Common use of Progressione economica orizzontale Clause in Contracts

Progressione economica orizzontale. L’Azienda, sulla base delle scelte strategiche effettuate in materia di politiche del personale, determina ogni anno, di concerto con le Organizzazioni Sindacali, i criteri generali per l’individuazione delle categorie e dei profili tra i quali individuare i beneficiari della progressione. L’ammissione alla selezione per la progressione economica orizzontale è riservata ai dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in possesso di un’anzianità minima di tre anni. La progressione di fascia è direttamente collegata al sistema di valutazione permanente del personale attivato secondo il modello allegato al presente accordo. E’ condizione essenziale per accedere alla fascia superiore il positivo superamento della valutazione relativa al periodo di riferimento. La valutazione è considerata positiva se il dipendente totalizza un punteggio pari ad almeno 60/100 in applicazione dei parametri di cui al Sistema di Valutazione e di Formazione Permanente del Personale adottato dall’Azienda. L’accesso alla fascia successiva non può avvenire prima che siano decorsi almeno due anni dall’ultima progressione. In relazione all’ultima applicazione di carattere generale a livello aziendale delle progressioni orizzontali, riferita al 1° gennaio 2002, con il presente contratto integrativo viene attribuita, con decorrenza dal 1° gennaio 2004, una fascia economica ai dipendenti in servizio a tale data in possesso dei requisiti di cui sopra. In prima applicazione del presente accordo, per i dipendenti beneficiari, nel corso degli anni 2002 e 2003, di inquadramento nella categoria superiore per effetto delle progressioni verticali effettuate in attuazione del CCNL 7 aprile 1999 e del CCNL 20 settembre 2001 (II Biennio Economico) la decorrenza economica e giuridica della progressione orizzontale è anticipata al 1° gennaio dell’anno in cui vengono maturati i due anni dall’acquisizione della precedente fascia.

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Samples: Contratto Collettivo Integrativo Aziendale

Progressione economica orizzontale. L’Azienda, sulla base delle scelte strategiche effettuate in materia di politiche del personale, determina ogni anno, di concerto con le Organizzazioni Sindacali, i criteri generali per l’individuazione delle categorie e dei profili tra i quali individuare i beneficiari 1. L’istituto della progressione. L’ammissione alla selezione per la progressione economica orizzontale è riservata ai dipendenti in servizio con rapporto di lavoro si applica al personale a tempo indeterminato in possesso servizio presso l’Ente. 2. In sede di un’anzianità minima di tre anni. La progressione di fascia è direttamente collegata al sistema di valutazione permanente del personale attivato secondo il modello allegato al presente accordo. E’ condizione essenziale per accedere alla fascia superiore il positivo superamento della valutazione relativa al periodo di riferimento. La valutazione è considerata positiva se il dipendente totalizza un punteggio pari ad almeno 60/100 in applicazione dei parametri accordo annuale di cui al Sistema di Valutazione e di Formazione Permanente del Personale adottato dall’Aziendaprecedente art. L’accesso alla fascia successiva non può avvenire prima che siano decorsi almeno due anni dall’ultima progressione. In relazione all’ultima applicazione di carattere generale a livello aziendale delle progressioni orizzontali2, riferita al 1° gennaio 2002comma 3, con il presente contratto integrativo viene attribuita, con decorrenza dal 1° gennaio 2004, una fascia economica ai dipendenti in servizio a tale data in possesso dei requisiti di cui sopra. In prima applicazione del presente accordo, per i dipendenti beneficiari, nel corso degli anni 2002 e 2003, di inquadramento nella categoria superiore per effetto delle progressioni verticali effettuate in attuazione del CCNL 7 aprile 1999 e del CCNL 20 settembre 2001 (II Biennio Economico) la decorrenza economica e giuridica saranno definite le risorse da destinare all’istituto della progressione orizzontale è anticipata e la eventuale relativa ripartizione tra le categorie. Le parti concordano di destinare in via sperimentale alle PEO le risorse che annualmente si liberano a seguito di cessazione di personale che beneficiava di PEO oltre alle eventuali ulteriori risorse contrattate annualmente. 3. L’attribuzione della progressione economica orizzontale non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio dell’anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo che prevede l’attivazione dell’istituto, con la previsione delle necessarie risorse finanziarie. L’esito della procedura selettiva ha una vigenza limitata al solo anno per il quale è stata prevista l’attribuzione della progressione economica. 4. Il personale dell’Ente comandato o distaccato presso altre pubbliche amministrazioni concorre alle selezioni per le progressioni economiche alle condizioni riferite alla generalità del personale dipendente, assenze del personale, qualunque sia il titolo delle stesse, gli enti, in sede locale, in applicazione delle discipline in materia di produttività, ai sensi dell’art.37 del CCNL del 22.1.2004, non possono prescindere dall’applicazione del criterio della valutazione dell’effettivo apporto partecipativo al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati prefissati che giustificano l’erogazione del compenso. fatta salva la definizione di appositi accordi necessari ad acquisire, dall’Ente utilizzatore, gli elementi indispensabili per la valutazione della prestazione e per ogni altro presupposto legittimante. A tale fine il dirigente dell’unità organizzativa di assegnazione del dipendente presso l’ente di utilizzazione elabora una relazione sintetica, ma esaustiva, sulla prestazione del dipendente, che tenga conto dei diversi parametri presenti nella scheda di valutazione dell’ente, anche in relazione ai giudizi espressi sul restante personale di pari categoria. Il Dirigente dell’unità organizzativa ove il dipendente era collocato al momento del comando o distacco esamina la suddetta relazione e, sulla base di questa, redige la relativa scheda, tenuto conto dei giudizi espressi sul restante personale, allo scopo di favorire l’uniformità di applicazione del sistema di valutazione 5. Le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l’anno in cui vengono maturati è adottata la decisione di attivazione dell’istituto, tenendo conto eventualmente a tal fine anche dell’esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, nonché delle competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi. I criteri sono i due seguenti: a. incidenza della valutazione 70%: qualora il sistema di misurazione e valutazione nei tre anni dall’acquisizione precedenti l’anno in cui si decide di attivare la PEO è rimasto inalterato, si calcola la media dei punteggi, ovvero: • terzultimo anno incidenza pari al 25%; • penultimo anno incidenza pari al 35%; • ultimo anno incidenza pari al 40%. qualora il sistema di misurazione e valutazione fosse stato modificato o per la valutazione del personale proveniente da altri enti con diversi sistemi di valutazione, si procede ad una armonizzazione dei punteggi con sistema proporzionale in riferimento al sistema di valutazione in essere. b. incidenza esperienza maturata 30%, per esperienza maturata si intende l’anzianità riferita all’ultima posizione economica acquisita; 6. Il requisito di ammissione alla graduatoria di merito avviene come segue: a. tre anni (per le Categorie A, B, C e D), maturata al 31 dicembre dell’anno precedente, nella posizione economica precedentemente acquisita; b. punteggio medio acquisito superiore al 80% del massimo dei punteggi attribuibili. 7. A parità di punteggio verrà data la precedenza al dipendente con più anzianità di servizio nella posizione economica all’interno dell’ente, in subordine con la maggiore anzianità di servizio complessiva presso l’ente, in ulteriore subordine al dipendente con la Posizione Economica inferiore ed in ulteriore subordine il più anziano di età. 8. Individuato il budget per ciascuna categoria ai sensi del comma 2, acquisiscono la progressione economica i dipendenti utilmente collocati in graduatoria secondo il punteggio ottenuto ai sensi dei commi precedenti, sino all’esaurimento del budget assegnato alla categoria. Nel caso il budget residuo sia insufficiente a realizzare una ulteriore progressione economica, le risorse destinate alla categoria sono integrate nei limiti del 50% del costo della precedente fasciaprogressione. Diversamente, non si procede all’integrazione ed il budget residuo è destinato a coprire le insufficienze di budget delle altre categorie o in subordine destinato alla produttività collettiva. 9. Nel caso un dipendente cessi dal servizio nell’anno di conseguimento della progressione economica, subentra il candidato con il punteggio più alto tra gli esclusi della medesima categoria, nei limiti del budget disponibile con decorrenza successiva alla cessazione.

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Samples: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo

Progressione economica orizzontale. L’Azienda, sulla base delle scelte strategiche effettuate in materia 1. In sede di politiche del personale, determina ogni anno, di concerto con accordo annuale saranno definite le Organizzazioni Sindacali, i criteri generali per l’individuazione delle categorie risorse da destinare all’istituto della progressione orizzontale e dei profili la relativa ripartizione tra i quali individuare i beneficiari le categorie. 2. L’attribuzione della progressione. L’ammissione alla selezione per la progressione economica orizzontale è riservata ai dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in possesso di un’anzianità minima di tre anni. La progressione di fascia è direttamente collegata al sistema di valutazione permanente del personale attivato secondo il modello allegato al presente accordo. E’ condizione essenziale per accedere alla fascia superiore il positivo superamento della valutazione relativa al periodo di riferimento. La valutazione è considerata positiva se il dipendente totalizza un punteggio pari ad almeno 60/100 in applicazione dei parametri di cui al Sistema di Valutazione e di Formazione Permanente del Personale adottato dall’Azienda. L’accesso alla fascia successiva non può avvenire prima che siano decorsi almeno due anni dall’ultima progressione. In relazione all’ultima applicazione di carattere generale a livello aziendale delle progressioni orizzontali, riferita al 1° gennaio 2002, con il presente contratto integrativo viene attribuita, con avere decorrenza dal 1° gennaio 2004, una fascia economica ai dipendenti in servizio a tale data in possesso dei requisiti di cui sopra. In prima applicazione del presente accordo, per i dipendenti beneficiari, nel corso degli anni 2002 e 2003, di inquadramento nella categoria superiore per effetto delle progressioni verticali effettuate in attuazione del CCNL 7 aprile 1999 e del CCNL 20 settembre 2001 (II Biennio Economico) la decorrenza economica e giuridica della progressione orizzontale è anticipata anteriore al 1° gennaio dell’anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo che prevede l’attivazione dell’istituto, con la previsione delle necessarie risorse finanziarie. L’esito della procedura selettiva ha una vigenza limitata al solo anno per il quale è stata prevista l’attribuzione della progressione economica. 3. Il personale dell’Ente comandato o distaccato presso altre pubbliche amministrazioni concorre alle selezioni per le progressioni economiche alle condizioni riferite alla generalità del personale dipendente, fatta salva la definizione di appositi accordi necessari ad acquisire, dall’Ente utilizzatore, gli elementi indispensabili per la valutazione della prestazione e per ogni altro presupposto legittimante. 4. Ai fini della progressione economica alla posizione immediatamente successiva nella categoria di appartenenza, è richiesto come requisito per la partecipazione alla relativa selezione almeno trentasei mesi di servizio nella posizione economica raggiunta dalla data del 31.12. dell’anno precedente alla selezione. Il criterio di trentasei mesi di servizio è da ritenersi valido per tutto il personale transitato in cui vengono maturati i due anni dall’acquisizione mobilità. 5. La progressione economica è attribuita ai dipendenti che hanno conseguito il punteggio più alto all’interno della precedente fasciapropria categoria in ordine decrescente. 6. A parità di punteggio verrà data la precedenza al dipendente con più anzianità di servizio nella posizione economica, nel caso di ulteriore parità al più anziano di età.

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Samples: Contratto Collettivo Integrativo

Progressione economica orizzontale. L’Azienda1. L’istituto della progressione economica orizzontale si applica al personale a tempo indeterminato, in servizio presso l’Ente, in modo selettivo e funzionale al miglioramento della struttura organizzativa dell’Ente. 2. Per concorrere alla progressione economica orizzontale é necessario avere maturato almeno due anni di servizio nell’ultima posizione economica acquisita, nonché il rispetto dei requisiti disciplinati dal Sistema di Valutazione applicato nell’Ente. 3. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, il dipendente assunto tramite mobilità può concorrere alla progressione economica orizzontale solo dopo avere maturato almeno un anno di servizio presso l’Ente. 4. I criteri per l’ordine di preferenza al fine del passaggio economico sono: a) assenza di sanzioni disciplinari superiori al rimprovero scritto definite nei due anni precedenti rispetto all’anno oggetto di valutazione; b) valutazione riportata negli anni precedenti facendo riferimento ad un arco temporale massimo di tre anni, con particolare riferimento alla valutazione individuale riguardante le competenze ,ed i comportamenti professionali ed organizzativi. 5. Ogni anno, in sede di accordo per il fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività verrà definita la quota complessiva da destinare alle progressioni orizzontali ed, aH’interno di questa, la quota da destinare alle progressioni riferite ad ogni singola categoria. 6. Sarà predisposto un avviso pubblico interno all’ente con pubblicazione all’Albo Pretorio on line, sulla base delle scelte strategiche effettuate in materia rete intranet dell’Ente ed invio alla R.S.U. che terrà conto di politiche del personale, determina ogni anno, di concerto con le Organizzazioni Sindacaliquanto stabilito dalle norme vigenti e nel quale saranno specificati i requisiti richiesti, i criteri generali per l’individuazione delle categorie di valutazione e dei profili tra i quali individuare i beneficiari la data entro la quale deve essere presentata la domanda. 7. L’esame della progressione. L’ammissione alla selezione per la progressione economica orizzontale è riservata ai dipendenti in servizio con rapporto domande e della documentazione presentata sarà effettuato dal dell’avviso, previa nomina di lavoro a tempo indeterminato in possesso di un’anzianità minima di tre annispecifica commissione presieduta dal Direttore del Personale/Segretario Generale. La progressione commissione provvederà quindi alla predisposizione delle conseguenti graduatorie. In caso di fascia è direttamente collegata al sistema situazioni di valutazione permanente del personale attivato secondo parità precede il modello allegato al presente accordo. E’ condizione essenziale per accedere dipendente con maggiore anzianità di servizio maturata nell’Ente con riferimento alla fascia superiore il positivo superamento della valutazione relativa al periodo categoria, nonché all’ultima posizione economica di riferimentoinquadramento. 8. La valutazione è considerata positiva se il pubblicazione delle graduatorie redatte con la supervisione dell’O.I.V. avverrà all’albo pretorio on line ed ogni dipendente totalizza un punteggio pari ad almeno 60/100 in applicazione dei parametri potrà prendere visione di cui al Sistema di Valutazione e di Formazione Permanente del Personale adottato dall’Aziendatutti gli atti relativi alla procedura interessata. 9. L’accesso alla fascia successiva non può avvenire prima che siano decorsi almeno due anni dall’ultima progressione. In relazione all’ultima applicazione di carattere generale a livello aziendale delle progressioni orizzontali, riferita al 1° gennaio 2002, con il presente contratto integrativo viene attribuita, con decorrenza dal 1° gennaio 2004, una fascia economica ai dipendenti in servizio a tale data in possesso dei requisiti di cui sopra. In prima applicazione del presente accordo, per i dipendenti beneficiari, nel corso degli anni 2002 e 2003, di inquadramento nella categoria superiore per effetto delle progressioni verticali effettuate in attuazione del CCNL 7 aprile 1999 e del CCNL 20 settembre 2001 (II Biennio Economico) la decorrenza economica e giuridica Il valore economico della progressione orizzontale è anticipata al é riconosciuto dal 1° gennaio dell’anno in cui vengono maturati viene effettuata la selezione con conseguente decurtazione del Fondo (parte stabile) deH’importo necessario al finanziamento delle Progressioni Orizzontali. 10. Viene stabilito il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo on line delle graduatorie entro il quale il dipendente potrà presentare ricorso interno al Presidente della Commissione prima di effettuare le eventuali ordinarie procedure di contenzioso. La commissione giudicatrice avrà 30 giorni di tempo entro i due anni dall’acquisizione quali prevedere in esame i ricorsi e formulare la relative osservazioni con le eventuali correzioni o modifiche. 11. Le parti convengono che, nel periodo di vigenza delle limitazioni di cui aH’articolo 9, commi 1 e 21 del D.L. 78/2010 (convertito in Legge n. 122/2010), non si effettueranno progressioni economiche orizzontali, nemmeno ai fini giuridici. 12. Le parti convengono, inoltre, che in fase di prima attuazione la decorrenza delle progressioni per detta annualità sarà da una data successiva alla sottoscrizione della precedente fasciapresente preintesa e contestuale comunicazione al personale dipendente.

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Samples: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo

Progressione economica orizzontale. L’Azienda1) All’interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica che si realizza mediante l’acquisizione, sulla base delle scelte strategiche effettuate in materia di politiche del personalesequenza, determina ogni annodopo il trattamento tabellare iniziale, di concerto successivi incrementi retributivi, corrispondenti ai valori delle diverse posizioni economiche a tal fine espressamente previste. 2) La progressione economica di cui al comma 1, nel limite delle risorse effettivamente disponibili, è riconosciuta, in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti a tempo indeterminato, determinata tenendo conto anche degli effetti applicativi della disciplina dei commi 6 e 7 del presente articolo. 3) La selezione avverrà per categoria e per settore, stabilendo che in caso di decimali, si procederà con le Organizzazioni Sindacaliarrotondamento all’unità superiore, i criteri generali comunque nei limiti delle risorse disponibili. In caso di risorse insufficienti, si terrà conto progressivamente del punteggio conseguito, dell’anzianità di servizio nella posizione economica, dell’anzianità complessiva di servizio e dell’età anagrafica. 4) I titolari di posizione organizzativa concorreranno tra loro per l’individuazione l’attribuzione della P.E.O., considerando ai fini delle categorie percentuali attribuibili come separata area(settore). 5) Al personale proveniente per mobilità da altri enti del comparto, al momento del passaggio, è attribuita la posizione economica conseguita nell’amministrazione di provenienza e dei profili tra i quali individuare i beneficiari riconosciuta l’anzianità di servizio maturata presso altra amministrazione. 6) Le parti annualmente in sede di Contratto Decentrato Integrativo possono destinare una quota delle risorse decentrate (parte stabile) al finanziamento di nuove progressioni economiche orizzontali. 7) Gli incrementi delle posizioni economiche sono interamente a carico della progressionecomponente stabile del Fondo risorse decentrate. L’ammissione alla selezione per la I costi sono comprensivi anche della quota della tredicesima mensilità. 8) L’attribuzione della progressione economica orizzontale è riservata ai dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in possesso di un’anzianità minima di tre anni. La progressione di fascia è direttamente collegata al sistema di valutazione permanente del personale attivato secondo il modello allegato al presente accordo. E’ condizione essenziale per accedere alla fascia superiore il positivo superamento della valutazione relativa al periodo di riferimento. La valutazione è considerata positiva se il dipendente totalizza un punteggio pari ad almeno 60/100 in applicazione dei parametri di cui al Sistema di Valutazione e di Formazione Permanente del Personale adottato dall’Azienda. L’accesso alla fascia successiva non può avvenire prima che siano decorsi almeno due anni dall’ultima progressione. In relazione all’ultima applicazione di carattere generale a livello aziendale delle progressioni orizzontali, riferita al 1° gennaio 2002, con il presente contratto integrativo viene attribuita, con avere decorrenza dal 1° gennaio 2004, una fascia economica ai dipendenti in servizio a tale data in possesso dei requisiti di cui sopra. In prima applicazione del presente accordo, per i dipendenti beneficiari, nel corso degli anni 2002 e 2003, di inquadramento nella categoria superiore per effetto delle progressioni verticali effettuate in attuazione del CCNL 7 aprile 1999 e del CCNL 20 settembre 2001 (II Biennio Economico) la decorrenza economica e giuridica della progressione orizzontale è anticipata anteriore al 1° gennaio dell’anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo che prevede l’attivazione dell’istituto, con la previsione delle necessarie risorse finanziarie. L’esito della procedura selettiva ha una vigenza limitata al solo anno per il quale è stata prevista l’attribuzione della progressione economica. 9) Le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l’anno in cui vengono maturati è adottata la decisione di attivazione dell’istituto, tenendo conto dell’esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, nonché delle competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi. I criteri sono i due seguenti: a) incidenza della valutazione 60% b) incidenza esperienza maturata 20% c) incidenza competenza acquisita 20% Per esperienza maturata si intende il periodo di permanenza sulla precedente posizione economica acquisita. 10) L’incidenza della competenza acquisita decorrerà dall’anno 2020, a condizione che siano stati programmati dall’Ente percorsi di formazione ai quali tutti i dipendenti siano stati posti in condizione di partecipare. Per l’anno 2019, in assenza di un piano formativo, saranno adottati i seguenti criteri: a) incidenza della valutazione 70% b) incidenza esperienza maturata 30% 11) Qualora il sistema di misurazione e valutazione nei tre anni dall’acquisizione precedenti l’anno in cui si decide di attivare la PEO è rimasto inalterato, si calcola la media dei punteggi. Qualora il sistema di misurazione e valutazione fosse stato modificato o per la valutazione del personale proveniente da altri enti con diversi sistemi di valutazione, si procede ad una armonizzazione dei punteggi con sistema proporzionale in riferimento al sistema di valutazione in essere. 12) L’accesso alla graduatoria avviene qualora il punteggio medio acquisito risulti superiore al 50% del massimo dei punteggi attribuibili. Nel caso in cui il punteggio medio risulti inferiore al 50% ma quello riferito all’ultimo anno precedente l’attivazione dell’istituto sia superiore al 50%, il dipendente viene ammesso alla graduatoria. 13) Il requisito di ammissione alla graduatoria di merito avviene come segue: a) tre anni (per le Categorie A, B, C e D), maturata al 31 dicembre dell’anno precedente, nella posizione economica precedentemente acquisita; b) in sede di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo è annualmente ripartita la percentuale degli aventi diritto distinti per Categoria e per Area di appartenenza, distinguendo le posizioni giuridiche e il personale titolare delle posizioni organizzative; c) per l’anno in corso (2019) la percentuale di cui alla precedente lettera b) è stabilita nel 50% degli aventi diritto, fatti salvi i successivi eventuali arrotondamenti di cui comma 3 del presente articolo, nel rispetto dei limiti finanziari, 14) Il personale comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende (compreso il personale in distacco sindacale), ha diritto di partecipare alle selezioni per le progressioni orizzontali previste per il restante personale dell’ente di effettiva appartenenza. A tal fine l’ente di appartenenza concorda le modalità per acquisire dall’ente di utilizzazione le informazioni e le eventuali valutazioni richieste secondo la propria disciplina. 15) L’attribuzione della precedente fasciaprogressione economica orizzontale avrà decorrenza dal 1 gennaio nel quale viene sottoscritto l’accordo specifico, salvo diverse indicazioni delle parti.

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Progressione economica orizzontale. L’Azienda1. Le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l’anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell’istituto, sulla base tenendo conto a tal fine anche dell’esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, nonché delle scelte strategiche effettuate competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi. 2. La progressione economica di cui al comma 1, nel limite delle risorse effettivamente disponibili, è riconosciuta, in materia modo selettivo, ad una quota limitata di politiche dipendenti pari al 30%. 3. Ai fini della progressione economica orizzontale, il lavoratore deve essere in possesso del personale, determina ogni anno, requisito di concerto con le Organizzazioni Sindacali, i criteri generali per l’individuazione delle categorie e dei profili tra i quali individuare i beneficiari un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi. 4. L’attribuzione della progressione. L’ammissione alla selezione per la progressione economica orizzontale è riservata ai dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in possesso di un’anzianità minima di tre anni. La progressione di fascia è direttamente collegata al sistema di valutazione permanente del personale attivato secondo il modello allegato al presente accordo. E’ condizione essenziale per accedere alla fascia superiore il positivo superamento della valutazione relativa al periodo di riferimento. La valutazione è considerata positiva se il dipendente totalizza un punteggio pari ad almeno 60/100 in applicazione dei parametri di cui al Sistema di Valutazione e di Formazione Permanente del Personale adottato dall’Azienda. L’accesso alla fascia successiva non può avvenire prima che siano decorsi almeno due anni dall’ultima progressione. In relazione all’ultima applicazione di carattere generale a livello aziendale delle progressioni orizzontali, riferita al 1° gennaio 2002, con il presente contratto integrativo viene attribuita, con avrà decorrenza dal 1° gennaio 2004dell’anno nel quale viene sottoscritto l’accordo specifico che prevede l’attivazione dell’istituto o da altra decorrenza concordata in sede di contrattazione nell’anno di riferimento, una fascia economica ai dipendenti in servizio a tale data in possesso dei requisiti purché non sia precedente all’anno di cui sopraattivazione. 5. In prima applicazione del presente accordoIl personale comandato o distaccato presso altri enti, amministrazioni, aziende ha diritto di partecipare alle selezioni per i dipendenti beneficiari, le progressioni orizzontali previste nell’Ente di appartenenza. A tal fine l’ente richiederà all’ente di utilizzazione le informazioni e le eventuali valutazioni effettuate nel corso degli anni 2002 dell’ultimo triennio. 6. Alla progressione economica orizzontale non partecipa il personale dipendente che nel triennio precedente alla data della selezione sia stato destinatario di sanzioni disciplinari superiori alla censura. 7. I requisiti specifici sui quali si basano le selezioni saranno oggetto di apposito Regolamento da contrattare con le XX.XX. e 2003, di inquadramento nella categoria superiore per effetto delle progressioni verticali effettuate in attuazione del CCNL 7 aprile 1999 e del CCNL 20 settembre 2001 (II Biennio Economico) la decorrenza economica e giuridica della progressione orizzontale è anticipata al 1° gennaio dell’anno in cui vengono maturati i due anni dall’acquisizione della precedente fascia.R.S.U.

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