Procedure di accoglienza Clausole campione

Procedure di accoglienza. II Xxxxxxxx s'impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglimento degli anziani inviati secondo le modalità definite dalla normativa regionale e comunque ed in ogni caso a redigere per ogni anziano inserito il Piano di Assistenza Individuale ed aprire un fascicolo sanitario e sociale da aggiornare almeno mensilmente.
Procedure di accoglienza. 1.L’accoglienza degli ospiti avviene sulla base del presente accordo e per ogni utente inserito viene redatto un progetto terapeutico riabilitativo personalizzato definito dal Dipartimento di Salute Mentale in conformità al progetto generale di assistenza.
Procedure di accoglienza. 1. L’accoglienza degli ospiti avviene secondo le procedure previste dalle normative regionali per ciascuna area a tutela della salute nel rispetto delle norme che ne regolano l’accesso e come meglio specificato al seguente art. 5. Tali modalità vanno applicate a tutti i potenziali utenti indipendentemente dal luogo di residenza. Per ogni utente inserito viene redatto un Piano di intervento in conformità al progetto generale d’assistenza definito dal soggetto inviante.
Procedure di accoglienza. 1.L’accoglienza degli ospiti avviene secondo le procedure previste dalle normative regionali per ciascuna area a tutela della salute nel rispetto delle norme che ne regolano l’accesso. Tali modalità vanno applicate a tutti i potenziali utenti indipendentemente dal luogo di residenza. Per ogni utente inserito viene redatto un Piano di intervento personalizzato in conformità al progetto generale d’assistenza definito dal soggetto inviante in sede di UVMD. 2.Viene individuato un referente del caso (operatore della U.O. Disabilità del Distretto Ovest) che ha il compito di monitorare la realizzazione del progetto, nonché di richiedere ulteriori rivalutazioni / progettazioni dell’UVMD in caso di necessità.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).