Persone non assicurabili Clausole campione
Persone non assicurabili. Si premette che non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo cronico, A.I.D.S. conclamato, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, epilessia, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici. In ogni caso l’assicurazione cessa, per l’Assicurato, al manifestarsi di tali affezioni entro trenta giorni successivi alla data di cessazione dell’assicurazione. La Società rimborsa al Contraente la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto degli oneri fiscali.
Persone non assicurabili. Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da: alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici.
Persone non assicurabili. Premesso che Europ Assistance, qualora fosse stata a conoscenza che l'Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), non avrebbe consentito a prestare l'assicurazione, si conviene che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall'art. 1898 del C.C. indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dagli articoli 1892, 1893, 1894 del C.C.
Persone non assicurabili. Fatta eccezione per gli alunni, che sono sempre assicurati, nei confronti delle altre categorie, la Società non assicura le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S. e sindromi correlate, schizofrenia, psicosi in genere, infermità mentali determinate da sindromi organiche cerebrali. Per tali categorie di assicurati l’assicurazione cessa col manifestarsi delle patologie sopra indicate. Inoltre, per la Garanzia “Contagio accidentale da virus H.I.V., non sono assicurabili le persone affette da emofilia e le persone portatrici del virus H.I.V. prima della denuncia del sinistro.
Persone non assicurabili. Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute le persone che siano o siano state affette da alcolismo, tossicodipendenza, infezione da HIV, o dalle seguenti infermità mentali: disturbi schizofrenici, paranoici, affettivi (quali la sindrome maniaco-depressiva), sintomi e disturbi mentali organici. Il manifestarsi nell’Assicurato di una o più di tali affezioni o malattie nel corso del contratto costituisce per la Società aggravamento di rischio per il quale essa non avrebbe consentito l’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile; di conseguenza la Società può recedere dal contratto con effetto immediato, limitatamente alla persona assicurata colpita da affezione ed i sinistri, verificatisi successivamente all’insorgenza di taluna delle sopraindicate patologie, non sono indennizzabili.
Persone non assicurabili. La garanzia assicurativa non è operativa per le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, sieropositività H.I.V. o sindromi collegate. Resta precisato che, qualora tali condizioni si manifestino nel corso del contratto, l’assicurazione stessa cessa, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell’Assicurato, a norma dell’Art. 1898 c.c., senza obbligo della Società di corrispondere l’indennizzo. In caso di cessazione dell’assicurazione in corso, la Società rimborsa al Contraente - ove richiesto - la parte di premio non goduta, con esclusione delle imposte governative.
Persone non assicurabili. Premesso che la Società considera non assicurabili le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, AIDS e sieropositività HIV, la Società stessa presta l’assicurazione su dichiarazione dell’Assicurato di non soffrire di tali affezioni. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dall’Art. 1.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio. Il manifestarsi nell’Assicurato di una o più di tali affezioni o malattie nel corso del contratto costituisce un aggravamento del rischio per il quale la Società non avrebbe consentito l’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del codice civile, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell’Assicurato medesimo; si applica, in questo caso, la disciplina prevista da tale articolo del codice civile.
Persone non assicurabili. Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, infezione da HIV. Il manifestarsi nell’Assicurato di una o più di tali affezioni o malattie nel corso del contratto costituisce per la Società aggravamento di rischio per il quale essa non avrebbe consentito l’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile; di conseguenza la Società può recedere dal contratto con effetto immediato, limitatamente alla persona assicurata colpita da affezione ed i sinistri, verificatisi successivamente all’insorgenza di taluna delle sopraindicate patologie, non sono indennizzabili. Si intendono, inoltre, assicurati i soggetti affetti da Trisomia 21.
Persone non assicurabili. Non sono assicurabili con la presente Polizza Collettiva le persone che:
a) alla data di erogazione del Finanziamento siano di età inferiore a diciotto anni;
b) alla Data di scadenza del Finanziamento risultino di età maggiore di settantacinque anni compiuti;
c) abbiano stipulato un Finanziamento erogato dal Contraente di Durata superiore a centoventi mesi;
d) non siano residenti in Italia;
e) a seguito della compilazione e sottoscrizione del Questionario Medico per la valutazione dello stato di salute da parte dell’Impresa, siano state ritenute non assicurabili.
Persone non assicurabili. Premesso che la Società, qualora fosse stata a conoscenza che l’Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza o da una delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoidi, forme maniaco-depressive o sindromi da immunodeficienza acquisita (AIDS), non avrebbe consentito a prestare l’assicurazione, si conviene che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto si applica quanto disposto dall’Art. 1898 del Codice Civile, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell’Assicurato. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenze si applica quanto disposto dall’Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio, delle Condizioni di assicurazione e dagli Artt. 1892,1893 e 1894 del Codice Civile.