Common use of PRESTAZIONE Clause in Contracts

PRESTAZIONE. Lavoratori Dipendenti Privati Perdita d’Impiego a seguito di licenziamento per Motivo Oggettivo, in ogni caso nei limiti di quanto previsto all’art. 8 (eventi o situazioni esclusi dalla copertura). Se l’Assicurato è ancora disoccupato dopo che è trascorso il periodo di Franchigia, riceve un’Indennità pari alle rate mensili che scadono durante il restante periodo di disoccupazione. In ogni caso sarà sempre esclusa la maxi rata finale. Se l’impiego era a tempo determinato, riceve un’Indennità pari alle rate che scadono entro la durata prevista del contratto di lavoro, esclusa la maxirata finale. Se, dopo il licenziamento, l’Assicurato ha un nuovo contratto di lavo- ro subordinato o riprende una qualsiasi attività remunerata, perde il diritto all’Indennità. Se viene licenziato di nuovo, la copertura assicurativa si riattiva. La ripresa dell’attività lavorativa va sempre comunicata immediata- mente alle Compagnie. Per i Massimali > art. 9

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Samples: Polizza Creditor Protection Insurance, Polizza Creditor Protection Insurance, Polizza Creditor Protection Insurance

PRESTAZIONE. Lavoratori Dipendenti Privati Perdita d’Impiego Tutti Inabilità Temporanea Totale dovuta a seguito di licenziamento per Motivo OggettivoInfortunio o Ma- lattia, in ogni caso nei limiti di quanto previsto all’art. 8 (eventi o situazioni esclusi dalla copertura). Se l’Assicurato è ancora disoccupato inabile dopo che è trascorso il periodo di Franchigia, riceve un’Indennità pari alle rate mensili del Finanziamento che scadono durante il restante periodo di disoccupazione. In ogni caso sarà sempre esclusa la maxi rata finale. Se l’impiego era a tempo determinato, riceve un’Indennità pari alle rate che scadono entro la durata prevista del contratto di lavoroinabilità, esclusa la maxirata finale. Se, dopo il licenziamento, Se l’Assicurato ha un riprende l’attività lavorativa o riacquista la capacità di dedicarsi alle occupazioni ordinarie e quotidiane ed entro 60 giorni deve di nuovo contratto di lavo- ro subordinato interrompere la propria attività per la stessa Malattia o riprende una qualsiasi attività remunerata, perde il diritto all’Indennità. Se viene licenziato di nuovoInfortunio, la copertura assicurativa si riattivaviene ripristinata senza alcun periodo di Franchigia. La ripresa dell’attività lavorativa va sempre comunicata immediata- mente alle CompagnieSe invece la causa è diversa rispetto all’interruzione precedente, viene preso in considerazione un nuovo periodo di Franchigia. Per i Massimali > art. 9

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