Procedura ristretta Clausole campione

Procedura ristretta. 1. Nelle procedure ristrette qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente i dati di cui all'allegato II.6, parte I, lettera B o C a seconda del caso, fornendo le informazioni richieste dalla stazione appaltante.
Procedura ristretta. 1. Fatte salve le facoltà eventualmente previste dalla specifica normativa di settore, la procedura ristretta è un metodo di scelta del contraente di carattere concorsuale, riservata ai soggetti che ne abbiano fatta richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando.
Procedura ristretta. Art. 25 (Procedura ristretta)
Procedura ristretta. 1. La procedura ristretta è il metodo di scelta ordinario del contraente.
Procedura ristretta. 1. Per procedura ristretta si intende la gara cui partecipano soltanto le imprese invitate dal Comune.
Procedura ristretta. In tali procedure qualsiasi operatore economico puo' chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione e' di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se e' utilizzato un avviso di preinformazione come mezzo di indizione di una gara, dalla data d'invio dell'invito a confermare interesse. A seguito della valutazione da parte delle amministrazioni aggiudicatrici delle informazioni fornite, soltanto gli operatori economici invitati possono presentare un'offerta, il cui numero può anche essere limitato. Il termine minimo per la ricezione delle offerte e' di trenta giorni (e non più quaranta) dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte, che può essere ridotto a dieci in presenza di particolari condizioni. L’INFN in quanto amministrazione aggiudicatrice sub-centrale può fissare il termine per la ricezione delle offerte di concerto con i candidati selezionati, purche' questi ultimi dispongano di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte. Quando, per motivi di urgenza debitamente motivati e' impossibile rispettare i termini minimi previsti al presente articolo, l'amministrazione aggiudicatrice puo' fissare:
Procedura ristretta. Nelle procedure ristrette gli operatori economici presentano la richiesta di invito nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara e, successivamente, le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati nella lettera invito.
Procedura ristretta la procedura in cui qualsiasi operatore economico interessato può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione gara ed alla quale possono presentare un’offerta soltanto gli operatori economici invitati a seguito di selezione da parte dell’amministrazione aggiudicatrice in ordine alla sussistenza dei requisiti di partecipazione indicati nel bando pubblicato sul sito web di ESTAR, oltre che nel rispetto dei contenuti e delle forme di pubblicità previsti dagli artt. 72 e 73 del D. Lgs. n.50/2016;
Procedura ristretta. 1. La procedura ristretta è una procedura a cui ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui soltanto gli operatori economici invitati dall’Amministrazione possono presentare un’offerta.
Procedura ristretta. 1. Salvo che la legge disponga diversamente, il Comune può avvalersi della procedura ristretta: