Common use of Protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche Clause in Contracts

Protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche. (1) In Svizzera, le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dell’Unio- ne europea elencate nell’appendice 4, parte A: I. sono protette e riservate ai vini originari dell’Unione europea; II. possono essere utilizzate esclusivamente per prodotti vitivinicoli dell’Unione europea e alle condizioni previste dalle disposizioni legislative e regolamen- tari dell’Unione europea. Nell’Unione europea, le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche della Svizzera elencate nell’appendice 4, parte B:

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Samples: Accordo Sul Commercio Di Prodotti Agricoli, Accordo Sul Commercio Di Prodotti Agricoli, Accordo Sul Commercio Di Prodotti Agricoli

Protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche. (1) . In Svizzera, le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dell’Unio- ne del­ l’Unione europea elencate nell’appendice 4, parte A: I. sono protette e riservate ai vini originari dell’Unione europea; II. possono essere utilizzate esclusivamente per prodotti vitivinicoli dell’Unione europea e alle condizioni previste dalle disposizioni legislative e regolamen- tari dell’Unione europea. Nell’Unione europea, le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche della Svizzera elencate nell’appendice 4, parte B:

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