Common use of PREASSEGNAZIONE Clause in Contracts

PREASSEGNAZIONE. Nel caso in cui non fosse possibile rispettare i tempi di consegna indicati, il Fornitore è tenuto a comunicarlo per iscritto, anche via fax, con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni dalla data di consegna. La stessa comunicazione deve riportare un nuovo termine di consegna che comunque non potrà eccedere i 30 (trenta) giorni solari successivi alla prima data di consegna prevista,comunque documentabili e oggettivamente riscontrabili (quali riduzione della produzione negli stabilimenti di origine dei veicoli, scioperi prolungati per giorni dei trasportatori degli autoveicoli, cassa integrazione, scioperi prolungati per giorni negli stabilimenti di produzione o riduzione di impiego) che comportino un ritardo rispetto al termine di consegna previsto. Ricevuta la comunicazione del Fornitore ciascuna Amministrazione può richiedere un veicolo sostitutivo in preassegnazione, corrispondente per categoria e importo di canone a quello ordinato, da utilizzare fino al momento della messa a disposizione del veicolo oggetto dell’Ordinativo di Fornitura. In tal caso il Fornitore deve provvedere alla consegna del veicolo in preassegnazione nel termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non giustificato da ragioni oggettive, sarà applicata una penale pari allo 0,3 per mille del valore del mezzo non consegnato. Il veicolo sostitutivo può essere reperito dal Fornitore anche presso altre società di noleggio. In tal caso l'Amministrazione contraente sarà estranea al rapporto intercorrente tra il fornitore e tale società di noleggio. Il Fornitore è tenuto a garantire per i veicoli in preassegnazione i medesimi servizi e garanzie anche assicurative, senza eccezione alcuna, richiesti dall’Amministrazione Contraente per i veicoli non consegnati. Nel caso in cui non sia possibile garantire le stesse garanzie assicurative, queste dovranno essere comunque coperte direttamente dal Fornitore. I veicoli in preassegnazione potranno avere caratteristiche diverse da quelli ordinati (allestimenti, colore, ecc.), ma non potranno essere di alimentazione diversa, a meno che il Fornitore non si sia accordato preventivamente con l’Amministrazione e ciò risulti da atto scritto. Il periodo in cui l’Amministrazione utilizza il veicolo in preassegnazione non sarà calcolato come periodo contrattuale, né saranno conteggiati i Km percorsi. Il canone mensile di noleggio che ciascuna Amministrazione dovrà corrispondere per l’utilizzo del veicolo in preassegnazione, decorrerà dal giorno del ritiro ed è dovuto al Fornitore con una riduzione dal 10% al 20%, variabile a seconda delle caratteristiche del mezzo preassegnato (età, Km percorsi, optionals presenti, ecc…), rispetto al canone indicato nell’Offerta Economica. Tale percentuale sarà definita dall’Amministrazione Contraente tenuto conto delle caratteristiche del mezzo fornito rispetto a quello ordinato. La restituzione del veicolo in preassegnazione sarà concomitante con la consegna del veicolo oggetto dell’Ordinativo di Fornitura.

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PREASSEGNAZIONE. Nel caso in cui non fosse possibile rispettare i tempi di consegna indicati, il Fornitore è tenuto a comunicarlo per iscritto, anche via fax, con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni dalla data di consegna. La stessa comunicazione deve riportare un nuovo termine di consegna che comunque non potrà eccedere i 30 (trenta) giorni solari successivi alla prima data di consegna prevista,comunque documentabili e oggettivamente riscontrabili (quali riduzione della produzione negli stabilimenti di origine dei veicoli, scioperi prolungati per giorni dei trasportatori degli autoveicoli, cassa integrazione, scioperi prolungati per giorni negli stabilimenti di produzione o riduzione di impiego) che comportino un ritardo rispetto al termine di consegna previsto. Ricevuta la comunicazione del Fornitore ciascuna Amministrazione può richiedere un veicolo sostitutivo in preassegnazione, corrispondente per categoria e importo di canone a quello ordinato, da utilizzare fino al momento della messa a disposizione del veicolo oggetto dell’Ordinativo di Fornitura. In tal caso il Fornitore deve provvedere alla consegna del veicolo in preassegnazione nel termine di 5 3 (cinquetre) giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non giustificato da ragioni oggettive, sarà applicata una penale pari allo 0,3 per mille del valore del mezzo non consegnato. Il veicolo sostitutivo può essere reperito dal Fornitore anche presso altre società di noleggio. In tal caso l'Amministrazione contraente sarà estranea al rapporto intercorrente tra il fornitore e tale società di noleggio. Il Fornitore è tenuto a garantire per i veicoli in preassegnazione i medesimi servizi e garanzie anche assicurative, senza eccezione alcuna, richiesti dall’Amministrazione Contraente per i veicoli non consegnati. Nel caso in cui non sia possibile garantire le stesse garanzie assicurative, queste dovranno essere comunque coperte direttamente dal Fornitore. La mancata messa a disposizione del veicolo in preassegnazione entro il termine di cui sopra comporterà, in capo al Fornitore, l’applicazione delle penali di cui all’art. 17 dello Schema di Convenzione. I veicoli in preassegnazione potranno avere caratteristiche diverse da quelli ordinati (allestimenti, colore, ecc.), ma non potranno essere di alimentazione diversa, a meno che il Fornitore non si sia accordato preventivamente con l’Amministrazione e ciò risulti da atto scritto. Il periodo in cui l’Amministrazione utilizza il veicolo in preassegnazione non sarà calcolato come periodo contrattuale, né saranno conteggiati i Km percorsi. Il canone mensile di noleggio che ciascuna Amministrazione dovrà deve corrispondere per l’utilizzo del veicolo in preassegnazione, decorrerà decorre dal giorno del ritiro ed è dovuto al Fornitore con una riduzione dal 10% al 20%, variabile a seconda delle caratteristiche del mezzo preassegnato (età, Km percorsi, optionals presenti, ecc…), rispetto al canone indicato nell’Offerta Economica. Tale percentuale sarà definita dall’Amministrazione Contraente tenuto conto delle caratteristiche del mezzo fornito rispetto a quello ordinato. La restituzione del veicolo in preassegnazione sarà deve essere concomitante con la consegna del veicolo oggetto dell’Ordinativo di Fornitura.

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PREASSEGNAZIONE. Nel caso in cui non fosse possibile rispettare i tempi di consegna indicati, il Fornitore è tenuto a comunicarlo per iscritto, anche via fax, con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni solari dalla data di consegna. La stessa comunicazione deve riportare un nuovo termine di consegna che comunque non potrà eccedere i 30 (trenta) giorni solari successivi alla prima data di consegna prevista,comunque documentabili e oggettivamente riscontrabili (quali riduzione della produzione negli stabilimenti di origine dei veicoli, scioperi prolungati per giorni dei trasportatori degli autoveicoli, cassa integrazione, scioperi prolungati per giorni negli stabilimenti di produzione o riduzione di impiego) che comportino un ritardo rispetto al termine di consegna previsto. Ricevuta la comunicazione del Fornitore ciascuna Amministrazione può richiedere un veicolo sostitutivo in preassegnazione, corrispondente per categoria e importo di canone a quello ordinato, da utilizzare fino al momento della messa a disposizione del veicolo oggetto dell’Ordinativo di Fornitura. In tal caso il Fornitore deve provvedere alla consegna del veicolo in preassegnazione nel termine di 5 3 (cinquetre) giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non giustificato da ragioni oggettive, sarà applicata una penale pari allo 0,3 per mille del valore del mezzo non consegnato. Il veicolo sostitutivo può essere reperito dal Fornitore anche presso altre società di noleggio. In tal caso l'Amministrazione contraente sarà estranea al rapporto intercorrente tra il fornitore e tale società di noleggio. Il Fornitore è tenuto a garantire per i veicoli in preassegnazione i medesimi servizi e garanzie anche assicurative, senza eccezione alcuna, richiesti dall’Amministrazione Contraente per i veicoli non consegnati. Nel caso in cui non sia possibile garantire le stesse garanzie assicurative, queste dovranno essere comunque coperte direttamente dal Fornitore. La mancata messa a disposizione del veicolo in preassegnazione entro il termine di cui sopra comporterà, in capo al Fornitore, l’applicazione delle penali di cui all’art. 17 dello Schema di Convenzione. I veicoli in preassegnazione potranno avere caratteristiche diverse da quelli ordinati (allestimenti, colore, ecc.), ma non potranno essere di alimentazione diversa, a meno che il Fornitore non si sia accordato preventivamente con l’Amministrazione e ciò risulti da atto scritto. Il periodo in cui l’Amministrazione utilizza il veicolo in preassegnazione non sarà calcolato come periodo contrattuale, né saranno conteggiati i Km percorsi. Il canone mensile di noleggio che ciascuna Amministrazione dovrà deve corrispondere per l’utilizzo del veicolo in preassegnazione, decorrerà decorre dal giorno del ritiro ed è dovuto al Fornitore con una riduzione dal 10% al 20%, variabile a seconda delle caratteristiche del mezzo preassegnato (età, Km percorsi, optionals presenti, ecc…), rispetto al canone indicato nell’Offerta Economica. Tale percentuale sarà definita dall’Amministrazione Contraente tenuto conto delle caratteristiche del mezzo fornito rispetto a quello ordinato. La restituzione del veicolo in preassegnazione sarà deve essere concomitante con la consegna del veicolo oggetto dell’Ordinativo di Fornitura.

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PREASSEGNAZIONE. Nel caso Qualora il Cliente lo richieda, verrà messo a disposizione un veicolo in cui preassegnazione fino alla consegna del veicolo ordinato, anche di marca, tipo, cilindrata diversa ad un costo da concordare. L’utilizzo del veicolo in preassegnazione sarà regolato dal presente contratto quadro. Il veicolo in preassegnazione verrà fornito da soggetto terzo per il tramite del Locatore o dal Locatore stesso a discrezione di quest’ultimo. Per poter ottenere il veicolo in preassegnazione il Cliente dovrà scegliere da apposito elenco messo a disposizione dal Locatore il Gruppo auto (non fosse sarà possibile rispettare i tempi scegliere il modello specifico di consegna indicatiautovettura ma solo esprimere una preferenza), la stazione più vicina preferita per il ritiro e la tariffa che pagherà direttamente al Locatore. Dovranno inoltre essere indicati dal Cliente la preferenza per la data e l’orario di ritiro del veicolo e il nome dell’Utilizzatore dello stesso. Sulla base dei predetti dati forniti, il Fornitore è tenuto Locatore provvederà a comunicarlo mettere a disposizione il veicolo tra quelli dallo stesso detenuti o a prenotarlo alla Società di noleggio prescelta per iscritto, anche via fax, con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni dalla data di consegna. La stessa comunicazione deve riportare un nuovo termine di consegna che comunque non potrà eccedere i 30 (trenta) giorni solari successivi alla prima rinnovabili automaticamente. Al Cliente verrà data di consegna prevista,comunque documentabili conferma della disponibilità con evidenziazione della stazione e oggettivamente riscontrabili (quali riduzione della produzione negli stabilimenti di origine dei veicolidata e ora del ritiro, scioperi prolungati per giorni dei trasportatori degli autoveicoli, cassa integrazione, scioperi prolungati per giorni negli stabilimenti di produzione o riduzione di impiego) che comportino un ritardo rispetto al termine di consegna previsto. Ricevuta momento dal quale partirà la comunicazione del Fornitore ciascuna Amministrazione può richiedere un veicolo sostitutivo in preassegnazione, corrispondente per categoria e importo di canone a quello ordinato, da utilizzare fino al momento della messa a disposizione del veicolo oggetto dell’Ordinativo di Fornitura. In tal caso il Fornitore deve provvedere alla consegna del veicolo in preassegnazione nel termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non giustificato da ragioni oggettive, sarà applicata una penale pari allo 0,3 per mille del valore del mezzo non consegnato. Il veicolo sostitutivo può essere reperito dal Fornitore anche presso altre società di noleggio. In tal caso l'Amministrazione contraente sarà estranea al rapporto intercorrente tra il fornitore e tale società di noleggio. Il Fornitore è tenuto a garantire per i veicoli in preassegnazione i medesimi servizi e garanzie anche assicurative, senza eccezione alcuna, richiesti dall’Amministrazione Contraente per i veicoli non consegnati. Nel caso in cui non sia possibile garantire le stesse garanzie assicurative, queste dovranno essere comunque coperte direttamente dal Fornitore. I veicoli in preassegnazione potranno avere caratteristiche diverse forniti da quelli ordinati soggetti terzi saranno soggetti, oltre che alle clausole generali qui espresse, alle norme che regolano il contratto stipulato di volta in volta dal Locatore con il fornitore esterno ove sono descritte altresì le coperture assicurative e gli eventuali oneri accessori (allestimentiquali, colorea titolo esemplificativo e non esaustivo, oneri ferroviari, oneri aeroportuali, ecc.). Sarà cura del Cliente prendere conoscenza delle medesime, ma non potranno essere di alimentazione diversacon particolare riguardo alle condizioni, a meno che il Fornitore non si sia accordato preventivamente con l’Amministrazione e ciò risulti da atto scritto. Il periodo in cui l’Amministrazione utilizza il veicolo in preassegnazione non sarà calcolato come periodo contrattuale, né saranno conteggiati i Km percorsi. Il canone mensile di noleggio che ciascuna Amministrazione dovrà corrispondere per l’utilizzo del veicolo in preassegnazione, decorrerà dal giorno del ritiro ai massimali assicurati ed è dovuto al Fornitore con una riduzione dal 10% al 20%, variabile a seconda delle caratteristiche del mezzo preassegnato (età, Km percorsi, optionals presenti, ecc…), rispetto al canone indicato nell’Offerta Economica. Tale percentuale sarà definita dall’Amministrazione Contraente tenuto conto delle caratteristiche del mezzo fornito rispetto a quello ordinato. La restituzione del veicolo in preassegnazione sarà concomitante con la consegna del veicolo oggetto dell’Ordinativo di Fornituraalle franchigie assicurative.

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