PREASSEGNAZIONE Clausole campione

PREASSEGNAZIONE. Nel caso in cui non fosse possibile rispettare i tempi di consegna indicati, il Fornitore è tenuto a comunicarlo per iscritto, anche via fax, con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni dalla data di consegna. La stessa comunicazione deve riportare un nuovo termine di consegna che comunque non potrà eccedere i 30 (trenta) giorni solari successivi alla prima data di consegna prevista,comunque documentabili e oggettivamente riscontrabili (quali riduzione della produzione negli stabilimenti di origine dei veicoli, scioperi prolungati per giorni dei trasportatori degli autoveicoli, cassa integrazione, scioperi prolungati per giorni negli stabilimenti di produzione o riduzione di impiego) che comportino un ritardo rispetto al termine di consegna previsto. Ricevuta la comunicazione del Fornitore ciascuna Amministrazione può richiedere un veicolo sostitutivo in preassegnazione, corrispondente per categoria e importo di canone a quello ordinato, da utilizzare fino al momento della messa a disposizione del veicolo oggetto dell’Ordinativo di Fornitura. In tal caso il Fornitore deve provvedere alla consegna del veicolo in preassegnazione nel termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non giustificato da ragioni oggettive, sarà applicata una penale pari allo 0,3 per mille del valore del mezzo non consegnato. Il veicolo sostitutivo può essere reperito dal Fornitore anche presso altre società di noleggio. In tal caso l'Amministrazione contraente sarà estranea al rapporto intercorrente tra il fornitore e tale società di noleggio. Il Fornitore è tenuto a garantire per i veicoli in preassegnazione i medesimi servizi e garanzie anche assicurative, senza eccezione alcuna, richiesti dall’Amministrazione Contraente per i veicoli non consegnati. Nel caso in cui non sia possibile garantire le stesse garanzie assicurative, queste dovranno essere comunque coperte direttamente dal Fornitore. I veicoli in preassegnazione potranno avere caratteristiche diverse da quelli ordinati (allestimenti, colore, ecc.), ma non potranno essere di alimentazione diversa, a meno che il Fornitore non si sia accordato preventivamente con l’Amministrazione e ciò risulti da atto scritto. Il periodo in cui l’Amministrazione utilizza il veicolo in preassegnazione non sarà calcolato come periodo contrattuale, né saranno conteggiati i Km percorsi. Il canone mensile di noleggio che ciascuna Amministrazione dovrà corrispondere per l’utilizzo...
PREASSEGNAZIONE. Il Fornitore, su richiesta di SACE, dovrà provvedere alla consegna entro 48h dalla richiesta, di un veicolo in preassegnazione per il periodo intercorrente tra la data di invio dell’ordine del nuovo veicolo e la data di consegna dello stesso. Il canone mensile dovrà essere inferiore o uguale a quello previsto per il veicolo ordinato e la categoria dovrà essere analoga a quella prevista per il veicolo ordinato. Il Fornitore dovrà assicurare il veicolo sostitutivo anche in caso di noleggio a breve termine. Sarà oggetto di valutazione dell’offerta tecnica la fornitura di un veicolo a breve termine di proprietà del noleggiatore anche in mancanza di ordine del nuovo veicolo.
PREASSEGNAZIONE. Nel caso in cui uno o più veicoli non siano resi disponibili, per qualsiasi ragione, nel termine di consegna previsto, l’aggiudicatario è tenuto a rendere disponibile entro il medesimo termine un veicolo analogo, in sostituzione di quello mancante ordinato, con le medesime modalità di consegna dei veicoli ordinati. L’Amministrazione si riserva la facoltà di rinunciare in parte, al diritto alla preassegnazione. Tale rinuncia potrà essere esercitata fino a 24 ore dalla consegna prevista. Essa ne darà in tal caso comunicazione scritta all’Aggiudicatario. L’aggiudicatario è tenuto comunque a tutti gli adempimenti, fra i quali quello di comunicazione al referente indicato nell’ordine della disponibilità del veicolo in preassegnazione, nel termine di 72 ore antecedenti la consegna. Il veicolo sostitutivo può essere non di proprietà dell’aggiudicatario, ed essere in possesso di questi a qualsiasi titolo. L’aggiudicatario è tenuto a garantire per tale/i veicolo/i i medesimi servizi e garanzie, senza eccezione alcuna, previsti dal rapporto contrattuale disciplinato dal presente capitolato. L’aggiudicatario ne sopporterà ogni onere e spesa, anche qualora acquisito a noleggio da terzi, sino alla consegna del veicolo ordinato. Decorsi 60 (sessanta) giorni solari, continui e consecutivi, dal termine di consegna previsto senza che, per qualsiasi ragione, uno o più veicoli ordinati siano stati consegnati, si applicheranno le penalità previste per mancata consegna.
PREASSEGNAZIONE. Per il periodo che precede la consegna del veicolo richiesto il fornitore si impegna a fornire in via temporanea, a seguito di specifica richiesta di Publiacqua S.p.A., un veicolo in preassegnazione entro 5 giorni dalla richiesta. Il veicolo in preassegnazione dovrà rimanere lo stesso per tutto il periodo di preassegnazione, salvo diversa richiesta di Publiacqua S.p.A..
PREASSEGNAZIONE. In caso di richiesta di preassegnazione verrà emesso apposito ordine di pagamento, il cui importo sarà calcolato in base al canone offerto in gara ed in funzione del periodo di utilizzo presunto; detto importo potrà essere utilizzato anche solo parzialmente. Qualunque variazione tendente a modificare quantità o condizioni contrattuali, dovrà essere esplicitamente formalizzata con idonea documentazione ed autorizzata dall’Ufficio Automezzi di Publiacqua. L'inosservanza di quanto sopra non potrà dar luogo ad alcuna richiesta di maggiori importi o alla non applicazione di eventuali penali derivanti dalla modifica delle condizioni stabilite nel presente capitolato.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).