Common use of Posizioni organizzative e professionali Clause in Contracts

Posizioni organizzative e professionali. 1. L’Amministrazione, sulla base del proprio ordinamento ed in relazione alle esigenze, può conferire ai di- pendenti appartenenti alla categoria “D” o in caso di necessità alla categoria “C”, incarichi di natura organizzativa o professionale che, pur rientrando nell’ambito delle funzioni di appartenenza, richiedano lo svolgimento di com- piti di elevata responsabilità ed alta professionalità. 2. Tali posizioni possono riguardare settori che richiedono l’esercizio di: — funzioni di direzione di unità organizzativa, caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa; — attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate al possesso di titoli universitari e/o all’abilitazione all’esercizio di attività professionale e/o all’iscrizione ad albi professionali; — ad attività di staff e/o di studio, di ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo, caratterizzate da elevata auto- nomia ed esperienza. 3. Ai fini del comma 2, l’Amministrazione procede alla graduazione delle funzioni connesse con gli incari- chi di cui al comma 1, in base ai criteri adottati con proprio atto, previa contrattazione con i soggetti di cui al- l’art. 11, comma 1. Nella graduazione delle funzioni l’Amministrazione tiene conto, a titolo esemplificativo, dei se- guenti elementi, anche integrandoli con riferimento alla loro specifica situazione organizzativa: a) livello di autonomia e responsabilità della posizione, anche in relazione alla effettiva presenza di posi- zioni dirigenziali sovraordinate; b) requisiti culturali e di studio richiesti; c) grado di specializzazione e di professionalità richiesta dai compiti affidati; d) complessità delle competenze attribuite; e) entità delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e strumentali direttamente gestite; f) valenza strategica della posizione rispetto agli obiettivi dell’Amministrazione.

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Samples: Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro

Posizioni organizzative e professionali. 1. L’Amministrazione, sulla base del proprio ordinamento ed in relazione alle esigenze, può conferire ai di- pendenti dipendenti appartenenti alla categoria “D” o in caso di necessità alla categoria “C”, incarichi di natura organizzativa o professionale che, pur rientrando nell’ambito nell'ambito delle funzioni di appartenenza, richiedano lo svolgimento di com- piti compiti di elevata responsabilità ed alta professionalità. 2. Tali posizioni possono riguardare settori che richiedono l’esercizio l'esercizio di: funzioni di direzione di unità organizzativa, caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa; attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate al possesso di titoli universitari e/o all’abilitazione all’esercizio di attività professionale e/o all’iscrizione all'iscrizione ad albi professionali; ad attività di staff e/o di studio, di ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo, caratterizzate da elevata auto- nomia autonomia ed esperienza. 3. Ai fini del comma 2, l’Amministrazione procede alla graduazione delle funzioni connesse con gli incari- chi incarichi di cui al comma 1, in base ai criteri adottati con proprio atto, previa contrattazione con i soggetti di cui al- l’artall'art. 11, comma 1. Nella graduazione delle funzioni l’Amministrazione tiene conto, a titolo esemplificativo, dei se- guenti seguenti elementi, anche integrandoli con riferimento alla loro specifica situazione organizzativa: a) livello di autonomia e responsabilità della posizione, anche in relazione alla effettiva presenza di posi- zioni posizioni dirigenziali sovraordinate; b) requisiti culturali e di studio richiesti; c) grado di specializzazione e di professionalità richiesta dai compiti affidati; d) complessità delle competenze attribuite; e) entità delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e strumentali direttamente gestite; f) valenza strategica della posizione rispetto agli obiettivi dell’Amministrazione.

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Samples: Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro

Posizioni organizzative e professionali. 1. L’AmministrazioneIl CNEL, sulla base del proprio ordinamento ed in relazione alle esigenzeesigenze organizzative, può conferire ai di- pendenti dipendenti appartenenti alla categoria “D” o area C effettivamente in caso di necessità alla categoria “C”servizio, incarichi di natura organizzativa o professionale professionale, che, pur rientrando nell’ambito delle funzioni di appartenenza, richiedano lo svolgimento di com- piti compiti di elevata responsabilità ed alta professionalità. 2. Tali Le posizioni di cui al comma 1 possono riguardare settori che richiedono l’esercizio di: — : a) funzioni di direzione di unità organizzativaorganizzative, caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa; — e complessità gestionale; b) rilevanti attività con contenuti di alta professionalità tecnico-scientifiche, gestionali, progettuali e specializzazione correlate al possesso di titoli universitari e/o all’abilitazione all’esercizio di attività professionale e/o all’iscrizione ad albi professionali; — ad attività di staff e/o di studio, di ricerca, ispettive, svolte anche in posizione di vigilanza e controllostaff, caratterizzate da elevati contenuti specialistici e da elevata auto- nomia autonomia ed esperienza, in coerenza con la missione istituzionale del CNEL. 3. Ai fini del comma 2, l’Amministrazione il CNEL procede alla graduazione delle funzioni connesse con gli incari- chi incarichi di cui al comma 1, in base ai criteri adottati con proprio atto, previa contrattazione concertazione con i soggetti di cui al- l’artall’art. 11, comma 18 del CCNL del 14 febbraio 2001. Nella graduazione delle funzioni l’Amministrazione il CNEL tiene conto, a titolo esemplificativo, dei se- guenti seguenti elementi, anche integrandoli con riferimento alla loro specifica situazione organizzativa: a) livello di autonomia e responsabilità della posizione, anche in relazione alla effettiva presenza di posi- zioni posizioni dirigenziali sovraordinate; b) requisiti culturali e di studio richiesti; c) grado di specializzazione e di professionalità richiesta dai compiti affidati; dc) complessità delle competenze attribuite; ed) entità delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e strumentali direttamente gestite; fe) valenza strategica della posizione rispetto agli obiettivi dell’Amministrazionedel CNEL. 4. Ai fini della individuazione delle posizioni organizzative o professionali, si tiene conto della oggettiva rilevanza delle funzioni di cui al comma 2.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Posizioni organizzative e professionali. 1. L’AmministrazioneNell’ambito della terza area le Agenzie, sulla base del proprio ordinamento dei loro ordinamenti ed in relazione alle proprie esigenze, può possono conferire ai di- pendenti appartenenti alla categoria “D” o dipendenti ivi inseriti, effettivamente in caso di necessità alla categoria “C”servizio, incarichi di natura organizzativa o professionale che, pur rientrando nell’ambito delle funzioni di appartenenza, richiedano lo svolgimento di com- piti compiti di elevata responsabilità ed alta professionalità. 2. Tali posizioni possono riguardare settori che richiedono l’esercizio di: funzioni di direzione di unità organizzativaoperativa, caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa; attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate al possesso di titoli universitari e/o all’abilitazione all’esercizio di attività professionale e/o all’iscrizione ad albi professionali, ad abilitazioni nonchè alla maturazione di una adeguata esperienza professionale; — ad attività di staff e/o di studio, di ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo, caratterizzate da elevata auto- nomia autonomia ed esperienza. 3. Ai fini del comma 2, l’Amministrazione ogni Agenzia procede alla graduazione delle funzioni connesse con gli incari- chi incarichi di cui al comma 1, in base ai criteri adottati con proprio atto, previa contrattazione concertazione con i soggetti di cui al- l’artall’art. 11, comma 19 (soggetti sindacali). Nella graduazione delle funzioni l’Amministrazione tiene le Agenzie tengono conto, a titolo esemplificativo, dei se- guenti seguenti elementi, anche integrandoli con riferimento alla loro specifica situazione organizzativa: a) livello di autonomia e responsabilità della posizione, anche in relazione alla effettiva presenza di posi- zioni posizioni dirigenziali sovraordinate; b) requisiti culturali e di studio richiesti; c) grado di specializzazione e di professionalità richiesta dai compiti affidati; dc) complessità delle competenze attribuite; ed) entità delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e strumentali direttamente gestite; fe) valenza strategica della posizione rispetto agli obiettivi dell’Amministrazionedell’Agenzia.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Posizioni organizzative e professionali. 1. L’AmministrazioneLa Presidenza, sulla base del proprio ordinamento ed in relazione alle esigenze, può conferire ai di- pendenti dipendenti appartenenti alla categoria “D” o area terza effettivamente in caso di necessità alla categoria “C”servizio, incarichi di natura organizzativa o professionale professionale, che, pur rientrando nell’ambito delle funzioni di appartenenza, richiedano lo svolgimento di com- piti compiti di elevata responsabilità ed alta professionalità. 2. Tali posizioni possono riguardare settori che richiedono l’esercizio di: funzioni di direzione di unità organizzativaoperativa, caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa; attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate al possesso di titoli universitari e/o all’abilitazione all’esercizio di attività professionale e/o all’iscrizione ad albi professionali; ad attività di staff e/o di studio, di ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo, caratterizzate da elevata auto- nomia autonomia ed esperienza. 3. Ai fini del comma 2, l’Amministrazione la Presidenza procede alla graduazione delle funzioni connesse con gli incari- chi incarichi di cui al comma 1, in base ai criteri adottati con proprio atto, previa contrattazione concertazione con i soggetti di cui al- l’artall’art. 11, comma 19 (soggetti sindacali). Nella graduazione delle funzioni l’Amministrazione la Presidenza tiene conto, a titolo esemplificativo, dei se- guenti seguenti elementi, anche integrandoli con riferimento alla loro specifica situazione organizzativa: a) livello di autonomia e responsabilità della posizione, anche in relazione alla effettiva presenza di posi- zioni posizioni dirigenziali sovraordinate; b) requisiti culturali e di studio richiesti; c) grado di specializzazione e di professionalità richiesta dai compiti affidati; dc) complessità delle competenze attribuite; ed) entità delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e strumentali direttamente gestite; fe) valenza strategica della posizione rispetto agli obiettivi dell’Amministrazionedella Presidenza. 4. Il presente articolo può essere applicato anche al personale di prestito (cioè in assegnazione temporanea) appartenente ad aree o categorie equivalenti all’area terza della Presidenza.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Posizioni organizzative e professionali. 1. L’Amministrazione, sulla base del proprio ordinamento ed in relazione alle esigenze, può conferire ai di- pendenti dipendenti appartenenti alla categoria “D” o in caso di necessità alla categoria “C”, incarichi di natura organizzativa o professionale che, pur rientrando nell’ambito nell'ambito delle funzioni di appartenenza, richiedano lo svolgimento di com- piti compiti di elevata responsabilità ed alta professionalità. 2. Tali posizioni possono riguardare settori che richiedono l’esercizio l'esercizio di: funzioni di direzione di unità organizzativaoperativa, caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa; attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate al possesso di titoli universitari e/o all’abilitazione all’esercizio di attività professionale e/o all’iscrizione all'iscrizione ad albi professionali; ad attività di staff e/o di studio, di ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo, caratterizzate da elevata auto- nomia autonomia ed esperienza. 3. Ai fini del comma 2, l’Amministrazione procede alla graduazione delle funzioni connesse con gli incari- chi incarichi di cui al comma 1, in base ai criteri adottati con proprio atto, previa contrattazione con i soggetti di cui al- l’artall'art. 11, comma 1. Nella graduazione delle funzioni l’Amministrazione tiene conto, a titolo esemplificativo, dei se- guenti seguenti elementi, anche integrandoli con riferimento alla loro specifica situazione organizzativa: a) livello di autonomia e responsabilità della posizione, anche in relazione alla effettiva presenza di posi- zioni posizioni dirigenziali sovraordinate; b) requisiti culturali e di studio richiesti; c) grado di specializzazione e di professionalità richiesta dai compiti affidati; d) complessità delle competenze attribuite; e) entità delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e strumentali direttamente gestite; f) valenza strategica della posizione rispetto agli obiettivi dell’Amministrazione.

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