POLIZZE ASSICURATIVE 31.1 L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente procurati a persone o a beni in occasione dell’esecuzione dell’Opera, anche a mezzo di propri subappaltatori o terzi suoi incaricati. L’Appaltatore è tenuto a stipulare ovvero a fare stipulare e mantenere in essere da eventuali subappaltatori, con primario istituto assicurativo, e per tutta la durata del Contratto, le seguenti polizze: (i) Polizza Responsabilità Civile del Datore di Lavoro verso i propri Dipendenti e/o incaricati con massimale non inferiore a euro 5.000.000,00 per sinistro anno ed euro 2.500.000,00 per persona infortunata. La polizza dovrà includere la rivalsa INAIL per infortuni; (ii) Polizza Responsabilità Civile verso Terzi con massimale non inferiore a euro 5.000.000,00 per sinistro anno; (iii) Polizza di Responsabilità Civile Professionale con specifico riferimento all’Opera progettata, con decorrenza dalla data di inizio dell’Opera e termine alla data di emissione del verbale di accettazione provvisoria per un massimale di euro 5.000.000,00. La polizza dovrà coprire, oltre a eventuali nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che il Committente dovrà sopportare per le varianti resesi necessarie nel corso dell’esecuzione dei lavori. 31.2 I massimali delle polizze assicurative sono relativi agli eventi dannosi e/o sinistri occorsi nel termine di durata ed efficacia del Contratto, nonché del successivo Periodo di garanzia relativa alle prestazioni oggetto del Contratto. Le polizze devono prevedere la rinuncia dell’assicuratore al diritto di rivalsa nei confronti del Committente. L’Appaltatore dovrà inviare nel termine di 15 giorni dalla sottoscrizione del Contratto, copia dei certificati assicurativi attestanti l’esistenza delle coperture assicurative e copia della quietanza di avvenuto pagamento. L’Appaltatore dovrà avvisare per iscritto il Committente di ogni sinistro e di ogni evento che possa ragionevolmente compromettere la validità delle coperture assicurative. I certificati assicurativi dovranno riportare gli estremi delle polizze assicurative dell’Appaltatore (impresa assicuratrice, attività dell’assicurato, periodo di efficacia, massimali, sottolimiti, franchigie e scoperti, principali esclusioni di garanzia). Qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, l’esistenza e la validità delle polizze assicurative, il Committente potrà risolvere il Contratto. 31.3 Qualsiasi rischio, franchigia e importo eccedente i limiti di indennizzo relativi alle polizze assicurative sarà assunto da, per conto di, e unicamente a rischio dell’Appaltatore.
POLIZZA L’insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione.
Disdetta Come dare disdetta
Diritti di proprietà intellettuale 1. Le Parti si impegnano a dichiarare espressamente la reciproca col- laborazione nelle pubblicazioni scientifiche e a darne adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l’esterno, in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività. 2. Le Parti valutano insieme l’opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni derivanti dall’attività collaborativa. 3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli accordi attuativi e/o contratti di ricerca di cui all’articolo 4 e fatti salvi i diritti morali e pa- trimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell’attività in- tellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi di- ritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di volta in vol- ta pro quota inventiva a seconda dell'apporto di ciascuna Parte e re- golati da specifici accordi tra le Parti in conformità alla normativa vi- gente.
Polizza assicurativa L’Aggiudicatario è obbligato, ai fini della stipula del Contratto, a presentare idonea copertura assicurativa, attinente allo svolgimento di tutte le attività oggetto della presente procedura. Nell’effettuazione del servizio, l’Appaltatore dovrà ritenersi direttamente ed esclusivamente responsabile di ogni danno arrecato dal proprio personale, a beni mobili ed immobili di proprietà dell’Ateneo o, comunque, da quest’ultimo detenuti o posseduti a diverso titolo. L’Appaltatore dovrà, altresì, ritenersi direttamente ed esclusivamente responsabile di ogni danno arrecato a persone presenti, a vario titolo (corpo docente, personale tecnico ed amministrativo, studenti, ospiti, ecc.), negli ambienti dell’Ateneo. In tale polizza, della quale dovrà essere prodotta copia ed inviata al Committente al momento dell’avvio dell’Appalto, il Politecnico di Milano dovrà risultare espressamente incluso nel novero dei terzi. Ogni responsabilità inerente all’esecuzione del servizio è interamente in carico all'Affidatario; in questa responsabilità è altresì compresa quella per danni cagionati ai beni del Politecnico, nonché quella per gli infortuni del personale addetto al servizio. L’impresa è responsabile per danni cagionati a terzi, agli studenti e al personale Universitario dall'Affidatario stesso, in proprio o tramite il proprio personale dipendente, nel corso dell'espletamento del servizio. I danni arrecati colposamente dall'Impresa e, per essa, dai suoi dipendenti o collaboratori, alla proprietà del Politecnico di Milano saranno contestati per iscritto; qualora le giustificazioni non siano accolte e l'Impresa non abbia provveduto al ripristino nel termine prefissato, l'Ateneo si farà carico della riparazione, addebitando la spesa relativa all'Impresa ed irrogando altresì una penale pari al 10% dell'ammontare del danno. L'accertamento dei danni sarà effettuato dal Responsabile della corretta esecuzione del contratto alla presenza di delegati dell'Affidatario; qualora l'Affidatario non manifesti la volontà di partecipare, il Responsabile della esecuzione del contratto provvederà autonomamente, alla presenza di due testimoni. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni.
Servizi aggiuntivi Unitamente al Servizio App Mobile e SDK e/o al Servizio Applicativi Saas, il Cliente potrà richiedere i servizi aggiuntivi disciplinati nei paragrafi che seguono.
RICHIESTA DI CHIARIMENTI Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente documento e degli altri documenti di gara potranno essere richiesti per il tramite della messaggistica della RDO on line seguendo le istruzioni di cui al paragrafo “Come inviare una Richiesta di chiarimenti” nel documento “Utilizzo della Piattaforma”. Le richieste di chiarimento dovranno pervenire, improrogabilmente, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno Le richieste di chiarimento devono essere formulate in lingua italiana. Le risposte ai chiarimenti saranno rese disponibili da Poste, nell’apposita area “messaggi” della RDO on line ovvero come documento allegato ad un messaggio. All’Impresa invitata verrà inviata comunque una comunicazione dalla RdO on line (e-mail) con invito a prendere visione delle Risposte ai chiarimenti. Poste potrà invitare, attraverso lo strumento della messaggistica on line, le Imprese a trasmettere eventuali chiarimenti che si rendessero necessari per una più facile valutazione della documentazione presentata con facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio entro il quale detti completamenti e/o chiarimenti devono essere trasmessi.
Demolizioni Il volume e la superficie di una demolizione parziale o di un foro vengono calcolati in base alle misure indicate sul progetto di demolizione e, in mancanza, in base alle misure reali, rilevate sul posto in contraddittorio. Nel caso di demolizioni totali di fabbricati il volume è da valutare vuoto per pieno, dal piano di campagna alla linea di gronda. La misurazione vuoto per pieno sarà fatta computando le superfici esterne dei vari piani con l'esclusione di aggetti, cornici e balconi e moltiplicando queste superfici per le altezze dei vari piani misurate da solaio a solaio; per l'ultimo piano demolito sarà preso come limite superiore di altezza il piano di calpestio del solaio di copertura o dell'imposta del piano di copertura del tetto. I materiali di risulta sono di proprietà del Committente, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di avviare a sue spese tali materiali a discarica. Le demolizioni in breccia verranno contabilizzate tenendo conto, oltre che della superficie anche della profondità effettiva della demolizione.
Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore 1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 125, del d.P.R. n. 207 del 2010, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di regolare esecuzione. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema−tipo previsti dall’art. 252 comma 6 del D.Lgs. 163/2006. 3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve: a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto, cosi distinta: partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo contrattuale maggiorato dell’IVA; partita 2) per le opere preesistenti: euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 500.000,00 (cinquecentomila/00); b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore. 4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00). 5. La polizza assicurativa dovrà espressamente includere i sotto elencati rischi: − danni a cose dovuti a vibrazioni; − danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere; − danni a cavi e condutture sotterranee. 6. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni: a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante; b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.
Prezzi La valutazione degli interventi di manutenzione da eseguire all’interno dei Contratti specifici ricadenti nell’Accordo Quadro sarà effettuata in base all' “Elenco Prezzi Unitari” - Allegato della documentazione a base di gara. Nel caso di lavorazioni o componenti non previsti, si farà riferimento al Prezzario Regione Toscana anno 2014 ed al Bollettino Ingegneri del Giugno 2014, da considerarsi anch’essi allegati all’Elenco Prezzi Unitari sopra citato, i cui prezzi delle forniture in opera saranno sottoposti allo stesso ribasso offerto in sede di gara. Ove i prezzi non fossero desumibili neppure dal citato prezziario, sarà applicato quanto previsto nel D.Lgs. n.50/2016. I nuovi prezzi saranno determinati in contraddittorio tra il Direttore dell’Esecuzione del Contratto e l’Aggiudicatario, ed approvati dal Responsabile Unico del Procedimento. Xxx comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel Quadro economico del singolo contratto, essi saranno approvati dalla Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento prima di essere ammessi nella contabilità. Qualunque siano le circostanze di tempo e di luogo, i prezzi da applicare saranno quelli desunti dall’Elenco Prezzi Unitari e dai prezzari sopra riportati, senza ulteriori maggiorazioni. Ciò significa che, anche se gli interventi saranno effettuati in ore di lavoro non normali, il prezzo riconosciuto sarà sempre lo stesso e pari a quello praticato nelle circostanze più usuali, anche se i prezziari prevedono coefficienti di maggiorazione per circostanze particolari, sarà cioè retribuita la sola mano d'opera effettivamente prestata nelle sedi degli interventi di manutenzione. I prezzi s’intendono comprensivi di tutti gli oneri ed utili e rappresentano quindi quanto in complesso la Stazione Appaltante s’impegna a pagare, senza che possano essere presi in considerazione oneri addizionali diretti o indiretti (es. trasporti, tasse, movimentazione, utili, attrezzature, diritti di chiamata, diritti per ripetuti sopralluoghi, etc.).