Persone non assicurabili Clausole campione

Persone non assicurabili. Si premette che non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo cronico, A.I.D.S. conclamato, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, epilessia, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici. In ogni caso l’assicurazione cessa, per l’Assicurato, al manifestarsi di tali affezioni entro trenta giorni successivi alla data di cessazione dell’assicurazione. La Società rimborsa al Contraente la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto degli oneri fiscali.
Persone non assicurabili. Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da: alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici.
Persone non assicurabili. Premesso che Europ Assistance, qualora fosse stata a conoscenza che l'Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), non avrebbe consentito a prestare l'assicurazione, si conviene che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall'art. 1898 del C.C. indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dagli articoli 1892, 1893, 1894 del C.C.
Persone non assicurabili. Fatta eccezione per gli alunni, che sono sempre assicurati, nei confronti delle altre categorie, la Società non assicura le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S. e sindromi correlate, schizofrenia, psicosi in genere, infermità mentali determinate da sindromi organiche cerebrali. Per tali categorie di assicurati l’assicurazione cessa col manifestarsi delle patologie sopra indicate. Inoltre, per la Garanzia “Contagio accidentale da virus H.I.V., non sono assicurabili le persone affette da emofilia e le persone portatrici del virus H.I.V. prima della denuncia del sinistro.
Persone non assicurabili. Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, infezione da HIV. Il manifestarsi nell’Assicurato di una o più di tali affezioni o malattie nel corso del contratto costituisce per la Società aggravamento di rischio per il quale essa non avrebbe consentito l’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile; di conseguenza la Società può recedere dal contratto con effetto immediato, limitatamente alla persona assicurata colpita da affezione ed i sinistri, verificatisi successivamente all’insorgenza di taluna delle sopraindicate patologie, non sono indennizzabili. Si intendono inoltre assicurati i soggetti affetti da Trisomia 21.
Persone non assicurabili a. Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da AIDS, alcoolismo, tossicodipendenza o da una delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive. Qualora una o più delle malattie o affezioni sopra indicate insorgano nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall’art. 1898 del Codice Civile;
Persone non assicurabili. La garanzia assicurativa non è operativa per le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, sieropositività H.I.V. o sindromi collegate. Resta precisato che, qualora tali condizioni si manifestino nel corso del contratto, l’assicurazione stessa cessa, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell’Assicurato, a norma dell’Art. 1898 c.c., senza obbligo della Società di corrispondere l’indennizzo. In caso di cessazione dell’assicurazione in corso, la Società rimborsa al Contraente - ove richiesto - la parte di premio non goduta, con esclusione delle imposte governative.
Persone non assicurabili. La Società presta l’assicurazione su dichiarazione dell’Assicurato di non essere affetto da alcolismo, tossicodipendenza, positività HIV, AIDS e sindromi correlate, né dalle seguenti infermità mentali: sindromi organi- che cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco depressive, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell’Assicurato medesimo. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dagli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile (v. anche art. 13 - “Dichia- razioni relative alle circostanze del rischio” - delle Condizioni Generali di Assicurazione). Il manifestarsi nell’Assicurato di una o più delle suddette affezioni o ma- lattie nel corso del contratto costituisce per la Società aggravamento di rischio per il quale essa non avrebbe consentito l’assicurazione ai sen- si dell’art. 1898 del Codice Civile, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell’Assicurato medesimo; si applica pertanto, in questo caso, la disciplina prevista da tale articolo di legge.
Persone non assicurabili. Non sono assicurabili con la presente Polizza Collettiva le persone che:
Persone non assicurabili. Non è assicurabile: