Protezione delle menzioni tradizionali. (1) In Svizzera, le menzioni tradizionali dell’Unione europea elencate nell’appen- dice 4, parte A: (a) non sono utilizzate per la designazione o la presentazione di vini originari della Svizzera; (b) possono essere utilizzate per la designazione o la presentazione di vini origi- nari dell’Unione europea esclusivamente per i vini la cui origine e la cui categoria sono indicate nell’appendice, nella lingua corrispondente e alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari dell’Unione europea. Nell’Unione europea, le menzioni tradizionali della Svizzera elencate nell’appen- dice 4, parte B: (a) non sono utilizzate per la designazione o la presentazione di vini originari dell’Unione europea; (b) possono essere utilizzate per la designazione o la presentazione di vini origi- nari della Svizzera esclusivamente per i vini la cui origine e la cui categoria sono indicate nell’appendice, nella lingua corrispondente e alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari svizzere. (2) Le Parti adottano le misure necessarie, in applicazione del presente Accordo, per garantire la protezione, conformemente al presente articolo, delle menzioni tradizio- nali elencate nell’appendice 4 e utilizzate per la designazione e la presentazione dei vini originari del territorio delle Parti rispettive. A tal fine, le Parti garantiscono una protezione giuridica efficace per impedire l’uso di tali menzioni tradizionali per designare vini che non ne hanno diritto, anche qualora tali menzioni siano accompa- gnate da espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «imitazione», «metodo» o altre espressioni simili. (3) La protezione di una menzione tradizionale riguarda soltanto: (a) la lingua o le lingue in cui essa figura nell’elenco dell’appendice 4; (b) la categoria di vino per la quale è protetta a favore dell’Unione europea o la classe di vino per la quale è protetta a favore della Svizzera, come indicata nell’appendice 4. (4) In caso di omonimia tra menzioni tradizionali citate nell’appendice 4, la prote- zione è concessa a ciascuna di esse, a condizione che siano usate in buona fede e che, nel rispetto delle condizioni pratiche d’uso fissate dalle Parti nell’ambito del Comitato, sia garantito un trattamento equo dei produttori interessati e il consumato- re non sia indotto in errore. (5) In caso di omonimia tra una menzione tradizionale citata nell’appendice 4 e una denominazione utilizzata per un prodotto vitivinicolo non originarie del territorio di una delle Parti, tale denominazione può essere utilizzata per designare e presentare un prodotto vitivinicolo, a condizione che sia stata usata tradizionalmente e costan- temente, che il suo uso a tale scopo sia disciplinato dal Paese di origine e che il consumatore non sia indotto in errore circa la vera origine del vino. (6) Il presente Allegato non pregiudica in alcun modo il diritto di una terza persona di utilizzare per fini commerciali il proprio nome o il nome del proprio predecessore, a condizione che tale nome non sia utilizzato in modo tale da indurre in errore il consumatore. (7) La registrazione di un marchio per un prodotto vitivinicolo di cui all’articolo 2, che contiene o che consiste in una menzione tradizionale di cui all’appendice 4, è interamente o parzialmente rifiutata, conformemente alla legislazione di ciascuna Parte, d’ufficio o su richiesta di un soggetto interessato, se tale marchio non riguarda prodotti vitivinicoli originari della zona geografica connessa a detta menzione tradi- zionale. Un marchio registrato per un prodotto vitivinicolo di cui all’articolo 2, che contiene o consiste in una menzione tradizionale di cui all’appendice 4, è interamente o parzialmente invalidato, conformemente alla legislazione di ciascuna Parte, d’ufficio o su richiesta di un soggetto interessato, se non riguarda prodotti vitivinicoli origi- nari della zona geografica connessa a detta menzione tradizionale. Un marchio il cui utilizzo corrisponde alla situazione di cui al paragrafo precedente, che è stato depositato e registrato in buona fede o acquisito con l’uso in buona fede in una delle Parti (compresi gli Stati membri dell’Unione) prima della data di decor- renza della protezione della manzione tradizionale dell’altra Parte ai sensi del pre- sente Allegato, può continuare ad essere utilizzato se questa possibilità è prevista nella legislazione pertinente della Parte interessata. (8) Nessuna disposizione del presente Allegato obbliga le Parti a proteggere una menzione tradizionale citata nell’appendice 4, ma che non è o non è più protetta nel suo Paese di origine o è caduta in disuso in tale Paese.
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Protezione delle menzioni tradizionali. (1) In Svizzera, le menzioni tradizionali dell’Unione europea elencate nell’appen- dice 4, parte A:
(a) non sono utilizzate per la designazione o la presentazione di vini originari della Svizzera;
(b) possono essere utilizzate per la designazione o la presentazione di vini origi- nari originari dell’Unione europea esclusivamente per i vini la cui origine e la cui categoria sono indicate nell’appendice, nella lingua corrispondente e alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari dell’Unione europea. Nell’Unione europea, le menzioni tradizionali della Svizzera elencate nell’appen- dice 4, parte B:
(a) non sono utilizzate per la designazione o la presentazione di vini originari dell’Unione europea;
(b) possono essere utilizzate per la designazione o la presentazione di vini origi- nari della Svizzera esclusivamente per i vini la cui origine e la cui categoria sono indicate nell’appendice, nella lingua corrispondente e alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari svizzere.
(2) Le Parti adottano le misure necessarie, in applicazione del presente Accordo, per garantire la protezione, conformemente al presente articolo, delle menzioni tradizio- nali elencate nell’appendice 4 e utilizzate per la designazione e la presentazione dei vini originari del territorio delle Parti rispettive. A tal fine, le Parti garantiscono una protezione giuridica efficace per impedire l’uso di tali menzioni tradizionali per designare vini che non ne hanno diritto, anche qualora tali menzioni siano accompa- gnate da espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «imitazione», «metodo» o altre espressioni simili.
(3) La protezione di una menzione tradizionale riguarda soltanto:
(a) la lingua o le lingue in cui essa figura nell’elenco dell’appendice 4;
(b) la categoria di vino per la quale è protetta a favore dell’Unione europea o la classe di vino per la quale è protetta a favore della Svizzera, come indicata nell’appendice 4.
(4) In caso di omonimia tra menzioni tradizionali citate nell’appendice 4, la prote- zione è concessa a ciascuna di esse, a condizione che siano usate in buona fede e che, nel rispetto delle condizioni pratiche d’uso fissate dalle Parti nell’ambito del Comitato, sia garantito un trattamento equo dei produttori interessati e il consumato- re non sia indotto in errore.
(5) In caso di omonimia tra una menzione tradizionale citata nell’appendice 4 e una denominazione utilizzata per un prodotto vitivinicolo non originarie del territorio di una delle Parti, tale denominazione può essere utilizzata per designare e presentare un prodotto vitivinicolo, a condizione che sia stata usata tradizionalmente e costan- temente, che il suo uso a tale scopo sia disciplinato dal Paese di origine e che il consumatore non sia indotto in errore circa la vera origine del vino.
(6) Il presente Allegato non pregiudica in alcun modo il diritto di una terza persona di utilizzare per fini commerciali il proprio nome o il nome del proprio predecessore, a condizione che tale nome non sia utilizzato in modo tale da indurre in errore il consumatore.
(7) La registrazione di un marchio per un prodotto vitivinicolo di cui all’articolo 2, che contiene o che consiste in una menzione tradizionale di cui all’appendice 4, è interamente o parzialmente rifiutata, conformemente alla legislazione di ciascuna Parte, d’ufficio o su richiesta di un soggetto interessato, se tale marchio non riguarda prodotti vitivinicoli originari della zona geografica connessa a detta menzione tradi- zionale. Un marchio registrato per un prodotto vitivinicolo di cui all’articolo 2, che contiene o consiste in una menzione tradizionale di cui all’appendice 4, è interamente o parzialmente invalidato, conformemente alla legislazione di ciascuna Parte, d’ufficio o su richiesta di un soggetto interessato, se non riguarda prodotti vitivinicoli origi- nari della zona geografica connessa a detta menzione tradizionale. Un marchio il cui utilizzo corrisponde alla situazione di cui al paragrafo precedente, che è stato depositato e registrato in buona fede o acquisito con l’uso in buona fede in una delle Parti (compresi gli Stati membri dell’Unione) prima della data di decor- renza della protezione della manzione tradizionale dell’altra Parte ai sensi del pre- sente Allegato, può continuare ad essere utilizzato se questa possibilità è prevista nella legislazione pertinente della Parte interessata.
(8) Nessuna disposizione del presente Allegato obbliga le Parti a proteggere una menzione tradizionale citata nell’appendice 4, ma che non è o non è più protetta nel suo Paese di origine o è caduta in disuso in tale Paese.
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