Permessi retribuiti. I componenti dei consigli o comitati di cui alla lettera a) del precedente articolo hanno diritto ai necessari permessi o congedi retribuiti per partecipare alle riunioni degli organi suddetti nella misura massima di settanta ore annue. Le Parti si danno atto della necessità, ai fini del corretto svolgersi del rapporto sindacale, che le nomine vengano effettuate sulla base di effettive esigenze. I dirigenti delle rappresentanze sindacali unitarie di cui alla lettera b) e c) del precedente art. 16 hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti. Il diritto riconosciuto spetta a: a) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale negli Istituti che occupano fino a 200 dipendenti; b) un dirigente ogni 300 e frazione di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale negli istituti che occupano fino a 3000 dipendenti. I permessi di cui al presente articolo saranno pari a dodici ore mensili negli Istituti di cui alla lettera b); negli Istituti di cui alla lettera a), i permessi saranno di due ore all’anno per ciascun dipendente. Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al presente articolo, deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima tramite la Federazione territoriale di appartenenza (R.S.A.) o tramite l’organizzazione Sindacale nelle liste della quale è stato eletto (RSU).
Appears in 3 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Permessi retribuiti. I componenti dei consigli o comitati di cui alla lettera a) del precedente articolo articolo, hanno diritto ai necessari permessi o congedi retribuiti per partecipare alle riunioni degli organi suddetti nella misura massima di settanta 70 ore annue. Le Parti si danno atto della necessitàannue complessive, ai fini del corretto svolgersi del rapporto sindacale, che le nomine vengano effettuate sulla base di effettive esigenze. I dirigenti delle rappresentanze sindacali unitarie di cui alla lettera b) e c) del precedente art. 16 3 hanno diritto, per l’espletamento l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti. Il diritto riconosciuto spetta a:
a) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale negli Istituti che occupano nell'Azienda qualora occupasse da 15 fino a 200 dipendenti;
b) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale qualora il numero complessivo di dipendenti superasse le 200 unità, ovvero per ogni 300 e frazione di 300 dipendenti fino a concorrenza di ipotetici 3000 dipendenti;
c) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale negli istituti che occupano fino a 3000 dipendentiogni 500 e frazione di 500 dipendenti nelle aziende di maggiori dimensioni. I permessi di cui al presente articolo , cumulativi per XX.XX., saranno pari a dodici 8 ore mensili negli Istituti nelle aziende di cui alla lettera b)) e c) ; negli Istituti nelle aziende di cui alla lettera a), i permessi saranno di due ore all’anno annue per ciascun dipendente. Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al presente articolo, deve darne comunicazione scritta al datore all'Azienda, di lavoro di regola norma 24 ore prima prima, tramite la Federazione l’Organizzazione Sindacale territoriale di appartenenza (R.S.A.) o tramite l’organizzazione l'organizzazione Sindacale nelle liste della quale è stato eletto (RSU).
Appears in 3 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Permessi retribuiti. I componenti dei consigli o comitati di cui alla lettera a) del precedente articolo hanno diritto ai necessari permessi o congedi retribuiti per partecipare alle riunioni degli organi suddetti nella misura massima di settanta ore annue. Le Parti si danno atto della necessità, ai fini del corretto svolgersi del rapporto sindacale, che le nomine vengano effettuate sulla base di effettive esigenze. I dirigenti delle rappresentanze sindacali unitarie di cui alla lettera b) e c) del precedente art. 16 hanno diritto, per l’espletamento l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti. Il diritto riconosciuto spetta a:
a) : - un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale negli Istituti che occupano fino a 200 dipendenti;
b) ; - un dirigente ogni 300 e frazione di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale negli istituti che occupano fino a 3000 3.000 dipendenti. I permessi di cui al presente articolo saranno pari a dodici ore mensili negli Istituti di cui alla lettera b); negli Istituti di cui alla lettera a), i permessi saranno di due ore all’anno all'anno per ciascun dipendente. Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al presente articolo, deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima tramite la Federazione territoriale di appartenenza (R.S.A.) o tramite l’organizzazione l'organizzazione Sindacale nelle liste della quale è stato eletto (RSUR.S.U.).
Appears in 2 contracts
Samples: CCNL Per I Dipendenti Da Istituti E Imprese Di Vigilanza Privata E Servizi Fiduciari, CCNL Per Dipendenti Da Istituti E Imprese Di Vigilanza Privata E Servizi Fiduciari
Permessi retribuiti. I componenti dei consigli o comitati di cui alla lettera a) del precedente articolo hanno diritto ai necessari permessi o congedi retribuiti per partecipare alle riunioni degli organi suddetti nella misura massima di settanta ore annue. Le Parti si danno atto della necessità, ai fini del corretto svolgersi del rapporto sindacale, che le nomine vengano effettuate sulla base di effettive esigenze. I dirigenti delle rappresentanze sindacali unitarie aziendali di cui alla lettera b) e c) del precedente art. 16 all'articolo 19 hanno diritto, per l’espletamento l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti. Il Salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi di lavoro hanno diritto riconosciuto spetta aai permessi di cui al primo comma almeno:
a) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale negli Istituti aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendentidipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
b) un dirigente ogni 300 e o frazione di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale negli istituti aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 3000 dipendenti3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
c) un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui è organizzata la rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero minimo di cui alla precedente lettera b). I permessi retribuiti di cui al presente articolo saranno pari non potranno essere inferiori a dodici otto ore mensili negli Istituti nelle aziende di cui alla lettera alle lettere b)) e c) del comma precedente; negli Istituti nelle aziende di cui alla lettera a), ) i permessi saranno di due ore all’anno retribuiti non potranno essere inferiori ad un'ora all'anno per ciascun dipendente. Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al presente articolo, primo comma deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima prima, tramite la Federazione territoriale di appartenenza (R.S.A.) o tramite l’organizzazione Sindacale nelle liste della quale è stato eletto (RSU)le rappresentanze sindacali aziendali.
Appears in 2 contracts
Samples: Contrattuale, CCNL Metalmeccanici
Permessi retribuiti. I componenti dei consigli o comitati di cui alla lettera a) del precedente articolo articolo, hanno diritto ai necessari permessi o congedi retribuiti per partecipare alle riunioni degli organi suddetti nella misura massima di settanta 70 ore annue. Le Parti si danno atto della necessitàannue complessive, ai fini del corretto svolgersi del rapporto sindacale, che le nomine vengano effettuate sulla base di effettive esigenze. I dirigenti delle rappresentanze sindacali unitarie di cui alla lettera b) e c) del precedente art. 16 3 hanno diritto, per l’espletamento l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti. Il diritto riconosciuto spetta a:
a) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale negli Istituti che occupano nell'Azienda qualora occupasse da 15 fino a 200 dipendenti;
b) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale qualora il numero complessivo di dipendenti superasse le 200 unità, ovvero per ogni 300 e frazione di 300 dipendenti fino a concorrenza di ipotetici 3000 dipendenti.
c) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale negli istituti che occupano fino a 3000 dipendenti. ogni 500 e frazione di 500 dipendenti nelle aziende di maggiori dimensioni I permessi di cui al presente articolo , cumulativi per XX.XX., saranno pari a dodici 8 ore mensili negli Istituti nelle aziende di cui alla lettera b)) e c) ; negli Istituti nelle aziende di cui alla lettera a), i permessi saranno di due ore all’anno annue per ciascun dipendente. Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al presente articolo, deve darne comunicazione scritta al datore all'Azienda, di lavoro di regola norma 24 ore prima prima, tramite la Federazione l’Organizzazione Sindacale territoriale di appartenenza (R.S.A.) o tramite l’organizzazione l'organizzazione Sindacale nelle liste della quale è stato eletto (RSU).
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Permessi retribuiti. I componenti dei consigli Consigli o comitati Comitati di cui alla lettera a) del precedente articolo hanno diritto ai necessari permessi o congedi retribuiti per partecipare alle riunioni degli organi Organi suddetti nella misura massima di settanta ore annue. Le Parti parti si danno atto della necessità, ai fini del corretto svolgersi del rapporto sindacale, che le nomine vengano effettuate sulla base di effettive esigenze. I dirigenti delle rappresentanze sindacali unitarie di cui alla lettera b) e c) del precedente art. 16 hanno diritto, per l’espletamento l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti. Il diritto riconosciuto spetta a:
a) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale negli Istituti che occupano fino a 200 dipendenti;
b) un dirigente ogni 300 e frazione di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale negli istituti che occupano fino a 3000 dipendenti. I permessi di cui al presente articolo saranno pari a dodici ore mensili negli Istituti di cui alla lettera b); negli Istituti di cui alla lettera a), i permessi saranno di due ore all’anno all'anno per ciascun dipendente. Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al presente articolo, deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima tramite la Federazione territoriale di appartenenza (R.S.A.) o tramite l’organizzazione Sindacale l'Organizzazione sindacale nelle liste della quale è stato eletto (RSUR.S.U.).
Appears in 1 contract
Permessi retribuiti. I componenti dei consigli o comitati di cui alla lettera a) del precedente articolo hanno diritto ai necessari permessi o congedi retribuiti per partecipare alle riunioni degli organi suddetti nella misura massima di settanta ore annue. Le Parti si danno atto della necessità, ai fini del corretto svolgersi del rapporto sindacale, che le nomine vengano effettuate sulla base di effettive esigenze. I dirigenti delle rappresentanze sindacali unitarie di cui alla lettera b) b e c) del precedente art. 16 17 hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti. Il diritto riconosciuto spetta a:
a) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale negli Istituti che occupano fino a 200 dipendenti;
b) un dirigente ogni 300 e frazione di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale negli istituti che occupano fino a 3000 dipendenti. I permessi di cui al presente articolo saranno pari a dodici ore mensili negli Istituti di cui alla lettera b); negli Istituti di cui alla lettera a), i permessi saranno di due ore all’anno per ciascun dipendente. Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al presente articolo, deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima tramite la Federazione territoriale di appartenenza (R.S.A.) o tramite l’organizzazione Sindacale nelle liste della quale è stato eletto (RSU).
Appears in 1 contract
Permessi retribuiti. I componenti dei consigli o comitati di cui alla lettera a) del precedente articolo hanno diritto ai necessari permessi o congedi retribuiti per partecipare alle riunioni degli organi suddetti nella misura massima di settanta ore annue. Le Parti si danno atto della necessità, ai fini del corretto svolgersi del rapporto sindacale, che le nomine vengano effettuate sulla base di effettive esigenze. I dirigenti delle rappresentanze sindacali unitarie aziendali di cui alla lettera b) e c) del precedente art. 16 all'articolo 19 hanno diritto, per l’espletamento l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti. Il Salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi di lavoro hanno diritto riconosciuto spetta aai permessi di cui al primo comma almeno:
a) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale negli Istituti aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendentidipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
b) un dirigente ogni 300 e o frazione di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale negli istituti aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 3000 dipendenti3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
c) un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui è organizzata la rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b). I permessi retribuiti di cui al presente articolo saranno pari non potranno essere inferiori a dodici otto ore mensili negli Istituti nelle aziende di cui alla lettera alle lettere b)) e c) del comma precedente; negli Istituti nelle aziende di cui alla lettera a), ) i permessi saranno di due ore all’anno retribuiti non potranno essere inferiori ad un'ora all'anno per ciascun dipendente. Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al presente articolo, primo comma deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima prima, tramite la Federazione territoriale di appartenenza (R.S.A.) o tramite l’organizzazione Sindacale nelle liste della quale è stato eletto (RSU)le rappresentanze sindacali aziendali.
Appears in 1 contract
Permessi retribuiti. I componenti dei consigli o comitati di cui alla lettera a) del precedente articolo Art. hanno diritto ai necessari permessi o congedi retribuiti per partecipare alle riunioni degli organi suddetti nella misura massima di settanta ore annue. Le Parti si danno atto della necessità, ai fini del corretto svolgersi del rapporto sindacale, che le nomine vengano effettuate sulla base di effettive esigenze. I dirigenti delle rappresentanze sindacali unitarie di cui alla lettera b) e c) del precedente art. 16 hanno diritto, per l’espletamento l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti. Il diritto riconosciuto spetta a:
a) : - un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale negli Istituti che occupano fino a 200 dipendenti;
b) ; - un dirigente ogni 300 e frazione di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale negli istituti che occupano fino a 3000 3.000 dipendenti. I permessi di cui al presente articolo Art. saranno pari a dodici ore mensili negli Istituti di cui alla lettera b); negli Istituti di cui alla lettera a), i permessi saranno di due ore all’anno all'anno per ciascun dipendente. Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al presente articoloArt., deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima tramite la Federazione territoriale di appartenenza (R.S.A.) o tramite l’organizzazione l'organizzazione Sindacale nelle liste della quale è stato eletto (RSUR.S.U.).
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Delle Guardie Campestri
Permessi retribuiti. I componenti dei consigli o comitati di cui alla lettera a) del precedente articolo articolo, hanno diritto ai necessari permessi o congedi retribuiti per partecipare alle riunioni riu- nioni degli organi suddetti nella misura massima di settanta 70 ore annue. Le Parti si danno atto della necessità, ai fini del corretto svolgersi del rapporto sindacale, che le nomine vengano effettuate sulla base di effettive esigenzeannue complessive. I dirigenti delle rappresentanze sindacali unitarie di cui alla lettera b) e c) del precedente prece- dente art. 16 3 hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, a permessi retribuitire- tribuiti. Il diritto riconosciuto spetta a:
a) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale negli Istituti che occupano nell’Azienda qualora oc- cupasse da 15 fino a 200 dipendenti;
b) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale qualora il numero com- plessivo di dipendenti superasse le 200 unità, ovvero per ogni 300 e frazione di 300 dipendenti fino a concorrenza di ipotetici 3000 dipendenti;
c) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale negli istituti che occupano fino a 3000 dipendentiogni 500 e frazione di 500 dipendenti nelle aziende di maggiori dimensioni. I permessi di cui al presente articolo , cumulativi per XX.XX., saranno pari a dodici 8 ore mensili negli Istituti nelle aziende di cui alla lettera b)) e c) ; negli Istituti nelle aziende di cui alla lettera let- tera a), i permessi saranno di due ore all’anno annue per ciascun dipendente. Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al presente articolo, deve darne comunicazione scritta al datore all’Azienda, di lavoro di regola norma 24 ore prima prima, tramite la Federazione l’Orga- nizzazione Sindacale territoriale di appartenenza (R.S.A.) o tramite l’organizzazione l’organizza- zione Sindacale nelle liste della quale è stato eletto (RSU).
Appears in 1 contract