PRESENZA DELL’AVVOCATO. (procura speciale a conciliare) a. Nella mediazione obbligatoria e disposta dal giudice art. 5 comma 1 bis e comma 2 del D.Lgs. 28/2010, le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura. b. Nella mediazione c.d. facoltativa le parti possono partecipare senza l’assistenza di un avvocato. (Come chiarito con la circolare Ministeriale 27 novembre 2013, nell’ambito della mediazione facoltativa le parti potranno in ogni momento esercitare la facoltà di ricorrere all’assistenza di un avvocato anche in corso di procedure di mediazione. In questo caso nulla vieta che le parti vengano assistite dagli avvocati solo nella fase finale della mediazione e che, quindi i legali possono intervenire per assistere le parti nel momento conclusivo dell’accordo di mediazione, anche al fine di sottoscrivere il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 del D.Lgs. 28/2010.
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Samples: Regolamento Di Mediazione
PRESENZA DELL’AVVOCATO. (procura speciale a conciliare)
a. Nella mediazione a) Mediazione obbligatoria e disposta dal giudice art. 5 comma 1 bis e comma 2 del D.Lgsd.lgs. 28/2010, : le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato l'assistenza dell'avvocato al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura.
b. b) Nella mediazione c.d. facoltativa le parti possono partecipare senza l’assistenza l'assistenza di un avvocato. (Come chiarito con la circolare Ministeriale 27 novembre 2013, nell’ambito nell'ambito della mediazione facoltativa facoltativa, le parti potranno in ogni momento esercitare la facoltà di ricorrere all’assistenza all'assistenza di un avvocato avvocato, anche in corso di procedure procedura di mediazione. In questo caso nulla vieta che le parti vengano assistite dagli avvocati solo nella fase finale della mediazione e che, quindi quindi, i legali possono possano intervenire per assistere le parti nel momento conclusivo dell’accordo dell'accordo di mediazione, anche al fine di sottoscrivere sottoscriverne il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative e all’ordine all'ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all’artall'art. 12 del D.Lgsd.lgs. 28/2010.
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PRESENZA DELL’AVVOCATO. (procura speciale a conciliare)
a. Nella a) nella mediazione c.d. obbligatoria e in quella disposta dal giudice artai sensi dell’art. 5 comma 1 bis e comma 2 del D.Lgs. 28/2010, le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato al primo incontro e agli incontri successivi successivi, fino al termine della procedura.
b. Nella b) nella mediazione c.d. facoltativa le parti possono partecipare senza l’assistenza di un avvocato. (Come chiarito con la circolare Ministeriale 27 novembre 2013, nell’ambito della mediazione facoltativa facoltativa, le parti potranno in ogni momento esercitare la facoltà di ricorrere all’assistenza di un avvocato avvocato, anche in corso di procedure procedura di mediazione. In questo caso nulla vieta che le parti vengano assistite dagli avvocati solo nella fase finale della mediazione e che, quindi quindi, i legali possono possano intervenire per assistere le parti nel momento conclusivo dell’accordo di mediazione, anche al fine di sottoscrivere sottoscriverne il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 del D.Lgsd.lgs. 28/2010.
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PRESENZA DELL’AVVOCATO. (procura speciale a conciliare)
a. Nella a)Nella mediazione obbligatoria e disposta dal giudice art. giudice, art 5 comma 1 bis e comma 2 del D.Lgs. D.lgs 28/2010, : le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato al primo incontro e a agli incontri successivi fino al termine della procedura.
b. Nella procedura b)Nella mediazione c.d. c.d facoltativa le parti possono partecipare senza l’assistenza di un avvocato. (Come chiarito con la circolare Ministeriale 27 novembre 2013, nell’ambito Nell’ambito della mediazione facoltativa facoltativa, le parti potranno in ogni momento esercitare la facoltà di ricorrere all’assistenza di un avvocato avvocato, anche in corso di procedure procedura di mediazione. In questo caso nulla vieta che le parti vengano assistite dagli avvocati solo nella fase finale della mediazione e che,quindi, quindi i legali possono possano intervenire per assistere le parti nel momento conclusivo dell’accordo di mediazione, anche al fine di sottoscrivere sottoscriverne il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. all’art 12 del D.Lgs. D.Lgs 28/2010.
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Samples: Regolamento Di Procedura