Prodotti Xxxxx BIO Clausole campione

Prodotti Xxxxx BIO. La dichiarazione della provenienza delle materie prime si riferisce agli ingredienti essenziali di origine agricola. Per gli ingredienti che nella composizione rappresentano meno del 10 % può essere tralasciata l’indicazione di provenienza. Fanno eccezione a questa regola gli ingredienti che danno il nome al prodotto, che sono evidenziati o che ne determinano il valore. Per ogni ingrediente essenziale di origine agricola va indicato il paese di origine. Per prodotti con parecchi ingredienti il paese d’origine va dichiarato nell’elenco degli ingredienti tra parentesi dopo il rispettivo ingrediente. Se ciò non è possibile, i paesi d’origine possono essere dichiarati anche subito dopo l’elenco degli ingredienti in ordine di quantità decrescente. L’indicazione di provenienza è possibile anche sotto forma di tabella. Il paese di provenienza può essere dichiarato nella forma delle usuali abbreviazioni (p. es. CH = Svizzera, D = Germania). In casi motivati al posto di singoli paesi può essere utilizzata la designazione sommaria. Gli spazi geografici sono suddivisi in Europa, Europa dell’est, Asia, Africa, Australia, America del nord, America centrale e America del sud. Nei limiti del possibile occorre rinunciare all’uso di definizioni sommarie. Per l’impiego di designazioni sommarie occorre inoltrare a Bio Suisse una domanda corredata della motivazione. La dichiarazione della provenienza delle materie prime deve corrispondere alle altre informazioni contenute nell’elenco degli ingredienti per quanto concerne la grandezza e i caratteri.

Related to Prodotti Xxxxx BIO

  • Prodotti La fornitura della convenzione consente l’approvvigionamento della PA sino al raggiungimento del quantitativo massimo di n. 3.000 (tremila) Multifunzione A4 monocromatiche per gruppi di lavoro di medie dimensioni – Fascia A e del quantitativo massimo di n. 2.000 (duemila) Multifunzione A4 a colori per gruppi di lavoro di medie dimensioni – Fascia B, con le caratteristiche, le opzioni, nonché i servizi connessi ed opzionali riportati nei successivi paragrafi. Il predetto quantitativo massimo rappresenta il numero delle apparecchiature che potrà essere ordinato dalle Amministrazioni nel corso della durata della Convenzione, così come descritta al par. 2.2.1. L’Amministrazione dovrà, tra l’altro, specificare nell’Ordinativo di fornitura: a) il numero delle apparecchiature richieste; b) gli eventuali Dispositivi Opzionali; c) la durata contrattuale; d) la produttività / il numero di copie incluse nel canone; e) la sede di installazione di ogni singola apparecchiatura. Si precisa che Dispositivi opzionali non potranno essere ordinati singolarmente, ma solo come componenti della configurazione prescelta al momento dell’ordinativo iniziale; non sarà quindi possibile ordinare i Dispositivi opzionali successivamente al suddetto ordinativo, ma solo contestualmente al medesimo. La quantità massima ordinabile di ciascun Dispositivo opzionale per ciascuna Apparecchiatura, ove previsto, è pari a 1. La fornitura di ciascun Dispositivo opzionale deve includere tutti i prerequisiti (hardware e software) previsti per il corretto funzionamento del Dispositivo stesso. Le Apparecchiature ed i Dispositivi opzionali, in ogni caso devono essere nuovi di fabbrica, costruiti utilizzando parti nuove e devono rispondere alle caratteristiche di seguito descritte. I dispositivi opzionali devono essere integrati nell’apparecchiatura base. Per ogni Apparecchiatura dovrà essere necessariamente fornito: a) il cavo di alimentazione elettrica (IEC 320) e il cavo di collegamento alla rete locale, ciascun cavo dovrà essere di lunghezza non inferiore a 3 metri e dovrà essere completo di connettori pressofusi; b) il software di configurazione (drivers) anche su supporto informatico o scaricabile dal sito; c) la documentazione tecnica ed il manuale d’istruzioni in lingua italiana su supporto informatico o scaricabile dal sito; d) i dispositivi opzionali eventualmente richiesti dall’Amministrazione; e) una dichiarazione, anche resa dal Responsabile Provinciale del Servizio competente per il luogo nel quale deve essere prestato il servizio richiesto, attestante la corrispondenza della Apparecchiatura consegnata con quelle descritte nell’Offerta, e, comunque, con i requisiti tecnici e di conformità richiesti nel Capitolato Tecnico; f) la scheda tecnica di sicurezza del toner anche su supporto informatico o scaricabile dal sito; g) i dispositivi opzionali eventualmente richiesti dall’Amministrazione; h) la dotazione del materiale di consumo, (quali toner, tamburo e punti metallici nel caso in cui nella fornitura sia compreso il dispositivo con funzione di finitore ecc., con la sola esclusione della carta) necessario a una produzione di copie indicate nell’ordinativo di fornitura come da tabella seguente:

  • XXXXX XXXXXX Il patto di famiglia: una monade nel sistema?, No- tariato, 2008, pag. 444. L’Autrice testimonia, con un’ espressione di matrice filosofica, di aver lucidamente colto la singolarità del patto nell’ordinamento. minare una mutazione genetica: la necessità di prendere atto della complessità, la quale impone di dare contenuto concreto alla pluralità delle ipotesi e, di conseguenza, comporta il supe- ramento dei concetti unificanti e semplificanti»92. 5. Si è già anticipato93 che la novella ha modificato l’art. 458 del codice civile, ma non si è ancora avuto modo di “scavare” la norma, significativamente rubricata «Divieto di pat- ti successori»94, per farne affiorare le fondamenta: l’operazione sarà svolta qui e ora. Emerge prima facie la suddivisione dell’articolo in due periodi: «[…] è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione» il primo, «[è] del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o ri- nunzia ai medesimi» il secondo; si esamineranno, singolarmen- te, i due periodi, e dalla fusione delle conclusioni parziali po- tranno trarsi le dovute conseguenze sulla ratio e l’attualità del divieto da un lato, e sul rapporto della norma in questione con la novella ex legge 55/2006 dall’altro. La prima parte dell’articolo in esame disciplina i «patti successori istitutivi», così definiti dalla dottrina civilistica, che ha tradizionalmente inquadrato la fattispecie nell’ambito degli atti mortis causa; id est, quegli atti in cui l’entità dell’attribuzione possa definirsi soltanto al momento della mor- te del disponente95, in cui, altresì, il beneficiario sopravviva al disponente96 e l’“evento morte” sia dedotto in quanto afferente all’elemento causale, e non quale termine iniziale di efficacia dell’atto97. Il patto successorio istitutivo è un contratto succes- 92 X. XXXXX XXXXXX, op. cit., pag. 435; sulla scia delle nostre considera- zioni, EAD., op. cit., pag. 436, dove enuncia l’impossibilità del ricorso ai consueti canoni dell’eccezionalità e della specialità, a causa della frantumazione dell’unità del sistema che impedisce una comparazio- ne. A onor del vero, tuttavia, la natura di “monade”, nel senso leibni- ziano, non implica ex necesse una disgregazione, ma soltanto un’assenza di relazioni con l’esterno.

  • Xxxxx Xxxxxxx Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 108 e 376-A, recanti Rati- fica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modifi- cata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordi- namento interno, premesso che: i disegni di legge hanno ad oggetto l'autorizzazione alla ratifica del- l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo al- l'imposizione dei lavoratori transfrontalieri, nonché del Protocollo che modi- fica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio; per ciò che concerne l'imposizione fiscale dei medesimi lavorato- ri frontalieri, nel giugno del 2020 Italia e Svizzera hanno siglato un accordo amichevole in tema di telelavoro per regolarizzare tutti quei lavoratori fron- talieri che avrebbero svolto lavoro a distanza dal proprio domicilio; sebbene il 22 luglio 2022 le autorità competenti avessero annuncia- to la proroga dell'applicazione dell'accordo amichevole, nelle scorse settima- ne il Governo italiano ha deciso di procedere alla disdetta con effetto dal 1° febbraio 2023; la disdetta dell'accordo amichevole sul lavoro a distanza dei lavora- tori frontalieri coinvolge una fetta importante dei lavoratori frontalieri italiani, che quotidianamente si recano a lavorare nella vicina Svizzera nei Cantoni di confine e che non potranno più disporre di una modalità che, nata nella fase più acuta della crisi pandemica, ha ridefinito stabilmente l'organizzazione del tempo di lavoro e di vita di molte imprese e molti lavoratori; l'esperienza intrapresa durante l'emergenza Covid ha permesso di sviluppare modalità di telelavoro moderne ed efficaci, apprezzate da lavora- tori e imprese, con indubbi vantaggi per la qualità della vita dei frontalieri, ma anche con sensibili miglioramenti in tema di traffico veicolare e di inqui- namento ambientale nelle zone di frontiera con la Svizzera, interessate ogni giorno dal transito di circa 56.000 lavoratori che dall'Italia si recano oltre con- fine; sono migliaia i frontalieri italiani impiegati nel settore terziario che potrebbero continuare a lavorare da casa per la maggior parte dell'orario con- trattuale, senza così essere costretti a sopportare lunghe ore di trasferimento quotidiano in Svizzera; oltre ad avere immediati effetti diretti sull'organizzazione, a segui- to di tale decisione l'imposizione fiscale nel paese di residenza farà venir me- no lo status di frontaliere secondo le normative vigenti, con il conseguente incremento della tassazione sul salario, e produrrà un disallineamento con la normativa sugli oneri sociali per lavoratori ed imprese; un'intesa di questo genere consentirebbe di regolare in modo asso- lutamente equilibrato i rapporti di lavoro frontalieri anche per i lavoratori ita- xxxxx con beneficio diretto sulla loro qualità della vita, sulla viabilità e sull'im- patto ambientale; valutato infine che a dicembre 2022 Svizzera e Francia hanno rag- giunto un'intesa positiva a riguardo in base alla quale i lavoratori frontalieri possono effettuare la loro prestazione fino ad un massimo del quaranta per cento dell'orario lavorativo; impegna il Governo: ad adottare tutte le misure di propria competenza al fine di avviare con urgenza negoziati con il Governo della Confederazione svizzera, volti a disciplinare il ricorso al telelavoro da parte dei lavoratori frontalieri con mo- dalità più ampie e agevoli rispetto alle limitazioni normative che torneranno in essere a decorrere dal 1° febbraio 2023. Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx Il Senato, in sede di esame dell'A.S. 108 e 376-A recante Ratifica ed esecu- zione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confe- derazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Pro- tocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confe- derazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Pro- tocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno, premesso che: nel corso della crisi epidemiologica dovuta alla diffusione del virus da Sars- Covid-19, l'Italia e la Svizzera hanno concluso in data 18-19 giugno 2020 un Accordo amichevole, in base al quale, stante la natura straordinaria della pandemia, le autorità competenti italiana e svizzera avevano convenu- to che, in via eccezionale e provvisoria, i giorni di lavoro svolti nello Stato di residenza, a domicilio e per conto di un datore di lavoro situato nell'altro Stato contraente, a seguito delle misure adottate fossero considerati giorni di lavoro nello Stato presso il quale il lavoratore percepiva abitualmente salario, stipendio e altre remunerazioni analoghe; pertanto, sulla base del predetto Accordo, le persone fisiche resi- denti in Italia impiegate in un'attività di lavoro dipendente in Svizzera sono rimaste assoggettate all'imposta alla fonte in Svizzera per i giorni trascorsi in telelavoro. I frontalieri ai sensi dell'Accordo frontalieri del 1974 che lavora- no presso il proprio domicilio sono rimasti dunque tassati esclusivamente in Svizzera senza perdere lo statuto di lavoratore frontaliere; in data 22 luglio 2022, le autorità competenti svizzere e italiane, in una dichiarazione congiunta, hanno concordato la proroga del citato Accordo amichevole del 18-19 giugno 2020 tra la Svizzera e l'Italia fino alla data del 31 gennaio 2023; occorre evidenziare come secondo quanto disposto dall'articolo 13 del Regolamento CE n. 883/04 e dall'articolo 14 del Regolamento CE n. 987/09, una persona residente in Italia che sottoscriva un contratto di lavoro in Svizzera può lavorare da casa al massimo per il 24,99 per cento del tempo di lavoro previsto dal contratto stesso; in caso di superamento di questa soglia l'autorità previdenziale ita- liana acquisisce la facoltà di richiedere all'azienda svizzera l'incasso del rela- tivo contributo in Italia; il citato Accordo amichevole Italia Svizzera in materia fiscale con- sentiva un'applicazione flessibile della soglia del 25 per cento e ha indubbia- mente agevolato i Comuni interessati nell'affrontare la difficile crisi sanitaria. Inoltre il telelavoro, oltre ad aver permesso la continuazione delle attività eco- nomiche, ha contribuito a ridurre, almeno parzialmente, il traffico e il relativo impatto ambientale; considerato che: tuttavia in data 21 dicembre 2022 le autorità di Italia e Svizzera han- no concordato la cessazione dell'intesa stipulata nel giugno 2020. L'Accordo amichevole sul telelavoro sottoscritto con l'Italia cesserà di applicarsi alla da- ta del 31 gennaio 2023. A partire dunque dal 1° febbraio 2023 torneranno in vigore le vecchie regole che concernono la tassazione del reddito da lavoro prodotto nei giorni di telelavoro. Si tratta di una decisione che va in contro- tendenza rispetto alla decisione dell'Unione Europea che, al contrario, ha de- ciso di sospendere fino al 30 giugno 2023 le disposizioni in materia di telela- voro dei frontalieri sul piano delle assicurazioni sociali; a quanto detto si aggiunga che Svizzera e Francia, invece, hanno convenuto una diversa soluzione per l'imposizione dei redditi derivanti dal lavoro a domicilio: a partire dal 1° gennaio 2023, infatti, tale modalità di la- voro è addirittura possibile fino a un massimo del 40 per cento del tempo di lavoro annuale, senza che ciò comporti alcuna modifica in materia di imposi- zione dei redditi da attività lavorativa dipendente, in particolare per i lavora- tori frontalieri; impegna il Governo: ad attivarsi celermente al fine di consentire un ulteriore proroga fino al prossimo giugno 2023 dell'Accordo amichevole Italia Svizzera in materia di lavoro da remoto per i lavoratori frontalieri in attesa della emanazione dei nuovi Regolamenti Ue; ad adoperarsi al fine di raggiungere con la competente autorità Svizzera una regolamentazione strutturale in materia di telelavoro dei fronta- lieri, anche introducendo soglie superiori sul modello già adottato dalla Sviz- zera con la Francia.

  • Xxxxxxx Xxxxxx Genertel rimborsa fino a 250 euro per evento le spese documentate sostenute in conse- guenza di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni automatici di apertura delle portiere del veicolo. Entro lo stesso limite sono inoltre risarcibili le spese di sostituzio- ne della serratura o del congegno con altro equivalente e le eventuali spese di sbloccaggio del sistema di apertura delle portiere.

  • Xxxxx Xxxxxxxx XXXXXXX XXXXXXX

  • Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore 1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. 2. Qualora venga promossa nei confronti di AMA azione da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi o sulle soluzioni tecniche o di altra natura utilizzati per l’esecuzione contrattuale, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne AMA, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi e le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio; in questa ipotesi, AMA è tenuta ad informare prontamente il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie. 3. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di AMA, quest’ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le forniture eseguite.

  • Xxxxxxxx Xxxxxx La gestione e assistenza nell’esecuzione del Contratto è affidata al Broker di assicurazione. Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., le Parti si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del Broker; la Società da’ atto che il pagamento dei premi al Broker è liberatorio per la Contraente e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10’ giorno del mese successivo a quello in cui il Broker ha comunicato alla Società l’avvenuto incasso. Il Broker avrà diritto esclusivamente alla percentuale di provvigione indicata nel Contratto sottoscritto con Equitalia S.p.A. per la gestione del Contratto e del presente Capitolato di polizza. Pertanto, la provvigione del Broker sarà pari all’importo della percentuale prevista del premio offerto dalla Compagnia assicuratrice. Le commissioni provvigionali così determinate sono interamente pagate al Broker dalla Compagnia assicurativa.

  • XXXXXXX XXXXXXX In caso di evento che coinvolga più Assicurati l’esborso massimo di Inter Par- tner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia non potrà, in ogni caso, superare complessivamente l’importo totale, previsto nell’Allegato 1 alla Polizza - Sinottico delle prestazioni di Polizza. In caso di superamento di tale limite il costo eccedente resterà a carico, in parti proporzionali, degli Assicurati coinvolti nello stesso evento.

  • XXXXX XXXXXXXXX L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, artigianali, agricole o di servizi, purchè conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Tale garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di € 1.549,37 ed il massimo di € 5.164,57, fino alla concorrenza di un massimale di € 250.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

  • Periodo di Carenza Se il decesso dell’Assicurato si verifica nei primi do- dici mesi dalla data di decorrenza del Contratto (perio- do di carenza), la Compagnia paga una somma pari al solo valore totale delle quote collegate al Contratto al netto della parte di commissione di gestione gravante sui fondi esterni maturata e non ancora prelevata dal contratto, come descritto al successivo Art. 27.2 “Co- sti indiretti”, senza l’aumento percentuale. a) una delle seguenti malattie infettive acute sopravve- nute dopo l’inizio della copertura assicurativa: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, polio- mielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, lep- tospirosi ittero-emorragica, xxxxxx, brucellosi, dissen- teria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemi- ca, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia genera- lizzata, encefalite post-vaccinica; b) shock anafilattico sopravvenuto dopo l’entrata in vigo- re del Contratto; c) infortunio avvenuto dopo l’entrata in vigore del Con- tratto, intendendo per infortunio l’evento dovuto a causa fortuita improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.