) assegno ad un massimo personam, di 10 giorni per ciascun anno per il disimpegno delle loro funzionicui al punto 2 dell’art. 41 (Disposizioni finali) del presente accordo;
d) indennità di utilizzazione professionale e indennità di navigazione, di cui all’art. 34 del presente accordo;
e) emolumento personale aziendale (EPA), di cui all’art. 38 del presente accordo;
f) indennità di cui ai punti 1, 4, 8 e 9 dell’art. 39 (Indennità diverse) del presente accordo.
3. Tali permessi potranno essere fruiti consecutivamente per un massimo di tre giornate lavorative.
4. Le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL avanzeranno la richiesta di fruizione di detti permessi per iscritto almeno due giorni prima della data prevista dell’assenza, al fine di consentire le necessarie sostituzioni per garantire la regolare circolazione dei treni. A fronte di eventi eccezionali o non prevedibili (a titolo esemplificativo: calamità naturali, elevata concentrazione di eventi morbosi), l’azienda dovrà motivare l’eventuale diniego del permesso con comunicazione scritta alla Organizzazione Sindacale richiedente almeno 24 ore prima della data prevista dell’assenza.
5. L’appartenenza agli organismi direttivi di cui al precedente punto 2 e le relative variazioni dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL alle Associazioni Industriali territoriali e alle aziende interessate.
6. Ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali nazionali o territoriali si applicano le disposizioni di cui all’art. 31 della legge 20.5.1970, n. 300 ed al T.U. approvato con X.Xxx. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
7. Ai sensi del successivo art. 15, Per i permessi sindacali di cui al presente articolo non sono cumulabili opera quanto previsto al punto 3 dell’art. 24 del CCNL delle Attività Ferroviarie. Pertanto, ai lavoratori che usufruiscano di tali permessi in via continuativa, le procedure previste al punto 2 del ripetuto art. 24 del CCNL si applicano ai soli fini del recupero delle festività con quelli stabiliti la facoltà del lavoratore, anche per il tramite dell’Organizzazione Sindacale di appartenenza, di posticipare il recupero delle stesse anche oltre i termini definiti allo stesso titolo da accordi aziendali, nonché con quelli che dovessero derivare da disposizioni di legge. Sono fatti salvi gli accordi relativi ai permessi sindacali stipulati tra le parti a livello aziendalepunto 2.
8. I permessi sindacali retribuiti (ore o giornate) saranno liquidati in base alla retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d), n) del punto 1.2 dell’art. 68 (Retribuzione) del presente CCNL e sono utili ai fini del passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dello stesso livello professionale, nonché a tutti gli altri fini contrattuali.
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Samples: Contratto Aziendale Di Gruppo Fs E Accordo Di Confluenza, Contratto Aziendale Di Gruppo Fs E Accordo Di Confluenza Al CCNL Delle Attività Ferroviarie
Permessi per motivi sindacali e cariche elettive. 1Ai lavoratori che siano membri degli organi direttivi nazionali e provinciali delle Confederazioni sindacali, dei Comitati direttivi delle Federazioni nazionali di categoria e dei Sindacati provinciali metalmeccanici, potranno essere concessi brevi permessi retribuiti fino a 24 ore per ciascun trimestre solare, per il disimpe- gno delle loro funzioni, quando l’assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e garantito comunque in ogni reparto lo svolgimento dell’attività produttiva. Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere co- municate per iscritto dalle Organizzazioni sindacali alle Associazioni industriali territoriali, che provvederanno a comunicarle all’azienda cui il lavoratore appar- tiene. Per l’aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ri- coprire cariche sindacali provinciali e nazionali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 31 della legge n. 300 del 20 maggio 1970. Ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive, si applica la normativa, in tema di permessi, di cui all’articolo 32 della legge n. 300 del 20 maggio 1970. I componenti le RSU hanno diritto, delle Rappresentanze sindacali unitarie per l’espletamento del loro mandato, mandato hanno diritto a permessi in conformità a quanto previsto dagli artt. 23 e 24 della legge 20.5.1970, n. 300 del 20 maggio 1970. Per quanto riguarda le unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti, le ore di permesso retribuite non potranno essere inferiori complessivamente ad 1 ora e dall’Accordo Interconfederale del 20.12.1993.
2. Ai lavoratori che siano componenti degli organismi direttivi nazionali e regionali/territoriali, anche confederali, delle Organizzazioni Sindacali stipulanti, saranno concessi permessi retribuiti giornalieri fino ad un massimo di 10 giorni 30 minuti all’anno per ciascun anno per il disimpegno dipendente. I nominativi dei componenti delle loro funzioni.
3. Tali permessi potranno essere fruiti consecutivamente per un massimo di tre giornate lavorative.
4. Le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL avanzeranno la richiesta di fruizione di detti permessi per iscritto almeno due giorni prima della data prevista dell’assenza, al fine di consentire le necessarie sostituzioni per garantire la regolare circolazione dei treni. A fronte di eventi eccezionali o non prevedibili (a titolo esemplificativo: calamità naturali, elevata concentrazione di eventi morbosi), l’azienda dovrà motivare l’eventuale diniego del permesso con comunicazione scritta alla Organizzazione Sindacale richiedente almeno 24 ore prima della data prevista dell’assenza.
5. L’appartenenza agli organismi direttivi di cui al precedente punto 2 Rappresentanze sindacali unitarie e le relative re- lative variazioni dovranno essere comunicate comunicati per iscritto dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL pre- dette alle Associazioni Industriali industriali territoriali e alle aziende interessate.
6che provvederanno a comunicarli all’azienda cui il lavoratore appartiene. Ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali nazionali o territoriali si applicano le disposizioni di cui all’art. 31 della legge 20.5.1970, n. 300 ed al T.U. approvato con X.Xxx. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
7. Ai sensi del successivo art. 15, i I permessi di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli even- tualmente stabiliti allo stesso titolo da accordi aziendali, nonché con quelli che dovessero derivare da disposizioni di legge. Sono fatti salvi gli accordi relativi ai permessi sindacali stipulati tra le parti a livello aziendale.
8. I permessi sindacali retribuiti (Le ore o giornate) di permesso sindacale retribuite saranno liquidati liquidate in base alla retribuzione retribu- zione globale di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d), n) del punto 1.2 dell’art. 68 (Retribuzione) del presente CCNL e sono utili ai fini del passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dello stesso livello professionale, nonché a tutti gli altri fini contrattualifatto.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Permessi per motivi sindacali e cariche elettive. 1. I componenti le RSU hanno diritto, per l’espletamento l'espletamento del loro mandato, a permessi in conformità a quanto previsto dagli artt. 23 e 24 della legge 20.5.1970, n. 300 e dall’Accordo dall'Accordo Interconfederale del 20.12.1993.
2. Ai lavoratori che siano componenti degli organismi direttivi nazionali e regionali/territoriali, anche confederali, delle Organizzazioni Sindacali stipulanti, saranno concessi permessi retribuiti giornalieri fino ad un massimo di 10 giorni per ciascun anno per il disimpegno delle loro funzioni.
3. Tali permessi potranno essere fruiti consecutivamente per un massimo di tre giornate lavorative.
4. Le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL avanzeranno la richiesta di fruizione di detti permessi per iscritto almeno due giorni prima della data prevista dell’assenzadell'assenza, al fine di consentire le necessarie sostituzioni per garantire la regolare circolazione dei treni. A fronte di eventi eccezionali o non prevedibili (a titolo esemplificativo: calamità naturali, elevata concentrazione di eventi morbosi), l’azienda l'azienda dovrà motivare l’eventuale l'eventuale diniego del permesso con comunicazione scritta alla Organizzazione Sindacale richiedente almeno 24 ore prima della data prevista dell’assenzadell'assenza.
5. L’appartenenza L'appartenenza agli organismi direttivi di cui al precedente punto 2 e le relative variazioni dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL alle Associazioni Industriali territoriali e alle aziende interessate.
6. Ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali nazionali o territoriali si applicano le disposizioni di cui all’artall'art. 31 della legge 20.5.1970, . n. 300 ed al T.U. approvato con X.Xxx. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
7. Ai sensi del successivo art. 15, i permessi di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli stabiliti allo stesso titolo da accordi aziendali, nonché con quelli che dovessero derivare da disposizioni di legge. Sono fatti salvi gli accordi relativi ai permessi sindacali stipulati tra le parti a livello aziendale.
8. I permessi sindacali retribuiti (ore o giornate) saranno liquidati in base alla retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d), n) del punto 1.2 dell’artdell'art. 68 (Retribuzione) del presente CCNL e sono utili ai fini del passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito nell'ambito dello stesso livello professionale, nonché a tutti gli altri fini contrattuali.
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Samples: CCNL Della Mobilità
Permessi per motivi sindacali e cariche elettive. 1Ai lavoratori che siano membri degli organi direttivi nazionali e provinciali delle Confederazioni sindacali, dei Comitati direttivi del- le Federazioni nazionali di categoria e dei Sindacati provinciali me- talmeccanici, potranno essere concessi brevi permessi retribuiti fino a 24 ore per ciascun trimestre solare, per il disimpegno delle loro funzioni, quando l’assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e garantito comunque in ogni reparto lo svolgimento dell’attività produttiva. Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni sindacali alle As- sociazioni industriali territoriali, che provvederanno a comunicarle all’azienda cui il lavoratore appartiene. Per l’aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche e- lettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali si appli- xxxx le disposizioni di cui all’articolo 31 della legge n. 300 del 20 maggio 1970. Ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive, si applica la normativa, in tema di permessi, di cui all’articolo 32 della legge n. 300 del 20 maggio 1970. I componenti le RSU hanno diritto, delle Rappresentanze sindacali unitarie per l’espletamento del loro mandato, mandato hanno diritto a permessi in conformità confor- mità a quanto previsto dagli artt. 23 e 24 della legge 20.5.1970, n. 300 del 20 maggio 1970. Per quanto riguarda le unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti, le ore di permesso retribuite non potranno essere inferiori complessivamente ad 1 ora e dall’Accordo Interconfederale del 20.12.1993.
2. Ai lavoratori che siano componenti degli organismi direttivi nazionali e regionali/territoriali, anche confederali, delle Organizzazioni Sindacali stipulanti, saranno concessi permessi retribuiti giornalieri fino ad un massimo di 10 giorni 30 minuti all’anno per ciascun anno per il disimpegno dipen- dente. I nominativi dei componenti delle loro funzioni.
3. Tali permessi potranno essere fruiti consecutivamente per un massimo di tre giornate lavorative.
4. Le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL avanzeranno la richiesta di fruizione di detti permessi per iscritto almeno due giorni prima della data prevista dell’assenza, al fine di consentire le necessarie sostituzioni per garantire la regolare circolazione dei treni. A fronte di eventi eccezionali o non prevedibili (a titolo esemplificativo: calamità naturali, elevata concentrazione di eventi morbosi), l’azienda dovrà motivare l’eventuale diniego del permesso con comunicazione scritta alla Organizzazione Sindacale richiedente almeno 24 ore prima della data prevista dell’assenza.
5. L’appartenenza agli organismi direttivi di cui al precedente punto 2 Rappresentanze sindacali uni- tarie e le relative variazioni dovranno essere comunicate comunicati per iscritto dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL predette alle Associazioni Industriali industriali territoriali e alle aziende interessate.
6che provvederanno a comunicarli all’azienda cui il lavoratore appar- tiene. Ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali nazionali o territoriali si applicano le disposizioni di cui all’art. 31 della legge 20.5.1970, n. 300 ed al T.U. approvato con X.Xxx. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
7. Ai sensi del successivo art. 15, i I permessi di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli eventualmente stabiliti allo stesso titolo da accordi aziendali, nonché con quelli che dovessero derivare da disposizioni di legge. Sono fatti salvi gli accordi relativi ai permessi sindacali stipulati tra le parti a livello aziendale.
8. I permessi sindacali retribuiti (Le ore o giornate) di permesso sindacale retribuite saranno liquidati liquidate in base alla retribuzione globale di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d), n) del punto 1.2 dell’art. 68 (Retribuzione) del presente CCNL e sono utili ai fini del passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dello stesso livello professionale, nonché a tutti gli altri fini contrattualifatto.
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Permessi per motivi sindacali e cariche elettive. 1. I componenti le RSU hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, a permessi in conformità a quanto previsto dagli artt. 23 e 24 della legge 20.5.1970, n. 300 e dall’Accordo dell’Accordo Interconfederale del 20.12.1993.
2. Ai lavoratori che siano componenti degli organismi direttivi nazionali e regionali/territoriali, anche confederali, delle Organizzazioni Sindacali stipulanti, saranno concessi permessi retribuiti giornalieri fino ad un massimo di 10 giorni per ciascun anno per il disimpegno delle loro funzioni.
3. Tali permessi potranno essere fruiti consecutivamente per un massimo di tre giornate lavorative.
4. Le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL avanzeranno la richiesta di fruizione di detti permessi per iscritto almeno due giorni prima della data prevista dell’assenza, al fine di consentire le necessarie sostituzioni per garantire la regolare circolazione dei treni. A fronte di eventi eccezionali o non prevedibili (a titolo esemplificativo: calamità naturali, elevata concentrazione di eventi morbosi), l’azienda dovrà motivare l’eventuale diniego del permesso con comunicazione scritta alla Organizzazione Sindacale richiedente almeno 24 ore prima della data prevista dell’assenza.
5. L’appartenenza agli organismi direttivi di cui al precedente punto 2 e le relative variazioni dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL alle Associazioni Industriali territoriali e alle aziende interessate.
6. Ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali nazionali o territoriali si applicano le disposizioni di cui all’art. 31 della legge 20.5.1970, n. 300 ed al T.U. approvato con X.Xxx. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni267.
7. Ai sensi del successivo art. 15, i I permessi di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli stabiliti allo stesso titolo da accordi aziendali, nonché con quelli che dovessero derivare da disposizioni di legge. Sono fatti salvi gli accordi relativi ai permessi sindacali stipulati tra le parti a livello aziendale.
8. I permessi sindacali retribuiti (ore o giornate) saranno liquidati in base alla retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d), no) del punto 1.2 dell’art. 68 63 (Retribuzione) del presente CCNL e sono utili ai fini del passaggio alla posizione retributiva al parametro retributivo superiore nell’ambito dello stesso livello professionale, nonché a tutti gli altri fini contrattuali.
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Permessi per motivi sindacali e cariche elettive. 1. I componenti le RSU hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, a permessi in conformità a quanto previsto dagli artt. 23 e 24 della legge 20.5.1970, n. 300 e dall’Accordo Interconfederale del 20.12.1993.
2. Ai lavoratori che siano componenti degli organismi direttivi nazionali e regionali/territoriali, anche confederali, delle Organizzazioni Sindacali stipulanti, saranno concessi permessi retribuiti giornalieri fino ad un massimo di 10 giorni per ciascun anno per il disimpegno delle loro funzioni.
3. Tali permessi potranno essere fruiti consecutivamente per un massimo di tre giornate lavorative.
4. Le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL avanzeranno la richiesta di fruizione di detti permessi per iscritto almeno due giorni prima della data prevista dell’assenza, al fine di consentire le necessarie sostituzioni per garantire la regolare circolazione dei treni. A fronte di eventi eccezionali o non prevedibili (a titolo esemplificativo: calamità naturali, elevata concentrazione di eventi morbosi), l’azienda dovrà motivare l’eventuale diniego del permesso con comunicazione scritta alla Organizzazione Sindacale richiedente almeno 24 ore prima della data prevista dell’assenza.
5. L’appartenenza agli organismi direttivi di cui al precedente punto 2 e le relative variazioni dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL alle Associazioni Industriali territoriali e alle aziende interessate.
6. Ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali nazionali o territoriali si applicano le disposizioni di cui all’art. 31 della legge 20.5.1970, n. 300 ed al T.U. approvato con X.XxxD.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
7. Ai sensi del successivo art. 15, i permessi di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli stabiliti allo stesso titolo da accordi aziendali, nonché con quelli che dovessero derivare da disposizioni di legge. Sono fatti salvi gli accordi relativi ai permessi sindacali stipulati tra le parti a livello aziendale.
8. I permessi sindacali retribuiti (ore o giornate) saranno liquidati in base alla retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d), n) del punto 1.2 dell’art. 68 (Retribuzione) del presente CCNL e sono utili ai fini del passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dello stesso livello professionale, nonché a tutti gli altri fini contrattuali.
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Samples: CCNL Della Mobilità
Permessi per motivi sindacali e cariche elettive. 1. I componenti le RSU hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, a permessi in conformità con- formità a quanto previsto dagli artt. 23 e 24 della legge 20.5.1970, n. 300 e dall’Accordo Interconfederale Inter- confederale del 20.12.1993.
2. Ai lavoratori che siano componenti degli organismi direttivi nazionali e regionali/territoriali, anche confederali, delle Organizzazioni Sindacali sindacali stipulanti, saranno concessi permessi retribuiti giornalieri fino ad un massimo di 10 dieci giorni per ciascun anno per il disimpegno delle loro funzionifun- zioni.
3. Tali permessi potranno essere fruiti consecutivamente per un massimo di tre giornate lavorativelavo- rative.
4. Le Organizzazioni Sindacali sindacali stipulanti il presente CCNL avanzeranno la richiesta di fruizione di detti permessi per iscritto almeno due giorni prima della data prevista dell’assenza, al fine di consentire le necessarie sostituzioni per garantire la regolare circolazione dei treni. A fronte di eventi eccezionali o non prevedibili (a titolo esemplificativo: calamità naturali, elevata concentrazione concen- trazione di eventi morbosi), l’azienda dovrà motivare l’eventuale diniego del permesso con comunicazione co- municazione scritta alla Organizzazione Sindacale sindacale richiedente almeno 24 ore prima della data prevista dell’assenza.
5. L’appartenenza agli organismi direttivi di cui al precedente punto 2 e le relative variazioni dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni Sindacali sindacali stipulanti il presente CCNL alle Associazioni Industriali industriali territoriali e alle aziende interessate.
6. Ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali nazionali o territoriali si applicano le disposizioni di cui all’art. 31 della legge 20.5.1970, L. n. 300 300/1970 ed al T.U. approvato con X.Xxx. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni267.
7. Ai sensi del successivo art. 15, i I permessi di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli stabiliti allo stesso titolo da accordi aziendali, nonché con quelli che dovessero derivare da disposizioni di legge. Sono fatti salvi gli accordi relativi ai permessi sindacali stipulati tra le parti a livello aziendale.
8. I permessi sindacali retribuiti (ore o giornate) saranno liquidati in base alla retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d), no) del punto 1.2 dell’art. 68 63 (Retribuzione) del presente CCNL e sono utili ai fini del passaggio alla posizione retributiva al parametro retributivo superiore nell’ambito dello stesso livello professionale, nonché a tutti gli altri fini contrattuali.
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