Common use of Proprietà industriale ed intellettuale Clause in Contracts

Proprietà industriale ed intellettuale. 12.1 Il Fornitore garantisce a ENEL e, su richiesta, s'impegna a dimostrare con opportuna documentazione, l'uso legittimo di marchi commerciali, brevetti, modelli di utilità, know-how o delle necessarie licenze su tali diritti e che tali marchi commerciali e licenze non violano i diritti di terze parti. 12.2 Le licenze devono essere registrate presso gli uffici delle autorità competenti, e ENEL si riserva il diritto di richiedere al Fornitore di produrre la relativa documentazione e/o i certificati. 12.3 Il Fornitore è tenuto a ottenere le concessioni, i permessi e le autorizzazioni necessari dai titolari di brevetti, modelli e relativi marchi commerciali, nonché i diritti di proprietà intellettuale. Il Fornitore è responsabile per il pagamento di diritti d'autore o oneri dovuti su tali basi. 12.4 Qualora in seguito a una controversia proposta dai proprietari o i concessionari dei diritti a cui si fa riferimento in questo articolo, ENEL fosse obbligata a modificare, del tutto o in parte, i materiali che costituiscono l'oggetto della fornitura contrattuale, ciò dovrà avvenire il prima possibile a spese del Fornitore, senza che questo comporti un peggioramento della qualità della fornitura, delle caratteristiche operative o delle garanzie. 12.5 Qualora una terza parte intraprenda un'azione legale nei confronti di ENEL a causa della violazione degli obblighi di cui al presente articolo da parte del Fornitore, il Fornitore si obbliga a tenere ENEL indenne da ogni eventuale responsabilità per violazione di diritti di proprietà intellettuale e a manlevare ENEL da richieste di risarcimento o azioni legali nei suoi confronti, nonché a risarcire ENEL per tutte le perdite e i danni, diretti o indiretti, derivanti da richieste di risarcimento o richieste di danni. 12.6 Eventuali richieste, giudiziali o stragiudiziali, avanzate nei confronti del Fornitore da terze parti in merito a diritti di proprietà intellettuale dovranno essere immediatamente comunicate a ENEL. 12.7 ENEL resta proprietaria di tutti i documenti, disegni, progetti, programmi informatici, e delle relative copie, che abbia eventualmente fornito al Fornitore per consentire l'esecuzione dei servizi contrattuali, nonché di invenzioni, brevetti, modelli di utilità e ogni altro diritto di proprietà intellettuale che è o sarà necessario per l'esecuzione dei servizi contrattuali sulla base della documentazione che ENEL ha messo a disposizione al Fornitore. Il Fornitore ne farà uso esclusivamente per poter procedere all'esecuzione del Contratto e dovrà restituirli a ENEL, in ogni caso adottando opportune precauzioni con riferimento al trattamento, all'uso e al trasferimento di dati volte a garantirne la sicurezza e la non divulgazione, in conformità all'articolo 23 "RISERVATEZZA". 12.8 I Diritti di proprietà intellettuale preesistenti alla stipulazione del Contratto restano esclusivamente di proprietà della Parte proprietaria di detti diritti alla data di perfezionamento del Contratto. L’altra Parte non potrà rivendicare in alcun modo tali diritti. I diritti di proprietà intellettuale preesistenti comprendono tutti i diritti di proprietà industriale e intellettuale inclusi, a titolo non esaustivo, domande di brevetto, brevetti in fase di approvazione, copyright, marchi commerciali, segreti commerciali e industriali e qualunque domanda presentata a tale riguardo in tutto il mondo, progetti e modelli di software e know-how, appartenenti a ciascuna Parte prima della sottoscrizione del Contratto o successivamente acquisiti nell'ambito di progetti paralleli che esulano dall'ambito di applicazione del Contratto. 12.9 In caso di violazione degli obblighi riguardanti la proprietà industriale e intellettuale a cui si fa riferimento nel presente articolo, ciascuna Parte avrà il diritto di risolvere il Contratto senza che questo pregiudichi il suo diritto di intentare azioni legali e richiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

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Proprietà industriale ed intellettuale. 12.1 Il Fornitore garantisce a ENEL eL’Acquirente potrà utilizzare la denominazione sociale, su richiestai nomi dei Prodotti e i marchi (registrati o di fatto) di CMI nei limiti in cui ciò sia necessario per dare esecuzione all'Accordo, s'impegna a dimostrare con opportuna documentazione, l'uso legittimo purché tale uso avvenga nel rispetto di marchi commerciali, brevetti, modelli di utilità, know-how o delle necessarie licenze su tali diritti tutte le linee guida fornite da CMI e che tali marchi commerciali e licenze non violano i diritti di terze parti. 12.2 Le licenze devono essere registrate presso gli uffici delle autorità competentidalle sue affiliate, e ENEL si riserva impegna a sostituire o correggere immediatamente, a propria cura e spese, tutte le etichette, il diritto di richiedere al Fornitore di produrre la relativa documentazione materiale, le indicazioni e/o i certificati. 12.3 Il Fornitore è tenuto informazioni sui Prodotti che CMI reputi errate, non conformi, o fuorvianti, o che costituiscano, a ottenere le concessioniesclusiva discrezione di CMI o delle sue affiliate, i permessi e le autorizzazioni necessari dai titolari un uso improprio della denominazione sociale, dei nomi dei Prodotti, dei marchi (registrati o di brevettifatto), modelli e relativi marchi commerciali, nonché i diritti di proprietà intellettuale. Il Fornitore è responsabile per il pagamento di diritti d'autore o oneri dovuti su tali basi. 12.4 Qualora in seguito a una controversia proposta dai proprietari o i concessionari dei diritti a cui si fa riferimento in questo articolo, ENEL fosse obbligata a modificare, del tutto o in parte, i materiali che costituiscono l'oggetto della fornitura contrattuale, ciò dovrà avvenire il prima possibile a spese del Fornitore, senza che questo comporti un peggioramento della qualità della fornituraloghi, delle caratteristiche operative opere protette dalla legge sul diritto d'autore, dei segni distintivi o delle garanzie. 12.5 Qualora una terza parte intraprenda un'azione legale nei confronti di ENEL a causa della violazione degli obblighi di cui al presente articolo da parte del Fornitore, il Fornitore si obbliga a tenere ENEL indenne da ogni eventuale responsabilità per violazione di diritti di proprietà intellettuale e a manlevare ENEL da richieste di risarcimento o azioni legali nei suoi confronti, nonché a risarcire ENEL per tutte le perdite e i danni, diretti o indiretti, derivanti da richieste di risarcimento o richieste di danni. 12.6 Eventuali richieste, giudiziali o stragiudiziali, avanzate nei confronti del Fornitore da terze parti in merito a diritti di proprietà intellettuale dovranno essere immediatamente comunicate a ENEL. 12.7 ENEL resta proprietaria di tutti i documenti, disegni, progetti, programmi informatici, e delle relative copie, che abbia eventualmente fornito al Fornitore per consentire l'esecuzione dei servizi contrattuali, nonché di invenzioni, brevetti, modelli di utilità e ogni qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale che è o sarà necessario industriale di CMI o delle sue affiliate. Salvo quanto previsto dal presente Articolo 21, l’Acquirente non potrà registrare o utilizzare alcun nome, marchio, denominazione e/o qualsiasi altro segno distintivo contenente, o confondibile con, qualsiasi nome, denominazione, marchio o altro segno distintivo di CMI o delle sue affiliate. Tutte le brochure, le pubblicità e i materiali di marketing e altri documenti relativi ai Prodotti predisposti o utilizzati dall'Acquirente (diversi da quelli forniti da CMI o dalle sue affiliate) dovranno essere preventivamente approvati per l'esecuzione dei servizi contrattuali sulla base della documentazione che ENEL ha messo a disposizione al Fornitoreiscritto da CMI prima dell'uso. Il Fornitore ne farà uso esclusivamente per poter procedere all'esecuzione del Contratto e dovrà restituirli a ENEL, CMI si riserva in ogni caso adottando opportune precauzioni con riferimento al trattamentomomento la facoltà di modificare e/o revocare, all'uso e al trasferimento a suo insindacabile giudizio, le facoltà attribuite all'Acquirente ai sensi del presente Articolo 21. Resta altresì inteso che qualsiasi tipo di dati volte file digitale (sia esso a garantirne la sicurezza e la non divulgazionebassa, media, o alta risoluzione) di CMI o delle sue affiliate di cui l'Acquirente, ovvero i suoi dipendenti, dirigenti, quadri, agenti, collaboratori, soci, associati, affiliati, amministratori, funzionari, rappresentanti, successori, e/o aventi causa autorizzati, siano venuti in conformità all'articolo 23 "RISERVATEZZA". 12.8 I Diritti di proprietà intellettuale preesistenti alla stipulazione del Contratto restano esclusivamente di proprietà della Parte proprietaria di detti diritti alla data di perfezionamento del Contratto. L’altra Parte possesso nell'ambito dell'Accordo e/o delle presenti Condizioni Generali, non potrà rivendicare in alcun modo tali diritti. I diritti modo, e per nessuna ragione, essere modificato, sostituito, alterato, o variato senza il preventivo consenso scritto di proprietà intellettuale preesistenti comprendono tutti i diritti di proprietà industriale e intellettuale inclusi, a titolo non esaustivo, domande di brevetto, brevetti in fase di approvazione, copyright, marchi commerciali, segreti commerciali e industriali e qualunque domanda presentata a tale riguardo in tutto il mondo, progetti e modelli di software e know-how, appartenenti a ciascuna Parte prima della sottoscrizione del Contratto CMI e/o successivamente acquisiti nell'ambito di progetti paralleli che esulano dall'ambito di applicazione del Contrattodelle sue affiliate. 12.9 In caso di violazione degli obblighi riguardanti la proprietà industriale e intellettuale a cui si fa riferimento nel presente articolo, ciascuna Parte avrà il diritto di risolvere il Contratto senza che questo pregiudichi il suo diritto di intentare azioni legali e richiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

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Samples: Termini E Condizioni Generali Di Vendita