Prestazione assicurata. Esclusivamente con riferimento agli Assicurati che siano Lavoratori, Poste Assicura S.p.A. in caso di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia, verificatasi prima della scadenza della Copertura, che comporti ricovero, liquiderà, secondo le indicazioni del Contratto di Prestito Personale, mensilmente una somma pari all’importo delle rate mensili o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell’anno riportato in dodicesimi) in scadenza come da piano di ammortamento originario e dovute dall’As- sicurato all’Ente Erogante trascorsi 60 giorni di Franchigia assoluta dalla data di ricovero con il limite massimo di 2.000,00 Euro per singola rata mensile. Gli Indennizzi successivi saranno liquidati per ogni successivo periodo intero di 30 giorni consecutivi di Inabilità Temporanea Totale, con un massimo di 12 Indennizzi mensili per ogni Sinistro e 18 nel corso della singola Copertura assicurativa. Pertanto, l’Assicurato prende espressamente atto ed accetta che l’Indennizzo liquidabile in ipotesi di Sinistro, con riferimento alla Copertura per il caso di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia, potrà essere inferiore all’ammontare residuo del debito in linea ca- pitale alla data del Sinistro. Nessuna prestazione sarà corrisposta se per lo stesso periodo Poste Assicura S.p.A. abbia pagato altri importi a titolo di Indennizzo per il caso di Malattia Grave o di Disoccupazione. Tale garanzia cessa la sua efficacia in caso sia già stato liquidato da Poste Vita S.p.A. un Sinistro a causa di Morte oppure qualora sia già stato liquidato un Sinistro per Invalidità Totale e Permanente.
Prestazione assicurata. Esclusivamente con riferimento agli Assicurati che siano Lavoratori, Poste Assicura S.p.A., in caso di Disoccu- pazione a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo o di messa in mobilità liquiderà mensilmente, secondo le indicazioni del contratto di Prestito personale, una somma pari all’importo delle rate mensili o di di- verso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell’anno riportato in dodicesi- mi) in scadenza come da piano di ammortamento originario e dovute dall’Assicurato all’Ente Erogante trascorsi 60 giorni di Franchigia assoluta, con il limite massimo di 2.000,00 Euro per singola rata mensile. Gli Indennizzi saranno liquidati per ogni periodo intero di 30 giorni consecutivi di Disoccupazione, con un mas- simo di 12 Indennizzi mensili per ogni Sinistro e 24 nel corso della durata della singola copertura assicurativa. Tale garanzia cessa la sua efficacia qualora sia già stato liquidato da Poste Vita S.p.A. un Sinistro a causa di Morte oppure qualora sia già stato liquidato un Sinistro per Invalidità totale e permanente o Malattia grave.
Prestazione assicurata. Poste Vita S.p.A., in caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, si obbliga a corrispon- dere una somma il cui importo è pari all’ammontare del debito in linea capitale che alla data del decesso dell’As- sicurato residua dal Prestito personale in base al piano di ammortamento originario, fermo il limite massimo di Euro 60.000,00. Tale garanzia cessa la sua efficacia se è già stato liquidato da Poste Assicura S.p.A. un Sinistro a causa di In- validità totale e permanente o per Malattia grave.
Prestazione assicurata. L’Indennizzo che la Compagnia Assicuratrice è obbligata a corrispondere all’Aderente/Assicurato in base alla Copertura per il caso di Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia, nei limiti e alle condizioni di cui alle presenti Condizioni di Assicurazione, consiste in un importo pari al capitale assicurato alla data del sinistro. Come data di sinistro si intende, in caso di infortunio, la data di accadimento e in caso di malattia la data di presentazione della domanda di invalidità alla ASL o in mancanza, la data indicata sulla certificazione del medico legale. Eventuali Indennizzi già corrisposti a titolo di Inabilità Totale Temporanea, Perdita del Posto di Lavoro, Ricovero in Istituto di Cura dopo la data di accertamento dell’Invalidità saranno detratti dall’Indennizzo dovuto per l’Invalidità Totale Permanente. L’ammontare del capitale assicurato per ciascun periodo mensile compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza dell’assicurazione, è determinato sulla base del capitale assicurato iniziale (indicato nel Modulo di Adesione) e della durata dell’assicurazione (indicata nel Modulo di Adesione), secondo un piano di decrescenza con “ammortamento francese” al tasso annuo predefinito del 4,50%. Il piano di decrescenza, con evidenza del capitale assicurato per ogni periodo mensile, è riportato sul Modulo di Adesione. Nel caso in cui la durata dell’assicurazione sia inferiore alla durata del Contratto di Mutuo (anch’essa indicata nel Modulo di Adesione) il piano di decrescenza con “ammortamento francese” sarà determinato sulla base della durata del Contratto di Mutuo ma considerando soltanto i primi “n” periodi annuali (dove “n” è la durata, in anni interi, dell’assicurazione). Ai fini del calcolo del piano di decrescenza del capitale assicurato, quando la durata del Contratto di Mutuo non sia in anni interi verrà arrotondata all’intero superiore.
Prestazione assicurata. Indennizzo
Prestazione assicurata. Per ogni Sinistro il primo Indennizzo, pari ad una Rata Assicurata mensile, sarà liquidato alla scadenza della rata di ammortamento del Contratto di Mutuo, al quale l’assicurazione è collegata, immediatamente successiva al Periodo di franchigia di 7 pernottamenti consecutivi di Ricovero in Istituto di Cura, fino ad un massimo di 12 Rate Assicurate per sinistro; ogni rata di indennizzo successiva alla prima è riferita a un periodo di 30 pernottamenti continuativi di ricovero a decorrere dalla scadenza della rata. Qualora l’Aderente/Assicurato, dopo una ripresa delle normali occupazioni, subisca un nuovo Ricovero, questo è considerato un nuovo sinistro e verrà applicato un nuovo periodo di franchigia. Qualora il piano di ammortamento del Contratto di Mutuo preveda una periodicità di rimborso diversa da quella mensile, al fine di individuare sia il giorno di scadenza della rata immediatamente successiva al compimento della franchigia, sia il periodo di 30 giorni consecutivi di Ricovero indennizzabili successivi al primo periodo, si farà riferimento per ogni mese al giorno effettivo di scadenza della rata (ad esempio il giorno 15 del mese).
Prestazione assicurata. In caso di Decesso dell’Aderente/Assicurato verificatosi prima della scadenza contrattuale, Credemvita garantisce un importo pari al capitale assicurato alla data del Decesso. L’ammontare del capitale assicurato per ciascun periodo mensile compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza dell’assicurazione, è determinato sulla base del capitale assicurato iniziale (indicato nel Modulo di Adesione) e della durata dell’assicurazione (indicata nel Modulo di Adesione), secondo un piano di decrescenza con “ammortamento francese” al tasso annuo predefinito del 4,50%. Il piano di decrescenza, con evidenza del capitale assicurato per ogni periodo mensile, è riportato sul Modulo di Adesione. Nel caso in cui la durata dell’assicurazione sia inferiore alla durata del Contratto di Mutuo (anch’essa indicata nel Modulo di Adesione) il piano di decrescenza con “ammortamento francese” sarà determinato sulla base della durata del Contratto di Mutuo ma considerando soltanto i primi “n” periodi annuali (dove “n” è la durata, in anni interi, dell’assicurazione). Ai fini del calcolo del piano di decrescenza del capitale assicurato, quando la durata del Contratto di Mutuo non sia in anni interi verrà arrotondata all’intero superiore.
Prestazione assicurata. La presente Assicurazione Complementare garantisce la liquidazione anticipata del capitale assicurato caso morte nei seguenti casi: – se all’Assicurato viene diagnosticata una malattia terminale che, a giudizio del medico nominato da Pramerica e del medico curante dell’Assicurato, comporti un’aspettativa di vita dell’Assicurato di sei mesi o meno; – se l’Assicurato necessita del trapianto di uno dei seguenti organi vitali: – cuore, polmoni, fegato, midollo osseo, in mancanza del quale rimarrebbero all’Assicurato sei mesi o meno di vita. Pramerica, nei suddetti casi, corrisponderà all’Assicurato l’importo che si ottiene:
a) scontando, per un periodo pari a sei mesi, il capitale assicurato dell’Assicurazione Principale in vigore alla data del riconoscimento dello stato di malattia terminale;
b) detraendo dall’ammontare così ottenuto le rate di premio lordo eventualmente dovute sull’Assicurazione Principale nei sei mesi successivi alla data di riconoscimento dello stato di malattia terminale, scontate ciascuna per il periodo di tempo che va dal giorno successivo alla data del riconoscimento dello stato di malattia terminale alla data di scadenza della rata stessa. Il tasso di interesse utilizzato ai punti a) e b) precedenti è uguale al tasso tecnico previsto nel calcolo del premio dell’Assicurazione Principale. Per capitale assicurato dell’Assicurazione Principale a sei mesi dalla data del riconoscimento dello stato di malattia terminale di cui al presente art. 1 punto a) è da intendersi il capitale assicurato in vigore al riconoscimento dello stato di malattia terminale.
Prestazione assicurata. In caso di Invalidità totale e permanente riconosciuta di grado pari o superiore al 60% della totale, Poste Assicura S.p.A. si obbliga a corrispondere un capitale il cui importo è pari all’ammontare del debito in linea capitale che alla data del Sini- stro residua dal Prestito personale in base al piano di ammortamento originario, fermo il limite massimo di Euro 60.000. L’Indennizzo per Invalidità totale e permanente da Infortunio o da Malattia è calcolato secondo i criteri e le percentuali previste dalla tabella riportata in calce al presente Fascicolo (tabella delle valutazioni del grado di Invalidità permanente per l’industria allegata al T.U. delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli Infortuni sul lavoro e le Malattie professionali approvato con D.P.R. 30/6/65 n. 1124, e successive modificazioni intervenute fino alla stipula dell’assicurazione). Tale garanzia cessa la sua efficacia in caso sia già stato liquidato un Sinistro da Poste Vita S.p.A. a causa di Morte oppure qualora sia già stato liquidato un Sinistro per Malattia grave.
Prestazione assicurata. Poste Vita S.p.A., in caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, si obbliga a corrispon- dere una somma il cui importo è pari all’ammontare del debito in linea capitale che alla data del decesso dell’As- sicurato residua dal rapporto di Mutuo in base al piano di ammortamento originario, fermo il limite massimo di Euro 500.000,00. La garanzia per il caso Morte cessa la sua efficacia se è già stato liquidato da Poste Assicura S.p.A. un Sinistro a causa di Invalidità Totale e Permanente. In caso di Mutuo cointestato con pluralità di Assicurati, laddove nel caso sia stato già liquidato un Sinistro a cau- sa di Invalidità Totale e Permanente, la garanzia cessa per la persona alla quale è stato liquidato il Sinistro, ma rimane in vigore per le altre persone cointestatarie con prestazione pari a quella definita al precedente art. 1.2. In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza della Copertura, la presente Copertura assicu- rativa si intenderà estinta ed il Premio pagato si intenderà acquisito da Poste Vita S.p.A. senza alcun diritto per l’Assicurato di richiederne la restituzione.