Procedura ristretta Clausole campione

Procedura ristretta. 1. Nelle procedure ristrette qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente i dati di cui all'allegato II.6, parte I, lettera B o C a seconda del caso, fornendo le informazioni richieste dalla stazione appaltante. 2. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell’articolo 84 o, se è utilizzato l’avviso di pre-informazione come mezzo di indizione di una gara, dalla data d'invio dell'invito a confermare il proprio interesse. 3. A seguito della valutazione da parte delle stazioni appaltanti delle informazioni fornite, soltanto gli operatori economici invitati possono presentare un'offerta. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 30 giorni dalla data dell’invito a presentare offerte. 4. Se le stazioni appaltanti hanno pubblicato l’avviso di pre-informazione non utilizzato per l'indizione di una gara, il termine minimo per la presentazione delle offerte può essere ridotto a 10 giorni purché concorrano le seguenti circostanze: a) l'avviso di pre-informazione contenga tutte le informazioni richieste nel citato allegato II.6, parte I, lettera B, sezione B1, purché dette informazioni siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di pre- informazione; b) l'avviso di pre-informazione sia stato trasmesso da non meno di 35 giorni e non oltre 12 mesi prima della data di trasmissione del bando di gara. 5. Le stazioni appaltanti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), dell’allegato I.1 possono fissare il termine per la ricezione delle offerte di concerto con i candidati selezionati, purché questi ultimi dispongano di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte. In mancanza di accordo, il termine non può essere inferiore a 10 giorni dalla data di invio dell'invito a presentare offerte. 6. Quando per motivate ragioni di urgenza è impossibile rispettare i termini minimi previsti al presente articolo, la stazione appaltante può fissare: a) per la ricezione delle domande di partecipazione, un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara; b) per la ricezione delle offerte, un termine non inferiore a 10 giorni a decorrere dalla data di invio dell'invito a presentare offerte.
Procedura ristretta. 1. Fatte salve le facoltà eventualmente previste dalla specifica normativa di settore, la procedura ristretta è un metodo di scelta del contraente di carattere concorsuale, riservata ai soggetti che ne abbiano fatta richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando. 2. La procedura ristretta è indetta mediante avviso/bando di gara sottoposto alla pubblicità prevista dalla normativa di riferimento vigente. 3. Le spese di pubblicazione devono essere inserite nel quadro economico e sono soggetto a rimborso da parte del soggetto aggiudicatario. 4. Tutte le imprese interessate possono richiedere di essere invitate a partecipare alla gara: la richiesta di invito apre la fase della preselezione delle imprese, nella quale la stazione appaltante sceglie, tra le imprese che l’hanno richiesto, le imprese da invitare e forma il relativo elenco, mantenuto segreto, mediante provvedimento del Responsabile di Servizio, motivando la mancata chiamata delle imprese escluse dall’invito. 5. È obbligatorio l’invito di tutte le imprese candidatesi in possesso dei requisiti prescritti con esclusione, quindi, di qualunque valutazione discrezionale da parte della Stazione Appaltante. Tale obbligo non scatta nei soli casi previsti e disciplinati dalla normativa di settore.
Procedura ristretta. 1. La procedura ristretta è il metodo di scelta ordinario del contraente. 2. La gara si svolge nel giorno, nell’ora e nel luogo stabiliti nella lettera d’invito. 3. Alla gara possono partecipare soltanto i soggetti invitati dall’Amministrazione.
Procedura ristretta. Nelle procedure ristrette gli operatori economici presentano la richiesta di invito nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara e, successivamente, le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati nella lettera invito.
Procedura ristretta. In tali procedure qualsiasi operatore economico puo' chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione e' di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se e' utilizzato un avviso di preinformazione come mezzo di indizione di una gara, dalla data d'invio dell'invito a confermare interesse. A seguito della valutazione da parte delle amministrazioni aggiudicatrici delle informazioni fornite, soltanto gli operatori economici invitati possono presentare un'offerta, il cui numero può anche essere limitato. Il termine minimo per la ricezione delle offerte e' di trenta giorni (e non più quaranta) dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte, che può essere ridotto a dieci in presenza di particolari condizioni. L’INFN in quanto amministrazione aggiudicatrice sub-centrale può fissare il termine per la ricezione delle offerte di concerto con i candidati selezionati, purche' questi ultimi dispongano di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte. Quando, per motivi di urgenza debitamente motivati e' impossibile rispettare i termini minimi previsti al presente articolo, l'amministrazione aggiudicatrice puo' fissare: a) per la ricezione delle domande di partecipazione, un termine non inferiore a quindici giorni dalla data di trasmissione del bando di gara; b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni a decorrere dalla data di invio dell'invito a presentare offerte.
Procedura ristretta la procedura in cui qualsiasi operatore economico interessato può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione gara ed alla quale possono presentare un’offerta soltanto gli operatori economici invitati a seguito di selezione da parte dell’amministrazione aggiudicatrice in ordine alla sussistenza dei requisiti di partecipazione indicati nel bando pubblicato sul sito web di ESTAR, oltre che nel rispetto dei contenuti e delle forme di pubblicità previsti dagli artt. 72 e 73 del D. Lgs. n.50/2016;
Procedura ristretta. (Procedura ristretta)
Procedura ristretta. La definizione: «le procedure di affidamento alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalità stabilite dal presente codice» Procedura strutturata in due fasi distinte nella quale, successivamente alla pubblicazione di un bando, gli aspiranti concorrenti in possesso dei requisiti richiesti dal bando chiedono di partecipare alla procedura. A seguito della fase di c.d. prequalifica e della ricezione della lettera di invito, possono presentare l’offerta (inizio della fase di selezione). Le fasi della procedura - Pubblicazione del bando (inteso come avviso di indizione di gara) o avviso di preinformazione per le amministrazioni sub-centrali; - - - Presentazione delle domande di partecipazione; Selezione degli operatori economici da invitare; Inoltro delle lettere di invito (invito a presentare offerta economica); - - Presentazione delle offerte Esame delle offerte con le stesse modalità della procedura aperta - 8 Aggiudicazione Nei casi e nelle circostanze indicati dal codice, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione, dandone conto con adeguata motivazione nel primo atto della procedura. Può essere utilizzata nei casi previsti dal comma 2 e seguenti dell’articolo 63 del 50/2016 o dall’articolo 36 per quanto riguarda i contratti sotto soglia. Ove possibile, le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. L’amministrazione aggiudicatrice sceglie l’operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta o ristretta.
Procedura ristretta. 1. La procedura ristretta è una procedura a cui ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui soltanto gli operatori economici invitati dall’Amministrazione possono presentare un’offerta. 2. Salvo che la legge disponga diversamente, il Comune si avvale della procedura ristretta quando sia opportuna una preselezione dei concorrenti e in ogni altro caso si ritenga tale strumento maggiormente vantaggioso ovvero utile in relazione all'importanza o alla natura del contratto. 3. In tutti i casi in cui la procedura ristretta si svolga con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa le offerte vengono esaminate da una Commissione nominata secondo quanto disposto dall'art. 13.
Procedura ristretta. 1. Per procedura ristretta si intende quella in cui partecipano soltanto le imprese invitate dalla Provincia. 2. Per i metodi con cui tenere le procedure ristrette e per lo svolgimento delle medesime, si applicano le disposizioni vigenti di legge, fatti salvi gli adattamenti previsti dalle norme del presente regolamento per particolari tipi di contratti. 3. La lettera d’invito deve rispettare le previsioni dell’avviso di gara.