PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI. Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali, compresi i consiglieri di pari opportunità, a norma della legge 3.8.1999, n. 265 e del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267, durante l’esercizio del mandato, ha titolo nelle operazioni di II e III fase riguardanti i trasferimenti alla precedenza a condizione che la prima preferenza espressa nel modulo domanda si riferisca al comune nel quale esercita mandato, in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, al comune viciniore. L’indicazione della preferenza sintetica per l’intero comune di esercizio del mandato, ovvero per il distretto scolastico, per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria. La mancata indicazione del comune o distretto in questione preclude la possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza. Tale precedenza, pertanto, non si applica alla prima fase dei trasferimenti ed alla mobilità professionale. L’esercizio del mandato deve sussistere entro dieci giorni prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande. Al termine dell’esercizio del mandato, qualora il trasferimento sia avvenuto avvalendosi della precedenza in questione, detto personale rientra nella scuola o provincia in cui risultava titolare o assegnato prima del mandato e, in caso di mancanza di posti, viene individuato quale soprannumerario e vincolato alla mobilità d’ufficio.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, Contratto Collettivo Nazionale Integrativo
PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI. Il personale docente chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali, compresi i consiglieri di pari opportunità, locali a norma della legge 3.8.1999, n. 265 e del decreto legislativo D.L.vo 18/08/2000 n. 267, 267 e i consiglieri di pari opportunità nominati ai sensi del Capo IV del Decreto legislativo 198/200 durante l’esercizio del mandato, ha titolo nelle operazioni di II limitatamente ai trasferimenti all’interno e III fase riguardanti i trasferimenti per la provincia alla precedenza nel trasferimento, purché venga espressa come prima preferenza quella riferita al comune ove espletano il loro mandato amministrativo. Il docente può usufruire di tale precedenza all’interno e per la provincia, a condizione che la abbia espresso come prima preferenza espressa una istituzione scolastica compresa nel modulo domanda si riferisca al comune nel quale dove esercita mandatoil mandato amministrativo, in mancanza oppure abbia espresso l’ambito corrispondente ad esso o alla parte di istituzioni scolastiche richiedibili, al comune viciniore. L’indicazione della preferenza sintetica per l’intero comune di esercizio del mandato, ovvero per il distretto scolastico, per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria. La mancata indicazione del comune o distretto in questione preclude la possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che per eventuali esso qualora intenda esprimere preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri comuni, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenzaambiti della provincia. Tale precedenza, pertanto, precedenza non si applica alla prima fase dei trasferimenti ed alla mobilità professionale. L’esercizio del mandato deve sussistere entro dieci giorni prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande. Al termine dell’esercizio del mandato, qualora il trasferimento sia avvenuto avvalendosi della precedenza in questione, detto personale rientra nella scuola o provincia in cui risultava titolare o assegnato prima del mandato e, in caso di mancanza di posti, viene individuato quale soprannumerario e vincolato alla mobilità d’ufficiod’ufficio .
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